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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/09/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.637 del Ruolo Generale dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica l'11.11.2019 e pubblicata in pari data, e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Paladino presso il cui studio in Sala Consilina, alla Via G. Mezzacapo n.15, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
Demetrio Ricciardone e Serena Ricciardone ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla Via del Seminario Maggiore n.103, presso lo studio dell'Avv. Salomone Bevilacqua;
APPELLATO
trattenuta in decisione il 17.6.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 10.6.2025 ed il 16.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa l'11.11.2019 e pubblicata in pari data il Tribunale di
Lagonegro, adito da con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato il 26.10.2017 al Controparte_1 fine di ottenere la pronuncia di condanna di al rilascio dell'immobile sito in Parte_1
Teggiano, alla Via Privata, distinto in catasto al foglio 20, p.lla n.137 sub 2 e 3, immobile occupato sine titulo dalla accoglieva la domanda e condannava la resistente al rilascio del cespite, Pt_1
rigettando invece la pretesa azionata in via riconvenzionale da avente ad oggetto la Parte_1
condanna di al pagamento dei costi sostenuti per i lavori di ristrutturazione Controparte_1 dell'immobile eccedenti il contributo statale ex lege n.219/1981 nonché al pagamento dei miglioramenti ex art.1150 c.c. apportati all'immobile, il tutto per un ammontare complessivo pari a € 51.999,00, oltre interessi ed accessori.
Con atto di citazione notificato in data 11.12.2019 la sig.ra proponeva appello Parte_1
avverso il capo della decisione del Tribunale di Lagonegro contemplante il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dalla stessa Assumeva l'appellante l'erroneità, Pt_1
l'incompletezza e la superficialità della ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, l'illogicità della decisione di non ammettere i mezzi istruttori articolati dalla resistente ed il vizio di motivazione della ordinanza con riguardo al rigetto dell'istanza di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Su tali basi la sig.ra conveniva dinanzi alla Corte di Appello di Potenza il sig. Parte_1 [...]
affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e CP_1 previa ammissione di prove testimoniali e di consulenza tecnica d'ufficio, in riforma della decisione appellata fosse accolta la domanda riconvenzionale formulata in primo grado e, per l'effetto, fosse pronunciata la condanna dell'appellato al pagamento della somma di € 51.999,00 o di quella diversa determinata in corso di causa, a titolo di rimborso delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione dell'immobile eccedenti il contributo statale ex lege n.219/1981 ed a titolo di indennità per i miglioramenti ex art.1150 c.c. apportati all'immobile, condizionando espressamente il rilascio dell'immobile, da parte della stessa , all'effettivo pagamento, da parte di Parte_1 [...]
della somma anzidetta;
il tutto con vittoria di spese processuali. CP_1
Con comparsa depositata il 13.4.2020 si costituiva in giudizio il sig. il quale, in Controparte_1 via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del proposto gravame, concludendo per il rigetto dell'appello e per la condanna della a titolo di responsabilità Parte_1
processuale aggravata ex art.96 co.1 e 3 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza emessa il 22.4.2020 e depositata l'8.5.2020 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e rigettava le istanze istruttorie come avanzate da nell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione. Parte_1
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 28.5.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 17.6.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 10.6.2025 ed il 16.6.2025, con provvedimento emesso il 17.6.2025 la causa veniva assegnata in decisione senza concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per avervi le parti concordemente rinunciato.
MOTIVI della DECISIONE
pag. 2 In sede di precisazione delle conclusioni la difesa di ha ancora una volta insistito per Parte_1
l'ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado e riformulati nella citazione introduttiva del giudizio di impugnazione.
L'istanza in questione è già stata scrutinata dalla Corte che con ordinanza emessa il 22.4.2020 e depositata l'8.5.2020 ha rigettato l'istanza stessa per ragioni che non sono state sottoposte a critica o censura da parte dell'appellante, la quale nel precisare le proprie conclusioni si è limitata a sollecitare nuovamente l'ammissione dei mezzi istruttori senza curarsi di svolgere argomentazioni a confutazione della motivazione resa dalla Corte a supporto della decisione assunta con la predetta ordinanza.
