Articolo 68 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 67Articolo 69
Versione
20 maggio 1975
Art. 68.
Le capo ostetriche, le ostetriche, gli ortottisti, gli otologopedisti e fisiochinesioterapisti, in regolare servizio non di ruolo continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge in un posto di organico vacante sono nominati direttamente in ruolo nel posto occupato se in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto stesso.
Entrata in vigore il 20 maggio 1975