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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4475 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g.n°740 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°740 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: Noleggio
TRA
C.F. e Partita IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Luciana Pacifici n.
6, presso lo studio degli avv.ti Felice Ragone e Andrea Ragone che, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la rappresentano e difendono in virtù della procura in calce all'atto di citazione in opposizione
Opponente
CONTRO
(P. Iva in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana (NA), alla via Marigliano n. 45, presso lo studio dell'avv. Fiorentina Pentella, che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la
1 R.g.n°740 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, l' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo
[...]
n. 5214/2021 (emesso e pubblicato in data 15/12/2021 dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento avente RG n. 11240/2021), con il quale e su ricorso dell'odierna parte opposta le era stato ingiunto il pagamento di €.54.000,00, oltre interessi come da domanda e spese della procedura.
A fondamento della propria domanda, l'opposta aveva esposto: - che, in data 22/10/2020, aveva stipulato con la alla via Martiri d'Otranto snc, P Iva Parte_1
, un contratto di nolo a freddo di n. 10 autobus per il periodo compreso dal 11/10/2020 P.IVA_1
Contr al 30/06/2021 ad essa necessari per lo svolgimento di una gara di appalto indetta dalla di Napoli per il sub-affidamento di servizi aggiuntivi ad operatori turistici;
- che, in relazione al predetto contratto di nolo a freddo, aveva emesso, tra le altre, le seguenti fatture: 1) n. 27 del 30/04/2021 per
€.10.296,00; 2) n. 38 del 31/05/2021 per €.20.790,00; 3) n. 51 del 15/06/2021 per €.7.920,00 per un totale complessivo di €.39.006,00; - che aveva stipulato, altresì, con la società Parte_1 un contratto per distacco di personale, sempre per il periodo compreso dal 11/10/2020 al
[...]
30/06/2021, resosi necessario per la al fine di dare esecuzione al contratto di Parte_1 sub affidamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale per la città di Napoli;
- che, in relazione al contratto di distacco di personale, aveva emesso le fatture n. 37 del 31/05/2021 per
€.9.450,00 e n. 50 del 15/06/2021 per €.3.600,00, per un totale complessivo di €.13.050,00; - che, nonostante ripetuti solleciti, la società intimata non aveva provveduto al pagamento della somme dovute;
- che, la era debitrice della somma complessiva pari ad Parte_1
€.52.056,00 a saldo delle fatture sopra indicate;
- che, trattandosi di transazioni tra imprese commerciali, trovavano applicazione gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, per un totale di €.1.676,58 calcolati dalle singole scadenze delle fatture fino alla data del 20/10/2021; - che, inoltre, le spettava, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2002, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento, fatta salva la prova del maggior danno, per ogni fattura insoluta, per un totale di €.200,00.
Quali motivi di opposizione, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, deduceva: - l'improcedibilità della domanda, per non aver l'opposta previamente inviato l'invito alla negoziazione assistita, in violazione dell'obbligo previsto dalla normativa vigente;
- la nullità della notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che il file notificato consisteva in un unico PDF contenente ricorso, procura e decreto ingiuntivo, mentre il notificante avrebbe dovuto inserire nel messaggio PEC, tra l'altro, l'atto da notificare in copia
2 R.g.n°740 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
autentica conforme all'originale; - la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice pronunciato oltre i limiti della domanda (nella specie, la ricorrente aveva richiesto
€.53.932,00, comprensivi di interessi e spese di mora, mentre con il decreto opposto era stato ingiunto il pagamento di €.54.000,00); - l'avvenuto pagamento parziale del credito, poiché la fattura n.27 del
30/04/2021, dell'importo di €.10.296,00, risultava già saldata in data 13/11/2021; - l'infondatezza del credito per difetto di prova del titolo, atteso che i contratti prodotti dall'opposta non erano sottoscritti dalla società opponente e, pertanto, non costituivano valido titolo per la richiesta di pagamento;
- la mancata prova dell'esecuzione delle prestazioni dovute e, dunque, l'inadempimento di parte opposta;
- l'illegittimo addebito delle spese di recupero ex D.Lgs. 231/2002, non ricorrendone i presupposti di legge;
- l'assenza dei requisiti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non risultando integrati i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.;- spiegava, altresì, domanda riconvenzionale, rappresentando di essere creditrice nei confronti dell'opposta per €.2.625,00, pari al valore dei titoli di viaggio ANM consegnati ai dipendenti di quest'ultima per la vendita a bordo, titoli e somme che non sono erano stati restituiti da essa opposta, responsabile anche per fatto dei propri dipendenti;
- chiedeva, infine, ex artt. 185 e 185-bis c.p.c., che il giudice valutasse l'opportunità di formulare una proposta conciliativa o di favorire la composizione della lite.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di: “In via preliminare: I. disporre la comparizione personale delle parti per il tentativo e la proposta di conciliazione, II. accertare l'improcedibilità della domanda della società opposta, per omesso invito alla negoziazione assistita, Nel merito: III. dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiararlo inefficace, IV. dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per vizio di ultrapetizione e, per l'effetto, revocarlo, V. accertare l'avvenuto pagamento della fattura 27/2021, VI. accertare l'inadempimento della società opposta, e, per l'effetto, accertare la legittimità dell'eccezione di inadempimento e della facoltà del debitore di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione in attesa dell'altrui esatto adempimento, VII. in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare il diritto della alla restituzione di €.2.625,00 per i titoli di viaggio consegnati e Parte_1 non restituiti e dichiararne la compensazione con quanto eventualmente spettante alla società opposta, VIII. per l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa della società opposta per i motivi esposti in atti e revocare/annullare il decreto ingiuntivo opposto, IX. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri di legge del presente giudizio, e attribuzione ai sottoscritti legali anticipatari.” (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione in opposizione).