Non resta, quindi, che ribadire in questa sede l'assoluta irrilevanza, ai fini della decisione della controversia, della prova per testimoni articolata dall'appellante, atteso che essa verte su circostanze per nulla pertinenti con l'oggetto della causa (v. capitoli di prova sub 3, 4 e 6) ovvero su circostanze generiche, prive di qualsiasi necessario riferimento alle opere in concreto effettuate, all'epoca in cui le stesse sarebbero state eseguite ed ai relativi costi, peraltro da documentare con adeguate ricevute o fatture (v. capitoli di prova sub 2 e 5). Inoltre, non risulta formulato nessun capitolo di prova testimoniale avente ad oggetto circostanze di fatto specifiche che, ove confermate dai soggetti chiamati a deporre, possano essere dal giudice apprezzate ai fini dell'eventuale qualificazione giuridica in termini di “possesso” della relazione materiale della con l'immobile sito Parte_1
in Teggiano, alla Via Privata, distinto in catasto al foglio 20, p.lla n.137 sub 2 e 3. Anzi, la circostanza articolata nel capitolo di prova per testimoni sub 1), in quanto incentrata su una
“delega” formale rilasciata da (dante causa di alla Persona_1 Controparte_1 Pt_1 al limitato scopo dell'espletamento delle operazioni occorrenti alla definizione, presso il
[...]
Comune di Teggiano, della pratica ex L.n.219/1981 per la ricostruzione del fabbricato, induce inequivocabilmente a ritenere che attraverso l'invocato mezzo istruttorio avrebbe potuto al più trovare eventuale riscontro solo la sussistenza di un rapporto giuridico assimilabile alla mera detenzione;
ciò sempre che non si voglia addirittura opinare che, come formulato il capitolo di prova orale in discorso, l'unico elemento di giudizio desumibile dalla testimonianza che fosse stata resa sul capitolo medesimo avrebbe potuto riguardare esclusivamente l'affidamento, da parte di
, alla dell'incarico di curare presso il Comune di Teggiano la Persona_1 Parte_1
pratica amministrativa ex L.n.219/1981 che interessava il predetto immobile, non anche l'autorizzazione, rilasciata alla stessa a fruire del bene ed a disporne per un uso personale. Pt_1
Quanto, infine, alla richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, premesso che la questione sarà più approfonditamente analizzata nel prosieguo della presente motivazione in occasione dello scrutinio del secondo motivo di impugnazione, giova sin d'ora rammentare che la pag. 3 consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso stretto, non è una prova vera e propria;
essa non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità nonché l'ambito di estensione (al riguardo, v. Cass.civ.sez.III, 30 luglio 1987, n.6594).
*
L'appello proposto da è inammissibile o, comunque, infondato e non merita Parte_1
accoglimento.
Come già rimarcato in sede di ricostruzione dello svolgimento del processo, con l'atto di citazione notificato in data 11.12.2019 la sig.ra ha impugnato il capo della decisione del Parte_1
Tribunale di Lagonegro contemplante il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dalla stessa ed avente ad oggetto la condanna di al pagamento Pt_1 Controparte_1 delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione dell'immobile eccedenti il contributo statale ex lege n.219/1981 nonché al pagamento dei miglioramenti ex art.1150 c.c. apportati all'immobile, il tutto per un ammontare complessivo pari a € 51.999,00, oltre interessi ed accessori.
È opportuno sottolineare che con l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., emessa l'11.11.2019 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Lagonegro ha accolto la domanda avanzata da con Controparte_1 ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato il 26.10.2017 e, per l'effetto, ha pronunciato la condanna di al rilascio dell'immobile sito in Teggiano, alla Via Privata, distinto in catasto al Parte_1
foglio 20, p.lla n.137 sub 2 e 3, immobile occupato sine titulo dalla Pt_1
Il capo della decisione appena richiamato non ha formato oggetto di specifica impugnazione ad opera di , la quale, in verità, neppure in primo grado ha contestato la sussistenza di un Parte_1 valido ed efficace titolo a fondamento della pretesa di rilascio dell'immobile azionata da CP_1
[...]
