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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/09/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del 09 09 2025 ex art. 127 ter cpc.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato , ex art. 281 VI c.p.c. la seguente
sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 683/2018 di R.G. avente ad oggetto : domanda di pagamento di somme tra
, di , rappresentata e difesa dall' avv.to Giuseppe Serpico, Parte_1 Parte_2
domiciliata come in atti;
OPPONENTE/ATTRICE
e rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Santella , domiciliata come in atti;
Controparte_1
OPPOSTO/CONVENUTO
Nonché
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Sirignano, domiciliato come in atti. Controparte_2
CHIAMATO IN CAUSA
conclusioni : come da verbale di udienza del 09 settembre 2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 132, 2° COMMA, N. 4, C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 69/2009), LA
SENTENZA DEVE CONTENERE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE” (E NON PIÙ ANCHE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO”).
- AI SENSI DELL'ART. 118, 1° COMMA, DISP. ATTUAZ., C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.
69/2009), LA “MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI CUI ALL'ART. 132, SECONDO COMMA, NUMERO 4), DEL
CODICE CONSISTE NELLA SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E DELLE RAGIONI
GIURIDICHE DELLA DECISIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO A PRECEDENTI CONFORMI.”
PERTANTO, CON RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SARANNO RICHIAMATI UNICAMENTE GLI
EVENTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE- .
La domanda in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2748/2017 è infondata e va rigettata.
In via preliminare , si evidenzia che non si rinviene in atti la produzione di parte opponente
All'uopo, il G.U. ,con ordinanza fuori udienza del 20/06/2024, rilevato che il fascicolo di parte opponente risultava disguidato, rimessa la causa sul ruolo, disponeva le opportune ricerche in cancelleria, all'esito negativo delle quali invitava il difensore della parte opponente ad adempiere alla reintegrazione dei documenti depositati al momento della costituzione in giudizio, ovvero, di provvedere a corredare le proprie difese tramite copie fotostatiche conformi.
Cotal adempimento disposto risultava inesitato, conseguendone la fissazione ex art. 281 cpc VI del giudizio sullo stato degli atti.
In cotal ipotesi è giurisprudenzialmente asseverato il principio secondo il quale il giudice non può sottrarsi alla decisione nel caso in cui la produzione della parte non risulti ridepositata nel processo, fatta salva la possibilità per la stessa di produrla nuovamente in fase di appello ( v. Cass. n.5681/2006; cfr n. 12317 del
2004).
Ne consegue che la decisione verrà a formarsi sulla scorta delle sole allegazioni presenti nel fascicolo d'ufficio.
NEL MERITO.
Il “thema decidendum” afferisce ad un contratto d'opera che, secondo la prospettazione resa dall'opposto, costituiva un rapporto ex art. 2230 c.c. tra la committente azienda agricola ed il professionista prescelto nel novero dei soggetti abilitati professionalmente a svolgere “l'opus” intellettuale per ottenere il finanziamento del “progetto sul PSR Campania 2007-2013, misura 112-121, “insediamento di giovani agricoltori – ammodernamento delle aziende agricole” e specificatamente ad adempiere alle seguenti incombenze: comunicazione unica;
predisposizione e registrazione telematica affitto di fondo rustico;
relazione tecnico- economica a supporto dell'intervento congiunta a studio di fattibilità; piano di miglioramento aziendale;
istanza di finanziamento;
formulario di presentazione del progetto d'investimento”.
Ciò posto, l'eccezione principale formulata dalla opponente risulta finalizzata a disconoscere l'intervento della prestazione professionale dell'opposto/creditore, deducendo che , di fatto, tale compito veniva assolto dal Dott. di cui si chiedeva la chiamata in giudizio ai fini della estensione del contraddittorio. Controparte_2
In virtù di tali conclusioni l'opponente impugnava il mandato sottoscritto dalla azienda agricola ,in persona di , disconoscendone la provenienza di proprio pugno. Parte_2
All'uopo, non può revocarsi in dubbio che il disconoscimento del documento effettuato ai sensi dell'art. 214 cpc non richieda formule sacramentali, essendo necessario che la formulazione sia la conseguenza di un volontà certa e fondata su deduzioni difensive ineludibili. Tuttavia, tale premessa, nel caso di specie, si palesa in netto contrasto con la circostanza dedotta dall'opponente attestante che nel gruppo di lavoro del Dott. operasse anche l'attuale opposto. CP_2
V'è più che l'impugnativa è stata espressa nel corso della prima difesa approntata dalla attuale attrice processuale, ovvero, sulla scorta della copia versata in atti conseguendone il noto principio giuridico sulla scorta del quale il disconoscimento di un documento prodotto in copia è la dichiarazione con cui si contesta la conformità della stessa all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c..
