TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 8916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8916 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 15349 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 16.9.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma via Enrico Parte_1 Acciarini n. 63, presso lo studio dell'avv. Carmine Nicastro che lo rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pro tempore, Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: impugnazione licenziamento e richiesta differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.4.2025 il ricorrente, premettendo di avere lavorato alle dipendenze della società che si occupa della fabbricazione di porte, finestre, telai, Controparte_1 imposte e cancelli meccanici, continuativamente dal 13.11.2024 all'1.2.2025, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento al livello 2° del CCNL Metalmeccanica – Piccola Industria, svolgendo mansioni di “carpentiere in ferro”, deduceva che aveva sempre svolto la propria prestazione lavorativa presso la sede di Roma via Santa Severina n. 14, con orario dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30, osservando gli ordini e le direttive dell'amministratore unico e lamentava che era stato licenziato oralmente in data Controparte_2 1.2.2025, che aveva tempestivamente impugnato il licenziamento, che accedendo al sistema UN aveva appurato che figurava un proprio licenziamento per giustificato motivo oggettivo datato 1.2.2025 del quale non aveva tuttavia mai avuto contezza, non essendogli stato mai comunicato alcunché, che durante il corso del rapporto di lavoro non aveva ricevuto il minimo retributivo, i ratei di 13ma e altre voci (festività, permessi e ferie non godute, indennità di mancato preavviso), per l'importo complessivo di euro 5.611,07 come da conteggi in atti.
1 Concludeva chiedendo: “1) Accertare e dichiarare, occorrendo, la sussistenza tra le parti di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time dal 13.11.2024 all'01.02.2025, con ogni conseguenza di legge;
2) Dichiarare inefficace e/o comunque inesistente il licenziamento intimato alla parte ricorrente e per l'effetto condannare la società convenuta alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e condannare altresì la parte convenuta al pagamento in favore dello stesso delle retribuzioni dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegra nel posto di lavoro, oltre interessi e danno da svalutazione;
3) In via gradata sub 2), accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla parte ricorrente ex art. 3, comma 2°, del D.lgs. n. 23/2015 e per l'effetto, anche alla luce di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128/2024, ordinare alla “ l'immediata reintegra del ricorrente sul Controparte_1 posto di lavoro e contestualmente condannarla al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura di n. 12 (dodici) mensilità o di quella minore ritenuta di Giustizia;
4) In via subordinata sub 2) e 3), accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla parte ricorrente ex art. 3, comma 1°, del D.lgs. n. 23/2015 e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità; 5) In via subordinata sub 2), 3) e 4), accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla parte ricorrente ex art. 9, comma 1°, del D.lgs. n. 23/2015 e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, o nella misura inferiore ritenuta di Legge;
6) Condannare in ogni caso la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 5.611,07 (di cui € 382,78 a titolo di T.F.R.) come da conteggio depositato unitamente al presente ricorso, e per i titoli ivi elencati, o di quell'altra maggiore o minore che risulterà anche in applicazione delle norme di legge e collettive e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e/o in via equitativa, oltre interessi e danno da svalutazione”. Nella contumacia della società convenuta, ritualmente evocata in giudizio, la causa era decisa all'udienza del 16.9.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
Il ricorso deve essere accolto. Dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, non contraddette dalle ulteriori acquisizioni istruttorie (sulla possibilità nel rito del lavoro di fondare il convincimento del giudice anche solo sulle allegazioni del lavoratore subordinato in difetto di contrastanti elementi probatori v. Cass. 19.2.1990 n. 1205), nonché dalla documentazione in atti (cfr. comunicazione obbligatoria UN, doc. 5, certificato UN doc. 6, busta paga dicembre 2024 doc. 9), risultano provati i fatti costitutivi della domanda: sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, durata, mansioni e orario, siccome dedotti in ricorso. Invero dalla comunicazione obbligatoria UN (doc. 6) risulta che la società convenuta ha assunto il ricorrente con contratto a tempo indeterminato in data 13.11.2024, con inquadramento nel livello 2 del CCNL Metalmeccanica – P.I. quale carpentiere in ferro, orario a tempo pieno e sede di lavoro in Roma, via Santa Severina n. 14. Tanto è comprovato anche dalla busta paga in atti del dicembre 2024. Inoltre dal doc. 5 (Certificato UN) emerge che il rapporto di lavoro è cessato in data 1.2.2025 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Pertanto la prova documentale appare sufficiente a comprovare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la sua durata e la sua cessazione e dunque la fondatezza della prima domanda. Il ricorrente ha poi impugnato il licenziamento deducendone la mancanza di forma scritta.