Peraltro, come emerge dai contenuti – non contestati dall'appellante – dell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c., l'occupazione abusiva, da parte della dell'immobile in Teggiano, alla Via Parte_1
Privata, è circostanza già incontrovertibilmente accertata con sentenza n.99/2016 resa dal Tribunale di Lagonegro, avverso la quale non risulta che sia stata proposta impugnazione e che, quindi, è passata in giudicato, sicché con la ordinanza emessa l'11.11.2019 il Tribunale di Lagonegro, preso atto dell'accertamento definitivo già operato con la precedente pronuncia, si è limitato a comandare il rilascio dell'immobile in favore di come da questi invocato nell'atto Controparte_1
introduttivo del giudizio.
Con riguardo al capo della decisione del Tribunale di Lagonegro contemplante il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, l'appellante ha lamentato l'erroneità,
l'incompletezza e la superficialità della ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e l'illogicità
pag. 4 della decisione di non ammettere i mezzi istruttori articolati dalla resistente.
Sulla domanda riconvenzionale proposta da il Tribunale di Lagonegro nell'ordinanza Parte_1 impugnata si è così espresso: “Orbene, ritiene il Tribunale che tale domanda non appare meritevole di accoglimento, in quanto non risulta in alcun modo provato che avesse – Parte_1
relativamente al periodo di tempo indicato – conseguito il possesso, ai sensi di quanto previsto dall'art.1140 e ss. c.c., potendosi semmai configurare, nel caso di specie, un rapporto assimilabile alla detenzione, in virtù dei particolari rapporti personali intercorsi con la de cuius Per_1
. Ed invero, parte resistente non ha fornito prova certa e tranquillizzante di avere
[...] posseduto l'immobile uti dominus e di aver quindi sostenuto i costi ed apportato i miglioramenti nella qualità di possessore, essendosi limitata a dedurre in ordine alla sussistenza di una delega conferita dalla per l'espletamento degli adempimenti amministrativi ricollegati alla Per_1
erogazione del contributo statale ex l. 219/81. Ne consegue pertanto che la domanda riconvenzionale non può che essere rigettata, perché infondata”.
La motivazione così strutturata dal giudice di prime cure trae giustificazione dal rilievo che nella comparsa di costituzione depositata in primo grado l'11.5.2018 la abbia Parte_1
espressamente ancorato la pretesa riconvenzionale alle disposizioni dettate dagli artt. 1150 e 1152
c.c. assumendo in sostanza di avere conservato il possesso dell'immobile e di avere in qualità di possessore sostenuto le spese necessarie per i lavori di ristrutturazione e di rifinitura dell'immobile con risorse proprie eccedenti la misura del contributo statale ex L.n.219/81.
Orbene, vale innanzitutto osservare che nell'atto di impugnazione la non ha inteso in Parte_1
alcun modo contrastare le ragioni della decisione del primo giudice, nel senso che non ha articolato argomentazioni a confutazione di quelle svolte dal Tribunale di Lagonegro a supporto del rigetto della domanda riconvenzionale, argomentazioni queste ultime che, come è evidente, sono incentrate sul rilievo che la resistente non abbia offerto prova della sussistenza di elementi di fatto che valessero a qualificare in termini di “possesso” la relazione che legava la resistente stessa al predetto immobile.
In verità, un esame comparato dei contenuti della comparsa di costituzione depositata in primo grado l'11.5.2018 dalla e dei contenuti dell'atto di appello evidenzia come lo sforzo Parte_1
motivazionale profuso dalla si sia esaurito nella sostanziale riproduzione integrale (id est, Pt_1 ricopiatura) alle pagine 4, 5 e 6 dell'atto di impugnazione delle difese già svolte nelle pagine 2, 3 e
4 della comparsa depositata in primo grado l'11.5.2018, spesso conservando le stesse espressioni, la stessa punteggiatura, le stesse frasi rimarcate in grassetto e sottolineate.
