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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/09/2025, n. 12384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12384 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19537/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19537/2021
Oggi 10 settembre 2025 alle ore 10.23 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
Per parte appellante è presente l'avv. Silvia Armati.
Il Giudice invita la parte costituita a discutere la causa.
L'avv. Armati discute la causa riportandosi all'atto di appello e insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale e all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento dell'unica parte presente dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di giudice di appello e in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia Bruni, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 19537/2021 R.G. avverso la sentenza n. 20042/2020 del
Giudice di Pace di Roma pubblicata il 18.02.2021
PROMOSSO DA
( .IVA ), in Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura a
1 margine del ricorso di primo grado dall'Avv. Silvia Armati presso il cui studio sito in Roma alla Via Riccardo Grazioli Lante n. 15 è elettivamente domiciliata
- Ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore CP_1 P.IVA_2
-Resistente contumace-
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 204 bis del Codice della Strada
CONCLUSIONI: come rassegnate dall'unica parte costituita nel verbale dell'udienza del
10.09.2025 che qui si richiamano e si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In via principale: ad integrale riforma della sentenza impugnata, accogliere il ricorso presentato in primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Roma, e per l'effetto annullare i seguenti verbali di violazione, in quanto emessi in violazione di legge per le motivazioni sopra esposte:
1) verbale n. 13190270082 del 14.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
2) verbale n. 13190287528 del 15.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
3) verbale n. 13190290054 del 17.02.2019 – art. 7/1– 14 C.d.S
4) verbale n. 13190289610 del 17.02.2019 – art. 7/1– 14 C.d.S
5) verbale n. 13190289199 del 17.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
6) verbale n. 13190308121 del 18.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
7) verbale n. 13190307881 del 18.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
8) verbale n. 13190307844 del 18.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
9) verbale n. 13190302574 del 18.02.2019 – art. 7/1– 14 C.d.S
10) verbale n. 13190303338 del 18.02.2019 – art. 7/1– 14 C.d.S
11) verbale n. 13190308331 del 18.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
12) verbale n. 13190308335 del 18.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
13) verbale n. 13190304325 del 19.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
14) verbale n. 13190303804 del 19.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
15) verbale n. 13190304268 del 19.02.2019 – art. 7/1– 14 C.d.S
16) verbale n. 13190309476 del 19.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
17) verbale n. 13190309718 del 19.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
18) verbale n. 13190313286 del 20.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
19) verbale n. 13190310610 del 20.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
20) verbale n. 13190311352 del 20.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
21) verbale n. 13190314291 del 20.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
22) verbale n. 13190313436 del 20.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
23) verbale n. 13190313213 del 20.02.2019 – art. 7/1– 14 C.d.S
2 24) verbale n. 13190313633 del 20.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
25) verbale n. 13190315276 del 21.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
26) verbale n. 13190315208 del 21.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
27) verbale n. 13190322437 del 22.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
28) verbale n. 13190322113 del 22.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
29) verbale n. 13190317681 del 23.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
30) verbale n. 13190324354 del 24.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
31) verbale n. 13190328265 del 25.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
32) verbale n. 13190328721 del 25.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
33) verbale n. 13190339358 del 26.02.2019 art. 7/9 – 14 C.d.S
34) verbale n. , del 13190334683 del 26.02.2019 art. 7/1 – 14 C.d.S
35) verbale n. , del 13190335590 del 26.02.2019 art. 7/9 – 14 C.d.S
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e
C.P.A. come per legge, in favore del sottoscritto Procuratore che ivi si dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in appello regolarmente depositato, Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 20042/2020 (R.G. 21640/2019) emessa
[...] dal Giudice di Pace di Roma in data 04.11.2020, depositata in data 18.02.2021, con cui era stata rigettata l'opposizione da lei proposta – ex art. 204 bis del Codice della Strada (d'ora innanzi
“C.d.S”)– avverso nr. 35 verbali di accertamento per violazione dell'art. 7, commi 9 e 14 del
C.d.S in quanto “accedeva nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione” e dell'art. 7, commi 1 e 14 del C.d.S. in quanto “circolava nelle corsie riservate ai mezzi pubblici” nel periodo compreso dal 14.02.2019 al 26.02.2019.
