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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/02/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 5166/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione all'udienza collegiale del 9.10.2024
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante e presidente del C.d.A. Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce all'atto di appello, dall'avv. LUIGI RAIA (c.f. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Somma Vesuviana alla via Aldo Moro n. 32;
APPELLANTE
E
(p.iva , in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura generale alle liti per TA ER
(Rep. n. 43440/2011, recepita con delibera di presa d'atto della n.
[...] Controparte_1
654/2011) rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce all'atto di costituzione in appello, dagli avv.ti EDOARDO MARTUCCI (c.f. ) e RAFFAELE C.F._2
MONTANARO (c.f. ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, C.F._3
in Torre del Greco, alla via Marconi, n. 66;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1425/2017 emesso il 27.7.2017, il Tribunale di Torre Annunziata Cont intimava all' (d'ora in poi solo ) di pagare in favore del (d'ora Controparte_1 Parte_2 in poi ”), l'importo di € 667.896,00, oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo dovuto per CP_2
l'espletamento di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca
Medicina Nucleare, rese nel mese di ottobre 2014, in riferimento alla fattura n. 4102/NUC del
31.10.2014.
Avverso il menzionato decreto, con atto di citazione, regolarmente notificato in data Cont 8.11.2017, l' proponeva opposizione, eccependo che la somma richiesta non era dovuta in quanto inerente a prestazioni eccedenti il tetto di spesa di macroarea prefissato e, quindi, non ricomprese nella convenzione con il SSN, così come risultante dalla nota prot. 84/MB del 3.1.2015, comunicata al Centro.
Costituendosi in giudizio, il contestava la mancata comunicazione, entro i termini CP_2
Cont stabiliti dal contratto stipulato con l' dello sforamento del tetto di spesa e, comunque, la Cont mancata comunicazione della determinazione del Tavolo Tecnico, eccependo che l' non aveva dimostrato il contrario.
Con sentenza n. 1240/2019 pubblicata il 18.5.2019, il Tribunale di Torre Annunziata
Cont accoglieva l'opposizione rilevando che l' aveva assolto al proprio onere probatorio in merito all'avvenuto sforamento del tetto di spesa di macroarea da parte della struttura opposta. Invero, Cont affermava il Tribunale che dalla documentazione allegata dall' emergeva la prova che le prestazioni erano state rese dopo la data di esaurimento del tetto di spesa di macroarea (fissato al
27.8.2014), “come comunicato al Centro, con nota prot. n. 84/MB del 30.1.2015 e come da comunicazione del Coordinatore del Tavolo Tecnico Aziendale n. 7031 del 27.11.2014, notificata al
Centro via PEC in data 27.11.2014 (cfr. documentazione allegata alla produzione di parte opponente)”. In particolare, il primo giudice evidenziava che il , da un lato, non aveva CP_2
specificamente contestato di aver ricevuto la comunicazione del 30.1.2015 in ordine alla data di
Cont superamento del tetto di spesa, essendosi limitato ad eccepire soltanto che l' non aveva dato prova di avere effettivamente inviato al C.M.O. la nota del 27.11.2014 attestante il superamento del tetto di spesa al 27.8.2014; dall'altro lato, rilevava che il non aveva contestato CP_2
l'individuazione da parte del Tavolo Tecnico della data di esaurimento del tetto di spesa per la branca di medicina nucleare al 27.8.2014, come da tabella allegata alla nota prot. 8449 del
30.1.2015, precisando che “sebbene non vi sia prova della richiamata comunicazione via pec del
27.11.2014, vi è comunque prova e/o mancata contestazione della ricezione della raccomandata del gennaio 2015 (in relazione alla quale è comunque prodotto un avviso di ricevimento del
2 20.02.2015) che non risulta in alcun modo riscontrata dal centro” (sentenza impugnata pagg. 4-5).
Richiamando, quindi, il principio del raggiungimento di scopo della comunicazione, evidenziava che la data della comunicazione del 27.11.2014, richiamata nella predetta nota del 30.1.2015, rispettava la data fissata in contratto per la comunicazione del consuntivo delle prestazioni erogate al 31 ottobre e che, quindi, nulla era dovuto al centro per le prestazioni eseguite oltre tale data (cfr. sentenza impugnata pag. 5).
