Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00337/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01151/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Agatino Cariola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Catania, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per il risarcimento
dei danni subiti e di quelli futuri derivanti dall’adozione del decreto della Prefettura di Catania 21 aprile 2023, n. 48216.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AT CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente esponeva, a premessa del ricorso, che nel 2007 era stato instaurato un procedimento penale nei confronti di -OMISSIS-, per concorso esterno in associazione mafiosa, conclusosi, in data 26 gennaio 2024, con sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p.
Aggiungeva che, con decreto del Tribunale di Catania, Sezione Misure di Prevenzione n. 8/15 RSS del 20 settembre 2018, tutti i beni e le aziende in cui, in qualche modo, il dott. -OMISSIS- sarebbe stato coinvolto, erano stati sottoposti a sequestro ai fini della confisca; precisava che con decreto della Corte di appello di Catania del 24 marzo 2020 il decreto del 20 settembre 2018 era stato annullato, finché si era giunti al dissequestro dei beni in data 27 aprile 2020.
2. Successivamente, la Prefettura aveva avviato un procedimento per l’applicazione delle misure di cui all’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011, conclusosi con l’adozione del provvedimento prefettizio del 21 aprile 2023, con cui, tra l’altro, era stato nominato il dott. -OMISSIS-, per un periodo di dodici mesi, «con il compito di svolgere funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle [stesse] misure di prevenzione collaborativa».
3. Evidenziava che, con sentenza del 20 febbraio 2024, n. 594, questo TAR aveva annullato tale ultimo provvedimento per riscontrate carenze motivazionali circa l’attualità del tentativo di agevolazione mafiosa.
3.1. Metteva in rilievo, infine, che, dopo tale annullamento, con decreto della Prefettura di Catania del 27 marzo 2024, erano state poste a carico della società odierna ricorrente le spese ed il compenso a favore dell’esperto nominato dott. -OMISSIS-, quantificandoli nella misura di € 4.929,93 per spese generali ed € 98.598,55 per il compenso.
3.1.1. Avverso tale determinazione, come riferito nello steso ricorso, la società ricorrente ha presentato un parallelo ricorso n. 985/2024, che, nelle more, è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con sentenza di questa Sezione n. 2362 dell’1 luglio 2024.
3.2. Con il ricorso in esame, notificato e depositato il 17 giugno 2024, proprio per l’eventualità di una dichiarazione di inammissibilità o infondatezza del predetto ricorso impugnatorio n. 985/2024, la società ricorrente, al fine di non incorrere nella decadenza ex art. 34 c.p.a., ha esercitato l’azione, ex art. 30 c.p.a, per il risarcimento del danno asseritamente derivante dall’obbligazione, posta a suo carico, di pagare il compenso del dott. -OMISSIS-.
4. Formulava, pertanto, i seguenti motivi di ricorso.
4.1. In un primo motivo di ricorso affermava, anzitutto, che il predetto compenso avrebbe dovuto ritenersi una posta del danno ingiusto discendente dall’ “illegittimo esercizio dell’attività amministrativa”, derivante, in base alla predetta sentenza n. 594/2024, soprattutto dal difetto di dimostrazione, nella motivazione del provvedimento dell’attualità e della concretezza del tentativo di agevolazione mafiosa, soprattutto a seguito dell’amministrazione giudiziaria dell’impresa e del provvedimento di dissequestro dei beni da parte della Corte di Appello.
Affermava, in tal senso, che nel caso di ritenuta irresponsabilità dell’Amministrazione ne sarebbe risultato violato il combinato disposto degli art. 2043 c.c. e 3 e 28 della Costituzione, oltre che gli artt. 6, 8 e 13 della CEDU e l’art. 1 del primo protocollo CEDU, disposizione, quest’ultima, posta a garanzia della sfera personale e patrimoniale dei soggetti privati.
Asseriva, in tal senso, che “ non possono caricarsi le spese a carico del soggetto riconosciuto “innocente”, il quale anzi ha diritto al ripristino integrale della propria sfera (personale e) patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 1, Primo Protocollo Cedu ”.
Aggiungeva che il riconoscimento della responsabilità della P.A. in vicende quale quella in esame sarebbe disceso dalla necessità del rispetto del principio di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost. (ed ancora una volta dal rispetto del principio di eguaglianza), oltre che dalla tutela del diritto al lavoro e dell’iniziativa economica privata, prevista, rispettivamente, dall’art. 4 e dall’art. 41 della Costituzione.