A fondamento dell'impugnazione, la società appellante ha dedotto:
- che esso appellante, titolare di licenze NC per i veicoli destinatari delle sanzioni, rilasciate da Comuni diversi da quello di (autorizzazione n. 15 rilasciata CP_1 dal Comune di Cori), aveva il diritto ad accedere alla zona ZTL e alle corsie preferenziali senza limitazioni come previsto dall'art. 11 comma terzo della l. 21/1992, diritto che pertanto non poteva essere compresso da nessuna potestà regolamentare comunale, come invece indicato nell'art. 5 bis della medesima legge;
- che infatti, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace, il veicolo sanzionato era un'autovettura (tg.FH268DA) e non un bus, autorizzata quindi per legge al transito nelle corsie preferenziali e nella ZTL;
- di avere inoltre provveduto all'inserimento della targa nelle liste bianche ZTL e, nello specifico, i permessi erano validi fino al 29.01.2019 con successivo rinnovo in data
27.02.2019, ma in ogni caso il permesso ZTL non ha scadenza;
3 - che al momento delle contestate infrazioni al C.d.S. non vi era alcuna Delibera in vigore che statuisse sulle modalità e sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle ZTL, sussistendo una vera e propria lacuna regolamentare, che non consentiva l'attuazione di quanto stabilito dall'art. 29 del Regolamento Capitolino di cui alla Delibera della Assemblea Capitolina n. 68/2011. Invero, la Delibera n. 403/2011, era stata annullata con sentenza del TAR Lazio n. 984/2012 e la successiva Delibera n.
282/2012, in sostituzione della abrogata Delibera n. 403/2011, era stata anche essa impugnata dinanzi al TAR Lazio e annullata dalla sentenza n. 3865/2013;
- l'insussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 della legge 689/81 e dell'art. 194
C.d.S. in quanto aveva provveduto ad effettuare l'inserimento della targa richiedendo l'autorizzazione all'accesso annuale per ciascun veicolo, fornendo tutti i dati relativi ai veicoli multati, per il relativo inserimento e solo per causa non imputabile alla società odierna appellante, il permesso veniva rinnovato, in seguito a scadenza, in data Pt_2
27.02.2019, non potendolo rinnovare prima della scadenza del precedente permesso relativo all'anno 2018;
- che il permesso per l'accesso alla ZTL era stato regolarmente richiesto dall'odierna appellante che intendeva esercitare il proprio diritto previsto per legge, ma la resistente tuttavia, non aveva concesso il permesso richiesto e aveva irrogato una pluralità di sanzioni in violazione del principio del cumulo giuridico.
2. Nell'istaurato giudizio 19537/2021, non si costituiva in giudizio ancorché CP_1 ritualmente evocata.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 437 c.p.c.
4. All'odierna udienza del 10.09.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva definita con la presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 437 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di in quanto, pur CP_1 ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
6. L'impugnazione proposta da è fondata e, Parte_1 pertanto, deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
Venendo ad esaminare il merito dell'impugnazione, occorre osservare come l'appellante, in quanto titolare di regolari licenze NC, anche se rilasciata da altro Comune (la licenza relativa al veicolo sanzionato tg.FH268DA veniva rilasciata dal Comune di Cori) avesse diritto, ex art. 11 L 21/1992, all'utilizzo delle corsie preferenziali ed all'accesso nella ZTL, anche senza permesso comunale;
come l'art. 5 bis della L. 21/1992 (originariamente sospeso fino al 31.12.2018) preveda soltanto che “per il servizio di noleggio con conducente i comuni
4 possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso”.
Quanto all'incidenza della regolamentazione adottata dai regolamenti comunali in questa materia, sempre in linea con Cass. SU 17541/2023, l'art. 11 co. 3 L. 21/1992 (ove consente alle vetture di noleggio con conducente l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi) è da coordinare col primo comma (dello stesso articolo), che rinvia appunto al potere dei Comuni di regolare tale materia. Pertanto, sono legittimi i regolamenti comunali che condizionino l'esercizio della facoltà di transito ad autorizzazione preventiva o ad ulteriori adempimenti (per questo orientamento cfr. pure Cass. 6879/2024, cui si rinvia per ulteriori precedenti).