Avvero tale sentenza, ha proposto impugnazione la società in qualità di Parte_1
cessionaria della a a favore della quale il centro C.M.O. aveva Controparte_3 CP_4 ceduto i crediti pari ad € 667.896,00 di cui alla fattura n. 4102/NUC del 31.10.2024 oggetto del D.I.
n. 1425/2017, lamentando, con un unico articolato motivo di appello, l'erroneità della sentenza per Cont avere il giudice di prime cure ritenuto che l' avesse assolto l'onere probatorio, su di essa gravante, di aver comunicato le date di sforamento del tetto di spesa di macroarea, sulla base di una errata valutazione della documentazione in atti e delle difese spiegate dal in primo grado. CP_2
Più precisamente, l'appellante ha specificato che, sin dalla sua costituzione nel giudizio di Cont opposizione, aveva contestato la nota prot. n. 84/MB del 30.1.2015, evidenziando che l' disattendendo all'onere probatorio su di lei incombente, non aveva prodotto gli avvisi di ricevimento, né aveva dimostrato la presunta notifica a mezzo PEC della nota del 27.11.2014 da parte del Coordinatore del Tavolo Tecnico Aziendale, essendosi limitata a depositare solo “una Cont copia fotostatica di un avviso di ricevimento datato 20.2.2015 da restituire all' da cui non è possibile evincere il presunto destinatario, né ancora meno viene allegata alla contestazione la
Cont copia in partenza indirizzata all'effettivo destinatario…dalla documentazione prodotta dall' non risulta allegata alcuna ricevuta PEC al Centro cedente in merito al superamento del Pt_2 tetto di spesa…” (cfr. pag. 5 atto di appello). Cont Costituendosi in giudizio, l' ha ribadito che il Centro non aveva diritto al pagamento delle prestazioni, in quanto effettuate oltre la data stabilita quale tetto di spesa di macroarea.
All'udienza collegiale del 9.10.2024, trattata in modalità scritta, la causa è stata introitata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Preliminarmente va affermata la sopravvenuta legittimazione attiva della - Parte_1
Cont neppure contestata dall' - a proporre l'impugnazione per cui è causa, sebbene la pronuncia gravata sia stata resa nei confronti della Parte_2
L'appellante, infatti, a tal fine, ha prodotto, all'atto della costituzione in appello, la documentazione volta a dimostrare i passaggi attraverso i quali si è verificata la successione nel credito e, quindi, la propria legittimazione ad causam, ripercorrendo, altresì, nella comparsa conclusionale le vicende successorie che hanno dato origine alla cessione del credito in suo favore:
3 invero, secondo quanto si evince dalla documentazione allegata all'atto di costituzione, con Cont contratto di cessione del 28.7.2017 (notificato a mezzo PEC all' in data 2.8.2017; cfr. doc. 5 all. app.), la società cedeva alla a i crediti dei quali era Parte_2 Controparte_3 CP_4 titolare di cui alla fattura n. 4102/NUC del 31.10.2014 per € 667.898,06, già oggetto del decreto ingiuntivo n. 1425/2017. Con successivo atto di cessione del 1.9.2017 (ritualmente notificato a Cont mezzo PEC all' in data 21.9.2017; cfr. doc. 6 all. app.), poi, la Controparte_5
cedeva i summenzionati crediti alla società
[...] Parte_1
Venendo all'esame del merito, con un unico articolato motivo, l'appellante ha impugnato la Cont sentenza n. 1240/2019 nella parte in cui il Tribunale ha affermato che l' aveva dimostrato di aver comunicato il superamento del tetto di spesa, ritenendo dirimente a tal fine la nota prot. n.
84/MB del 30.1.2015. A smentita di ciò, l'appellante ha insistito nell'evidenziare che, fin dalla Cont propria costituzione in primo grado, aveva contestato che l' avesse dato prova della comunicazione dello sforamento nei modi e nei termini di cui all'art. 5 del contratto stipulato tra le parti, ribadendo la mancata prova delle comunicazioni del novembre 2014 e gennaio 2015 da parte Cont dell' anche nella comparsa conclusionale. Invero, nei propri scritti difensivi l'appellante aveva Cont contestato la nota prot. n. 84/MB del 30.1.2015, facendo rilevare che l' “non ha prodotto alcun avviso di ricevimento, né alcuna comunicazione a mezzo PEC, né ancor meno ha allegato alla propria produzione di parte la presunta notifica di superamento tetto spesa a mezzo PEC in data
71.11.2014 da parte del Coordinatore del Tavolo Tecnico Aziendale” (pag. 5 atto di appello).