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che eccepiva l'infondatezza di tutti gli avversi motivi di opposizione nonché della spiegata
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
domanda riconvenzionale. Riconosceva, tuttavia, il pagamento per €.10.296,00 avvenuto in data
13/11/2021.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “a) accogliere l'istanza di provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto decurtate le somme medio tempore versate;
b) Rigettare
l'opposizione formulata da controparte;
c) Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore per averne fatto anticipo.” (cfr. pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta)
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., all'udienza del 27.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004;
13001/2006), con la conseguenza che, se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002;
419/2006). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005). In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria del attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
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dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Quanto sopra va altresì contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal 04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Orbene, venendo all'esame delle questioni prospettate dall'opponente nella propria opposizione, si rileva che lo stesso è stato condotto secondo il principio della cd. “ragione più liquida” il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. tra le tante, Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014). In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo
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ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014)
Ebbene, l'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni che seguono.
Parte opposta ha fondato la propria pretesa creditoria sulle fatture emesse in relazione ai presunti contratti di nolo a freddo di autobus e di distacco di personale per il periodo ottobre 2020 – giugno
2021.
In merito giova rammentare che, in uno alle scritture contabili, la fattura commerciale, benchè registrata dall'emittente, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (cfr. da ultimo, Cass. 21.10.2019, n. 26801).
Orbene, nel caso di specie, parte opponente ha contestato in modo puntuale e circostanziato l'intera documentazione prodotta dall'opposta, negando espressamente sia la conclusione di qualsivoglia contratto con la medesima sia l'effettiva esecuzione delle prestazioni asseritamente rese da quest'ultima.
Tuttavia, a fronte delle puntuali contestazioni sollevate dall'opponente, parte opposta non ha fornito alcuna prova documentale atta a dimostrare l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti per le prestazioni dedotte, né ha prodotto elementi idonei a comprovare l'effettiva esecuzione di queste ultime. In assenza di qualsivoglia principio di prova scritta e avuto riguardo al valore della pretesa, deve altresì escludersi la possibilità per parte opposta di provare la propria domanda mediante prova testimoniale, risultando la stessa inammissibile ai sensi degli artt. 2721 e 2724 c.c.
Pertanto, le fatture prodotte dall'opposta non possono ritenersi idonee, da sole, a fondare la pretesa creditoria, non essendo corroborate né da documentazione contrattuale né da altri elementi atti a dimostrarne la fondatezza. Da quanto sopra discende l'accoglimento dell'opposizione e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Relativamente, infine, alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, la stessa deve essere rigettata, non essendo stata fornita prova alcuna circa la consegna dei titoli di viaggio di cui è stato richiesto il pagamento alla società opposta. Anche in tal caso, la richiesta di prova testimoniale non avrebbe potuto supplire a tali carenze, trattandosi di circostanze che, nell'ambito di un rapporto tra imprese, devono emergere da idonea documentazione, nella specie mancante.
In considerazione dell'accoglimento dell'opposizione e del rigetto della domanda riconvenzionale, ricorrono giusti ed eccezionali motivi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5214/2021, emesso e pubblicato in data 15/12/2021 dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento avente RG n.
11240/2021;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dall' in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
3) DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Aversa il 18/12/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°740 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: Noleggio
TRA
C.F. e Partita IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Luciana Pacifici n.