7. Nel caso in questione, entrambe le parti richiamano, quale norma regolamentare, l'art. 29 del reg. n. 68/2011 (il cui stralcio è stato depositato dalla parte appellante), ove si legge “Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, l'accesso al territorio di ed alla ZTL è CP_1 consentito ai titolari di autorizzazione di N.C.C. rilasciate da altri Comuni che autocertifichino
l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della succitata legge n. 21/1992. Le modalità e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione necessaria ad accedere al territorio di Roma Capitale ed alla
ZTL, ivi compresa la relativa modulistica, sono demandate, previo parere della Commissione
Permanente Mobilità, a specifico provvedimento della Giunta Capitolina, nel rispetto della previsione della normativa vigente”.
Senonché non consta agli atti che sia stata allegato un corrispondente regolamento adottato dalla Giunta Capitolina.
Infatti, nel caso di specie, - a fronte della disposizione normativa che consente CP_1 ai titolari di NC (anche con licenza rilasciata da altro Comune) il libero utilizzo delle corsie preferenziali e l'accesso nella ZTL, anche senza permesso comunale – non ha prodotto in giudizio il provvedimento comunale con il quale sono state eventualmente stabilite le specifiche modalità per il transito dei veicoli titolari di licenza NC, ragione per cui non è possibile verificare se l'appellante abbia effettivamente violato i termini previsti, le modalità della comunicazione e/o se sia prevista una comunicazione con cadenza annuale.
A tal fine si evidenzia che rimasta contumace in appello, ha prodotto in primo CP_1 grado la copia dei verbali impugnati in formato meccanizzato e delle foto relative alle violazioni, richiamando la delibera della Giunta Capitolina n. 553/2001, che aveva ripreso vigore dopo l'annullamento della delibera n. 379/2014, senza tuttavia produrla come era suo onere (Cass. sent. n. 1921/2019: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di
5 allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti
a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione”).
Ebbene, l'applicazione della delibera della Giunta Capitolina n. 553/2001 non può essere recuperata attraverso il principio iura novit curia: quanto ai regolamenti comunali, allo stato attuale della giurisprudenza della Corte di cassazione, sono assoggettati a tale principio soltanto quelli edilizi in materia di distanze dai fabbricati (in considerazione della loro natura integrativa delle norme del codice civile, che attribuisce loro valore di norma giuridica, anche se di natura secondaria (Cass. civ. 31234/2024 in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
cfr. Cass. 7715/2022 e Cass. n. 2661/2020).
In altri termini, a fronte di quanto stabilito dall'art. 11 L. 21/1992, in mancanza di ulteriori elementi, non può stabilirsi se, al momento delle contestate infrazioni (accesso nella ZTL e nelle corsie riservate ai mezzi pubblici), l'appellante avesse o meno rispettato tutte le concrete modalità eventualmente stabilite da per il concreto esercizio del diritto di CP_1 libero accesso (a lui spettante ex lege, in quanto titolare di NC) e se, quindi, fosse da ritenersi non autorizzato a tale accesso per il mancato rispetto di tali specifiche modalità.
Ne consegue che, in mancanza di ulteriori elementi probatori in accoglimento dell'opposizione ex art. 204 bis C.d.S., e con assorbimento di tutti gli altri motivi di impugnazione, occorre annullare tutti e nr. 35 i verbali in contestazione, non essendovi prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
7. Le spese di primo e secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della causa, tenuto conto dei criteri minimi di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche (stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto ed in considerazione della natura seriale della causa, con esclusione della sola fase istruttoria in appello, perché non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di - disattesa Parte_1 CP_1 ogni contraria deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1
- in totale accoglimento dell'appello ed in totale riforma l'impugnata sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Roma n.20042/20 del 18.2.2021 annulla i seguenti verbali:
1) verbale n. 13190270082 del 14.02.2019;
6 2) verbale n. 13190287528 del 15.02.2019;
3) verbale n. 13190290054 del 17.02.2019;
4) verbale n. 13190289610 del 17.02.2019;
5) verbale n. 13190289199 del 17.02.2019;
6) verbale n. 13190308121 del 18.02.2019;
7) verbale n. 13190307881 del 18.02.2019;
8) verbale n. 13190307844 del 18.02.2019;
9) verbale n. 13190302574 del 18.02.2019;
10) verbale n. 13190303338 del 18.02.2019;
11) verbale n. 13190308331 del 18.02.2019;
12) verbale n. 13190308335 del 18.02.2019;
13) verbale n. 13190304325 del 19.02.2019;