Ergo, affinché il disconoscimento sia efficace, deve essere tempestivo, cioè effettuato alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione della copia, e specifico, indicando chiaramente quali parti della copia sono difformi o mancanti rispetto all'originale.
Tanto impedisce che la copia venga utilizzata come prova, ma non rende automaticamente il documento inammissibile, potendo la conformità essere provata in altri modi, come le presunzioni semplici ( ex multis,
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27233/17, Cass., Sez. 5 – , sent. n. 16557 del 20/06/2019).
Di contro, l'intento della opponente nel presente giudizio è rimasto nell'alveo della mera allegazione difensiva, difettando di precisioni circostanziate attinenti le parti difformi o mancanti rispetto all'originale.
Pertanto, in assenza di elementi costitutivi di una circostanziata impugnazione del prefato documento,
l'eccezione resta priva di riscontro sostanziale.
Non adiuva, inoltre, alla prospettazione resa dalla opponente, l'assenza di prove documentali richiamate nelle difese ma rese indisponibili al vaglio di questo giudice in virtù del mancato rideposito della produzione di parte .
Tanto meno la ridotta istruttoria espressa in sede orale ha prodotto elementi che hanno scalfito la posizione del creditore fondata sulla documentazione su cui è stato concesso il decreto ingiuntivo opposto.
E', infatti, principio asseverato in giurisprudenza granitica che nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur rivestendo la qualità di convenuto processuale, conserva l'essenza di attore sostanziale, dovendo, pertanto comprovare la fonte del proprio credito , mentre l'opponente, ha l'onere di allegare tutti i fatti modificativi , estintivi ed impeditivi del diritto di credito onde scardinare la richiesta espressa nel procedimento monitorio prodromico al giudizio (Cass. S.U. n. 13533/2001),
Ne deriva, dunque, che le parti risultano onerate, nelle rispettive difese processuali, a comprovare le reciproche pretese secondo i dettami posti in essere dall'art. 2697 c.c.
Pertanto, in assenza di altre ragioni di fatto e diritti rilevanti, l'opposizione va rigettata, atteso che la fonte negoziale prodotta in atti appare più che giustificativa delle pretese creditorie vantate.
In sintesi , il decreto ingiuntivo n. 2748-2017 va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Circa poi, la posizione del terzo chiamato in causa , restano incontestate le difese espresse Controparte_2 dallo stesso, posto che, in assenza di elementi probatori di segno contrario, il citato professionista non ha mai ricevuto dalla l'incarico fiduciario come tecnico abilitato ovvero progettista Parte_3 relativamente al “Bando di Attuazione del Cluster Misure 112 e 121, Insediamento di Giovani Agricoltori e
Ammodernamento delle aziende agricole, avendo ricevuto, invece e solamente, l'incarico di eseguire gli adempimenti relativi a tutti i procedimenti riguardanti il fascicolo aziendale, sulla base di indicazioni fornite dall'azienda, come risulta dal doc. n.6 versato in atti dal chiamato in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 55/2014, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 4352/2012 di R.G. , così provvede :
- conferma il decreto ingiuntivo n. 683/2018 emesso dal Tribunale di Nola dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- rigetta ogni altra domanda espressa;
- per lo effetto, condanna l' , , al pagamento delle spese e Parte_1 CP_3 competenze del giudizio che liquida in € 5.077,00 per competenze, oltre Iva e cap ed art. 2
DM/55/2014 in favore dell'opposta ;
- dichiara la infondatezza della chiamata in causa nei confronti di e per lo effetto Controparte_2 condanna l'opponente alla refusione delle spese e competenze di giudizio nei confronti del chiamato in causa che liquida in € 5.077,00 oltre accessori di legge con attribuzione ex art. 93 cpc.
