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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2761/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2761/2023 promossa da:
(C.F. , in qualità di mandataria con rappresentanza di Parte_1 P.IVA_1
, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. SALVATORE D'ANGELO presso cui è Persona_1 elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, col patrocinio degli avv.ti CP_1
CLAIRE KELLY e ROBERTA CIRELLA presso cui è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Oggetto: appello sentenza giudice di pace n. 273, depositata il 28 aprile 2023 – trasporto di persone
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: “In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 273/23, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - accertare l'inadempimento contrattuale di in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- per l'effetto, condannare la CP_1 convenuta compagnia aerea al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice nella misura di complessivi € 800,00, per compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004 e alla luce della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea del 19/11/2009 per il ritardo del volo aereo FR
7847 del 31.03.2022 con tratta Aeroporto di Alghero Fertilia Riviera del Corallo (AHO) – Aeroporto di
Dublino (DUB), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.” PER PARTE APPELLATA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, così provvedere: - In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto per inappellabilità della sentenza, ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c., nonché per violazione dell'art. 348 bis comma 1 c.p.c. e/o per violazione dell'art. 342 comma 1 c.p.c.; - In via gradata, nel merito: dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto e per l'effetto rigettarlo, confermando la sentenza n. 273/2023 del Giudice di Pace di Sassari. Condannare l'appellante al pagina 1 di 5 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 27 ottobre 2023 quale mandataria di che Parte_1 Parte_2 agiva anche per conto del minore figlio, conveniva davanti a questo tribunale proponendo CP_1 tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe, depositata il 28 aprile 2023, con cui il giudice di pace di Sassari aveva rigettato la domanda diretta ad accertare l'inadempimento contrattuale di e a condannare la medesima compagnia aerea al risarcimento del danno subito dagli attori CP_1 nella misura di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun passeggero). Esponeva l'appellante che la sig.ra e suo figlio , titolari dei biglietti aerei Pt_2 Persona_1 per il volo FR7847 del 31 marzo 2022, tratta Alghero-Fertilia – Dublino, avevano subito un CP_1 ritardo superiore alle tre ore, per cui avevano domandato al giudice adito la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CEE n. 261/2004, che sancisce l'obbligo in capo al vettore di erogare al passeggero la somma di € 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria per le tratte aeree comunitarie comprese tra i
1.500 e i 3.500 km.
Lamentava che la decisione del giudice di prime cure era erronea ed ingiusta in quanto attribuiva al guasto tecnico che aveva cagionato il ritardo natura di circostanza eccezionale, tale da escludere qualsiasi tipo di responsabilità del vettore per i disagi arrecati al passeggero. Evidenziava, a tal fine, come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea avesse più volte ribadito che il guasto tecnico subito dall'aeromobile non rientrasse fra quelle “circostanze eccezionali” che escludevano il diritto al ristoro, ricorrendo quindi l'obbligo per la compagnia aerea di pagare al passeggero la compensazione pecuniaria.
Inoltre, reputava erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva ritenuto provata l'offerta di pagamento proposta dalla compagnia aerea mediante mail ordinaria, ritenendo che non vi era alcuna prova della sua effettiva ricezione.
Rilevava, infine, l'illegittimità della clausola contrattuale che prevedeva il preventivo esperimento della procedura di reclamo, in quanto ritenuta vessatoria.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. CP_1
339, co. 3 c.p.c., che limita ad ipotesi tassative – ritenute non sussistenti nel caso di specie – la possibilità di impugnare le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità. Sosteneva, inoltre,
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis comma 1 c.p.c., in quanto riteneva che nel caso in esame non vi fossero ragionevoli probabilità di accoglimento, avendo l'appellante riproposto i motivi e le argomentazioni già dedotte negli atti del giudizio di primo grado. Evidenziava che, nonostante la violazione delle clausole contrattuali, in particolare dell'art. 15.2 che, per le richieste di rimborso o di compensazione pecuniaria prescriveva il preventivo ricorso alla procedura di reclamo prevista da la compagnia aerea aveva ugualmente dato tempestivo riscontro alla lettera di diffida ricevuta CP_1 dal legale rappresentante incaricato, accogliendo la richiesta di compensazione pecuniaria ed offrendo il pagamento della somma onnicomprensiva di € 500,00, senza tuttavia ricevere alcuna risposta in merito.