L'esposta osservazione vale, già da sola, a riconoscere l'inammissibilità del gravame.
Preme precisare, infatti, che nel vigente ordinamento processuale il giudizio d'appello non può più
pag. 5 comportare, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha acquisito le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"), assumendo l'appellante sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e con essa l'onere di articolare specifici motivi di impugnazione, da correlare a ben individuati capi della motivazione della sentenza impugnata, e di dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame così formulati. Invero, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass.civ.sez.III, 18 aprile 2007 n.9244).
A ben vedere, se l'art. 342 c.p.c. richiede espressamente che i motivi dell'appello siano specifici, la ratio di tale norma deve essere individuata nella necessità di consentire più agevolmente la corretta determinazione del quantum appellatum, senza che il giudice e le parti appellate siano costrette ad un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro ma che, soprattutto, - e la considerazione è decisiva - potrebbe tradire il vero contenuto dei motivi di gravame.
Tanto vale a significare che l'onere di specificazione dei motivi di appello non è assolto con il semplice richiamo alle difese svolte in primo grado, perché i motivi di gravame devono riferirsi alla decisione appellata e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa (cfr.
Cass.civ.sez. I, 23 maggio 2006 n. 12140).
Né restituisce consistenza al gravame la censura incentrata sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti da in primo grado. Parte_1
Ha sostenuto l'appellante che “la prova per testi ritualmente e tempestivamente articolata in fase di costituzione e proposizione della domanda riconvenzionale, in uno alla richiesta C.T.U., ben avrebbero potuto confermare la legittimità delle richieste dell'appellante” (v. pag.6 dell'atto di appello).
Si tratta, tuttavia, di una censura del tutto priva di fondamento.
Ed invero, l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova e, segnatamente, della prova per testimoni sono rimesse alla discrezionale valutazione del giudice di merito, la quale va effettuata sulla base del contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia e non in base al pag. 6 supposto esito del mezzo istruttorio, perchè altrimenti detta valutazione si risolverebbe in un apprezzamento fondato su di una supposizione. Ne discende che il giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, possa rifiutare l'ammissione totale o parziale della prova per testimoni ove ricorrano motivi di economia processuale, come nel caso in cui il mezzo istruttorio si riveli superfluo perché non rilevante ai fini della decisione ovvero perché siano state già acquisite le prove sufficienti a dirimere ogni incertezza sui fatti di causa ovvero perché le circostanze di fatto che formino oggetto della prova per testimoni siano state ammesse in modo esplicito dalla controparte, sicchè il dedotto mezzo istruttorio, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, si rivela meramente dilatorio e defatigatorio.
Nel caso di specie, come già in precedenza rilevato, la nell'articolare in primo grado Parte_1
la prova per testimoni non ha formulato nessun capitolo di prova avente ad oggetto circostanze di fatto specifiche che, ove confermate dai soggetti chiamati a deporre, potessero essere dal giudice apprezzate ai fini dell'eventuale qualificazione giuridica in termini di “possesso” della relazione materiale della con l'immobile sito in Teggiano, alla Via Privata, distinto in catasto Parte_1
al foglio 20, p.lla n.137 sub 2 e 3. E le circostanze di fatto dedotte nei capitoli di prova effettivamente articolati sono risultate per nulla pertinenti con l'oggetto della causa (v. capitoli di prova sub 3, 4 e 6) ovvero generiche e prive di qualsiasi necessario riferimento alle opere in concreto effettuate, all'epoca in cui le stesse sarebbero state eseguite ed ai relativi costi, peraltro da documentare con adeguate ricevute o fatture (v. capitoli di prova sub 2 e 5).