Difatti, ad avviso dell'appellante, la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento datato 20.2.2015, Cont prodotto dall' non consentirebbe di individuare il destinatario dello stesso, mancando la copia in partenza indirizzata all'effettivo destinatario. Infine, l'appellante, nell'ambito del medesimo Cont motivo, ha aggiunto che, comunque, le comunicazioni invocate dall' non erano tempestive in relazione a quanto previsto dall'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti e che in mancanza di tali Cont comunicazioni l' non aveva fornito la prova delle risultanze del Tavolo Tecnico (cfr. pag. 9 atto di appello).
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Non vi è dubbio, come correttamente affermato anche dal primo giudice, che il diritto di credito della struttura accreditata incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria, che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie: la remunerazione delle prestazioni, quindi, non può mai travalicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
Da tale considerazione generale, la giurisprudenza di legittimità, ha tratto quale necessario corollario il principio per cui “deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di
4 criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n.
27608; che richiama Cons. Stato, sez. III, 10/2/2016, n. 566; Cons. Stato, sez.III, 10/4/2015, n.
1832; poi Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884). Con l'ulteriore chiarimento per cui, stante il carattere recessivo degli atti concordati convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
ciò costituisce un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa Con non vi è alcun obbligo dell' di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cass., n. 27608 del
2019). […] Pertanto, in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, Con dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis
Con non imputabile, cui la e la non avrebbero potuto sottrarsi (Cass. n. 27608 del 2019)” Pt_3
(cfr. Cass., n. 12584/2024).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28053/2018, hanno, altresì,
Cont affermato che le deliberazioni dell' assunte in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa ne assumono la stessa natura e quindi hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorchè dirette ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo, specificando che: “Gli atti di attuazione della delibera regionale non possono, invece, considerarsi espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore del rapporto di accreditamento provvisorio, ancorché in esso la possibilità che sui corrispettivi incida il meccanismo di imposizione del tetto di spesa sia contemplata. Si tratta di una previsione che non attribuisce al potere di fissazione del c.d. tetto massimo ed alla sua applicazione in concreto natura contrattuale e, dunque, paritetica”.
Recentemente la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che
“l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo
o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative” (cfr. Cass. n. 25184/2024 e Cass. n.
4375/2023).
5 Alla luce di tali principi, la mancanza di comunicazione dei tetti di spesa presunti, acquista rilievo solo ai fini di valutare se e fino a quando l' avrebbe dovuto operare la regressione CP_1
Cont tariffaria, non certo per affermare che, in mancanza della stessa, l' era tenuta in ogni caso al pagamento delle prestazioni svolte, anche oltre il limite di spesa fissato, dando così prevalenza all'accordo contrattuale.
Ebbene, premesso ciò, la Corte osserva che il giudice di prime cure ha ritenuto la nota del
30.1.2015 idonea a fornire la prova che il aveva superato i limiti di spesa per l'anno 2014, CP_2
sul presupposto che il non aveva specificamente contestato il contenuto della nota (ossia CP_2
l'avvenuto superamento del tetto di spesa e la data ivi indicata), ma solo l'avvenuta comunicazione Cont della stessa, di cui l' non avrebbe fornito la prova.
Lo stesso appello, dalla sua lettura complessiva, è interamente incentrato sulla mancata prova Cont da parte dell' dell'avvenuta comunicazione delle due note del novembre 2014 e del gennaio
2015 e, quindi, sulla mancata prova della comunicazione dello sforamento e delle risultanze del
Tavolo Tecnico. Anche in appello, pertanto, il non ha contestato specificamente il contenuto CP_2
delle note, non ha negato di avere superato il suddetto limite di spesa, non ha contestato la data di esaurimento del tetto di spesa della branca di Medicina Nucleare fissata dal Tavolo Tecnico al
27.8.2014 - data di cui doveva verosimilmente essere a conoscenza “atteso che il Tavolo Tecnico è organo composto dai rappresentanti aziendali e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative” (cfr. in tal senso Cass., 25184/2024) -, né, ancora, ha proposto uno specifico motivo di appello volto a censurare la mancata applicazione della , in luogo Controparte_6 dell'integrale rifiuto di pagamento delle prestazioni di cui alla fattura azionata.
