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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/12/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 1460/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. CC RI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 28.11.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 1460/2025, promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente a[...], C.F. Parte_1
, patrocinato in via amministrativa dall'Ente di Patronato SIAS, elettivamente C.F._1 domiciliato in Oristano presso lo studio legale della società Studio Legale ZI e NN S.T.P. A R.L. nella persona dell'avv. to Antonio Roberto ZI, Avvocato convenzionato con il Patronato SIAS sede di Oristano, con atto sottoscritto in data 29.01.2015, per procura inserita nell'apposita sezione della busta trasmessa in via telematica,
Parte attrice
Contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, nella via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti prodotta telematicamente
Parte convenuta
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
“si dichiara di accettare la predetta proposta e si insiste per la condanna dell al pagamento delle CP_1 spese processuali, in virtù del principio di soccombenza virtuale, in favore della società Studio Legale
ZI e NN S.T.P. A R.L., che si dichiara procuratrice antistataria”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Affinché il Giudice adito, qualora controparte accetti l'offerta di liquidazione del danno biologico in rendita nella misura complessiva (con la preesistenza) del 21%, voglia dichiarare cessata la materia del contendere con spese secondo giustizia.
In subordine, chiede il rigetto della domanda, con il favore delle spese.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.4.2025, – premesso di aver svolto dal 1982 l'attività Parte_1 lavorativa di autotrasportatore addetto alla conduzione di mezzi pesanti, quali camion con gru ed escavatori, e di essere titolare di indennizzo in rendita per un danno biologico riconosciuto in misura pari al 20% (per spondilodiscopatia lombare, deficit articolare ai gradi estremi bilateralmente, epicondilite e sindrome del tunnel carpale bilaterale) - ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo in dipendenza dell'insorgenza di una “ipoacusia neurosensoriale bilaterale da trauma acustico cronico”, a suo dire di origine professionale, come da domanda amministrativa del 30.1.2024, rigettata dall' . CP_1
L'attore ha precisato che avverso il diniego della domanda aveva proposto opposizione, a cui l'ente previdenziale non ha dato alcun riscontro.
In ragione dell'attività lavorativa e delle mansioni concretamente svolte, che, a suo dire, lo avrebbero esposto a forti ed incessanti rumori proveniente dai vari macchinari per l'intera giornata lavorativa, il ricorrente ha quindi lamentato l'insorgenza della suddetta patologia di origine professionale.
***
Costituitosi in giudizio, l' ha prestato parziale acquiescenza alla domanda proposta CP_1 dall'attore e, al solo fine di comporre bonariamente la controversia, considerata la curva audiometrica di poco superiore all'uno percento, ha proposto all'attore la liquidazione del danno biologico in rendita nella misura complessiva (con le preesistenze) del 21%, richiedendo, in caso di accettazione dell'offerta suddetta, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
*** pagina 2 di 4 Con le note depositate telematicamente in data 27.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha preso atto della proposta conciliativa formulata dall' in sede di comparsa di CP_1 costituzione e risposta, dichiarando di accettarla, ma insistendo per la condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese processuali, in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Al tribunale, pertanto, non resta altro che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent.
SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n.
1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion
d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004).
***
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, occorre osservare che la proposta di liquidazione del danno biologico in rendita nella misura complessiva del 21% è stata fatta pervenire alla parte attrice attraverso la memoria di costituzione, ovvero dopo l'instaurazione del presente giudizio, ragione per la quale le spese delle fasi di studio e introduttiva sono da porre a carico di parte convenuta, giusto il principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese del giudizio.
pagina 3 di 4 Possono essere invece compensate integralmente le spese della fase istruttoria e di quella decisionale, svolte nel comune interesse delle parti, senza che la cessazione della materia del contendere, così come concretizzatasi, abbia determinato e determini lo svolgimento di attività difensive di concreta e rilevante portata.
