Art. 22. Modifiche all'articolo 159 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 159 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la parola «comunitario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea».
Note all'art. 22:
- Il testo dell' articolo 159 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 159 (Domanda di rinnovazione di marchio). - 1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.
2.
3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.
4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione europea o di un marchio dell'Unione europea, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'articolo 9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169 , gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea o dalla data di registrazione internazionale.
[5. Se il marchio precedente appartiene a piu' persone, la domanda di rinnovazione puo' essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte.]
6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio e' stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.».
10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 159 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la parola «comunitario», ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea».
Note all'art. 22:
- Il testo dell' articolo 159 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 159 (Domanda di rinnovazione di marchio). - 1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.
2.
3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.
4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio dell'Unione europea o di un marchio dell'Unione europea, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'articolo 9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169 , gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea o dalla data di registrazione internazionale.
[5. Se il marchio precedente appartiene a piu' persone, la domanda di rinnovazione puo' essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte.]
6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio e' stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.».