A tutto concedere, attraverso l'ammissione della prova per testimoni come articolata dalla difesa di avrebbero potuto trovare riscontro esclusivamente la circostanza dell'affidamento Parte_1 alla da parte di , dell'incarico di curare presso il Comune di Parte_1 Persona_1
Teggiano la pratica amministrativa ex L.n.219/1981, che interessava il predetto immobile in
Teggiano alla Via Privata, e la circostanza dell'effettivo adempimento, da parte di , Parte_1 dell'incarico ricevuto. Ma è evidente che l'accertamento di siffatte circostanze non avrebbe apportato nessun serio e rassicurante contributo probatorio a riscontro della effettiva sussistenza di una relazione materiale della con l'immobile qualificabile giuridica in termini di Parte_1
“possesso”, di tal chè l'assunzione degli invocati mezzi istruttori, ove anche fosse avvenuta nel presente giudizio di impugnazione, non sarebbe comunque valsa ad acquisire elementi di valutazione a confutazione delle ragioni spese dal Tribunale di Lagonegro a supporto della decisione di rigetto della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dall'appellante.
Ma vi è di più.
Come in precedenza messo in risalto, l'occupazione sine titulo, da parte della Parte_1 dell'immobile in Teggiano, alla Via Privata, ha costituito oggetto di un accertamento divenuto pag. 7 ormai incontrovertibile con sentenza n.99/2016 resa dal Tribunale di Lagonegro, avverso la quale non risulta che sia stata proposta impugnazione e che è, dunque, passata in giudicato. Di conseguenza, non può più essere messa in discussione nel presente giudizio la assoluta illegittimità della relazione materiale della con l'immobile in discorso, dovendosi ritenere Parte_1 pacificamente e definitivamente acquisito che la detenzione dell'immobile da parte della non Pt_1
fosse assistita da nessun valido titolo giuridico e, pertanto, dovesse considerarsi del tutto abusiva. In tale ottica, non ha senso cercare di ricondurre a legalità - attraverso il tentativo di qualificare in termini di “possesso” la relazione materiale in questione - quanto è stato già riconosciuto privo di titolo giuridico e, quindi, illegale in base ad una sentenza divenuta irrevocabile.
Pertanto, non configurandosi, nella specie, in capo alla nessuna posizione giuridica Parte_1 qualificabile in termini di “possesso” ex art.1140 c.c. (id est, di potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale: v. art.1140 co.1 c.c.) e, in ogni caso, essendo mancata la prova del “possesso” esercitato da Pt_1 sull'immobile in Teggiano alla Via Privata, giammai avrebbero potuto trovare applicazione
[...]
le disposizioni contenute negli artt.1150 e 1152 c.c. espressamente evocate a supporto della pretesa azionata in via riconvenzionale dalla stessa dinanzi al primo giudice e reiterata nel presente Pt_1
giudizio di impugnazione. Infatti, la normativa (artt.1150 e 1152 c.c.), che attribuisce al possessore, anche di mala fede, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa, con il conseguente diritto alla ritenzione del bene sino al soddisfacimento del relativo credito, è di natura eccezionale e presuppone la qualità di possessore in capo alla persona che quei diritti faccia valere, sicché la normativa non può essere applicata in via analogica al detentore (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 13316 del 30/06/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17245 del 22/07/2010; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 18651 del 16/09/2004) e tanto meno all'occupante abusivo.
*
Con un secondo motivo di impugnazione la sig.ra ha denunciato il vizio di Parte_1 motivazione dell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. in relazione al rigetto della richiesta di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Ha lamentato l'appellante che il Tribunale di Lagonegro non abbia riservato nessun passaggio della motivazione all'istanza istruttoria reiteratamente formulata dalla medesima nel corso del Pt_1 giudizio di primo grado, con ciò violando l'obbligo di motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione di c.t.u., obbligo enunciato in alcune pronunce anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Il motivo di gravame è infondato.
pag. 8 È necessario rimarcare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, non è una prova vera e propria;
essa non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità nonché l'ambito di estensione.
In altre parole, le parti non vantano nessun diritto – previsto da norma processuale e tutelato dalla
Costituzione – a che il giudice accolga una richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio da esse avanzata.
La nomina del consulente rientra nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove una richiesta di tale genere venga formulata dalla parte essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico, ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo (v. Cass.Sez.
