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Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/03/2026, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04996/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 13/03/2026
N. 02110 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04996/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4996 del 2023, proposto da LU PE,
IA PE, LI PE ed NR PE, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Sartea, Gaetano Piermatteo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia
contro
Comune di RI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mia Callegari e Lorenzo Fenoglio, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
Seconda) n. 207/2023. N. 04996/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza straordinaria del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. Raffaello
TI;
Viste le conclusioni delle parti come in atti.
FATTO e DIRITTO
1 - LU PE, IA PE, LI PE e NR PE propongono appello contro il Comune di RI (TO) per la riforma della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte (Sezione Seconda) n. 207/2023.
2 - In attuazione di un piano esecutivo convenzionato per la realizzazione di cinque fabbricati civili su terreni privati, il 10 giugno 2005 il Comune in RI ha stipulato con i proprietari dei terreni una convenzione edilizia che, previa quantificazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti dai privati, ha autorizzato la realizzazione diretta, da parte dei proprietari, delle opere di urbanizzazione primaria e del 35,87% delle opere di urbanizzazione secondaria, a scomputo degli importi dovuti.
Tra i privati stipulanti figurava PP NO, proprietaria del lotto 7, in favore della quale il Comune di RI ha rilasciato il permesso di costruire n. 533 del 3 luglio
2008. Alla stessa sono subentrati, dapprima, la società Gruppo Cogest s.r.l., che ha acquistato inter vivos una quota del terreno al fine di realizzarvi i lavori di costruzione e, successivamente, LI, NR, LU e IA PE, quali eredi di
PP NO.
3 - Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, il Comune di
RI ha chiesto la condanna al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e N. 04996/2023 REG.RIC.
secondaria, pari ad euro 69.865,96, in solido dei signori LI, NR, LU e
IA PE (eredi della signora NO) e della società Gruppo Cogest srl, in relazione ad uno dei cinque fabbricati civili (lotto 7) di cui alla Convenzione Edilizia.
Nel giudizio di primo grado si sono costituiti i signori PE, che hanno contestato le somme richieste. Con comunicazione del 3 maggio 2012 il Comune di RI ha ri- quantificato le somme e i signori PE hanno richiesto una CTU. Il Tar del Piemonte ha infine accolto il ricorso accertando in capo al Comune un credito di importo pari ad euro 69.865,96.
4 - Con l'appello vengono proposti i motivi di seguito sintetizzati.
4.1 – In primo luogo, gli appellanti contestano la metodologia di calcolo degli importi da pagare per il corretto computo degli oneri. I signori PE ritengono infattiche bisogna distinguere tra i dati contenuti: nel Piano esecutivo convenzionato del 31 gennaio 2005, nella Convenzione edilizia del 10 giugno 2005, nel Permesso di costruire del 3 luglio 2008, nella comunicazione del 3 maggio 2021. Gli appellanti lamentano che nel permesso di costruire, era indicata somma diversa da pagare per gli oneri di urbanizzazione secondaria pari ad euro 34.385,07.
4.2 – In secondo luogo, la sentenza appellata è censurata anche sotto il profilo dei lavori effettuati, contestando la mancata assunzione di una Ctu, necessaria in questo caso per quantificare i lavori effettivamente realizzati in tutti questi anni in relazione al lotto in esame. Infatti dai rilievi fotografici forniti in giudizio emergerebbe che i lavori sono iniziati anche se non portati a compimento.
5 - Il Comune di RI si è costituito in giudizio, domandando il rigetto dell'appello.
6 - Con Ordinanza 4996/2023 il Consiglio di Stato, in data 3 aprile 2025 ha disposto la verificazione in capo alla Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e
LL d'TA .I quesiti oggetto di verificazione sono stati i seguenti: “Il verificatore, sulla base degli atti di causa e di quanto rilevato in sede di perizia di parte, valuti i conteggi del Comune di cui alla diffida del 3 maggio 2021 individuando, se del caso, N. 04996/2023 REG.RIC.
il computo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ritenuto corretto;
Inoltre, il verificatore valuti, preliminarmente sulla base della richiamata perizia di parte e comunque sulla base degli atti di causa, i lavori eseguiti procedendo ad una loro quantificazione”.
7 - Il verificatore, all'esito delle operazioni svolte, ha confermato i calcoli effettuati dal Comune di RI, anzi in base ad un differente criterio di calcolo ha quantificato una lieve differenza in favore del Comune (€. 73.332,76 invece di a €. 69.895,96). L'
Amministrazione comunale pertanto ha chiesto la condanna dei signori PE al pagamento dell'ulteriore importo di €. 3.436,80,
8 - L'appello non è fondato.