14) verbale n. 13190303804 del 19.02.2019;
15) verbale n. 13190304268 del 19.02.2019;
16) verbale n. 13190309476 del 19.02.2019;
17) verbale n. 13190309718 del 19.02.2019;
18) verbale n. 13190313286 del 20.02.2019;
19) verbale n. 13190310610 del 20.02.2019;
20) verbale n. 13190311352 del 20.02.2019;
21) verbale n. 13190314291 del 20.02.2019;
22) verbale n. 13190313436 del 20.02.2019;
23) verbale n. 13190313213 del 20.02.2019;
24) verbale n. 13190313633 del 20.02.2019;
25) verbale n. 13190315276 del 21.02.2019;
26) verbale n. 13190315208 del 21.02.2019;
27) verbale n. 13190322437 del 22.02.2019;
28) verbale n. 13190322113 del 22.02.2019;
29) verbale n. 13190317681 del 23.02.2019;
30) verbale n. 13190324354 del 24.02.2019;
31) verbale n. 13190328265 del 25.02.2019;
32) verbale n. 13190328721 del 25.02.2019;
33) verbale n. 13190339358 del 26.02.2019;
34) verbale n. del 13190334683 del 26.02.2019;
35) verbale n. del 13190335590 del 26.02.2019.
7 oggetto dell'opposizione proposta, ex art. 204 bis C.d.S. dall'appellante
[...] nell'ambito del giudizio innanzi al Giudice di Pace iscritto al Parte_1
R.G.N. 21640/2019;
- condanna, per l'effetto, l'appellata alla rifusione, in favore CP_1 dell'appellante delle spese di Parte_1 primo e secondo grado che si liquidano, rispettivamente, quanto al primo grado, in complessivi € 457,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato;
quanto al secondo grado, in complessivi € 852,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato, disponendosi il pagamento di tali spese (di primo e secondo grado), in favore dell'Avvocato Silvia Armati dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
Il Giudice
Lucia Bruni
Provvedimento svolto con la collaborazione del GOP in Tirocinio Anna Maria Bisogni
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19537/2021
Oggi 10 settembre 2025 alle ore 10.23 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
Per parte appellante è presente l'avv. Silvia Armati.
Il Giudice invita la parte costituita a discutere la causa.
L'avv. Armati discute la causa riportandosi all'atto di appello e insiste nelle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale e all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento dell'unica parte presente dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in funzione di giudice di appello e in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia Bruni, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 19537/2021 R.G. avverso la sentenza n. 20042/2020 del
Giudice di Pace di Roma pubblicata il 18.02.2021
PROMOSSO DA
( .IVA ), in Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura a
1 margine del ricorso di primo grado dall'Avv. Silvia Armati presso il cui studio sito in Roma alla Via Riccardo Grazioli Lante n. 15 è elettivamente domiciliata
- Ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore CP_1 P.IVA_2
-Resistente contumace-
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 204 bis del Codice della Strada
CONCLUSIONI: come rassegnate dall'unica parte costituita nel verbale dell'udienza del
10.09.2025 che qui si richiamano e si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In via principale: ad integrale riforma della sentenza impugnata, accogliere il ricorso presentato in primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Roma, e per l'effetto annullare i seguenti verbali di violazione, in quanto emessi in violazione di legge per le motivazioni sopra esposte:
1) verbale n. 13190270082 del 14.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
2) verbale n. 13190287528 del 15.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
3) verbale n. 13190290054 del 17.02.2019 – art. 7/1– 14 C.d.S
4) verbale n. 13190289610 del 17.02.2019 – art. 7/1– 14 C.d.S
5) verbale n. 13190289199 del 17.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
6) verbale n. 13190308121 del 18.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
7) verbale n. 13190307881 del 18.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
8) verbale n. 13190307844 del 18.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
9) verbale n. 13190302574 del 18.02.2019 – art. 7/1– 14 C.d.S
10) verbale n. 13190303338 del 18.02.2019 – art. 7/1– 14 C.d.S
11) verbale n. 13190308331 del 18.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
12) verbale n. 13190308335 del 18.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
13) verbale n. 13190304325 del 19.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
14) verbale n. 13190303804 del 19.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
15) verbale n. 13190304268 del 19.02.2019 – art. 7/1– 14 C.d.S
16) verbale n. 13190309476 del 19.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
17) verbale n. 13190309718 del 19.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