4.1.1. Sottolineava che, a suo parere, sarebbe stata innegabile la colpa grave dell’Amministrazione.
Evidenziava, in proposito, che in sede di osservazioni sul procedimento volto all’applicazione della misura di collaborazione preventiva ex art. 94- bi s, -OMISSIS- -OMISSIS-s.p.a. aveva fatto presente che la nomina di esperti avrebbe procurato un grave pregiudizio all’equilibrio economico della società e la difficoltà a corrispondere un compenso all’esperto.
Proprio la piena coscienza dell’Amministrazione della problematicità della nomina dell’esperto avrebbe dimostrato la sussistenza della colpa grave della stessa.
4.1.2. In conclusione, riteneva di aver diritto ad essere risarcita e, comunque, ad essere tenuta indenne dalle Amministrazioni intimate.
4.2. In un secondo motivo di ricorso contestava, in via subordinata, l’entità degli importi riconosciuti, con il decreto della Prefettura di Catania, all’esperto dott. -OMISSIS-.
Affermava, infatti, che, anche a voler, in ipotesi, ritenere ad essa addebitabili tali costi, la corretta applicazione dei criteri indicati dalla normativa di riferimento avrebbe dovuto portare a ridurre in maniera significativa i relativi importi.
Sarebbe mancata un’istruttoria di verifica dell’attività svolta e di quanto prodotto in termini di efficacia e di rispondenza ai criteri di legge, ovvero del contributo fattuale all’azienda.
Diversamente da quanto affermato nella motivazione del provvedimento, l’art. 94 bis citato non avrebbe previsto l’attribuzione agli esperti di un compenso “pari” ma solo “non superiore” a quello liquidabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4
febbraio 2010, n. 14.
In tal senso, il decreto del 27 marzo 2024 sarebbe stato viziato da un difetto di istruttoria e, conseguentemente, di motivazione, per essersi basato su un semplice automatismo, in palese violazione della normativa di riferimento, senza tenere in considerazione spese vive e carico di lavoro effettivamente sopportate dall’esperto e, più in generale, qualità dell’opera prestata e risultati conseguiti.
4.2.1. Sotto tale aspetto, affermava che l’effettivo avvio dell’attività dell’esperto non sarebbe coinciso con il 28 aprile 2023, data del suo insediamento, bensì con il 19 maggio 2023, in cui si sarebbe tenuta la prima riunione presso la sede della società.
4.2.2. Errato sarebbe stato il riferimento al bilancio di esercizio del 2022, in quanto si sarebbe trattato di dati non riferibili alla gestione/presenza/attività dell’esperto. Sottolineava che, invece, per il bilancio 2023 si sarebbero prospettati non utili ma perdite per € 1.622.517,48.
Anche sotto tale profilo rilevava, dunque, il difetto di istruttoria che avrebbe viziato il provvedimento.
4.2.3. Il D.P.R. 177/2015, in attuazione del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, richiamato a sua volta dall’art. 94 bis del codice antimafia, avrebbe previsto l’“ulteriore compenso” sugli utili e i ricavi all’amministratore giudiziario, sicché lo stesso compenso non sarebbe stato riconoscibile all’esperto, che svolgerebbe solo funzioni di consulente, senza intervenire sulla gestione, a mero supporto dell’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa.
4.2.4. Concludeva, affermando che, a voler ritenere, in via meramente ipotetica, che l’obbligo finanziario sarebbe dovuto gravare sul soggetto proposto, poiché il danno asseritamente subito sarebbe derivato dalla determinazione del compenso riconosciuto al dott. -OMISSIS-, sarebbe stata necessaria la sua rideterminazione, con la conseguenza di limitare anche la misura del danno a suo carico.
5. Per tutte le predette ragioni chiedeva, in conclusione, in via principale, di essere risarcita e tenuta indenne dalle Amministrazioni intimate, di quanto tenuta a pagare al dott. -OMISSIS- in applicazione del Decreto della Prefettura di Catania 27 marzo 2024; in subordine chiedeva di riconoscere e dichiarare che il predetto compenso avrebbe dovuto essere rideterminato, con conseguente limitazione della misura dell’asserito danno subito.
6. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, depositava una memoria nella quale eccepiva che il ricorso sarebbe stato inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem , in quanto avrebbe sostanzialmente riprodotto le argomentazioni del ricorso R.G. 985/2024, dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, con sentenza n. 2362/2024.
