TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/04/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 9021/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Giannicola Paladino nella causa iscritta al n. 9021/2024 R.G., a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dell'avv. Biancamaria Scala e Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Enrico Carlomagno
ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, alla Controparte_1
Via G. Grezar, 14, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Antonio Brusca
resistente
E
, con sede in Roma alla Via Controparte_2
Ciro il Grande n. 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Amodio
Marzocchella
Resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha dedotto che in data 10/06/2024 l' le Controparte_1 ha notificato l'intimazione di pagamento n.07120249005363467000 portante : cartella di pagamento n. 07120080253095553000 per € 15.111,27;
avviso di addebito n.37120120004014073000, per € 2.515,41;
avviso di addebito n.37120120017336731000 per € 5.217,95;
avviso di addebito n.37120130011119963000 per € 5.316,61;
avviso di addebito n.37120130015825864000 per € 3.807,93;
avviso di addebito n.37120140003088079000 per € 5.538,45;
avviso di addebito n. 37120180011218130000 per € 3.100,19 per un ammontare totale di € 40.607,81.
Ella ha allegato : di non aver ricevuto la notifica degli atti prodromici e che, pertanto, l'intimazione di pagamento è il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della propria, relativa e presunta, esposizione debitoria, nonchè la prescrizione dei crediti vantati dall' . CP_2
Per tali ragioni ha adito codesto Tribunale ed ha concluso come di seguito:
« in via preliminare sospendere l'efficacia dell'intimazione di pagamento
n.07120249005363467000, della cartella di pagamento n. 07120080253095553000, e degli avvisi di addebito n. 37120120004014073000, n. 37120120017336731000, n. 37120130011119963000, n.
37120130015825864000, n. 37120140003088079000, n. 37120180011218130000; nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti compresi nell'intimazione di pagamento impugnata e relativi alla cartella di pagamento n. 07120080253095553000, ed agli avvisi di addebito n. 37120120004014073000, n. 37120120017336731000, n.
37120130011119963000, n. 37120130015825864000, n. 37120140003088079000 e n.
37120180011218130000 per decorrenza dei termini di legge;
accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito dei resistenti nei suoi confronti, riferito a presunte e indimostrate pretese vantate dagli Enti convenuti, mai comunicate né notificate;
annullare l'intimazione di pagamento n. 07120249005363467000, la cartella di pagamento n.
07120080253095553000, e gli avvisi di addebito n. 37120120004014073000, n.
37120120017336731000, n. 37120130011119963000, n. 37120130015825864000, n.
37120140003088079000, n. 37120180011218130000 nonché tutti gli atti ad essi dipendenti e collegati.
2 Conseguentemente, ordinare di disporre lo sgravio e la cancellazione dal ruolo esattoriale dell'intero carico oggetto della controversia;
condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze, in solido, o ciascuno per quanto di ragione ».
Si sono costituite l' e l' , che hanno resistito al ricorso con Controparte_1 CP_2
varie argomentazioni e ne hanno chiesto il rigetto.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, il ricorso veniva fissato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
L'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez.
I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
3 Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n.
8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d. Lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Sussiste, tuttavia, nel caso di specie la legittimazione passiva della convenuta Controparte_1
perché, in quanto titolare della procedura esecutiva, è tenuta a realizzare gli atti necessari per l'attuazione della stessa.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame parte ricorrente propone il ricorso deducendo la mancata notifica e l'intervenuta prescrizione.
In via preliminare, le notifiche degli avvisi di pagamento oggetto del ricorso risultano tutte ritualmente effettuate.
L' e l' hanno prodotto prova della notifica dei seguenti CP_2 Controparte_1
avvisi di addebito :
Avviso di addebito n.37120120004014073000, per € 2.515,41
4 Avviso di addebito n.37120120017336731000, per € 5.217,95;
Avviso di addebito n.37120130011119963000, per € 5.316,61;
Avviso di addebito n.37120130015825864000, per € 3.807,93;
Avviso di addebito n.37120140003088079000, per € 5.538,45;
Avviso di addebito n.37120180011218130000, per € 3.100,19 ; la cartella n.07120080253095553000, è stata regolarmente notificata il 27.02.2009.