18) verbale n. 13190313286 del 20.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
19) verbale n. 13190310610 del 20.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
20) verbale n. 13190311352 del 20.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
21) verbale n. 13190314291 del 20.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
22) verbale n. 13190313436 del 20.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
23) verbale n. 13190313213 del 20.02.2019 – art. 7/1– 14 C.d.S
2 24) verbale n. 13190313633 del 20.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
25) verbale n. 13190315276 del 21.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
26) verbale n. 13190315208 del 21.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
27) verbale n. 13190322437 del 22.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
28) verbale n. 13190322113 del 22.02.2019 – art. 7/9 – 14 C.d.S
29) verbale n. 13190317681 del 23.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
30) verbale n. 13190324354 del 24.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
31) verbale n. 13190328265 del 25.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
32) verbale n. 13190328721 del 25.02.2019 – art. 7/1 – 14 C.d.S
33) verbale n. 13190339358 del 26.02.2019 art. 7/9 – 14 C.d.S
34) verbale n. , del 13190334683 del 26.02.2019 art. 7/1 – 14 C.d.S
35) verbale n. , del 13190335590 del 26.02.2019 art. 7/9 – 14 C.d.S
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e
C.P.A. come per legge, in favore del sottoscritto Procuratore che ivi si dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in appello regolarmente depositato, Parte_1 ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 20042/2020 (R.G. 21640/2019) emessa
[...] dal Giudice di Pace di Roma in data 04.11.2020, depositata in data 18.02.2021, con cui era stata rigettata l'opposizione da lei proposta – ex art. 204 bis del Codice della Strada (d'ora innanzi
“C.d.S”)– avverso nr. 35 verbali di accertamento per violazione dell'art. 7, commi 9 e 14 del
C.d.S in quanto “accedeva nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione” e dell'art. 7, commi 1 e 14 del C.d.S. in quanto “circolava nelle corsie riservate ai mezzi pubblici” nel periodo compreso dal 14.02.2019 al 26.02.2019.
A fondamento dell'impugnazione, la società appellante ha dedotto:
- che esso appellante, titolare di licenze NC per i veicoli destinatari delle sanzioni, rilasciate da Comuni diversi da quello di (autorizzazione n. 15 rilasciata CP_1 dal Comune di Cori), aveva il diritto ad accedere alla zona ZTL e alle corsie preferenziali senza limitazioni come previsto dall'art. 11 comma terzo della l. 21/1992, diritto che pertanto non poteva essere compresso da nessuna potestà regolamentare comunale, come invece indicato nell'art. 5 bis della medesima legge;
- che infatti, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace, il veicolo sanzionato era un'autovettura (tg.FH268DA) e non un bus, autorizzata quindi per legge al transito nelle corsie preferenziali e nella ZTL;
- di avere inoltre provveduto all'inserimento della targa nelle liste bianche ZTL e, nello specifico, i permessi erano validi fino al 29.01.2019 con successivo rinnovo in data
27.02.2019, ma in ogni caso il permesso ZTL non ha scadenza;
3 - che al momento delle contestate infrazioni al C.d.S. non vi era alcuna Delibera in vigore che statuisse sulle modalità e sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle ZTL, sussistendo una vera e propria lacuna regolamentare, che non consentiva l'attuazione di quanto stabilito dall'art. 29 del Regolamento Capitolino di cui alla Delibera della Assemblea Capitolina n. 68/2011. Invero, la Delibera n. 403/2011, era stata annullata con sentenza del TAR Lazio n. 984/2012 e la successiva Delibera n.
282/2012, in sostituzione della abrogata Delibera n. 403/2011, era stata anche essa impugnata dinanzi al TAR Lazio e annullata dalla sentenza n. 3865/2013;
- l'insussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 3 della legge 689/81 e dell'art. 194
C.d.S. in quanto aveva provveduto ad effettuare l'inserimento della targa richiedendo l'autorizzazione all'accesso annuale per ciascun veicolo, fornendo tutti i dati relativi ai veicoli multati, per il relativo inserimento e solo per causa non imputabile alla società odierna appellante, il permesso veniva rinnovato, in seguito a scadenza, in data Pt_2
27.02.2019, non potendolo rinnovare prima della scadenza del precedente permesso relativo all'anno 2018;
- che il permesso per l'accesso alla ZTL era stato regolarmente richiesto dall'odierna appellante che intendeva esercitare il proprio diritto previsto per legge, ma la resistente tuttavia, non aveva concesso il permesso richiesto e aveva irrogato una pluralità di sanzioni in violazione del principio del cumulo giuridico.