Così deciso in Nola, lì 12 settembre 2025 Il G.U
dott. Alfredo Granata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, ha pronunciato , ex art. 281 VI c.p.c. la seguente
sentenza
nella causa iscritta a ruolo con il n. 683/2018 di R.G. avente ad oggetto : domanda di pagamento di somme tra
, di , rappresentata e difesa dall' avv.to Giuseppe Serpico, Parte_1 Parte_2
domiciliata come in atti;
OPPONENTE/ATTRICE
e rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Santella , domiciliata come in atti;
Controparte_1
OPPOSTO/CONVENUTO
Nonché
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Sirignano, domiciliato come in atti. Controparte_2
CHIAMATO IN CAUSA
conclusioni : come da verbale di udienza del 09 settembre 2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 132, 2° COMMA, N. 4, C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 69/2009), LA
SENTENZA DEVE CONTENERE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE” (E NON PIÙ ANCHE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO”).
- AI SENSI DELL'ART. 118, 1° COMMA, DISP. ATTUAZ., C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.
69/2009), LA “MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI CUI ALL'ART. 132, SECONDO COMMA, NUMERO 4), DEL
CODICE CONSISTE NELLA SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E DELLE RAGIONI
GIURIDICHE DELLA DECISIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO A PRECEDENTI CONFORMI.”
PERTANTO, CON RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SARANNO RICHIAMATI UNICAMENTE GLI
EVENTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE- .
La domanda in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2748/2017 è infondata e va rigettata.
In via preliminare , si evidenzia che non si rinviene in atti la produzione di parte opponente
All'uopo, il G.U. ,con ordinanza fuori udienza del 20/06/2024, rilevato che il fascicolo di parte opponente risultava disguidato, rimessa la causa sul ruolo, disponeva le opportune ricerche in cancelleria, all'esito negativo delle quali invitava il difensore della parte opponente ad adempiere alla reintegrazione dei documenti depositati al momento della costituzione in giudizio, ovvero, di provvedere a corredare le proprie difese tramite copie fotostatiche conformi.
Cotal adempimento disposto risultava inesitato, conseguendone la fissazione ex art. 281 cpc VI del giudizio sullo stato degli atti.
In cotal ipotesi è giurisprudenzialmente asseverato il principio secondo il quale il giudice non può sottrarsi alla decisione nel caso in cui la produzione della parte non risulti ridepositata nel processo, fatta salva la possibilità per la stessa di produrla nuovamente in fase di appello ( v. Cass. n.5681/2006; cfr n. 12317 del
2004).
Ne consegue che la decisione verrà a formarsi sulla scorta delle sole allegazioni presenti nel fascicolo d'ufficio.
NEL MERITO.
Il “thema decidendum” afferisce ad un contratto d'opera che, secondo la prospettazione resa dall'opposto, costituiva un rapporto ex art. 2230 c.c. tra la committente azienda agricola ed il professionista prescelto nel novero dei soggetti abilitati professionalmente a svolgere “l'opus” intellettuale per ottenere il finanziamento del “progetto sul PSR Campania 2007-2013, misura 112-121, “insediamento di giovani agricoltori – ammodernamento delle aziende agricole” e specificatamente ad adempiere alle seguenti incombenze: comunicazione unica;
predisposizione e registrazione telematica affitto di fondo rustico;
relazione tecnico- economica a supporto dell'intervento congiunta a studio di fattibilità; piano di miglioramento aziendale;
istanza di finanziamento;
formulario di presentazione del progetto d'investimento”.
Ciò posto, l'eccezione principale formulata dalla opponente risulta finalizzata a disconoscere l'intervento della prestazione professionale dell'opposto/creditore, deducendo che , di fatto, tale compito veniva assolto dal Dott. di cui si chiedeva la chiamata in giudizio ai fini della estensione del contraddittorio. Controparte_2
In virtù di tali conclusioni l'opponente impugnava il mandato sottoscritto dalla azienda agricola ,in persona di , disconoscendone la provenienza di proprio pugno. Parte_2
All'uopo, non può revocarsi in dubbio che il disconoscimento del documento effettuato ai sensi dell'art. 214 cpc non richieda formule sacramentali, essendo necessario che la formulazione sia la conseguenza di un volontà certa e fondata su deduzioni difensive ineludibili. Tuttavia, tale premessa, nel caso di specie, si palesa in netto contrasto con la circostanza dedotta dall'opponente attestante che nel gruppo di lavoro del Dott. operasse anche l'attuale opposto. CP_2
V'è più che l'impugnativa è stata espressa nel corso della prima difesa approntata dalla attuale attrice processuale, ovvero, sulla scorta della copia versata in atti conseguendone il noto principio giuridico sulla scorta del quale il disconoscimento di un documento prodotto in copia è la dichiarazione con cui si contesta la conformità della stessa all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c..
