CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 8296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8296 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 1152/2022 proposto da: UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO, rappresentata e difesa dall’avvocato Gregorio Troilo ([...]) e dall’avvocato EF LA ([...]). - Ricorrente – contro CONSORZIO STAZIONE INVERNALE DEL CIMONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Lentini. - Controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2845/2021 depositata il 23/11/2021. Udita la relazione svolta dal Consigliere IC GU nella pubblica udienza del 20 novembre 2025. SANZIONI AMMINISTRATIVE Civile Sent. Sez. 2 Num. 8296 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 02/04/2026 2 Udito il Sostituto Procuratrice Generale Alberto Cardino, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito l’avvocato Gregorio Troilo. Udito l’avvocato Alessandro Lentini. FATTI DI CAUSA 1. Il Consorzio Stazione Invernale del Cimone (“Consorzio”) impugnò le ordinanze ingiunzioni nn. 59 e 60 del 2019, ad esso notificate in data 17 giugno 2019, con cui l’Unione dei Comuni del GN (“UCF”) gli infliggeva altrettante sanzioni amministrative pecuniarie (di euro 15.870 e di euro 4.009,92), per violazioni accertate dal Corpo Forestale dello Stato con due verbali del 3 febbraio del 2014, notificati al Consorzio il 13 febbraio 2014, per avere eseguito, nel corso dell’intervento, autorizzato dagli organi competenti, di adeguamento tecnico ai fini della sicurezza della pista da sci n. 7 del Lago della Ninfa, un taglio di alberi difforme da quello autorizzato. Per quanto qui rileva, il Consorzio, tra gli altri motivi di opposizione, dedusse la prescrizione quinquennale degli illeciti ex art. 28 della legge n. 689 del 1981. Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 76 del 2021, rispinse l’opposizione, dopo avere disatteso, tra l’altro, l’eccezione di prescrizione del Consorzio, in ragione della ravvisata natura permanente delle violazioni. 2. La Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio dell’UCF, ha accolto l’appello del Consorzio, qualificando le violazioni quali illeciti istantanei ad effetti permanenti, e ritenendo maturata la prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n. 689 del 1981, in considerazione del lasso di tempo ultra quinquennale tra le condotte illecite, sicuramente esaurite prima della notificazione, in data 3 3 febbraio 2014, dei verbali di contestazione, e il giorno della notifica delle ordinanze ingiunzioni, eseguita il 17 giugno 2019. 3. Avverso la sentenza d’appello, l’UCF ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, cui ha resistito il Consorzio con controricorso. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 34686/2022, emessa nell’adunanza camerale dell’11/11/2022, la sezione VI-2 di questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, non condividendo la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. (ratione tempore vigente) di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. In prossimità di questa pubblica udienza, il PM ha depositato una memoria nella quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981 e degli artt. 2934, 2935, 2943 e 2945 c.c. Assume l’UCF che il Consorzio Stazione Invernale del Cimone, senza autorizzazione, eseguiva lo sradicamento di 271 ceppaie di faggio, 46 di abete rosso per un totale di 317 ceppaie di oltre 70 anni, in palese violazione dell’art. 8 comma 3 delle PMPF (Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale della Regione Emilia-Romagna), e, sempre senza autorizzazione, il taglio illegittimo di piante costituite da faggi e abeti rossi di 75 anni, in violazione dell’art. 4 comma 4 delle PMPF. La ricorrente ascrive alla Corte territoriale di aver ritenuto che le violazioni in questione, commesse in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, con modifica del suolo e alterazione ambientale, senza autorizzazione, non siano qualificabili come illeciti 4 permanenti, ma come illeciti istantanei ad effetti permanenti, con conseguente esclusione del potere sanzionatorio della p.a. decorso il termine di cinque anni dalla commissione del fatto. Ad avviso della ricorrente, al contrario, occorre tenere conto della ratio sottesa alla normativa violata (artt. 4 e 8 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, ratione tempore vigenti), diretta a garantire l’integrità del territorio, ad evitare il dissesto idrogeologico e ad assicurare la tutela del bene ambiente, quale valore costituzionalmente protetto. Richiama la giurisprudenza di legittimità, intervenuta sull’analogo tema delle violazioni in materia di estrazione da cava, logicamente applicabile anche alla fattispecie in discorso (che, come detto, attiene allo sradicamento di porzioni di area boschiva in zona soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico), trattandosi, in entrambi i casi, spiega l’Unione dei Comuni del GN, di violazioni accomunate dal profilo dell’alterazione dell’ambiente e della lesione dell’integrità del territorio;
