Versione
2 settembre 2004
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1 giugno 2005
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Art. 2. Incompatibilita' 1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non puo':
a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare ((, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,)) e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all' articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60 ;
b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in societa' aventi fini di lucro o in attivita' di rilievo imprenditoriale;
d) esercitare attivita' professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attivita' il titolare di cariche di governo puo' percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non puo' ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, ne' compiere atti di gestione in associazioni o societa' tra professionisti;
e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o piu' institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile .
3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non puo' derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attivita' di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.
4. L'incompatibilita' prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale e' soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza.
L'incompatibilita' prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonche' di societa' aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.
5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.
a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare ((, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,)) e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all' articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60 ;
b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in societa' aventi fini di lucro o in attivita' di rilievo imprenditoriale;
d) esercitare attivita' professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attivita' il titolare di cariche di governo puo' percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non puo' ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, ne' compiere atti di gestione in associazioni o societa' tra professionisti;
e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o piu' institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile .
3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non puo' derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attivita' di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.
4. L'incompatibilita' prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale e' soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza.
L'incompatibilita' prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonche' di societa' aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.
5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.
Commentari • 7
- 1. I mutamenti nella struttura del Governo Berlusconi IV a due anni dalle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008Carlo Michele Cortellessa · https://www.rivistaaic.it/it/ · 1
Visualizza A circa due anni dalla formazione del quarto Ministero guidato dall'on. Silvio Berlusconi (i decreti presidenziali di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri erano emanati dal Capo dello Stato il 7 maggio 2008), appare utile effettuare una sintetica ricognizione delle principali modifiche che hanno interessato la composizione della “squadra di governo”. La prima variazione interveniva nel maggio del 2009, quando, all'interno della coalizione che sostiene l'Esecutivo, giungevano finalmente a maturazione le condizioni politiche necessarie per la “promozione” di alcuni membri del Governo a più alte responsabilità ministeriali. Il piano aveva ampio respiro …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 22
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 29/03/2011, n. 2759Provvedimento: […] va ulteriormente osservato come la configurazione normativa delle fattispecie inducenti “incompatibilità”, alla luce del dettato di cui al riportato comma 1, lett. c), dell'art. 2 della legge 215/2004, concerna una duplicità di tipologie – alternativamente rilevanti – sostanziate, relativamente a società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale: […]Leggi di più...
- carenza di interesse·
- incompatibilità delle cariche·
- spese di lite·
- conflitto di interessi·
- autorità garante della concorrenza e del mercato·
- regolamento dell'autorità garante·
- accertamento delle incompatibilità·
- soccombenza virtuale·
- improcedibilità del ricorso·
- legge 215/2004