Nemmeno nell'odierno grado di giudizio, quindi, l'appellante ha mosso obiezioni idonee a scalfire la prova ritenuta raggiunta in primo grado, limitandosi a riproporre il medesimo contenuto delle contestazioni svolte in primo grado in ordine alla mancata prova dell'avvenuta comunicazione dello sforamento.
In ragione di quanto in precedenza esposto, dunque, appaiono prive di rilievo tutte le censure mosse dall'appellante in relazione alle inadempienze contrattuali da parte dell' nei Controparte_7
modi e nei tempi delle comunicazioni relative al superamento del tetto di spesa, nonché alla mancanza in atti delle risultanze del Tavolo Tecnico in ordine al consuntivo dei dati provenienti dai vari distretti poiché - in disparte il fatto che siffatte contestazioni sono state formulate genericamente - dette violazioni non possono consentire comunque lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti.
Per i motivi esposti l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va, quindi, confermata.
6 Con riferimento al regime delle spese di lite, la Corte, tenuto conto degli ultimi arresti giurisprudenziali e delle rispettive difese delle parti, ritiene che sussistano eccezionali ragioni per compensare le spese nella misura di ½; la restante metà segue la soccombenza, nell'importo liquidato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
37/2018, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento e detratti i compensi per la fase istruttoria non svolta in appello.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1240/2019, pubblicata in data
[...]
18.5.2019, nei confronti di così provvede: Controparte_8
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1 della società delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.800,00 Controparte_8
oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 5166/2019 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, fissato per la trattazione all'udienza collegiale del 9.10.2024
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante e presidente del C.d.A. Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce all'atto di appello, dall'avv. LUIGI RAIA (c.f. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Somma Vesuviana alla via Aldo Moro n. 32;
APPELLANTE
E
(p.iva , in persona del Direttore Generale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura generale alle liti per TA ER
(Rep. n. 43440/2011, recepita con delibera di presa d'atto della n.
[...] Controparte_1
654/2011) rilasciata su foglio separato da ritenersi apposto in calce all'atto di costituzione in appello, dagli avv.ti EDOARDO MARTUCCI (c.f. ) e RAFFAELE C.F._2
MONTANARO (c.f. ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, C.F._3
in Torre del Greco, alla via Marconi, n. 66;
APPELLATA
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1425/2017 emesso il 27.7.2017, il Tribunale di Torre Annunziata Cont intimava all' (d'ora in poi solo ) di pagare in favore del (d'ora Controparte_1 Parte_2 in poi ”), l'importo di € 667.896,00, oltre interessi legali, a titolo di corrispettivo dovuto per CP_2
l'espletamento di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca
Medicina Nucleare, rese nel mese di ottobre 2014, in riferimento alla fattura n. 4102/NUC del
31.10.2014.
Avverso il menzionato decreto, con atto di citazione, regolarmente notificato in data Cont 8.11.2017, l' proponeva opposizione, eccependo che la somma richiesta non era dovuta in quanto inerente a prestazioni eccedenti il tetto di spesa di macroarea prefissato e, quindi, non ricomprese nella convenzione con il SSN, così come risultante dalla nota prot. 84/MB del 3.1.2015, comunicata al Centro.
Costituendosi in giudizio, il contestava la mancata comunicazione, entro i termini CP_2
Cont stabiliti dal contratto stipulato con l' dello sforamento del tetto di spesa e, comunque, la Cont mancata comunicazione della determinazione del Tavolo Tecnico, eccependo che l' non aveva dimostrato il contrario.