8.1 - L'obbligazione di pagare il contributo per gli oneri di urbanizzazione, con la correlata facoltà di eseguire le opere a scomputo, costituisce un'obbligazione propter rem, che grava anche sul proprietario che ha stipulato la convenzione urbanistica. Nel caso di specie, poiché attualmente il lotto n. 7 appartiene in comproprietà al Gruppo
Cogest s.r.l. nonché ai signori LI, NR, LU e IA PE, tutti sono tenuti in solido, ex art. 1294 cod. civ., al pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere non realizzate, il cui importo risulta correttamente quantificato dal
Comune ricorrente.
8.2 – Non è inoltre fondata la pretesa degli appellanti di pagare solamente gli oneri di urbanizzazione secondaria non scomputati, in quanto la realizzazione delle opere non
è l'oggetto di un'obbligazione sostitutivo-estintiva del debito pecuniario, ma solo una facultas solutionis. Se la prestazione resta inattuata, rimane dovuto l'intero contributo per gli oneri di urbanizzazione.
8.3 – Infine, l'incremento dell'importo dovuto è semplicemente il frutto dell'applicazione dei coefficienti di aggiornamento tariffario. Infatti la verificazione disposta dal Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sulla quantificazione degli oneri e in merito alla mancata considerazione delle opere effettuate dagli appellanti ai fini del N. 04996/2023 REG.RIC.
calcolo complessivo degli oneri, evidenziando che dal sopralluogo presso il sito non sono emerse opere di urbanizzazione primaria o secondaria.
8.4 – In conclusione, l'appello deve essere respinto, poiché il verificatore ha accertato, con procedimento che risulta esente da vizi, che la somma pretesa dal Comune, e per la quale aveva agito dinanzi al TAR, era interamente dovuta; discendendone la conferma della sentenza di primo grado 207/2023 del Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte.
8.5 – Peraltro, non può questo giudice amministrativo disporre l'ulteriore condanna chiesta dal Comune odierno resistente in relazione ad una somma maggiore rispetto a quella della pretesa iniziale, in quanto non oggetto del ricorso di primo grado.
9 – Le spese seguono il principio della soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
10 - L'ordinanza di verificazione ha inoltre disposto che il compenso del verificatore sia a carico della parte soccombente e sia computato sulla base dei parametri di cui al
DM n. 30/5/2002. Ne discende, un importo che può essere complessivamente quantificato in 3.300 Euro e che viene liquidato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido, a corrispondere al Comune intimato le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge, ed a liquidare in favore del nominato verificatore la complessiva somma di Euro 3.300,00
a titolo di compenso e rimborso spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 04996/2023 REG.RIC.
UD SS, Presidente
Raffaello TI, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
L'ESTENSORE
Raffaello TI
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
UD SS
Pubblicato il 13/03/2026
N. 02110 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04996/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4996 del 2023, proposto da LU PE,
IA PE, LI PE ed NR PE, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Sartea, Gaetano Piermatteo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia
contro
Comune di RI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mia Callegari e Lorenzo Fenoglio, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
Seconda) n. 207/2023. N. 04996/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di RI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza straordinaria del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. Raffaello
TI;
Viste le conclusioni delle parti come in atti.
FATTO e DIRITTO
1 - LU PE, IA PE, LI PE e NR PE propongono appello contro il Comune di RI (TO) per la riforma della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte (Sezione Seconda) n. 207/2023.
2 - In attuazione di un piano esecutivo convenzionato per la realizzazione di cinque fabbricati civili su terreni privati, il 10 giugno 2005 il Comune in RI ha stipulato con i proprietari dei terreni una convenzione edilizia che, previa quantificazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti dai privati, ha autorizzato la realizzazione diretta, da parte dei proprietari, delle opere di urbanizzazione primaria e del 35,87% delle opere di urbanizzazione secondaria, a scomputo degli importi dovuti.
Tra i privati stipulanti figurava PP NO, proprietaria del lotto 7, in favore della quale il Comune di RI ha rilasciato il permesso di costruire n. 533 del 3 luglio
2008. Alla stessa sono subentrati, dapprima, la società Gruppo Cogest s.r.l., che ha acquistato inter vivos una quota del terreno al fine di realizzarvi i lavori di costruzione e, successivamente, LI, NR, LU e IA PE, quali eredi di
PP NO.
3 - Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, il Comune di
RI ha chiesto la condanna al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e N. 04996/2023 REG.RIC.
secondaria, pari ad euro 69.865,96, in solido dei signori LI, NR, LU e
IA PE (eredi della signora NO) e della società Gruppo Cogest srl, in relazione ad uno dei cinque fabbricati civili (lotto 7) di cui alla Convenzione Edilizia.
Nel giudizio di primo grado si sono costituiti i signori PE, che hanno contestato le somme richieste. Con comunicazione del 3 maggio 2012 il Comune di RI ha ri- quantificato le somme e i signori PE hanno richiesto una CTU. Il Tar del Piemonte ha infine accolto il ricorso accertando in capo al Comune un credito di importo pari ad euro 69.865,96.
4 - Con l'appello vengono proposti i motivi di seguito sintetizzati.
