TAR Catania, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 337
TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Responsabilità extracontrattuale dell'Amministrazione per lesione della sfera patrimoniale

    Il Tribunale ha escluso la sussistenza della colpa grave dell'Amministrazione, ritenendo che l'illegittimità di un provvedimento non sia di per sé sintomatica della colpa, e che in materia di misure antimafia l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità, con conseguente beneficio dell'errore scusabile in assenza di palese spregio delle regole di correttezza e proporzionalità. La segnalazione delle difficoltà economiche da parte della società non dimostra di per sé la colpa grave dell'Amministrazione.

  • Inammissibile
    Contestazione dell'entità degli importi riconosciuti all'esperto per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha dichiarato il secondo motivo di ricorso inammissibile per violazione del principio del 'ne bis in idem', in quanto le censure ripropongono quelle già avanzate in un precedente ricorso dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Inoltre, ha ribadito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, poiché la pretesa investe un rapporto obbligatorio di diritto soggettivo riguardante la debenza del compenso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 337
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 337
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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