Negava la natura vessatoria della clausola istitutiva della procedura di reclamo, chiarendo a tal proposito che era stata introdotta in un'ottica deflattiva del contenzioso, al fine di fornire al passeggero un immediato strumento di tutela, per evitare di rivolgersi all'autorità giudiziaria e che, inoltre, lo pagina 2 di 5 stesso legislatore l'aveva indicata quale condizione imprescindibile per il valido esperimento della procedura di conciliazione. In ogni caso, sosteneva che non poteva trovare applicazione la disciplina del Codice del Consumo, non potendosi in alcun modo assimilare la figura del passeggero a quella del consumatore. Riteneva, invece, che nel caso di specie si fosse configurata un'ipotesi di abuso del processo, conseguente al mancato esperimento della preventiva procedura di reclamo. Infatti, i passeggeri avevano conferito mandato alla società , che aveva fatto ricorso all'autorità Parte_1 giudiziaria, nonostante la compagnia aerea avesse tempestivamente offerto la propria disponibilità al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dalla legge, con un inutile dispendio di risorse ed attività processuali, configurandosi una condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede ex artt.
1175 e 1375 c.c., nonché ai doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c.
Rilevava, infine, come controparte avesse eccepito soltanto in sede di appello il fatto che non vi era prova della ricezione della mail contenente la proposta di pagamento della compensazione pecuniaria, dovendosi per questo ritenere incontestata tale circostanza.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare del 23 gennaio 2025 ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
***
L'appello è infondato, per i seguenti motivi.
Deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 339, co. 2° e 3°,
c.p.c. La norma introduce un limite all'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, ma nel caso in esame il giudice di prime cure ha deciso secondo diritto, in quanto ha fatto applicazione della disciplina nazionale e sovranazionale vigente in materia di trasporto di persone.
E' anche infondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis co. 1°, c.p.c., non emergendo elementi tali da giustificare un rilievo di manifesta infondatezza dell'appello.
Affrontando il merito della questione, non può condividersi la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha escluso la responsabilità contrattuale di per inadempimento, attribuendo natura CP_1 di circostanza eccezionale al guasto tecnico occorso all'aeromobile. Sul punto si è pronunciata più volte la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, fornendo chiarimenti riguardo all'interpretazione dell'art. 5 par. 3 del Regolamento CEE n. 261/2004, che solleva il vettore aereo dall'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo, in presenza di circostanze eccezionali. La stessa ha recentemente ribadito che l'art. 5, par. 3, costituisce una deroga al diritto alla compensazione pecuniaria e, considerato l'obiettivo del
Regolamento CEE n. 261/2004 che consiste - come emerge dal suo considerando 1 - nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, la nozione di «circostanze eccezionali» va interpretata restrittivamente, dovendo riguardare esclusivamente eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, non potendosi ricomprendere in tale nozione un ordinario guasto tecnico, poiché, “tenuto conto delle particolari condizioni in cui si effettua il trasporto aereo e del grado di sofisticazione tecnologica degli aeromobili, atteso che il loro funzionamento comporta ineluttabilmente l'insorgere di problemi tecnici, guasti o difetti prematuri e inaspettati di taluni pezzi di un aeromobile, i vettori aerei si ritrovano regolarmente, nell'ambito della loro attività, a dover far fronte a siffatti problemi.”