In ogni caso, rilevava che il risarcimento del danno non costituirebbe una conseguenza diretta e automatica dell’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo, dovendo, in particolare, accertarsi, la “rimproverabilità soggettiva” su cui si sarebbe ampiamente riverberato l’alto tasso di discrezionalità caratterizzante la tipologia di provvedimenti di prevenzione amministrativa antimafia, basati su valutazioni necessariamente opinabili, considerata la loro funzione anticipatoria della soglia di contrasto alla criminalità organizzata. Anche la scelta di procedere alla nomina di un esperto al fine di assicurare l’utilità del monitoraggio, associata alla necessità di assicurare un’assistenza nella fase di dichiarata trasformazione societaria dell’impresa, avrebbe avuto la medesima natura altamente discrezionale e sarebbe stata priva di ogni intento afflittivo, ma, anzi, finalizzata ad assicurare un maggiore e più efficace supporto in tale delicata fase di cambiamento, con ciò escludendo in radice ogni forma di colpa grave e, pertanto, la configurabilità della responsabilità ex art. 2043 c.c..
6.1. Riguardo al motivo subordinato di ricorso, ribadiva l’eccezione di inammissibilità per violazione del ne bis in idem e ne contestava, comunque, la fondatezza, sul rilievo che la nomina sarebbe avvenuta legittimamente in forza di una precisa disposizione normativa e che il compenso da riconoscere al consulente sarebbe stato calcolato in funzione di parametri tecnici specifici (fatturato, valore dell'azienda, patrimonio) che avrebbero tenuto conto anche della sostenibilità della correlata spesa. Le conclusioni dell’attività dell’esperto sarebbero confluite in una imponete relazione che avrebbe testimoniato l’impegno profuso e la complessità delle valutazioni effettuate sui più svariati aspetti dell’attività aziendale.
6.2. In conclusione, per tutte le predette ragioni chiedeva il rigetto del ricorso.
7. La società ricorrente, nella propria memoria di replica evidenziava che, a seguito della citata sentenza che aveva negato la giurisdizione amministrativa in relazione all’impugnazione dell’atto di liquidazione delle somme richieste dall’esperto, aveva riassunto il giudizio dinnanzi al Tribunale civile di Catania, il quale aveva fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 23 novembre 2026. Per tale ragione chiedeva preliminarmente il rinvio della trattazione del presente giudizio, in attesa della decisione del giudice civile che avrebbe potuto avere effetti satisfattivi.
Nel merito ribadiva quanto esposto nell’atto introduttivo del giudizio, sostenendo in sintesi che non sai sarebbe potuto pretendere “che la p.a. procuri danni a soggetti terzi, ma poi risulti sostanzialmente esente da ogni tipo di responsabilità”.
8. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, su richiesta dei difensori delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
1. Deve preliminarmente essere respinta la richiesta, formulata da parte ricorrente nelle note depositate in data 14 novembre 2025, di rinvio della trattazione del presente giudizio in attesa della celebrazione dell’udienza, in sede civile, di precisazione delle conclusioni nel giudizio di riassunzione (a seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizione pronunciata da questo Tribunale) della causa con cui era stato impugnato il decreto della Prefettura che viene in esame anche nel presente giudizio.
Trattasi, in verità, di richiesta per un verso superata ed assorbita dalla pronuncia di parziale inammissibilità per difetto di giurisdizione che va pronunciata, come di qui a poco si dirà, con riferimento al secondo motivo/domanda del ricorso in esame, per altro verso da respingere, attesa la distinzione comunque sussistente tra la domanda di cui al primo motivo del ricorso qui in esame, basata su un titolo di asserita responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione ed il giudizio attualmente pendente dinnanzi al giudice civile, riguardante – come puntualmente messo in evidenza nella citata pronuncia di questa Sezione n. 2362/2024 “ una domanda di accertamento negativo in ordine alla debenza del compenso dell’esperto ”, ovvero una pretesa relativa ad “ un rapporto obbligatorio in senso proprio, caratterizzato dall’esistenza di un diritto soggettivo di credito e di un correlativo obbligo di pagamento ”.
Anche da tale distinzione, che dimostra l’autonomia delle due domande, deriva l’insussistenza di ragioni per accogliere la richiesta formulata nella memoria da ultimo depositata dalla parte ricorrente, considerato, tra l’altro, il numero assai ristretto di ipotesi in cui è, ormai, normativamente ammissibile il rinvio della trattazione del giudizio, ai sensi dell’art. 73 comma 1 bis , c.p.a..