Con sentenza n. 1240/2019 pubblicata il 18.5.2019, il Tribunale di Torre Annunziata
Cont accoglieva l'opposizione rilevando che l' aveva assolto al proprio onere probatorio in merito all'avvenuto sforamento del tetto di spesa di macroarea da parte della struttura opposta. Invero, Cont affermava il Tribunale che dalla documentazione allegata dall' emergeva la prova che le prestazioni erano state rese dopo la data di esaurimento del tetto di spesa di macroarea (fissato al
27.8.2014), “come comunicato al Centro, con nota prot. n. 84/MB del 30.1.2015 e come da comunicazione del Coordinatore del Tavolo Tecnico Aziendale n. 7031 del 27.11.2014, notificata al
Centro via PEC in data 27.11.2014 (cfr. documentazione allegata alla produzione di parte opponente)”. In particolare, il primo giudice evidenziava che il , da un lato, non aveva CP_2
specificamente contestato di aver ricevuto la comunicazione del 30.1.2015 in ordine alla data di
Cont superamento del tetto di spesa, essendosi limitato ad eccepire soltanto che l' non aveva dato prova di avere effettivamente inviato al C.M.O. la nota del 27.11.2014 attestante il superamento del tetto di spesa al 27.8.2014; dall'altro lato, rilevava che il non aveva contestato CP_2
l'individuazione da parte del Tavolo Tecnico della data di esaurimento del tetto di spesa per la branca di medicina nucleare al 27.8.2014, come da tabella allegata alla nota prot. 8449 del
30.1.2015, precisando che “sebbene non vi sia prova della richiamata comunicazione via pec del
27.11.2014, vi è comunque prova e/o mancata contestazione della ricezione della raccomandata del gennaio 2015 (in relazione alla quale è comunque prodotto un avviso di ricevimento del
2 20.02.2015) che non risulta in alcun modo riscontrata dal centro” (sentenza impugnata pagg. 4-5).
Richiamando, quindi, il principio del raggiungimento di scopo della comunicazione, evidenziava che la data della comunicazione del 27.11.2014, richiamata nella predetta nota del 30.1.2015, rispettava la data fissata in contratto per la comunicazione del consuntivo delle prestazioni erogate al 31 ottobre e che, quindi, nulla era dovuto al centro per le prestazioni eseguite oltre tale data (cfr. sentenza impugnata pag. 5).
Avvero tale sentenza, ha proposto impugnazione la società in qualità di Parte_1
cessionaria della a a favore della quale il centro C.M.O. aveva Controparte_3 CP_4 ceduto i crediti pari ad € 667.896,00 di cui alla fattura n. 4102/NUC del 31.10.2024 oggetto del D.I.
n. 1425/2017, lamentando, con un unico articolato motivo di appello, l'erroneità della sentenza per Cont avere il giudice di prime cure ritenuto che l' avesse assolto l'onere probatorio, su di essa gravante, di aver comunicato le date di sforamento del tetto di spesa di macroarea, sulla base di una errata valutazione della documentazione in atti e delle difese spiegate dal in primo grado. CP_2
Più precisamente, l'appellante ha specificato che, sin dalla sua costituzione nel giudizio di Cont opposizione, aveva contestato la nota prot. n. 84/MB del 30.1.2015, evidenziando che l' disattendendo all'onere probatorio su di lei incombente, non aveva prodotto gli avvisi di ricevimento, né aveva dimostrato la presunta notifica a mezzo PEC della nota del 27.11.2014 da parte del Coordinatore del Tavolo Tecnico Aziendale, essendosi limitata a depositare solo “una Cont copia fotostatica di un avviso di ricevimento datato 20.2.2015 da restituire all' da cui non è possibile evincere il presunto destinatario, né ancora meno viene allegata alla contestazione la
Cont copia in partenza indirizzata all'effettivo destinatario…dalla documentazione prodotta dall' non risulta allegata alcuna ricevuta PEC al Centro cedente in merito al superamento del Pt_2 tetto di spesa…” (cfr. pag. 5 atto di appello). Cont Costituendosi in giudizio, l' ha ribadito che il Centro non aveva diritto al pagamento delle prestazioni, in quanto effettuate oltre la data stabilita quale tetto di spesa di macroarea.