(Sentenza del 4 aprile 2019, AN contro . Detta interpretazione risulta, Controparte_2 peraltro, coerente coi principi del nostro ordinamento interno in materia di responsabilità contrattuale pagina 3 di 5 (artt. 1176 e 1218, c.c.), laddove pongono a carico del professionista l'obbligo di risarcire il danno da inadempimento qualora non assolva all'onere, a suo carico, di provare l'impossibilità della prestazione derivante da fattori non imputabili.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, un guasto tecnico di carattere ordinario non può certo considerarsi circostanza eccezionale tale da escludere la responsabilità del vettore aereo in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo. Responsabilità, peraltro, pacificamente riconosciuta dalla stessa compagnia aerea già in sede stragiudiziale e ribadita con la comparsa di costituzione del primo grado di giudizio, in cui aveva allegato la tempestiva CP_1 risposta fornita alla lettera di diffida ricevuta dal legale rappresentante incaricato dalle parti, con cui aveva offerto la propria disponibilità al pagamento della compensazione pecuniaria. Circostanza quest'ultima non contestata per tutto il primo grado di giudizio e da considerarsi, pertanto, ormai cristallizzata siccome pacifica, non avendo la parte interessata mai messo in discussione la puntuale ricezione della relativa mail (art.116, c.p.c.) e la serietà dell'offerta di ristoro. Depone in tal senso anche il comportamento processuale delle parti nel presente giudizio, riscontrabile dalla corrispondenza via pec allegata agli atti - di cui non può non tenersi conto – da cui emerge la reiterata disponibilità di a corrispondere la compensazione pecuniaria spettante ai passeggeri per la somma complessiva CP_1 di € 800,00, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Tutto ciò premesso, è sufficiente osservare come l'accordo contrattuale siglato dalle parti prevedesse all'art. 15.2.2 un'apposita procedura stragiudiziale al fine di ottenere celermente il ristoro economico dovuto, senza necessità di ricorrere ad una azione giudiziale. Nonostante ciò, i sig.ri e Pt_2 Per_1 hanno ritenuto di avvalersi dell'assistenza di una società mandataria, instaurando un procedimento giudiziale volto a conseguire un risultato ugualmente ottenibile in via stragiudiziale, con maggiore semplicità e senza oneri aggiuntivi. Tale condotta ha determinato un aggravio ingiustificato del sistema processuale, concretizzandosi in un'azione non sorretta da effettivo interesse, oltre che in un abuso dello strumento giudiziario, in quanto volta ad ottenere un beneficio facilmente accessibile, e con tempi alquanto contenuti, mediante la procedura di reclamo predisposta dalla compagnia aerea. In tale contesto non può ritenersi vessatoria la clausola contrattuale che prescrive l'obbligo di esperire previamente tale procedura per la richiesta di rimborso. Detta clausola, infatti, non limita il diritto di difesa dei passeggeri, né preclude in alcun modo, e difatti, non ha precluso, l'accesso alla tutela giurisdizionale, ma al contrario è finalizzata a garantire una gestione più efficiente delle richieste, semplificando l'iter di rimborso ed evitando agli utenti i costi inutili derivanti dal conferimento del mandato ad un legale rappresentante e dal conseguente ricorso all'autorità giudiziaria.
Di conseguenza, la previsione di una apposita procedura di reclamo deve considerarsi una legittima modalità di regolamentazione delle istanze risarcitorie, volta a garantire un equilibrio tra il diritto del passeggero ad ottenere il rimborso e l'esigenza di evitare il sovraccarico dell'apparato giudiziario con controversie che avrebbero potuto essere utilmente definite in via stragiudiziale senza costi aggiuntivi per gli interessati. Pertanto, la scelta di rivolgersi ad un terzo rappresentante, pur in presenza di un'apposita procedura stragiudiziale idonea a garantire il medesimo risultato, quindi di adire l'autorità giudiziaria, risulta appunto carente sotto il profilo dell'interesse ad agire (art. 100, c.p.c.) non risultando rispettata la necessaria correlazione fra ricorso al mezzo giurisdizionale e tutela dell'interesse che si assume leso, in difetto di alcuna contestazione circa l'esistenza e l'esigibilità del credito vantato dalla parte attrice, odierna appellante.