conclude che, anche nel caso di specie, si è in presenza di illeciti permanenti in materia ambientale, la cui commissione si protrae nel tempo e viene meno solo con il cessare della situazione illecita, per effetto della rimessione in pristino, del conseguimento della prescritta autorizzazione o della materiale esecuzione della sanzione. 1.1. Il motivo è fondato. Non è conforme a diritto il dictum della Corte di Bologna secondo cui gli illeciti in esame, da qualificare come illeciti istantanei ad effetti permanenti, sarebbero estinti per prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n. 689 del 1981, per la decorrenza di un termine maggiore di cinque anni tra quando sono stati notificati i verbali di contestazione (03/02/2014) e la data di notificazione delle ordinanze ingiunzioni (17/06/2019), non risultando atti interruttivi. 5 La Corte distrettuale trascura che lo sradicamento di piante e ceppaie e il taglio non autorizzato del bosco sono violazioni ambientali permanenti. La giurisprudenza di legittimità – lo rimarca con puntualità il PM in memoria - è costante nel ritenere che gli illeciti amministrativi comportanti alterazioni ambientali sono caratterizzati da permanenza, destinata a perdurare sino a quando non venga eliminata la situazione di antigiuridicità rappresentata dalla suddetta alterazione, cioè, fino a quando lo stato dei luoghi non venga ripristinato (Cass. Cass. Sez. VI-2, nn. 14592/2019, 5727/2015, in tema di escavazione abusiva per estrazione di materiali;
Sez. 2, nn. 16861/2007, 16666/2007, Sez. 1, nn. 21190/2006, 204/1985, in tema di coltivazione di cava in difformità dall’autorizzazione; Sez. 3 n. 3259/2016, in tema di contaminazione del terreno e delle falde acquifere da sversamenti di sostanze tossiche;
Sez. 2, n. 30724/2018, in tema di sradicamento di area boschiva in zona vincolata, conseguente ad ampliamento di insediamento produttivo). In materia di danno ambientale, la condotta antigiuridica consiste nel mantenimento dell'ambiente nelle condizioni di danneggiamento, sicché il termine prescrizionale dell'azione di risarcimento inizia a decorrere solo dal momento in cui tali condizioni siano state volontariamente eliminate dal danneggiante ovvero la condotta sia stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene da parte di quest'ultimo (Cass. nn. 9012/2015, 3259/2016, 6675/2025). Vero è che gli illeciti ambientali cui si riferiscono i precedenti di questa Corte sopra rammentati attengono, soprattutto, a situazioni nelle quali è previsto esplicitamente che i trasgressori provvedano al ripristino dei luoghi e che, invece, le PMPF della Regione Emilia- 6 Romagna, in sé considerate, non dettano alcuna prescrizione in tal senso. È evidente però che le norme di polizia forestale sono emanate in attuazione della normativa primaria, compresa la legge reg. Emilia- Romagna 4 settembre 1981, n. 30, il cui art. 15 (“Vigilanza e sanzioni”), al terzo comma, obbliga l’autore dell’illecito alla riduzione in pristino, lì dove dispone che: “il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi o di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato, ove possibile. In caso di inadempimento a tale obbligo e di inottemperanza all'ordinanza di ripristino emessa dagli enti competenti, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore”. In relazione a questo aspetto, pare dunque destituito di fondamento il rilievo, nella memoria del Consorzio, secondo cui il riferimento all’articolo 15, nelle conclusioni scritte del PM, costituirebbe una deduzione tardiva e quindi inammissibile. A giudizio del Collegio, in realtà, gli illeciti amministrativi contestati al Consorzio, nel pieno rispetto del principio di legalità sancito dall’art. 1 della legge n. 689 del 1981 – principio evocato nella memoria del controricorrente - sono compiutamene indicati nelle ordinanze ingiunzioni nn. 59 e 60 del 2019, le quali, nelle premesse, fanno riferimento alle PMPF all’epoca vigenti, alla legge reg. Emilia-Romagna n. 30/1981, cui le Prescrizioni di Polizia Forestale danno attuazione, nonché al r.d.l. n. 3267 del 1923 (legge forestale), e all’art. 3 della legge n. 950 del 1967, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme di polizia forestale emanate in attuazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. 7 In una diversa prospettiva, come sopra anticipato, che lo sradicamento di un'area boschiva in zona vincolata integri una violazione in materia ambientale di carattere permanente è un’evidenza da tempo acquisita dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. n. 30724/2018, cit.); sul punto, è il caso di aggiungere che, senza dubbio, lo sradicamento e l’estirpazione di ceppaie vive determina un’alterazione duratura del bosco, alla quale non si può porre rimedio in assenza di un intervento umano di rimboschimento del terreno. In conclusione, non è conforme a diritto la sentenza di merito che, esclusa erroneamente la natura permanente delle contestate violazioni, ha ritenuto prescritte le violazioni facendo decorrere il termine di prescrizione da un’epoca (che la Corte di Bologna non indica in maniera specifica) anteriore alla notificazione al Consorzio dei verbali di contestazione del Corpo forestale dello Stato. 2. Ne consegue che, accolto il ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, il quale, oltre a statuire sulle spese del giudizio di cassazione, dovrà riesaminare i fatti di causa attenendosi al principio di diritto secondo cui le violazioni in questione hanno carattere permanente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 20 novembre 2025. Il Consigliere est. La Presidente IC GU EN AS