All'udienza collegiale del 9.10.2024, trattata in modalità scritta, la causa è stata introitata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Preliminarmente va affermata la sopravvenuta legittimazione attiva della - Parte_1
Cont neppure contestata dall' - a proporre l'impugnazione per cui è causa, sebbene la pronuncia gravata sia stata resa nei confronti della Parte_2
L'appellante, infatti, a tal fine, ha prodotto, all'atto della costituzione in appello, la documentazione volta a dimostrare i passaggi attraverso i quali si è verificata la successione nel credito e, quindi, la propria legittimazione ad causam, ripercorrendo, altresì, nella comparsa conclusionale le vicende successorie che hanno dato origine alla cessione del credito in suo favore:
3 invero, secondo quanto si evince dalla documentazione allegata all'atto di costituzione, con Cont contratto di cessione del 28.7.2017 (notificato a mezzo PEC all' in data 2.8.2017; cfr. doc. 5 all. app.), la società cedeva alla a i crediti dei quali era Parte_2 Controparte_3 CP_4 titolare di cui alla fattura n. 4102/NUC del 31.10.2014 per € 667.898,06, già oggetto del decreto ingiuntivo n. 1425/2017. Con successivo atto di cessione del 1.9.2017 (ritualmente notificato a Cont mezzo PEC all' in data 21.9.2017; cfr. doc. 6 all. app.), poi, la Controparte_5
cedeva i summenzionati crediti alla società
[...] Parte_1
Venendo all'esame del merito, con un unico articolato motivo, l'appellante ha impugnato la Cont sentenza n. 1240/2019 nella parte in cui il Tribunale ha affermato che l' aveva dimostrato di aver comunicato il superamento del tetto di spesa, ritenendo dirimente a tal fine la nota prot. n.
84/MB del 30.1.2015. A smentita di ciò, l'appellante ha insistito nell'evidenziare che, fin dalla Cont propria costituzione in primo grado, aveva contestato che l' avesse dato prova della comunicazione dello sforamento nei modi e nei termini di cui all'art. 5 del contratto stipulato tra le parti, ribadendo la mancata prova delle comunicazioni del novembre 2014 e gennaio 2015 da parte Cont dell' anche nella comparsa conclusionale. Invero, nei propri scritti difensivi l'appellante aveva Cont contestato la nota prot. n. 84/MB del 30.1.2015, facendo rilevare che l' “non ha prodotto alcun avviso di ricevimento, né alcuna comunicazione a mezzo PEC, né ancor meno ha allegato alla propria produzione di parte la presunta notifica di superamento tetto spesa a mezzo PEC in data
71.11.2014 da parte del Coordinatore del Tavolo Tecnico Aziendale” (pag. 5 atto di appello).
Difatti, ad avviso dell'appellante, la copia fotostatica dell'avviso di ricevimento datato 20.2.2015, Cont prodotto dall' non consentirebbe di individuare il destinatario dello stesso, mancando la copia in partenza indirizzata all'effettivo destinatario. Infine, l'appellante, nell'ambito del medesimo Cont motivo, ha aggiunto che, comunque, le comunicazioni invocate dall' non erano tempestive in relazione a quanto previsto dall'art. 5 del contratto sottoscritto tra le parti e che in mancanza di tali Cont comunicazioni l' non aveva fornito la prova delle risultanze del Tavolo Tecnico (cfr. pag. 9 atto di appello).
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Non vi è dubbio, come correttamente affermato anche dal primo giudice, che il diritto di credito della struttura accreditata incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria, che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie: la remunerazione delle prestazioni, quindi, non può mai travalicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento.
Da tale considerazione generale, la giurisprudenza di legittimità, ha tratto quale necessario corollario il principio per cui “deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di
4 criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cass., sez. 3, 29/10/2019, n.
27608; che richiama Cons. Stato, sez. III, 10/2/2016, n. 566; Cons. Stato, sez.III, 10/4/2015, n.
1832; poi Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884). Con l'ulteriore chiarimento per cui, stante il carattere recessivo degli atti concordati convenzionali, solo il mancato superamento del tetto di spesa dà il diritto alla struttura sanitaria accreditata di ottenere la remunerazione delle prestazioni erogate;
ciò costituisce un elemento costitutivo della pretesa creditoria, con la conseguenza che quando le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate superino i tetti di spesa Con non vi è alcun obbligo dell' di acquistare e pagare le prestazioni suddette (Cass., n. 27608 del
2019). […] Pertanto, in caso di superamento del tetto di spesa la remunerazione risulta inesigibile, Con dovendosi giudicare corretta la condotta della stante la ricorrenza di un obbligo ex lege avente carattere prevalente rispetto agli accordi negoziali, risolvendosi tale obbligo in un factum principis
Con non imputabile, cui la e la non avrebbero potuto sottrarsi (Cass. n. 27608 del 2019)” Pt_3
(cfr. Cass., n. 12584/2024).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28053/2018, hanno, altresì,
Cont affermato che le deliberazioni dell' assunte in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa ne assumono la stessa natura e quindi hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorchè dirette ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo, specificando che: “Gli atti di attuazione della delibera regionale non possono, invece, considerarsi espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore del rapporto di accreditamento provvisorio, ancorché in esso la possibilità che sui corrispettivi incida il meccanismo di imposizione del tetto di spesa sia contemplata. Si tratta di una previsione che non attribuisce al potere di fissazione del c.d. tetto massimo ed alla sua applicazione in concreto natura contrattuale e, dunque, paritetica”.