2. Nell'istaurato giudizio 19537/2021, non si costituiva in giudizio ancorché CP_1 ritualmente evocata.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 437 c.p.c.
4. All'odierna udienza del 10.09.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa veniva definita con la presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 437 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di in quanto, pur CP_1 ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
6. L'impugnazione proposta da è fondata e, Parte_1 pertanto, deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
Venendo ad esaminare il merito dell'impugnazione, occorre osservare come l'appellante, in quanto titolare di regolari licenze NC, anche se rilasciata da altro Comune (la licenza relativa al veicolo sanzionato tg.FH268DA veniva rilasciata dal Comune di Cori) avesse diritto, ex art. 11 L 21/1992, all'utilizzo delle corsie preferenziali ed all'accesso nella ZTL, anche senza permesso comunale;
come l'art. 5 bis della L. 21/1992 (originariamente sospeso fino al 31.12.2018) preveda soltanto che “per il servizio di noleggio con conducente i comuni
4 possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso”.
Quanto all'incidenza della regolamentazione adottata dai regolamenti comunali in questa materia, sempre in linea con Cass. SU 17541/2023, l'art. 11 co. 3 L. 21/1992 (ove consente alle vetture di noleggio con conducente l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi) è da coordinare col primo comma (dello stesso articolo), che rinvia appunto al potere dei Comuni di regolare tale materia. Pertanto, sono legittimi i regolamenti comunali che condizionino l'esercizio della facoltà di transito ad autorizzazione preventiva o ad ulteriori adempimenti (per questo orientamento cfr. pure Cass. 6879/2024, cui si rinvia per ulteriori precedenti).
7. Nel caso in questione, entrambe le parti richiamano, quale norma regolamentare, l'art. 29 del reg. n. 68/2011 (il cui stralcio è stato depositato dalla parte appellante), ove si legge “Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, l'accesso al territorio di ed alla ZTL è CP_1 consentito ai titolari di autorizzazione di N.C.C. rilasciate da altri Comuni che autocertifichino
l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della succitata legge n. 21/1992. Le modalità e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione necessaria ad accedere al territorio di Roma Capitale ed alla
ZTL, ivi compresa la relativa modulistica, sono demandate, previo parere della Commissione
Permanente Mobilità, a specifico provvedimento della Giunta Capitolina, nel rispetto della previsione della normativa vigente”.
Senonché non consta agli atti che sia stata allegato un corrispondente regolamento adottato dalla Giunta Capitolina.
Infatti, nel caso di specie, - a fronte della disposizione normativa che consente CP_1 ai titolari di NC (anche con licenza rilasciata da altro Comune) il libero utilizzo delle corsie preferenziali e l'accesso nella ZTL, anche senza permesso comunale – non ha prodotto in giudizio il provvedimento comunale con il quale sono state eventualmente stabilite le specifiche modalità per il transito dei veicoli titolari di licenza NC, ragione per cui non è possibile verificare se l'appellante abbia effettivamente violato i termini previsti, le modalità della comunicazione e/o se sia prevista una comunicazione con cadenza annuale.
A tal fine si evidenzia che rimasta contumace in appello, ha prodotto in primo CP_1 grado la copia dei verbali impugnati in formato meccanizzato e delle foto relative alle violazioni, richiamando la delibera della Giunta Capitolina n. 553/2001, che aveva ripreso vigore dopo l'annullamento della delibera n. 379/2014, senza tuttavia produrla come era suo onere (Cass. sent. n. 1921/2019: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di
5 allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti
a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione”).
Ebbene, l'applicazione della delibera della Giunta Capitolina n. 553/2001 non può essere recuperata attraverso il principio iura novit curia: quanto ai regolamenti comunali, allo stato attuale della giurisprudenza della Corte di cassazione, sono assoggettati a tale principio soltanto quelli edilizi in materia di distanze dai fabbricati (in considerazione della loro natura integrativa delle norme del codice civile, che attribuisce loro valore di norma giuridica, anche se di natura secondaria (Cass. civ. 31234/2024 in materia di opposizione a sanzione amministrativa;
cfr. Cass. 7715/2022 e Cass. n. 2661/2020).