Sono, altresì, intervenuti i seguenti atti interruttivi:
Avviso di Intimazione n. 07120139052689653000 in data 17/06/2013 ;
Preavviso di Fermo n. 07180201400025648000 in data 04/07/2014 ;
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176201600000737000 in data 22/07/2016;
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071762016000012000 in data 22/07/2016;
Avviso di Intimazione n. 07120229017624141000 in data 11/11/2022.
Da ultimo, è stata notificata in data 10/6/2024 l'intimazione oggetto del presente giudizio.
Con riferimento al termine di prescrizione, il Giudicante aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ad avviso della quale “come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
5.2. Invero, con riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa
5 impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n.
16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata” (Cass. n. 23046 del 2016)” (Corte di
Cassazione, VI Sez., ordinanza del 7 febbraio 2020, n. 3005).
Pertanto, il termine prescrizionale di 5 anni non è maturato tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione, ovvero l'intimazione n. 07120229017624141000 notificata in data
11/11/2022, e l'intimazione oggetto del presente giudizio notificata in data 10/6/2024. Ciò tenendo conto, altresì, dei periodi di sospensione stabiliti dall'articolo 37, comma 2, del D.L.17 marzo 2020,
n. 18 e dall'articolo 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, come eccepiti dalle resistenti.
Sul punto, infatti, occorre rilevare che per i crediti di natura contributiva trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalle norme speciali dell'articolo 37, comma 2, del
D.L.17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dell'articolo 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), le quali rispettivamente recitano: “I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”; “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Per tutto quanto esposto, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti, con attribuzione;
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si liquidano in CP_2
euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Aversa, 28.4.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Giannicola Paladino nella causa iscritta al n. 9021/2024 R.G., a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/04/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dell'avv. Biancamaria Scala e Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Enrico Carlomagno
ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, alla Controparte_1
Via G. Grezar, 14, rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Antonio Brusca
resistente
E
, con sede in Roma alla Via Controparte_2
Ciro il Grande n. 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Amodio
Marzocchella
Resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha dedotto che in data 10/06/2024 l' le Controparte_1 ha notificato l'intimazione di pagamento n.07120249005363467000 portante : cartella di pagamento n. 07120080253095553000 per € 15.111,27;
avviso di addebito n.37120120004014073000, per € 2.515,41;
avviso di addebito n.37120120017336731000 per € 5.217,95;
avviso di addebito n.37120130011119963000 per € 5.316,61;
avviso di addebito n.37120130015825864000 per € 3.807,93;
avviso di addebito n.37120140003088079000 per € 5.538,45;
avviso di addebito n. 37120180011218130000 per € 3.100,19 per un ammontare totale di € 40.607,81.
Ella ha allegato : di non aver ricevuto la notifica degli atti prodromici e che, pertanto, l'intimazione di pagamento è il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della propria, relativa e presunta, esposizione debitoria, nonchè la prescrizione dei crediti vantati dall' . CP_2
Per tali ragioni ha adito codesto Tribunale ed ha concluso come di seguito:
« in via preliminare sospendere l'efficacia dell'intimazione di pagamento
n.07120249005363467000, della cartella di pagamento n. 07120080253095553000, e degli avvisi di addebito n. 37120120004014073000, n. 37120120017336731000, n. 37120130011119963000, n.
37120130015825864000, n. 37120140003088079000, n. 37120180011218130000; nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata;
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti compresi nell'intimazione di pagamento impugnata e relativi alla cartella di pagamento n. 07120080253095553000, ed agli avvisi di addebito n. 37120120004014073000, n. 37120120017336731000, n.
37120130011119963000, n. 37120130015825864000, n. 37120140003088079000 e n.