6, presso lo studio degli avv.ti Felice Ragone e Andrea Ragone che, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la rappresentano e difendono in virtù della procura in calce all'atto di citazione in opposizione
Opponente
CONTRO
(P. Iva in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana (NA), alla via Marigliano n. 45, presso lo studio dell'avv. Fiorentina Pentella, che la rappresenta e difende in virtù della procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetute e trascritte.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la
1 R.g.n°740 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, l' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo
[...]
n. 5214/2021 (emesso e pubblicato in data 15/12/2021 dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento avente RG n. 11240/2021), con il quale e su ricorso dell'odierna parte opposta le era stato ingiunto il pagamento di €.54.000,00, oltre interessi come da domanda e spese della procedura.
A fondamento della propria domanda, l'opposta aveva esposto: - che, in data 22/10/2020, aveva stipulato con la alla via Martiri d'Otranto snc, P Iva Parte_1
, un contratto di nolo a freddo di n. 10 autobus per il periodo compreso dal 11/10/2020 P.IVA_1
Contr al 30/06/2021 ad essa necessari per lo svolgimento di una gara di appalto indetta dalla di Napoli per il sub-affidamento di servizi aggiuntivi ad operatori turistici;
- che, in relazione al predetto contratto di nolo a freddo, aveva emesso, tra le altre, le seguenti fatture: 1) n. 27 del 30/04/2021 per
€.10.296,00; 2) n. 38 del 31/05/2021 per €.20.790,00; 3) n. 51 del 15/06/2021 per €.7.920,00 per un totale complessivo di €.39.006,00; - che aveva stipulato, altresì, con la società Parte_1 un contratto per distacco di personale, sempre per il periodo compreso dal 11/10/2020 al
[...]
30/06/2021, resosi necessario per la al fine di dare esecuzione al contratto di Parte_1 sub affidamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale per la città di Napoli;
- che, in relazione al contratto di distacco di personale, aveva emesso le fatture n. 37 del 31/05/2021 per
€.9.450,00 e n. 50 del 15/06/2021 per €.3.600,00, per un totale complessivo di €.13.050,00; - che, nonostante ripetuti solleciti, la società intimata non aveva provveduto al pagamento della somme dovute;
- che, la era debitrice della somma complessiva pari ad Parte_1
€.52.056,00 a saldo delle fatture sopra indicate;
- che, trattandosi di transazioni tra imprese commerciali, trovavano applicazione gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, per un totale di €.1.676,58 calcolati dalle singole scadenze delle fatture fino alla data del 20/10/2021; - che, inoltre, le spettava, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2002, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento, fatta salva la prova del maggior danno, per ogni fattura insoluta, per un totale di €.200,00.
Quali motivi di opposizione, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, deduceva: - l'improcedibilità della domanda, per non aver l'opposta previamente inviato l'invito alla negoziazione assistita, in violazione dell'obbligo previsto dalla normativa vigente;
- la nullità della notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che il file notificato consisteva in un unico PDF contenente ricorso, procura e decreto ingiuntivo, mentre il notificante avrebbe dovuto inserire nel messaggio PEC, tra l'altro, l'atto da notificare in copia
2 R.g.n°740 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
autentica conforme all'originale; - la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice pronunciato oltre i limiti della domanda (nella specie, la ricorrente aveva richiesto
€.53.932,00, comprensivi di interessi e spese di mora, mentre con il decreto opposto era stato ingiunto il pagamento di €.54.000,00); - l'avvenuto pagamento parziale del credito, poiché la fattura n.27 del
30/04/2021, dell'importo di €.10.296,00, risultava già saldata in data 13/11/2021; - l'infondatezza del credito per difetto di prova del titolo, atteso che i contratti prodotti dall'opposta non erano sottoscritti dalla società opponente e, pertanto, non costituivano valido titolo per la richiesta di pagamento;
- la mancata prova dell'esecuzione delle prestazioni dovute e, dunque, l'inadempimento di parte opposta;
- l'illegittimo addebito delle spese di recupero ex D.Lgs. 231/2002, non ricorrendone i presupposti di legge;
- l'assenza dei requisiti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non risultando integrati i presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.;- spiegava, altresì, domanda riconvenzionale, rappresentando di essere creditrice nei confronti dell'opposta per €.2.625,00, pari al valore dei titoli di viaggio ANM consegnati ai dipendenti di quest'ultima per la vendita a bordo, titoli e somme che non sono erano stati restituiti da essa opposta, responsabile anche per fatto dei propri dipendenti;
- chiedeva, infine, ex artt. 185 e 185-bis c.p.c., che il giudice valutasse l'opportunità di formulare una proposta conciliativa o di favorire la composizione della lite.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale, di: “In via preliminare: I. disporre la comparizione personale delle parti per il tentativo e la proposta di conciliazione, II. accertare l'improcedibilità della domanda della società opposta, per omesso invito alla negoziazione assistita, Nel merito: III. dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, dichiararlo inefficace, IV. dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per vizio di ultrapetizione e, per l'effetto, revocarlo, V. accertare l'avvenuto pagamento della fattura 27/2021, VI. accertare l'inadempimento della società opposta, e, per l'effetto, accertare la legittimità dell'eccezione di inadempimento e della facoltà del debitore di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione in attesa dell'altrui esatto adempimento, VII. in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare il diritto della alla restituzione di €.2.625,00 per i titoli di viaggio consegnati e Parte_1 non restituiti e dichiararne la compensazione con quanto eventualmente spettante alla società opposta, VIII. per l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa della società opposta per i motivi esposti in atti e revocare/annullare il decreto ingiuntivo opposto, IX. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri di legge del presente giudizio, e attribuzione ai sottoscritti legali anticipatari.” (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione in opposizione).