2, Sentenza n. 5422 del 15/04/2002). Ne consegue che, trattandosi di esercizio di potere discrezionale, nessuna espressa motivazione il giudice debba rendere ove decida di non avvalersi di siffatto potere, ben potendo l'eventuale diniego essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dallo stesso giudice.
Con ancora maggiore fermezza va significato che la consulenza tecnica d'ufficio può essere attivata soltanto per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative. Essa costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti.
Rappresenta, infatti, approdo giurisprudenziale pacificamente acquisito l'assunto a tenore del quale la consulenza tecnica d'ufficio non può valere ad eludere l'onere di allegazione incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale caratterizzato da severe preclusioni di merito, sicché legittimamente la consulenza tecnica d'ufficio può essere negata dal giudice ove la parte tenda con essa a supplire la deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass.civ.sez.III, 26 febbraio 2003
n.2887).
Ne consegue che, qualora la consulenza d'ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre o per accertare fatti costitutivi della pretesa azionata, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1266 del 18 gennaio pag. 9 2013; Cass., 19 aprile 2011, n. 8989; ancora per la non ammissibilità di c.t.u. c.d. "esplorative", cfr.
Cass., 5 luglio 2007, n. 15219; Cass., 19 ottobre 2009, n. 22115; Cass., 8 febbraio 2011, n. 3130).
Nel caso in esame, alla stregua di quanto ammesso dalla stessa appellante alla pagina 7 dell'atto di impugnazione, la consulenza d'ufficio in primo grado avrebbe dovuto sostanzialmente accertare
“quali lavori fossero stati svolti secondo progetto e finanziamento ex contributo statale L. 219/81 e quali, invece, fossero stati realizzati extra contributo e su incarico e pagamento della Sig.ra
”. Pt_1
In sostanza, ad avviso dell'appellante, in primo grado l'ausiliare avrebbe dovuto svolgere un'indagine esplorativa per rinvenire nella documentazione prodotta dalla parte e, verosimilmente, in quella custodita negli uffici del Comune di Teggiano eventuali riscontri alla tesi perorata in giudizio dalla e riguardante la effettiva esistenza di lavori extra contributo statale Parte_1 eseguiti su incarico della stessa e finanziati direttamente da quest'ultima. Pt_1
È evidente l'uso strumentale e contra legem che la resistente in primo grado pretendeva di assegnare ad un ausilio tecnico riservato al potere discrezionale del giudice, giacchè attraverso la consulenza d'ufficio la auspicava che fossero raccolte prove che ella stessa Parte_1
evidentemente non era stata in grado di acquisire e produrre in giudizio o di indicare tra il materiale documentale versato in giudizio e, quindi, mirava ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente su di lei per la dimostrazione dei fatti posti a base della pretesa azionata in via riconvenzionale.
In altre parole, incombeva sulla l'onere quanto meno di individuare nella Parte_1
documentazione versata nell'incarto processuale gli atti (es. elaborati progettuali, computi metrici, provvedimenti amministrativi, fatture, ricevute di pagamento, ecc.) dai quali evincere i lavori non compresi nel contributo statale ex L.n.219/81 e finanziati direttamente dalla resistente, non essendo consentito alla parte di produrre una mole indifferenziata di documenti e di pretendere poi dal giudice che egli, avvalendosi di un ausiliare tecnico, conduca la ricerca, all'interno del materiale documentale prodotto, degli atti utili eventualmente a sorreggere la domanda avanzata in giudizio.
A tutto ciò si aggiunga che l'accertamento peritale sarebbe stato comunque superfluo, non avendo la per le ragioni in precedenza illustrate e già spese dal Tribunale di Lagonegro nel Parte_1
provvedimento decisorio impugnato, dimostrato la sussistenza di un valido titolo giuridico fondante il diritto al rimborso delle spese sostenute per i lavori non compresi nel contributo statale ex
L.n.219/81 ed all'indennità per i miglioramenti recati all'immobile in Teggiano, alla Via Privata.