pagina 4 di 5 Infatti, presupposto dell'azione giudiziale è la sussistenza di un interesse concreto ed attuale alla tutela giurisdizionale, che nel caso di specie difetta, essendo disponibile una procedura alternativa più semplice, rapida e priva di costi aggiuntivi per i passeggeri. L'uso distorto del processo si manifesta, inoltre, nel fatto di aver adito l'autorità giudiziaria al solo scopo di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per una azione che non era necessaria, ribadendosi come l'odierna appellata avesse tempestivamente offerto un congruo ristoro ai passeggeri. Offerta della cui concretezza e serietà non è dato dubitare. Di conseguenza, tali spese non possono essere poste a carico della compagnia aerea – che già in sede stragiudiziale si era resa disponibile a pagare la compensazione pecuniaria – trattandosi di costi superflui, derivanti da una scelta processuale non giustificata da un effettivo bisogno di tutela ed essendo l'utilità cui mira la domanda già riconosciuta alla parte istante.
L'appello non può pertanto essere accolto, risultando corretta, sebbene con diverse motivazioni, la decisione cui è pervenuto il giudice di prime cure.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'appello proposto da quale mandataria con rappresentanza di e Parte_1 Parte_2 Persona_1 confermando per l'effetto la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante alla rifusione in favore di delle spese processuali del presente CP_1 grado d'appello, liquidate in complessivi € 500,00 oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Al rigetto dell'appello consegue la sanzione di cui all'art. 13, comma 1 - quater del DPR n.115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 della L 228 del 2012.
Sassari, 28 febbraio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2761/2023 promossa da:
(C.F. , in qualità di mandataria con rappresentanza di Parte_1 P.IVA_1
, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. SALVATORE D'ANGELO presso cui è Persona_1 elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, col patrocinio degli avv.ti CP_1
CLAIRE KELLY e ROBERTA CIRELLA presso cui è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Oggetto: appello sentenza giudice di pace n. 273, depositata il 28 aprile 2023 – trasporto di persone
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE: “In via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 273/23, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: - accertare l'inadempimento contrattuale di in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- per l'effetto, condannare la CP_1 convenuta compagnia aerea al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice nella misura di complessivi € 800,00, per compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. Com. 261/2004 e alla luce della sentenza interpretativa della Corte di Giustizia Europea del 19/11/2009 per il ritardo del volo aereo FR
7847 del 31.03.2022 con tratta Aeroporto di Alghero Fertilia Riviera del Corallo (AHO) – Aeroporto di
Dublino (DUB), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.” PER PARTE APPELLATA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, così provvedere: - In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto per inappellabilità della sentenza, ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c., nonché per violazione dell'art. 348 bis comma 1 c.p.c. e/o per violazione dell'art. 342 comma 1 c.p.c.; - In via gradata, nel merito: dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto e per l'effetto rigettarlo, confermando la sentenza n. 273/2023 del Giudice di Pace di Sassari. Condannare l'appellante al pagina 1 di 5 pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 27 ottobre 2023 quale mandataria di che Parte_1 Parte_2 agiva anche per conto del minore figlio, conveniva davanti a questo tribunale proponendo CP_1 tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe, depositata il 28 aprile 2023, con cui il giudice di pace di Sassari aveva rigettato la domanda diretta ad accertare l'inadempimento contrattuale di e a condannare la medesima compagnia aerea al risarcimento del danno subito dagli attori CP_1 nella misura di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun passeggero). Esponeva l'appellante che la sig.ra e suo figlio , titolari dei biglietti aerei Pt_2 Persona_1 per il volo FR7847 del 31 marzo 2022, tratta Alghero-Fertilia – Dublino, avevano subito un CP_1 ritardo superiore alle tre ore, per cui avevano domandato al giudice adito la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CEE n. 261/2004, che sancisce l'obbligo in capo al vettore di erogare al passeggero la somma di € 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria per le tratte aeree comunitarie comprese tra i
1.500 e i 3.500 km.