4.1 – In primo luogo, gli appellanti contestano la metodologia di calcolo degli importi da pagare per il corretto computo degli oneri. I signori PE ritengono infattiche bisogna distinguere tra i dati contenuti: nel Piano esecutivo convenzionato del 31 gennaio 2005, nella Convenzione edilizia del 10 giugno 2005, nel Permesso di costruire del 3 luglio 2008, nella comunicazione del 3 maggio 2021. Gli appellanti lamentano che nel permesso di costruire, era indicata somma diversa da pagare per gli oneri di urbanizzazione secondaria pari ad euro 34.385,07.
4.2 – In secondo luogo, la sentenza appellata è censurata anche sotto il profilo dei lavori effettuati, contestando la mancata assunzione di una Ctu, necessaria in questo caso per quantificare i lavori effettivamente realizzati in tutti questi anni in relazione al lotto in esame. Infatti dai rilievi fotografici forniti in giudizio emergerebbe che i lavori sono iniziati anche se non portati a compimento.
5 - Il Comune di RI si è costituito in giudizio, domandando il rigetto dell'appello.
6 - Con Ordinanza 4996/2023 il Consiglio di Stato, in data 3 aprile 2025 ha disposto la verificazione in capo alla Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e
LL d'TA .I quesiti oggetto di verificazione sono stati i seguenti: “Il verificatore, sulla base degli atti di causa e di quanto rilevato in sede di perizia di parte, valuti i conteggi del Comune di cui alla diffida del 3 maggio 2021 individuando, se del caso, N. 04996/2023 REG.RIC.
il computo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ritenuto corretto;
Inoltre, il verificatore valuti, preliminarmente sulla base della richiamata perizia di parte e comunque sulla base degli atti di causa, i lavori eseguiti procedendo ad una loro quantificazione”.
7 - Il verificatore, all'esito delle operazioni svolte, ha confermato i calcoli effettuati dal Comune di RI, anzi in base ad un differente criterio di calcolo ha quantificato una lieve differenza in favore del Comune (€. 73.332,76 invece di a €. 69.895,96). L'
Amministrazione comunale pertanto ha chiesto la condanna dei signori PE al pagamento dell'ulteriore importo di €. 3.436,80,
8 - L'appello non è fondato.
8.1 - L'obbligazione di pagare il contributo per gli oneri di urbanizzazione, con la correlata facoltà di eseguire le opere a scomputo, costituisce un'obbligazione propter rem, che grava anche sul proprietario che ha stipulato la convenzione urbanistica. Nel caso di specie, poiché attualmente il lotto n. 7 appartiene in comproprietà al Gruppo
Cogest s.r.l. nonché ai signori LI, NR, LU e IA PE, tutti sono tenuti in solido, ex art. 1294 cod. civ., al pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere non realizzate, il cui importo risulta correttamente quantificato dal
Comune ricorrente.
8.2 – Non è inoltre fondata la pretesa degli appellanti di pagare solamente gli oneri di urbanizzazione secondaria non scomputati, in quanto la realizzazione delle opere non
è l'oggetto di un'obbligazione sostitutivo-estintiva del debito pecuniario, ma solo una facultas solutionis. Se la prestazione resta inattuata, rimane dovuto l'intero contributo per gli oneri di urbanizzazione.
8.3 – Infine, l'incremento dell'importo dovuto è semplicemente il frutto dell'applicazione dei coefficienti di aggiornamento tariffario. Infatti la verificazione disposta dal Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sulla quantificazione degli oneri e in merito alla mancata considerazione delle opere effettuate dagli appellanti ai fini del N. 04996/2023 REG.RIC.
calcolo complessivo degli oneri, evidenziando che dal sopralluogo presso il sito non sono emerse opere di urbanizzazione primaria o secondaria.
8.4 – In conclusione, l'appello deve essere respinto, poiché il verificatore ha accertato, con procedimento che risulta esente da vizi, che la somma pretesa dal Comune, e per la quale aveva agito dinanzi al TAR, era interamente dovuta; discendendone la conferma della sentenza di primo grado 207/2023 del Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte.
8.5 – Peraltro, non può questo giudice amministrativo disporre l'ulteriore condanna chiesta dal Comune odierno resistente in relazione ad una somma maggiore rispetto a quella della pretesa iniziale, in quanto non oggetto del ricorso di primo grado.
9 – Le spese seguono il principio della soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
10 - L'ordinanza di verificazione ha inoltre disposto che il compenso del verificatore sia a carico della parte soccombente e sia computato sulla base dei parametri di cui al
DM n. 30/5/2002. Ne discende, un importo che può essere complessivamente quantificato in 3.300 Euro e che viene liquidato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido, a corrispondere al Comune intimato le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge, ed a liquidare in favore del nominato verificatore la complessiva somma di Euro 3.300,00
a titolo di compenso e rimborso spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 04996/2023 REG.RIC.
UD SS, Presidente
Raffaello TI, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
L'ESTENSORE
Raffaello TI
IL SEGRETARIO
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UD SS