2. Ciò premesso, passando all’esame del merito del ricorso, nell’ordine in cui sono stati in esso formulate le due domande di cui si compone - aventi ad oggetto, rispettivamente (a) la presunta responsabilità dell’Amministrazione per aver disposto la nomina dell’esperto con spese a carico della stessa ricorrente in seno al provvedimento con cui la stessa Prefettura aveva disposto la misura di collaborazione preventiva di cui all’art. 94 bis del d. lgs. 159/2011 e (in via subordinata) (b) la presunta erroneità della quantificazione dello stesso compenso - deve anzitutto escludersi la sussistenza di una responsabilità della Prefettura per l’adozione degli atti richiamati dalla società ricorrente, rilevando, in via assorbente, il difetto di prova della ricorrenza, nella fattispecie presa in considerazione, dell’elemento soggettivo dell’illecito, ovvero della sussistenza della colpa dell’Amministrazione nell’adozione del provvedimento.
2.1. In proposito, va anzitutto rammentato che l’illegittimità di un provvedimento non è di per sé sintomatica della sussistenza anche della colpa dell’Amministrazione, intesa quale negligenza ed imperizia degli uffici. Anche da ultimo, è stato, infatti, ribadito, che “ l'esercizio illegittimo della funzione amministrativa non integra di per sé la colpa dell'amministrazione, dovendo anche accertarsi se l'adozione (o la mancata o ritardata adozione) del provvedimento amministrativo lesivo sia conseguenza della grave violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede - alle quali deve essere costantemente ispirato l'esercizio dell'attività amministrativa - e si sia verificata in un contesto di fatto ed in un quadro di riferimento normativo tale da palesare la negligenza e l'imperizia degli uffici o degli organi dell'Amministrazione, ovvero se per converso la predetta violazione sia ascrivibile all'ipotesi dell'errore scusabile, per la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali, per l'incertezza del quadro normativo o per la complessità della situazione di fatto ” (cfr., ex multis , da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 27/3/2025, n. 2564).
2.2 I richiamati postulati vanno poi concretamente applicati avendo, peraltro, rilievo anche la natura e i contenuti delle misure antimafia e sotto tale profilo rilevano: a) l’ampio spettro di discrezionalità di cui è titolare l’Autorità prefettizia nel campo della prevenzione del fenomeno mafioso, b) il carattere preventivo e cautelativo dei provvedimenti da adottare, c) le difficoltà e la complessità delle questioni da esaminare al fine di ricostruire un quadro indiziario attendibile in presenza delle diverse valutazione di tipo probabilistico su cui si basano comunemente i provvedimenti di cautela antimafia (cfr. in termini, TAR Sicilia – Catania, sez. V, 14 febbraio 2025, n. 596 e giurisprudenza ivi richiamata). Anche la giurisprudenza del giudice d’appello - in termini che risultano certamente applicabili anche ai provvedimenti ex art. 94 bis dello stesso “codice antimafia”, quale quello che viene qui in considerazione – ha sottolineato che “ la p.a., in materia di interdittiva antimafia, gode di un'ampia discrezionalità, e ciò comporta il riconoscimento del beneficio dell'errore scusabile, con conseguente esclusione della colpa e, quindi, della responsabilità dell'amministrazione, nelle ipotesi in cui le acquisizioni informative, trasmesse al prefetto dagli organi di polizia, risultano astrattamente idonee a formulare un giudizio plausibile sul tentativo di infiltrazione mafiosa, in quanto oggettivamente significative di intrecci e collegamenti tra l'organizzazione criminale e l'amministrazione dell'impresa, ancorché vengano giudicate, in concreto, insufficienti a giustificare e a legittimare la misura dell'interdittiva ” (Cons. giust. amm. Sicilia, 28/3/2024, n. 233).
2.3. Nel caso in esame, la pronuncia n. 594/2024 di questo TAR non ha escluso la sussistenza di fatti ed episodi astrattamente idonei a configurare il rischio di inquinamento mafioso, seppur occasionale, dell’impresa, ma ha ritenuto che la motivazione del provvedimento sarebbe stata carente nell’individuazione di elementi in grado di dimostrare l’attualità del medesimo rischio. Tale carenza, sufficiente da sola a determinare l’annullamento del provvedimento di collaborazione preventiva, non è tuttavia idonea a sorreggere l’addebito di responsabilità non risultando che il potere sia stato esercitato in palese spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità, tenuto anche conto della complessità dei fatti e della peculiare formulazione della normativa che disciplina i presupposti di adozione delle interdittive.