Lamentava che la decisione del giudice di prime cure era erronea ed ingiusta in quanto attribuiva al guasto tecnico che aveva cagionato il ritardo natura di circostanza eccezionale, tale da escludere qualsiasi tipo di responsabilità del vettore per i disagi arrecati al passeggero. Evidenziava, a tal fine, come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea avesse più volte ribadito che il guasto tecnico subito dall'aeromobile non rientrasse fra quelle “circostanze eccezionali” che escludevano il diritto al ristoro, ricorrendo quindi l'obbligo per la compagnia aerea di pagare al passeggero la compensazione pecuniaria.
Inoltre, reputava erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice aveva ritenuto provata l'offerta di pagamento proposta dalla compagnia aerea mediante mail ordinaria, ritenendo che non vi era alcuna prova della sua effettiva ricezione.
Rilevava, infine, l'illegittimità della clausola contrattuale che prevedeva il preventivo esperimento della procedura di reclamo, in quanto ritenuta vessatoria.
Si costituiva eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. CP_1
339, co. 3 c.p.c., che limita ad ipotesi tassative – ritenute non sussistenti nel caso di specie – la possibilità di impugnare le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità. Sosteneva, inoltre,
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis comma 1 c.p.c., in quanto riteneva che nel caso in esame non vi fossero ragionevoli probabilità di accoglimento, avendo l'appellante riproposto i motivi e le argomentazioni già dedotte negli atti del giudizio di primo grado. Evidenziava che, nonostante la violazione delle clausole contrattuali, in particolare dell'art. 15.2 che, per le richieste di rimborso o di compensazione pecuniaria prescriveva il preventivo ricorso alla procedura di reclamo prevista da la compagnia aerea aveva ugualmente dato tempestivo riscontro alla lettera di diffida ricevuta CP_1 dal legale rappresentante incaricato, accogliendo la richiesta di compensazione pecuniaria ed offrendo il pagamento della somma onnicomprensiva di € 500,00, senza tuttavia ricevere alcuna risposta in merito.
Negava la natura vessatoria della clausola istitutiva della procedura di reclamo, chiarendo a tal proposito che era stata introdotta in un'ottica deflattiva del contenzioso, al fine di fornire al passeggero un immediato strumento di tutela, per evitare di rivolgersi all'autorità giudiziaria e che, inoltre, lo pagina 2 di 5 stesso legislatore l'aveva indicata quale condizione imprescindibile per il valido esperimento della procedura di conciliazione. In ogni caso, sosteneva che non poteva trovare applicazione la disciplina del Codice del Consumo, non potendosi in alcun modo assimilare la figura del passeggero a quella del consumatore. Riteneva, invece, che nel caso di specie si fosse configurata un'ipotesi di abuso del processo, conseguente al mancato esperimento della preventiva procedura di reclamo. Infatti, i passeggeri avevano conferito mandato alla società , che aveva fatto ricorso all'autorità Parte_1 giudiziaria, nonostante la compagnia aerea avesse tempestivamente offerto la propria disponibilità al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dalla legge, con un inutile dispendio di risorse ed attività processuali, configurandosi una condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede ex artt.
1175 e 1375 c.c., nonché ai doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c.
Rilevava, infine, come controparte avesse eccepito soltanto in sede di appello il fatto che non vi era prova della ricezione della mail contenente la proposta di pagamento della compensazione pecuniaria, dovendosi per questo ritenere incontestata tale circostanza.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, veniva in decisione all'udienza cartolare del 23 gennaio 2025 ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
***
L'appello è infondato, per i seguenti motivi.
Deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 339, co. 2° e 3°,
c.p.c. La norma introduce un limite all'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, ma nel caso in esame il giudice di prime cure ha deciso secondo diritto, in quanto ha fatto applicazione della disciplina nazionale e sovranazionale vigente in materia di trasporto di persone.
E' anche infondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis co. 1°, c.p.c., non emergendo elementi tali da giustificare un rilievo di manifesta infondatezza dell'appello.
Affrontando il merito della questione, non può condividersi la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha escluso la responsabilità contrattuale di per inadempimento, attribuendo natura CP_1 di circostanza eccezionale al guasto tecnico occorso all'aeromobile. Sul punto si è pronunciata più volte la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, fornendo chiarimenti riguardo all'interpretazione dell'art. 5 par. 3 del Regolamento CEE n. 261/2004, che solleva il vettore aereo dall'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo, in presenza di circostanze eccezionali. La stessa ha recentemente ribadito che l'art. 5, par. 3, costituisce una deroga al diritto alla compensazione pecuniaria e, considerato l'obiettivo del
Regolamento CEE n. 261/2004 che consiste - come emerge dal suo considerando 1 - nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, la nozione di «circostanze eccezionali» va interpretata restrittivamente, dovendo riguardare esclusivamente eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, non potendosi ricomprendere in tale nozione un ordinario guasto tecnico, poiché, “tenuto conto delle particolari condizioni in cui si effettua il trasporto aereo e del grado di sofisticazione tecnologica degli aeromobili, atteso che il loro funzionamento comporta ineluttabilmente l'insorgere di problemi tecnici, guasti o difetti prematuri e inaspettati di taluni pezzi di un aeromobile, i vettori aerei si ritrovano regolarmente, nell'ambito della loro attività, a dover far fronte a siffatti problemi.”
(Sentenza del 4 aprile 2019, AN contro . Detta interpretazione risulta, Controparte_2 peraltro, coerente coi principi del nostro ordinamento interno in materia di responsabilità contrattuale pagina 3 di 5 (artt. 1176 e 1218, c.c.), laddove pongono a carico del professionista l'obbligo di risarcire il danno da inadempimento qualora non assolva all'onere, a suo carico, di provare l'impossibilità della prestazione derivante da fattori non imputabili.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, un guasto tecnico di carattere ordinario non può certo considerarsi circostanza eccezionale tale da escludere la responsabilità del vettore aereo in caso di cancellazione o ritardo prolungato del volo. Responsabilità, peraltro, pacificamente riconosciuta dalla stessa compagnia aerea già in sede stragiudiziale e ribadita con la comparsa di costituzione del primo grado di giudizio, in cui aveva allegato la tempestiva CP_1 risposta fornita alla lettera di diffida ricevuta dal legale rappresentante incaricato dalle parti, con cui aveva offerto la propria disponibilità al pagamento della compensazione pecuniaria. Circostanza quest'ultima non contestata per tutto il primo grado di giudizio e da considerarsi, pertanto, ormai cristallizzata siccome pacifica, non avendo la parte interessata mai messo in discussione la puntuale ricezione della relativa mail (art.116, c.p.c.) e la serietà dell'offerta di ristoro. Depone in tal senso anche il comportamento processuale delle parti nel presente giudizio, riscontrabile dalla corrispondenza via pec allegata agli atti - di cui non può non tenersi conto – da cui emerge la reiterata disponibilità di a corrispondere la compensazione pecuniaria spettante ai passeggeri per la somma complessiva CP_1 di € 800,00, con integrale compensazione delle spese di giudizio.