In conclusione, il motivo di gravame è infondato e correttamente il primo giudice non ha disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio nei termini sollecitati da . Parte_1
***
pag. 10 Con la comparsa di costituzione depositata il 13.4.2020 il sig. ha insistito per la Controparte_1
pronuncia di condanna della per responsabilità processuale aggravata ex art.96 co.1 e Parte_1
3 c.p.c.
La domanda è infondata quanto alla richiesta di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.96 co.1 c.p.c.
Vale osservare che l'applicazione della disposizione dell'art. 96 c.p.c. non si sottrae al criterio generale di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrare l'antigiuridicità della condotta processuale della controparte e l'effettività del danno di cui si chieda il risarcimento.
In altre parole, la parte istante non solo ha l'obbligo di dimostrare che la controparte ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, ma è tenuta anche a comprovare il pregiudizio sofferto in dipendenza del comportamento antigiuridico ascritto al contraddittore.
A tale riguardo, preme rimarcare che la previsione dell'art.96 c.p.c. non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere, invece, carattere sanzionatorio od afflittivo;
tale interpretazione è, altresì, avvalorata dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 c.p.c., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass.civ.sez.I,
30 luglio 2010 n.17902). In altri termini, l'art. 96 co.1 c.p.c., nel disciplinare a titolo extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave a carico della parte soccombente, non deroga al principio generale secondo il quale colui che agisce per il risarcimento del danno deve fornire, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato e, tra l'altro, della sussistenza del danno lamentato (cfr. Cass.civ.sez.lav., 15 aprile
2013 n.9080; Cass. civ.sez.III, 8 giugno 2007 n.13395; Cass.civ.sez.III, 20 luglio 1966 n.1973).
Peraltro, il danno a cui ha riguardo l'art.96 co.1 c.p.c. non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale subita dalla parte vittoriosa, ma dagli oneri di ogni genere che la medesima parte abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa.
Nella specie, il sig. non ha dedotto e comprovato la concreta ed effettiva Controparte_1
esistenza di un danno sofferto in conseguenza del comportamento processuale dell'appellante.
La domanda è, invece, fondata quanto alla richiesta di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art.96 co.3 c.p.c., norma quest'ultima che trova applicazione nel caso di specie essendo stato il giudizio promosso in primo grado dopo l'entrata in pag. 11 vigore della norma stessa, introdotta dall'art.45 co.12 della legge 18.7.2009 n.69.
La disposizione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. prevede che "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".
La fattispecie di cui all'art. 96 co.3 c.p.c. è una figura iuris estranea alla responsabilità aquiliana.
La norma - come ha rilevato la dottrina più avvertita - configura una "sanzione di ordine pubblico", dettata, con finalità di deflazione del contenzioso, nell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso del processo e di quelle condotte processuali che determinano una violazione delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata. Con l'istituto previsto dall'art. 96 co.3 c.p.c. il legislatore ha inteso affidare al giudice uno strumento per reprimere, nell'interesse generale della collettività, il c.d. "abuso del processo"; abuso che ricorre quando lo strumento processuale venga piegato a finalità devianti rispetto alla "tutela dei diritti e degli interessi legittimi" per il quale l'art. 24 Cost., comma 1, garantisce il ricorso al giudice.
Questa visione dell'istituto, d'altra parte, è stata fatta propria dalla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 152 del 2016 - nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96 co.3 c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - ha rilevato che la previsione di tale disposizione ha natura non tanto risarcitoria del danno cagionato alla controparte dalla proposizione di una lite temeraria, quanto più propriamente sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso;
ciò - secondo il giudice delle leggi - è confermato, sul piano testuale, dal riferimento al "pagamento di una somma", che segna una netta differenza terminologica rispetto al
"risarcimento dei danni" di cui ai precedenti commi del medesimo articolo, e dall'adottabilità della condanna "anche d'ufficio", che la sottrae all'impulso di parte e ne attesta la finalizzazione alla tutela di un interesse trascendente quello della parte stessa e colorato di connotati pubblicistici.
