Art. 4. Presentazione delle istanze 1. Possono ottenere l'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformita' di cui al decreto legislativo n. 7, le amministrazioni dello Stato, gli istituti universitari e di ricerca ed i privati che dispongano di una idonea struttura e siano in possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento.
2. Il titolare dell'Organismo, se organizzato come ditta individuale, il legale rappresentante, per le societa', ovvero, se trattasi di una amministrazione dello Stato o di istituto universitario e di ricerca il dirigente competente secondo i rispettivi ordinamenti, chiede l'autorizzazione al rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo" ed all'espletamento di tutte o solo di alcune delle altre procedure di valutazione, indicate nell'allegato V al decreto legislativo n. 7.
3. L'istanza e' presentata a mano, a mezzo raccomandata postale, ovvero per via informatica o telematica al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, che rilascia all'interessato una ricevuta, contenente le indicazioni di cui all' articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , secondo quanto previsto dall' articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284 . Per le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso di ricevimento; per le istanze inviate per via informatica si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e successive modificazioni.
4. L'istanza, oltre all'esatta denominazione dell'ente, della ditta o della societa' ed all'oggetto sociale o all'oggetto dell'impresa, quali risultano dai pubblici registri, deve contenere o essere corredata da apposita documentazione concernente:
a) le indicazioni relative all'ubicazione ed alla sede dell'Organismo;
b) le generalita' complete del direttore del centro e dei laboratori, nonche' quelle del responsabile o dei responsabili delle operazioni di verifica, del personale incaricato delle operazioni di verifica od impiegato in compiti tecnici connessi alla esecuzione delle verifiche sugli esplosivi con l'indicazione analitica, per ciascuno, delle qualifiche, dei titoli di studio e professionali delle abilitazioni all'esercizio della professione ove richieste, nonche' delle esperienze professionali maturate in materia di esplosivi nel settore pubblico o privato;
c) le indicazioni relative all'ubicazione ed alla superficie dei laboratori, con l'illustrazione delle tecnologie impiegate, corredata da una relazione redatta da un professionista abilitato, nella quale vengono descritte le attrezzature e le apparecchiature disponibili per l'esame degli esplosivi;
d) l'idoneita' del centro o del laboratorio all'effettuazione delle procedure di valutazione per le quali viene chiesta l'autorizzazione; tale idoneita' deve essere certificata da apposito ente a cio' abilitato avente sede in un Paese appartenente all'Unione europea, come dall'allegato I al presente regolamento dove sono riportati quelli attualmente operanti;
e) l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all' articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Gli Organismi che non dispongono di propri laboratori, oltre alla documentazione di cui al precedente comma 4, debbono fornire adeguata dimostrazione del rapporto esistente tra l'Organismo e la struttura ad esso esterna, la quale dovra' formalmente impegnarsi a corrispondere, con immediatezza e tempestivita', alle richieste di esecuzione delle procedure di esame sugli esplosivi che devono essere oggetto di valutazione di conformita'.
6. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; sono, comunque, richieste la relazione prevista dalla lettera c), la certificazione prevista dalla lettera d) e la ricevuta dei pagamenti di cui alla lettera e) del comma 4 del presente articolo.
7. Le istanze e la documentazione redatte in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnate da traduzione giurata.
Note all'art. 4:
- Per la rubrica dell'allegato V, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):
"Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.".
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):
"Art. 3 (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte). - 1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza, ovvero dalla data di ricezione di documento che costituisca presupposto essenziale del provvedimento e debba pervenire da altra amministrazione.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avviso del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 ed all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
4. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , nonche' il disposto di cui all' art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .".
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ):
"Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.".
"Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.".
- Per il testo dell' art. 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 10.
2. Il titolare dell'Organismo, se organizzato come ditta individuale, il legale rappresentante, per le societa', ovvero, se trattasi di una amministrazione dello Stato o di istituto universitario e di ricerca il dirigente competente secondo i rispettivi ordinamenti, chiede l'autorizzazione al rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo" ed all'espletamento di tutte o solo di alcune delle altre procedure di valutazione, indicate nell'allegato V al decreto legislativo n. 7.
3. L'istanza e' presentata a mano, a mezzo raccomandata postale, ovvero per via informatica o telematica al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, che rilascia all'interessato una ricevuta, contenente le indicazioni di cui all' articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , secondo quanto previsto dall' articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284 . Per le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso di ricevimento; per le istanze inviate per via informatica si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e successive modificazioni.
4. L'istanza, oltre all'esatta denominazione dell'ente, della ditta o della societa' ed all'oggetto sociale o all'oggetto dell'impresa, quali risultano dai pubblici registri, deve contenere o essere corredata da apposita documentazione concernente:
a) le indicazioni relative all'ubicazione ed alla sede dell'Organismo;
b) le generalita' complete del direttore del centro e dei laboratori, nonche' quelle del responsabile o dei responsabili delle operazioni di verifica, del personale incaricato delle operazioni di verifica od impiegato in compiti tecnici connessi alla esecuzione delle verifiche sugli esplosivi con l'indicazione analitica, per ciascuno, delle qualifiche, dei titoli di studio e professionali delle abilitazioni all'esercizio della professione ove richieste, nonche' delle esperienze professionali maturate in materia di esplosivi nel settore pubblico o privato;
c) le indicazioni relative all'ubicazione ed alla superficie dei laboratori, con l'illustrazione delle tecnologie impiegate, corredata da una relazione redatta da un professionista abilitato, nella quale vengono descritte le attrezzature e le apparecchiature disponibili per l'esame degli esplosivi;
d) l'idoneita' del centro o del laboratorio all'effettuazione delle procedure di valutazione per le quali viene chiesta l'autorizzazione; tale idoneita' deve essere certificata da apposito ente a cio' abilitato avente sede in un Paese appartenente all'Unione europea, come dall'allegato I al presente regolamento dove sono riportati quelli attualmente operanti;
e) l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all' articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Gli Organismi che non dispongono di propri laboratori, oltre alla documentazione di cui al precedente comma 4, debbono fornire adeguata dimostrazione del rapporto esistente tra l'Organismo e la struttura ad esso esterna, la quale dovra' formalmente impegnarsi a corrispondere, con immediatezza e tempestivita', alle richieste di esecuzione delle procedure di esame sugli esplosivi che devono essere oggetto di valutazione di conformita'.
6. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; sono, comunque, richieste la relazione prevista dalla lettera c), la certificazione prevista dalla lettera d) e la ricevuta dei pagamenti di cui alla lettera e) del comma 4 del presente articolo.
7. Le istanze e la documentazione redatte in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnate da traduzione giurata.
Note all'art. 4:
- Per la rubrica dell'allegato V, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):
"Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.".
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):
"Art. 3 (Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte). - 1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza, ovvero dalla data di ricezione di documento che costituisca presupposto essenziale del provvedimento e debba pervenire da altra amministrazione.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avviso del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 ed all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
4. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , nonche' il disposto di cui all' art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .".
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ):
"Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.".
"Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.".
- Per il testo dell' art. 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), vedasi nelle note all'art. 10.