conclude che, anche nel caso di specie, si è in presenza di illeciti permanenti in materia ambientale, la cui commissione si protrae nel tempo e viene meno solo con il cessare della situazione illecita, per effetto della rimessione in pristino, del conseguimento della prescritta autorizzazione o della materiale esecuzione della sanzione. 1.1. Il motivo è fondato. Non è conforme a diritto il dictum della Corte di Bologna secondo cui gli illeciti in esame, da qualificare come illeciti istantanei ad effetti permanenti, sarebbero estinti per prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n. 689 del 1981, per la decorrenza di un termine maggiore di cinque anni tra quando sono stati notificati i verbali di contestazione (03/02/2014) e la data di notificazione delle ordinanze ingiunzioni (17/06/2019), non risultando atti interruttivi. 5 La Corte distrettuale trascura che lo sradicamento di piante e ceppaie e il taglio non autorizzato del bosco sono violazioni ambientali permanenti. La giurisprudenza di legittimità – lo rimarca con puntualità il PM in memoria - è costante nel ritenere che gli illeciti amministrativi comportanti alterazioni ambientali sono caratterizzati da permanenza, destinata a perdurare sino a quando non venga eliminata la situazione di antigiuridicità rappresentata dalla suddetta alterazione, cioè, fino a quando lo stato dei luoghi non venga ripristinato (Cass. Cass. Sez. VI-2, nn. 14592/2019, 5727/2015, in tema di escavazione abusiva per estrazione di materiali;
Sez. 2, nn. 16861/2007, 16666/2007, Sez. 1, nn. 21190/2006, 204/1985, in tema di coltivazione di cava in difformità dall’autorizzazione; Sez. 3 n. 3259/2016, in tema di contaminazione del terreno e delle falde acquifere da sversamenti di sostanze tossiche;
Sez. 2, n. 30724/2018, in tema di sradicamento di area boschiva in zona vincolata, conseguente ad ampliamento di insediamento produttivo). In materia di danno ambientale, la condotta antigiuridica consiste nel mantenimento dell'ambiente nelle condizioni di danneggiamento, sicché il termine prescrizionale dell'azione di risarcimento inizia a decorrere solo dal momento in cui tali condizioni siano state volontariamente eliminate dal danneggiante ovvero la condotta sia stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene da parte di quest'ultimo (Cass. nn. 9012/2015, 3259/2016, 6675/2025). Vero è che gli illeciti ambientali cui si riferiscono i precedenti di questa Corte sopra rammentati attengono, soprattutto, a situazioni nelle quali è previsto esplicitamente che i trasgressori provvedano al ripristino dei luoghi e che, invece, le PMPF della Regione Emilia- 6 Romagna, in sé considerate, non dettano alcuna prescrizione in tal senso. È evidente però che le norme di polizia forestale sono emanate in attuazione della normativa primaria, compresa la legge reg. Emilia- Romagna 4 settembre 1981, n. 30, il cui art. 15 (“Vigilanza e sanzioni”), al terzo comma, obbliga l’autore dell’illecito alla riduzione in pristino, lì dove dispone che: “il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi o di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato, ove possibile. In caso di inadempimento a tale obbligo e di inottemperanza all'ordinanza di ripristino emessa dagli enti competenti, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore”. In relazione a questo aspetto, pare dunque destituito di fondamento il rilievo, nella memoria del Consorzio, secondo cui il riferimento all’articolo 15, nelle conclusioni scritte del PM, costituirebbe una deduzione tardiva e quindi inammissibile. A giudizio del Collegio, in realtà, gli illeciti amministrativi contestati al Consorzio, nel pieno rispetto del principio di legalità sancito dall’art. 1 della legge n. 689 del 1981 – principio evocato nella memoria del controricorrente - sono compiutamene indicati nelle ordinanze ingiunzioni nn. 59 e 60 del 2019, le quali, nelle premesse, fanno riferimento alle PMPF all’epoca vigenti, alla legge reg. Emilia-Romagna n. 30/1981, cui le Prescrizioni di Polizia Forestale danno attuazione, nonché al r.d.l. n. 3267 del 1923 (legge forestale), e all’art. 3 della legge n. 950 del 1967, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme di polizia forestale emanate in attuazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. 7 In una diversa prospettiva, come sopra anticipato, che lo sradicamento di un'area boschiva in zona vincolata integri una violazione in materia ambientale di carattere permanente è un’evidenza da tempo acquisita dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. n. 30724/2018, cit.); sul punto, è il caso di aggiungere che, senza dubbio, lo sradicamento e l’estirpazione di ceppaie vive determina un’alterazione duratura del bosco, alla quale non si può porre rimedio in assenza di un intervento umano di rimboschimento del terreno. In conclusione, non è conforme a diritto la sentenza di merito che, esclusa erroneamente la natura permanente delle contestate violazioni, ha ritenuto prescritte le violazioni facendo decorrere il termine di prescrizione da un’epoca (che la Corte di Bologna non indica in maniera specifica) anteriore alla notificazione al Consorzio dei verbali di contestazione del Corpo forestale dello Stato. 2. Ne consegue che, accolto il ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, il quale, oltre a statuire sulle spese del giudizio di cassazione, dovrà riesaminare i fatti di causa attenendosi al principio di diritto secondo cui le violazioni in questione hanno carattere permanente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 20 novembre 2025. Il Consigliere est. La Presidente IC GU EN AS