2 La società, ritualmente evocata in giudizio, rimanendo contumace non ha fornito prova di avere ritualmente comunicato il licenziamento per iscritto. Pertanto deve ritenersi provato che il ricorrente sia stato licenziato in assenza della forma scritta prevista dalla legge (art. 2 L. 604/66). Essendo il ricorrente stato assunto nel 2024, si applica nella specie l'art. 2 comma 1 d.lgs. 23/2015, norma in base alla quale - nel caso di licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale - deve essere ordinata la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa e il datore di lavoro deve essere condannato al risarcimento del danno stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (nella specie l'importo mensile è pari ad euro 1.874,67). Non vi è prova, d'altro canto, che il lavoratore abbia percepito alcunchè durante il periodo di estromissione. Il ricorrente domanda altresì la condanna della parte datoriale al pagamento differenze retributive per euro 5.611,07, come da analitici conteggi allegati al ricorso (doc. 2). Di tali importi, tuttavia, devono ritenersi dovuti solo i seguenti:
- € 3.460,94 a titolo di minimi retributivi non corrisposti;
- € 432,62 a titolo di 13ma mensilità e relativi ratei;
- € 382,78 a titolo di T.F.R.; per un totale di € 4.276,34. Infatti in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, si osserva che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311). Nella fattispecie non può ritenersi provata la circostanza relativa alla mancata fruizione integrale delle ferie e dei permessi. Parimenti è rimasta indimostrata l'affermazione per cui il ricorrente avrebbe maturato un credito di
€ 80,02 a titolo di festività lavorate. Quanto all'indennità sostitutiva del mancato preavviso, essa presuppone l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro e dunque non può spettare laddove il lavoratore sia stato reintegrato nel suo posto di lavoro con condanna, sia pure a titolo risarcitorio, alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla sentenza (Cass. 20409/2017). In difetto di prova incombente sulla convenuta di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni retributive specificate in ricorso ai ricorrenti va riconosciuta la somma di euro € 4.276,34, sulla quale vanno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 429 comma terzo c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. c.p.c.. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la sussistenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 13.11.2024 al 1.2.2025;
- dichiara l'inefficacia del licenziamento privo di forma scritta e per l'effetto condanna la società convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal licenziamento fino alla reintegrazione, oltre accessori di legge;
- condanna la società resistente al pagamento di euro € 4.276,34, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo e alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre rimb. forf. al 15% iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 16.9.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
4
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 15349 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 16.9.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma via Enrico Parte_1 Acciarini n. 63, presso lo studio dell'avv. Carmine Nicastro che lo rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pro tempore, Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: impugnazione licenziamento e richiesta differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.4.2025 il ricorrente, premettendo di avere lavorato alle dipendenze della società che si occupa della fabbricazione di porte, finestre, telai, Controparte_1 imposte e cancelli meccanici, continuativamente dal 13.11.2024 all'1.2.2025, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento al livello 2° del CCNL Metalmeccanica – Piccola Industria, svolgendo mansioni di “carpentiere in ferro”, deduceva che aveva sempre svolto la propria prestazione lavorativa presso la sede di Roma via Santa Severina n. 14, con orario dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30, osservando gli ordini e le direttive dell'amministratore unico e lamentava che era stato licenziato oralmente in data Controparte_2 1.2.2025, che aveva tempestivamente impugnato il licenziamento, che accedendo al sistema UN aveva appurato che figurava un proprio licenziamento per giustificato motivo oggettivo datato 1.2.2025 del quale non aveva tuttavia mai avuto contezza, non essendogli stato mai comunicato alcunché, che durante il corso del rapporto di lavoro non aveva ricevuto il minimo retributivo, i ratei di 13ma e altre voci (festività, permessi e ferie non godute, indennità di mancato preavviso), per l'importo complessivo di euro 5.611,07 come da conteggi in atti.
