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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/12/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1990 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza cartolare di discussione del 27.11.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FARRICIELLO MARIANO e presso il suo studio elettivamente domiciliata , appellante
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Controparte_1
, P.IVA_2 appellata contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Cassino n. 29/2025 del 07.05.2025, pubblicata in data 12.05.2025, non notificata, in materia di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 L. 689/1981 e succ. mod. ed integr..
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di discussione del 27.11.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello del 17.07.2025, ritualmente notificato, la Parte_1 evocava avanti il Tribunale di Cassino la , in persona del legale Controparte_1
1 rapp.te p.-t., per chiedere la riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 29/2025 del 07.05.2025, pubblicata in data 12.05.2025, non notificata, in materia di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 L. 689/1981 e succ. mod. ed integr., con la quali il Giudice adito accoglieva il ricorso introduttivo, annullando l'atto impugnato e compensando le spese di lite, per cui rassegnava le seguenti conclusioni:
“A) Accertare e dichiarare che la compensazione delle spese processuali effettuata nel giudizio di Io grado è illegittima per violazione di legge. B) Per l'effetto condannare la resistente, al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, oltre Magg. del 15% e cpa sull'imponibile come per legge con attribuzione ex. art. 93 c.p.c. all'Avv. Mariano Farriciello, quale procuratore antistatario. C) Condannare altresì controparte al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio con riconoscimento della maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4 comma 1 bis del D.M.55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario” (v. atto introduttivo del giudizio e relative conclusioni).
Così posti i termini della questione, sulle conclusioni di parte ricorrente -innanzi testualmente trascritte- e con la contumacia della parte resistente, la causa viene ora per la decisione.
Ritiene questo giudice che la domanda dell'appellante è fondata e, pertanto, merita pieno accoglimento stante l'orientamento consolidato di questo Tribunale secondo il quale il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, solo se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” ai sensi dell'art. 92, secondo comma c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (v. Tribunale Cassino, sent. n. 155/2022 del 02.02.2022).
Pertanto, questo giudice, aderendo al suindicato orientamento, ritiene che non è sufficiente che il giudicante fornisca una qualsiasi motivazione, ma è necessario che esponga argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la statuizione di compensazione adottata in concreto, potendo -solo in tal caso- ritenersi che la suindicata disposizione di legge sia stata osservata.
Nel caso di specie, dunque, sussiste la violazione contestata, atteso che non vi sono precise e specifiche ragioni esposte in motivazione della sentenza dal giudice di primo grado tali da giustificare la compensazione delle spese di lite (sul punto, v. Cass. Civ. Sez. UU. n. 20598 del 30 luglio 2008, che ha disatteso l'orientamento più volte seguito secondo cui il Giudice, nella scelta di compensare o meno le spese del giudizio, non era obbligato a specificarne i motivi).
Tanto determina questo decidente all'accoglimento del gravame con la conseguenza che l'impugnata sentenza va riformata su tale specifico punto.
Le spese di giudizio, tenuto conto che la compensazione delle spese di lite non può essere disposta per la mancata costituzione della controparte, che è rimasta contumace (v. Cass. Civ., n. 21871/14), seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e succ. mod. ed int., come da dispositivo che segue (v. Tribunale Cassino, sent. n. 1380 del 15 dicembre 2014).
2
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1 rapp.te p.-t., nei confronti della , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza,
b) dichiara dovute al procuratore antistatario le spese del primo Giudizio, che liquida in € 449,80 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 43,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, in luogo della compensazione stabilita in primo grado, disponendone il pagamento nei confronti dei soccombenti, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
c) conferma per il resto la Sentenza impugnata, immune da vizi logici e formali per quanto attiene il merito della vicenda;
d) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di giudizio, che liquida in € 600,60 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 91,50 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cassino il 12/12/2025
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1990 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza cartolare di discussione del 27.11.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FARRICIELLO MARIANO e presso il suo studio elettivamente domiciliata , appellante
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Controparte_1
, P.IVA_2 appellata contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Cassino n. 29/2025 del 07.05.2025, pubblicata in data 12.05.2025, non notificata, in materia di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 L. 689/1981 e succ. mod. ed integr..
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di discussione del 27.11.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello del 17.07.2025, ritualmente notificato, la Parte_1 evocava avanti il Tribunale di Cassino la , in persona del legale Controparte_1
1 rapp.te p.-t., per chiedere la riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Cassino n. 29/2025 del 07.05.2025, pubblicata in data 12.05.2025, non notificata, in materia di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 L. 689/1981 e succ. mod. ed integr., con la quali il Giudice adito accoglieva il ricorso introduttivo, annullando l'atto impugnato e compensando le spese di lite, per cui rassegnava le seguenti conclusioni:
“A) Accertare e dichiarare che la compensazione delle spese processuali effettuata nel giudizio di Io grado è illegittima per violazione di legge. B) Per l'effetto condannare la resistente, al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, oltre Magg. del 15% e cpa sull'imponibile come per legge con attribuzione ex. art. 93 c.p.c. all'Avv. Mariano Farriciello, quale procuratore antistatario. C) Condannare altresì controparte al pagamento delle spese e compenso del presente giudizio con riconoscimento della maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4 comma 1 bis del D.M.55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario” (v. atto introduttivo del giudizio e relative conclusioni).
Così posti i termini della questione, sulle conclusioni di parte ricorrente -innanzi testualmente trascritte- e con la contumacia della parte resistente, la causa viene ora per la decisione.
Ritiene questo giudice che la domanda dell'appellante è fondata e, pertanto, merita pieno accoglimento stante l'orientamento consolidato di questo Tribunale secondo il quale il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, solo se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” ai sensi dell'art. 92, secondo comma c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (v. Tribunale Cassino, sent. n. 155/2022 del 02.02.2022).
Pertanto, questo giudice, aderendo al suindicato orientamento, ritiene che non è sufficiente che il giudicante fornisca una qualsiasi motivazione, ma è necessario che esponga argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la statuizione di compensazione adottata in concreto, potendo -solo in tal caso- ritenersi che la suindicata disposizione di legge sia stata osservata.
Nel caso di specie, dunque, sussiste la violazione contestata, atteso che non vi sono precise e specifiche ragioni esposte in motivazione della sentenza dal giudice di primo grado tali da giustificare la compensazione delle spese di lite (sul punto, v. Cass. Civ. Sez. UU. n. 20598 del 30 luglio 2008, che ha disatteso l'orientamento più volte seguito secondo cui il Giudice, nella scelta di compensare o meno le spese del giudizio, non era obbligato a specificarne i motivi).
Tanto determina questo decidente all'accoglimento del gravame con la conseguenza che l'impugnata sentenza va riformata su tale specifico punto.
Le spese di giudizio, tenuto conto che la compensazione delle spese di lite non può essere disposta per la mancata costituzione della controparte, che è rimasta contumace (v. Cass. Civ., n. 21871/14), seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e succ. mod. ed int., come da dispositivo che segue (v. Tribunale Cassino, sent. n. 1380 del 15 dicembre 2014).
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P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1 rapp.te p.-t., nei confronti della , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza,
b) dichiara dovute al procuratore antistatario le spese del primo Giudizio, che liquida in € 449,80 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 43,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, in luogo della compensazione stabilita in primo grado, disponendone il pagamento nei confronti dei soccombenti, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
c) conferma per il resto la Sentenza impugnata, immune da vizi logici e formali per quanto attiene il merito della vicenda;
d) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di giudizio, che liquida in € 600,60 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 91,50 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cassino il 12/12/2025
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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