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che eccepiva l'infondatezza di tutti gli avversi motivi di opposizione nonché della spiegata
3 R.g.n°740 / 2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
domanda riconvenzionale. Riconosceva, tuttavia, il pagamento per €.10.296,00 avvenuto in data
13/11/2021.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “a) accogliere l'istanza di provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto decurtate le somme medio tempore versate;
b) Rigettare
l'opposizione formulata da controparte;
c) Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore per averne fatto anticipo.” (cfr. pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta)
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., all'udienza del 27.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr. Cassazione nn. 7188/2003; 15702/2004;
13001/2006), con la conseguenza che, se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata, la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (cfr. Cassazione nn. 2573/2002;
419/2006). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24815 del 24/11/2005). In tale sede, pertanto, occorre procedere alla valutazione della pretesa creditoria del attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., letto congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
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dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Quanto sopra va altresì contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal 04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Orbene, venendo all'esame delle questioni prospettate dall'opponente nella propria opposizione, si rileva che lo stesso è stato condotto secondo il principio della cd. “ragione più liquida” il quale, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. tra le tante, Cass. Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014). In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo
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ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014)
Ebbene, l'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni che seguono.
Parte opposta ha fondato la propria pretesa creditoria sulle fatture emesse in relazione ai presunti contratti di nolo a freddo di autobus e di distacco di personale per il periodo ottobre 2020 – giugno
2021.
In merito giova rammentare che, in uno alle scritture contabili, la fattura commerciale, benchè registrata dall'emittente, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (cfr. da ultimo, Cass. 21.10.2019, n. 26801).
Orbene, nel caso di specie, parte opponente ha contestato in modo puntuale e circostanziato l'intera documentazione prodotta dall'opposta, negando espressamente sia la conclusione di qualsivoglia contratto con la medesima sia l'effettiva esecuzione delle prestazioni asseritamente rese da quest'ultima.
Tuttavia, a fronte delle puntuali contestazioni sollevate dall'opponente, parte opposta non ha fornito alcuna prova documentale atta a dimostrare l'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti per le prestazioni dedotte, né ha prodotto elementi idonei a comprovare l'effettiva esecuzione di queste ultime. In assenza di qualsivoglia principio di prova scritta e avuto riguardo al valore della pretesa, deve altresì escludersi la possibilità per parte opposta di provare la propria domanda mediante prova testimoniale, risultando la stessa inammissibile ai sensi degli artt. 2721 e 2724 c.c.
Pertanto, le fatture prodotte dall'opposta non possono ritenersi idonee, da sole, a fondare la pretesa creditoria, non essendo corroborate né da documentazione contrattuale né da altri elementi atti a dimostrarne la fondatezza. Da quanto sopra discende l'accoglimento dell'opposizione e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Relativamente, infine, alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, la stessa deve essere rigettata, non essendo stata fornita prova alcuna circa la consegna dei titoli di viaggio di cui è stato richiesto il pagamento alla società opposta. Anche in tal caso, la richiesta di prova testimoniale non avrebbe potuto supplire a tali carenze, trattandosi di circostanze che, nell'ambito di un rapporto tra imprese, devono emergere da idonea documentazione, nella specie mancante.
In considerazione dell'accoglimento dell'opposizione e del rigetto della domanda riconvenzionale, ricorrono giusti ed eccezionali motivi, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5214/2021, emesso e pubblicato in data 15/12/2021 dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento avente RG n.
11240/2021;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dall' in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
3) DICHIARA le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Aversa il 18/12/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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