Art. 68.
Le capo ostetriche, le ostetriche, gli ortottisti, gli otologopedisti e fisiochinesioterapisti, in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante sono nominati direttamente in ruolo nel posto occupato se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto stesso.
Le capo ostetriche, le ostetriche, gli ortottisti, gli otologopedisti e fisiochinesioterapisti, in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante sono nominati direttamente in ruolo nel posto occupato se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto stesso.