Deve aggiungersi che, gli ampi poteri riconosciuti in materia all’Amministrazione escludono che la nomina dell’esporto all’interno dell’organizzazione aziendale, a fronte della gravità dei rischi derivanti dall’infiltrazione mafiosa, seppur occasionale, nell’attività d’impresa, possa ritenersi una misura macroscopicamente errata o irragionevole, tale da dimostrare una negligenza o imperizia grave della Prefettura, considerato, in termine generali, rispetto alla tipologia di provvedimenti in esame, che “ in tema di responsabilità risarcitoria per effetto dell'adozione dell'interdittiva antimafia … , a fronte di regole di condotta inidonee a costituire, di per sé, un canone di azione sicuro e vincolante, costruite in modo tale da affidare all'Autorità amministrativa un elevato grado di discrezionalità, la colpa potrà essere accertata solo nelle ipotesi in cui il potere sia stato esercitato in palese spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità ” (cfr., ex multis , T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 27/06/2020, n. 439).
2.3.1. Infine, la circostanza che, in sede di osservazioni, la società avesse segnalato le asserite difficoltà economiche che sarebbero derivate dalla nomina e, conseguentemente, dal pagamento del compenso dell’esperto, non dimostra, infatti, in sé, la sussistenza di una colpa grave dell’Amministrazione nell’adozione della misura, essendosi, quest’ultima, avvalsa, nell’ambito dei propri poteri discrezionali, come tali insuscettibili di scrutinio in difetto di vizi macroscopici nell’esercizio del potere, di una facoltà espressamente riconosciuta dalla legge.
Ciò, in quanto, pur a fronte delle esigenze rappresentate dall’impresa, deve ritenersi prevalente il principio secondo cui “ a fronte di regole di condotta inidonee a costituire, di per sé, un canone di azione sicuro e vincolante, la responsabilità dell'Amministrazione potrà essere affermata nei soli casi in cui l'azione amministrativa abbia disatteso, in maniera macroscopica ed evidente, i criteri della buona fede e dell'imparzialità, restando ogni altra violazione assorbita nel perimetro dell'errore scusabile ” (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 27/6/2020, n. 439).
2.4. In conclusione, per tutte le ragioni sopra illustrate, deve escludersi la sussistenza degli estremi della colpa grave dell’Amministrazione, necessaria per poter configurare la responsabilità della stessa per gli atti illegittimi adottati, sicché, in conclusione, il primo motivo di ricorso deve ritenersi infondato e, come tale, deve essere, dunque, rigettato.
3. Inammissibile deve, invece, essere dichiarato il secondo motivo di ricorso (formulato in via “ subordinata e tuzioristica” rispetto a quello fin qui preso in considerazione) con il quale è stata contestata, per asserito difetto di istruttoria e di motivazione, la quantificazione del compenso liquidato in favore dello stesso esperto.
Ed invero, emerge chiaramente come con tale motivo di ricorso siano state sostanzialmente riproposte le medesime censure formulate nel ricorso conclusosi con la precedente decisione di questa Sezione n. 2362/2024, con conseguente contrasto con il principio del ne bis in idem .
In ogni caso, al di là dell’assorbente contrasto della domanda qui in considerazione con tale ultimo principio, potrebbe certamente ripetersi anche per quest’ultima, la statuizione di difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del giudice ordinario contenuta nella pronuncia appena richiamata, in quanto, al di là della prospettazione dei motivi di ricorso, in cui si fa riferimento, ad un asserito difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento, rileva la circostanza che “ la pretesa fatta valere in giudizio dalla società ricorrente investe l’an e il quantum di un rapporto obbligatorio in senso proprio, caratterizzato dall’esistenza di un diritto soggettivo di credito e di un correlativo obbligo di pagamento” di somme da liquidare in base ad un “ atto vincolato in assenza di margini di apprezzamento discrezionale, trattandosi di emolumento normativamente stabilito ”, con la conseguenza che, trattandosi di posizione soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo, in assenza della “ previsione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla materia de qua non resta che dichiarare il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo ”.
4. In conclusione, per tutte le ragioni illustrate il ricorso deve essere in parte rigettato e, per il resto, dichiarato inammissibile.
5. La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e per il resto lo dichiara inammissibile per come precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutte le parti private coinvolte nel procedimento in esame.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES NA ON, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AT CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT CC | ES NA ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.