37120180011218130000 per decorrenza dei termini di legge;
accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia credito dei resistenti nei suoi confronti, riferito a presunte e indimostrate pretese vantate dagli Enti convenuti, mai comunicate né notificate;
annullare l'intimazione di pagamento n. 07120249005363467000, la cartella di pagamento n.
07120080253095553000, e gli avvisi di addebito n. 37120120004014073000, n.
37120120017336731000, n. 37120130011119963000, n. 37120130015825864000, n.
37120140003088079000, n. 37120180011218130000 nonché tutti gli atti ad essi dipendenti e collegati.
2 Conseguentemente, ordinare di disporre lo sgravio e la cancellazione dal ruolo esattoriale dell'intero carico oggetto della controversia;
condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze, in solido, o ciascuno per quanto di ragione ».
Si sono costituite l' e l' , che hanno resistito al ricorso con Controparte_1 CP_2
varie argomentazioni e ne hanno chiesto il rigetto.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, il ricorso veniva fissato per la discussione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
L'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez.
I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
3 Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità
e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n.
8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d. Lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Sussiste, tuttavia, nel caso di specie la legittimazione passiva della convenuta Controparte_1
perché, in quanto titolare della procedura esecutiva, è tenuta a realizzare gli atti necessari per l'attuazione della stessa.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame parte ricorrente propone il ricorso deducendo la mancata notifica e l'intervenuta prescrizione.
In via preliminare, le notifiche degli avvisi di pagamento oggetto del ricorso risultano tutte ritualmente effettuate.
L' e l' hanno prodotto prova della notifica dei seguenti CP_2 Controparte_1
avvisi di addebito :
Avviso di addebito n.37120120004014073000, per € 2.515,41
4 Avviso di addebito n.37120120017336731000, per € 5.217,95;
Avviso di addebito n.37120130011119963000, per € 5.316,61;
Avviso di addebito n.37120130015825864000, per € 3.807,93;
Avviso di addebito n.37120140003088079000, per € 5.538,45;
Avviso di addebito n.37120180011218130000, per € 3.100,19 ; la cartella n.07120080253095553000, è stata regolarmente notificata il 27.02.2009.
Sono, altresì, intervenuti i seguenti atti interruttivi:
Avviso di Intimazione n. 07120139052689653000 in data 17/06/2013 ;
Preavviso di Fermo n. 07180201400025648000 in data 04/07/2014 ;
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176201600000737000 in data 22/07/2016;
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 071762016000012000 in data 22/07/2016;
Avviso di Intimazione n. 07120229017624141000 in data 11/11/2022.
Da ultimo, è stata notificata in data 10/6/2024 l'intimazione oggetto del presente giudizio.
Con riferimento al termine di prescrizione, il Giudicante aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità ad avviso della quale “come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
5.2. Invero, con riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa
5 impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n.
16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata” (Cass. n. 23046 del 2016)” (Corte di
Cassazione, VI Sez., ordinanza del 7 febbraio 2020, n. 3005).
Pertanto, il termine prescrizionale di 5 anni non è maturato tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione, ovvero l'intimazione n. 07120229017624141000 notificata in data
11/11/2022, e l'intimazione oggetto del presente giudizio notificata in data 10/6/2024. Ciò tenendo conto, altresì, dei periodi di sospensione stabiliti dall'articolo 37, comma 2, del D.L.17 marzo 2020,
n. 18 e dall'articolo 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, come eccepiti dalle resistenti.
Sul punto, infatti, occorre rilevare che per i crediti di natura contributiva trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalle norme speciali dell'articolo 37, comma 2, del
D.L.17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dell'articolo 11, comma 9, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), le quali rispettivamente recitano: “I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”; “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Per tutto quanto esposto, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle Controparte_1
spese di lite che si liquidano in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti, con attribuzione;
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che si liquidano in CP_2
euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Aversa, 28.4.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
7