Ergo, affinché il disconoscimento sia efficace, deve essere tempestivo, cioè effettuato alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione della copia, e specifico, indicando chiaramente quali parti della copia sono difformi o mancanti rispetto all'originale.
Tanto impedisce che la copia venga utilizzata come prova, ma non rende automaticamente il documento inammissibile, potendo la conformità essere provata in altri modi, come le presunzioni semplici ( ex multis,
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27233/17, Cass., Sez. 5 – , sent. n. 16557 del 20/06/2019).
Di contro, l'intento della opponente nel presente giudizio è rimasto nell'alveo della mera allegazione difensiva, difettando di precisioni circostanziate attinenti le parti difformi o mancanti rispetto all'originale.
Pertanto, in assenza di elementi costitutivi di una circostanziata impugnazione del prefato documento,
l'eccezione resta priva di riscontro sostanziale.
Non adiuva, inoltre, alla prospettazione resa dalla opponente, l'assenza di prove documentali richiamate nelle difese ma rese indisponibili al vaglio di questo giudice in virtù del mancato rideposito della produzione di parte .
Tanto meno la ridotta istruttoria espressa in sede orale ha prodotto elementi che hanno scalfito la posizione del creditore fondata sulla documentazione su cui è stato concesso il decreto ingiuntivo opposto.
E', infatti, principio asseverato in giurisprudenza granitica che nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto, pur rivestendo la qualità di convenuto processuale, conserva l'essenza di attore sostanziale, dovendo, pertanto comprovare la fonte del proprio credito , mentre l'opponente, ha l'onere di allegare tutti i fatti modificativi , estintivi ed impeditivi del diritto di credito onde scardinare la richiesta espressa nel procedimento monitorio prodromico al giudizio (Cass. S.U. n. 13533/2001),
Ne deriva, dunque, che le parti risultano onerate, nelle rispettive difese processuali, a comprovare le reciproche pretese secondo i dettami posti in essere dall'art. 2697 c.c.
Pertanto, in assenza di altre ragioni di fatto e diritti rilevanti, l'opposizione va rigettata, atteso che la fonte negoziale prodotta in atti appare più che giustificativa delle pretese creditorie vantate.
In sintesi , il decreto ingiuntivo n. 2748-2017 va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Circa poi, la posizione del terzo chiamato in causa , restano incontestate le difese espresse Controparte_2 dallo stesso, posto che, in assenza di elementi probatori di segno contrario, il citato professionista non ha mai ricevuto dalla l'incarico fiduciario come tecnico abilitato ovvero progettista Parte_3 relativamente al “Bando di Attuazione del Cluster Misure 112 e 121, Insediamento di Giovani Agricoltori e
Ammodernamento delle aziende agricole, avendo ricevuto, invece e solamente, l'incarico di eseguire gli adempimenti relativi a tutti i procedimenti riguardanti il fascicolo aziendale, sulla base di indicazioni fornite dall'azienda, come risulta dal doc. n.6 versato in atti dal chiamato in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 55/2014, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 4352/2012 di R.G. , così provvede :
- conferma il decreto ingiuntivo n. 683/2018 emesso dal Tribunale di Nola dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- rigetta ogni altra domanda espressa;
- per lo effetto, condanna l' , , al pagamento delle spese e Parte_1 CP_3 competenze del giudizio che liquida in € 5.077,00 per competenze, oltre Iva e cap ed art. 2
DM/55/2014 in favore dell'opposta ;
- dichiara la infondatezza della chiamata in causa nei confronti di e per lo effetto Controparte_2 condanna l'opponente alla refusione delle spese e competenze di giudizio nei confronti del chiamato in causa che liquida in € 5.077,00 oltre accessori di legge con attribuzione ex art. 93 cpc.
Così deciso in Nola, lì 12 settembre 2025 Il G.U
dott. Alfredo Granata