La stessa Corte Costituzionale non ha mancato di osservare che la motivazione che ha indotto il legislatore a porre a favore della controparte la condanna del soccombente è plausibilmente ricollegabile all'obiettivo di assicurare una maggiore effettività ed una più incisiva efficacia deterrente allo strumento deflattivo, sul verosimile presupposto che la parte vittoriosa possa provvedere alla riscossione in tempi e con oneri inferiori a quelli gravanti su un soggetto pubblico;
osservando poi che l'istituto così modulato è suscettibile di rispondere anche ad una concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata da un'ingiustificata chiamata in giudizio) nelle non infrequenti ipotesi in cui sia per essa difficile provare, ai fini del risarcimento per lite temeraria, l'an o il quantum del danno subito.
La fattispecie di cui all'art. 96 co.3 c.p.c. non prevede alcun elemento soggettivo, quale suo pag. 12 elemento costitutivo;
non è richiesto cioè, ai fini della condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, il riscontro che la parte abbia agito o resistito con dolo o colpa grave.
In tal senso si è espressa la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.Sez. 6-2, Ordinanza
n.20018 del 24/09/2020; Cass.Sez. 6-3, Ordinanza n.29812 del 18/11/2019; Cass.civ.sez.II, 21 novembre 2017 n. 27623; Cass. civ.sez.VI, 10 settembre 2018 n. 21943).
Nel caso di specie, non pare possa dubitarsi della configurabilità dei presupposti applicativi dell'art. 96 co.3 c.p.c., dovendosi addebitare all'appellante una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" per avere agito, in sede di impugnazione, pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
Invero, l'appello proposto da evidenzia insuperabili profili di inammissibilità, in Parte_1
precedenza messi in risalto, e non risulta ancorato a motivi ben strutturati e dotati di una logica interna apprezzabile, né ad una interpretazione di norme sostanziali e processuali differente da quella valorizzata dal primo giudice, bensì ad una insistita reiterazione di argomentazioni generiche, già svolte senza successo in primo grado, prive di spessore giuridico e di fondamento in funzione di contrasto alla decisione impugnata, vale a dire senza specifiche e puntuali censure mosse alle ragioni della decisione del primo giudice, sicché appare ragionevole concludere che l'appello integri un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma destinato soltanto ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, ad ostacolare la ragionevole durata del processo ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione.
Per espressa scelta normativa, la pronuncia ex art.96 co.3 c.p.c. può essere effettuata d'ufficio, senza bisogno di instaurare il contraddittorio sul punto e senza che sia provato un danno di controparte, e non ha limite nella determinazione dell'importo della condanna, come invece vi era nell'art.385 c.p.c. ora abrogato.
Ciò detto, stimasi equo indicare in € 2.500,00, cioè in una somma prossima alla metà delle spese di lite, l'entità della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
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In conclusione, l'appello proposto da va rigettato. Parte_1
Segue per legge la condanna di in quanto soccombente, al pagamento, in favore Parte_1
della costituita parte appellata, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (valore: € 51.999,00; scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), applicando i compensi minimi tariffari in considerazione della modesta complessità delle questioni giuridiche affrontate.
pag. 13 Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 17.6.2025.
La norma di cui all'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
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Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 16.12.2019 e l'appello proposto da è stato riconosciuto inammissibile e, comunque, è stato Parte_1
integralmente rigettato.
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
pag. 14 n.228.
Ne consegue che sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello da lei dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica l'11.11.2019 e pubblicata in pari data, proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato l'11.12.2019 nei confronti di lette le conclusioni rassegnate dai Controparte_1
procuratori delle parti costituite, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Rigetta integralmente l'appello proposto da con atto di citazione notificato Parte_1
l'11.12.2019 e, per l'effetto, conferma la ordinanza ex art.702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Lagonegro in composizione monocratica l'11.11.2019 e pubblicata in pari data;
- Condanna al pagamento, in favore di e con attribuzione Parte_1 Controparte_1
al procuratore per dichiarazione di anticipo, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio che liquida nella somma complessiva di € 4.996,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Condanna al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
2.500,00 ai sensi dell'art.96 comma 3 c.p.c.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché parte appellante -
- sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per la impugnazione dalla stessa parte proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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