Tutto ciò premesso, è sufficiente osservare come l'accordo contrattuale siglato dalle parti prevedesse all'art. 15.2.2 un'apposita procedura stragiudiziale al fine di ottenere celermente il ristoro economico dovuto, senza necessità di ricorrere ad una azione giudiziale. Nonostante ciò, i sig.ri e Pt_2 Per_1 hanno ritenuto di avvalersi dell'assistenza di una società mandataria, instaurando un procedimento giudiziale volto a conseguire un risultato ugualmente ottenibile in via stragiudiziale, con maggiore semplicità e senza oneri aggiuntivi. Tale condotta ha determinato un aggravio ingiustificato del sistema processuale, concretizzandosi in un'azione non sorretta da effettivo interesse, oltre che in un abuso dello strumento giudiziario, in quanto volta ad ottenere un beneficio facilmente accessibile, e con tempi alquanto contenuti, mediante la procedura di reclamo predisposta dalla compagnia aerea. In tale contesto non può ritenersi vessatoria la clausola contrattuale che prescrive l'obbligo di esperire previamente tale procedura per la richiesta di rimborso. Detta clausola, infatti, non limita il diritto di difesa dei passeggeri, né preclude in alcun modo, e difatti, non ha precluso, l'accesso alla tutela giurisdizionale, ma al contrario è finalizzata a garantire una gestione più efficiente delle richieste, semplificando l'iter di rimborso ed evitando agli utenti i costi inutili derivanti dal conferimento del mandato ad un legale rappresentante e dal conseguente ricorso all'autorità giudiziaria.
Di conseguenza, la previsione di una apposita procedura di reclamo deve considerarsi una legittima modalità di regolamentazione delle istanze risarcitorie, volta a garantire un equilibrio tra il diritto del passeggero ad ottenere il rimborso e l'esigenza di evitare il sovraccarico dell'apparato giudiziario con controversie che avrebbero potuto essere utilmente definite in via stragiudiziale senza costi aggiuntivi per gli interessati. Pertanto, la scelta di rivolgersi ad un terzo rappresentante, pur in presenza di un'apposita procedura stragiudiziale idonea a garantire il medesimo risultato, quindi di adire l'autorità giudiziaria, risulta appunto carente sotto il profilo dell'interesse ad agire (art. 100, c.p.c.) non risultando rispettata la necessaria correlazione fra ricorso al mezzo giurisdizionale e tutela dell'interesse che si assume leso, in difetto di alcuna contestazione circa l'esistenza e l'esigibilità del credito vantato dalla parte attrice, odierna appellante.
pagina 4 di 5 Infatti, presupposto dell'azione giudiziale è la sussistenza di un interesse concreto ed attuale alla tutela giurisdizionale, che nel caso di specie difetta, essendo disponibile una procedura alternativa più semplice, rapida e priva di costi aggiuntivi per i passeggeri. L'uso distorto del processo si manifesta, inoltre, nel fatto di aver adito l'autorità giudiziaria al solo scopo di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per una azione che non era necessaria, ribadendosi come l'odierna appellata avesse tempestivamente offerto un congruo ristoro ai passeggeri. Offerta della cui concretezza e serietà non è dato dubitare. Di conseguenza, tali spese non possono essere poste a carico della compagnia aerea – che già in sede stragiudiziale si era resa disponibile a pagare la compensazione pecuniaria – trattandosi di costi superflui, derivanti da una scelta processuale non giustificata da un effettivo bisogno di tutela ed essendo l'utilità cui mira la domanda già riconosciuta alla parte istante.
L'appello non può pertanto essere accolto, risultando corretta, sebbene con diverse motivazioni, la decisione cui è pervenuto il giudice di prime cure.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'appello proposto da quale mandataria con rappresentanza di e Parte_1 Parte_2 Persona_1 confermando per l'effetto la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante alla rifusione in favore di delle spese processuali del presente CP_1 grado d'appello, liquidate in complessivi € 500,00 oltre rimborso forfetario ed oneri di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Al rigetto dell'appello consegue la sanzione di cui all'art. 13, comma 1 - quater del DPR n.115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 della L 228 del 2012.
Sassari, 28 febbraio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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