In altri termini, a fronte di quanto stabilito dall'art. 11 L. 21/1992, in mancanza di ulteriori elementi, non può stabilirsi se, al momento delle contestate infrazioni (accesso nella ZTL e nelle corsie riservate ai mezzi pubblici), l'appellante avesse o meno rispettato tutte le concrete modalità eventualmente stabilite da per il concreto esercizio del diritto di CP_1 libero accesso (a lui spettante ex lege, in quanto titolare di NC) e se, quindi, fosse da ritenersi non autorizzato a tale accesso per il mancato rispetto di tali specifiche modalità.
Ne consegue che, in mancanza di ulteriori elementi probatori in accoglimento dell'opposizione ex art. 204 bis C.d.S., e con assorbimento di tutti gli altri motivi di impugnazione, occorre annullare tutti e nr. 35 i verbali in contestazione, non essendovi prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
7. Le spese di primo e secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della causa, tenuto conto dei criteri minimi di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche (stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto ed in considerazione della natura seriale della causa, con esclusione della sola fase istruttoria in appello, perché non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di - disattesa Parte_1 CP_1 ogni contraria deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1
- in totale accoglimento dell'appello ed in totale riforma l'impugnata sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Roma n.20042/20 del 18.2.2021 annulla i seguenti verbali:
1) verbale n. 13190270082 del 14.02.2019;
6 2) verbale n. 13190287528 del 15.02.2019;
3) verbale n. 13190290054 del 17.02.2019;
4) verbale n. 13190289610 del 17.02.2019;
5) verbale n. 13190289199 del 17.02.2019;
6) verbale n. 13190308121 del 18.02.2019;
7) verbale n. 13190307881 del 18.02.2019;
8) verbale n. 13190307844 del 18.02.2019;
9) verbale n. 13190302574 del 18.02.2019;
10) verbale n. 13190303338 del 18.02.2019;
11) verbale n. 13190308331 del 18.02.2019;
12) verbale n. 13190308335 del 18.02.2019;
13) verbale n. 13190304325 del 19.02.2019;
14) verbale n. 13190303804 del 19.02.2019;
15) verbale n. 13190304268 del 19.02.2019;
16) verbale n. 13190309476 del 19.02.2019;
17) verbale n. 13190309718 del 19.02.2019;
18) verbale n. 13190313286 del 20.02.2019;
19) verbale n. 13190310610 del 20.02.2019;
20) verbale n. 13190311352 del 20.02.2019;
21) verbale n. 13190314291 del 20.02.2019;
22) verbale n. 13190313436 del 20.02.2019;
23) verbale n. 13190313213 del 20.02.2019;
24) verbale n. 13190313633 del 20.02.2019;
25) verbale n. 13190315276 del 21.02.2019;
26) verbale n. 13190315208 del 21.02.2019;
27) verbale n. 13190322437 del 22.02.2019;
28) verbale n. 13190322113 del 22.02.2019;
29) verbale n. 13190317681 del 23.02.2019;
30) verbale n. 13190324354 del 24.02.2019;
31) verbale n. 13190328265 del 25.02.2019;
32) verbale n. 13190328721 del 25.02.2019;
33) verbale n. 13190339358 del 26.02.2019;
34) verbale n. del 13190334683 del 26.02.2019;
35) verbale n. del 13190335590 del 26.02.2019.
7 oggetto dell'opposizione proposta, ex art. 204 bis C.d.S. dall'appellante
[...] nell'ambito del giudizio innanzi al Giudice di Pace iscritto al Parte_1
R.G.N. 21640/2019;
- condanna, per l'effetto, l'appellata alla rifusione, in favore CP_1 dell'appellante delle spese di Parte_1 primo e secondo grado che si liquidano, rispettivamente, quanto al primo grado, in complessivi € 457,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato;
quanto al secondo grado, in complessivi € 852,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato, disponendosi il pagamento di tali spese (di primo e secondo grado), in favore dell'Avvocato Silvia Armati dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
Il Giudice
Lucia Bruni
Provvedimento svolto con la collaborazione del GOP in Tirocinio Anna Maria Bisogni
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