Recentemente la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno «non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che
“l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo
o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative” (cfr. Cass. n. 25184/2024 e Cass. n.
4375/2023).
5 Alla luce di tali principi, la mancanza di comunicazione dei tetti di spesa presunti, acquista rilievo solo ai fini di valutare se e fino a quando l' avrebbe dovuto operare la regressione CP_1
Cont tariffaria, non certo per affermare che, in mancanza della stessa, l' era tenuta in ogni caso al pagamento delle prestazioni svolte, anche oltre il limite di spesa fissato, dando così prevalenza all'accordo contrattuale.
Ebbene, premesso ciò, la Corte osserva che il giudice di prime cure ha ritenuto la nota del
30.1.2015 idonea a fornire la prova che il aveva superato i limiti di spesa per l'anno 2014, CP_2
sul presupposto che il non aveva specificamente contestato il contenuto della nota (ossia CP_2
l'avvenuto superamento del tetto di spesa e la data ivi indicata), ma solo l'avvenuta comunicazione Cont della stessa, di cui l' non avrebbe fornito la prova.
Lo stesso appello, dalla sua lettura complessiva, è interamente incentrato sulla mancata prova Cont da parte dell' dell'avvenuta comunicazione delle due note del novembre 2014 e del gennaio
2015 e, quindi, sulla mancata prova della comunicazione dello sforamento e delle risultanze del
Tavolo Tecnico. Anche in appello, pertanto, il non ha contestato specificamente il contenuto CP_2
delle note, non ha negato di avere superato il suddetto limite di spesa, non ha contestato la data di esaurimento del tetto di spesa della branca di Medicina Nucleare fissata dal Tavolo Tecnico al
27.8.2014 - data di cui doveva verosimilmente essere a conoscenza “atteso che il Tavolo Tecnico è organo composto dai rappresentanti aziendali e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative” (cfr. in tal senso Cass., 25184/2024) -, né, ancora, ha proposto uno specifico motivo di appello volto a censurare la mancata applicazione della , in luogo Controparte_6 dell'integrale rifiuto di pagamento delle prestazioni di cui alla fattura azionata.
Nemmeno nell'odierno grado di giudizio, quindi, l'appellante ha mosso obiezioni idonee a scalfire la prova ritenuta raggiunta in primo grado, limitandosi a riproporre il medesimo contenuto delle contestazioni svolte in primo grado in ordine alla mancata prova dell'avvenuta comunicazione dello sforamento.
In ragione di quanto in precedenza esposto, dunque, appaiono prive di rilievo tutte le censure mosse dall'appellante in relazione alle inadempienze contrattuali da parte dell' nei Controparte_7
modi e nei tempi delle comunicazioni relative al superamento del tetto di spesa, nonché alla mancanza in atti delle risultanze del Tavolo Tecnico in ordine al consuntivo dei dati provenienti dai vari distretti poiché - in disparte il fatto che siffatte contestazioni sono state formulate genericamente - dette violazioni non possono consentire comunque lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti.
Per i motivi esposti l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va, quindi, confermata.
6 Con riferimento al regime delle spese di lite, la Corte, tenuto conto degli ultimi arresti giurisprudenziali e delle rispettive difese delle parti, ritiene che sussistano eccezionali ragioni per compensare le spese nella misura di ½; la restante metà segue la soccombenza, nell'importo liquidato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
37/2018, secondo il valore minimo dello scaglione di riferimento e detratti i compensi per la fase istruttoria non svolta in appello.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1240/2019, pubblicata in data
[...]
18.5.2019, nei confronti di così provvede: Controparte_8
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1 della società delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.800,00 Controparte_8
oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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