1 Concludeva chiedendo: “1) Accertare e dichiarare, occorrendo, la sussistenza tra le parti di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time dal 13.11.2024 all'01.02.2025, con ogni conseguenza di legge;
2) Dichiarare inefficace e/o comunque inesistente il licenziamento intimato alla parte ricorrente e per l'effetto condannare la società convenuta alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e condannare altresì la parte convenuta al pagamento in favore dello stesso delle retribuzioni dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegra nel posto di lavoro, oltre interessi e danno da svalutazione;
3) In via gradata sub 2), accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla parte ricorrente ex art. 3, comma 2°, del D.lgs. n. 23/2015 e per l'effetto, anche alla luce di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128/2024, ordinare alla “ l'immediata reintegra del ricorrente sul Controparte_1 posto di lavoro e contestualmente condannarla al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura di n. 12 (dodici) mensilità o di quella minore ritenuta di Giustizia;
4) In via subordinata sub 2) e 3), accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla parte ricorrente ex art. 3, comma 1°, del D.lgs. n. 23/2015 e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità; 5) In via subordinata sub 2), 3) e 4), accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla parte ricorrente ex art. 9, comma 1°, del D.lgs. n. 23/2015 e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, o nella misura inferiore ritenuta di Legge;
6) Condannare in ogni caso la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 5.611,07 (di cui € 382,78 a titolo di T.F.R.) come da conteggio depositato unitamente al presente ricorso, e per i titoli ivi elencati, o di quell'altra maggiore o minore che risulterà anche in applicazione delle norme di legge e collettive e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost. e/o in via equitativa, oltre interessi e danno da svalutazione”. Nella contumacia della società convenuta, ritualmente evocata in giudizio, la causa era decisa all'udienza del 16.9.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
Il ricorso deve essere accolto. Dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, non contraddette dalle ulteriori acquisizioni istruttorie (sulla possibilità nel rito del lavoro di fondare il convincimento del giudice anche solo sulle allegazioni del lavoratore subordinato in difetto di contrastanti elementi probatori v. Cass. 19.2.1990 n. 1205), nonché dalla documentazione in atti (cfr. comunicazione obbligatoria UN, doc. 5, certificato UN doc. 6, busta paga dicembre 2024 doc. 9), risultano provati i fatti costitutivi della domanda: sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, durata, mansioni e orario, siccome dedotti in ricorso. Invero dalla comunicazione obbligatoria UN (doc. 6) risulta che la società convenuta ha assunto il ricorrente con contratto a tempo indeterminato in data 13.11.2024, con inquadramento nel livello 2 del CCNL Metalmeccanica – P.I. quale carpentiere in ferro, orario a tempo pieno e sede di lavoro in Roma, via Santa Severina n. 14. Tanto è comprovato anche dalla busta paga in atti del dicembre 2024. Inoltre dal doc. 5 (Certificato UN) emerge che il rapporto di lavoro è cessato in data 1.2.2025 per licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Pertanto la prova documentale appare sufficiente a comprovare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la sua durata e la sua cessazione e dunque la fondatezza della prima domanda. Il ricorrente ha poi impugnato il licenziamento deducendone la mancanza di forma scritta.
2 La società, ritualmente evocata in giudizio, rimanendo contumace non ha fornito prova di avere ritualmente comunicato il licenziamento per iscritto. Pertanto deve ritenersi provato che il ricorrente sia stato licenziato in assenza della forma scritta prevista dalla legge (art. 2 L. 604/66). Essendo il ricorrente stato assunto nel 2024, si applica nella specie l'art. 2 comma 1 d.lgs. 23/2015, norma in base alla quale - nel caso di licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale - deve essere ordinata la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa e il datore di lavoro deve essere condannato al risarcimento del danno stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (nella specie l'importo mensile è pari ad euro 1.874,67). Non vi è prova, d'altro canto, che il lavoratore abbia percepito alcunchè durante il periodo di estromissione. Il ricorrente domanda altresì la condanna della parte datoriale al pagamento differenze retributive per euro 5.611,07, come da analitici conteggi allegati al ricorso (doc. 2). Di tali importi, tuttavia, devono ritenersi dovuti solo i seguenti:
- € 3.460,94 a titolo di minimi retributivi non corrisposti;
- € 432,62 a titolo di 13ma mensilità e relativi ratei;
- € 382,78 a titolo di T.F.R.; per un totale di € 4.276,34. Infatti in relazione alla richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, si osserva che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. Infatti, l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica (cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; 7 luglio 2008, n. 18584; 16 febbraio 2007, n. 3619; 3 dicembre 2004, n. 22751; 21 agosto 2003 n. 12311). Nella fattispecie non può ritenersi provata la circostanza relativa alla mancata fruizione integrale delle ferie e dei permessi. Parimenti è rimasta indimostrata l'affermazione per cui il ricorrente avrebbe maturato un credito di
€ 80,02 a titolo di festività lavorate. Quanto all'indennità sostitutiva del mancato preavviso, essa presuppone l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro e dunque non può spettare laddove il lavoratore sia stato reintegrato nel suo posto di lavoro con condanna, sia pure a titolo risarcitorio, alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla sentenza (Cass. 20409/2017). In difetto di prova incombente sulla convenuta di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni retributive specificate in ricorso ai ricorrenti va riconosciuta la somma di euro € 4.276,34, sulla quale vanno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, ai sensi dell'art. 429 comma terzo c.p.c. e dell'art. 150 disp. att. c.p.c.. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la sussistenza tra le parti in causa di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato dal 13.11.2024 al 1.2.2025;
- dichiara l'inefficacia del licenziamento privo di forma scritta e per l'effetto condanna la società convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal licenziamento fino alla reintegrazione, oltre accessori di legge;
- condanna la società resistente al pagamento di euro € 4.276,34, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo e alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre rimb. forf. al 15% iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma, 16.9.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
4