Per le fasi introduttiva e di studio le spese possono essere liquidate secondo i minimi di tabella, considerata la estrema semplicità e serialità delle questioni trattate.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti in ordine alla terza e quarta fase e condanna l' a CP_1 rifondere a parte attrice le spese delle prime due fasi, che liquida in euro 426,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Cagliari, 1.12.2025
Il giudice
CC RI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. CC RI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 28.11.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 1460/2025, promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente a[...], C.F. Parte_1
, patrocinato in via amministrativa dall'Ente di Patronato SIAS, elettivamente C.F._1 domiciliato in Oristano presso lo studio legale della società Studio Legale ZI e NN S.T.P. A R.L. nella persona dell'avv. to Antonio Roberto ZI, Avvocato convenzionato con il Patronato SIAS sede di Oristano, con atto sottoscritto in data 29.01.2015, per procura inserita nell'apposita sezione della busta trasmessa in via telematica,
Parte attrice
Contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, nella via Sonnino n. 96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti prodotta telematicamente
Parte convenuta
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
“si dichiara di accettare la predetta proposta e si insiste per la condanna dell al pagamento delle CP_1 spese processuali, in virtù del principio di soccombenza virtuale, in favore della società Studio Legale
ZI e NN S.T.P. A R.L., che si dichiara procuratrice antistataria”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Affinché il Giudice adito, qualora controparte accetti l'offerta di liquidazione del danno biologico in rendita nella misura complessiva (con la preesistenza) del 21%, voglia dichiarare cessata la materia del contendere con spese secondo giustizia.
In subordine, chiede il rigetto della domanda, con il favore delle spese.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.4.2025, – premesso di aver svolto dal 1982 l'attività Parte_1 lavorativa di autotrasportatore addetto alla conduzione di mezzi pesanti, quali camion con gru ed escavatori, e di essere titolare di indennizzo in rendita per un danno biologico riconosciuto in misura pari al 20% (per spondilodiscopatia lombare, deficit articolare ai gradi estremi bilateralmente, epicondilite e sindrome del tunnel carpale bilaterale) - ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo in dipendenza dell'insorgenza di una “ipoacusia neurosensoriale bilaterale da trauma acustico cronico”, a suo dire di origine professionale, come da domanda amministrativa del 30.1.2024, rigettata dall' . CP_1
L'attore ha precisato che avverso il diniego della domanda aveva proposto opposizione, a cui l'ente previdenziale non ha dato alcun riscontro.
In ragione dell'attività lavorativa e delle mansioni concretamente svolte, che, a suo dire, lo avrebbero esposto a forti ed incessanti rumori proveniente dai vari macchinari per l'intera giornata lavorativa, il ricorrente ha quindi lamentato l'insorgenza della suddetta patologia di origine professionale.
***
Costituitosi in giudizio, l' ha prestato parziale acquiescenza alla domanda proposta CP_1 dall'attore e, al solo fine di comporre bonariamente la controversia, considerata la curva audiometrica di poco superiore all'uno percento, ha proposto all'attore la liquidazione del danno biologico in rendita nella misura complessiva (con le preesistenze) del 21%, richiedendo, in caso di accettazione dell'offerta suddetta, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
*** pagina 2 di 4 Con le note depositate telematicamente in data 27.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha preso atto della proposta conciliativa formulata dall' in sede di comparsa di CP_1 costituzione e risposta, dichiarando di accettarla, ma insistendo per la condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese processuali, in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Al tribunale, pertanto, non resta altro che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. sent.
SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n.
1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion
d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004).
***
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, occorre osservare che la proposta di liquidazione del danno biologico in rendita nella misura complessiva del 21% è stata fatta pervenire alla parte attrice attraverso la memoria di costituzione, ovvero dopo l'instaurazione del presente giudizio, ragione per la quale le spese delle fasi di studio e introduttiva sono da porre a carico di parte convenuta, giusto il principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese del giudizio.
pagina 3 di 4 Possono essere invece compensate integralmente le spese della fase istruttoria e di quella decisionale, svolte nel comune interesse delle parti, senza che la cessazione della materia del contendere, così come concretizzatasi, abbia determinato e determini lo svolgimento di attività difensive di concreta e rilevante portata.
Per le fasi introduttiva e di studio le spese possono essere liquidate secondo i minimi di tabella, considerata la estrema semplicità e serialità delle questioni trattate.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti in ordine alla terza e quarta fase e condanna l' a CP_1 rifondere a parte attrice le spese delle prime due fasi, che liquida in euro 426,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, cpa ed iva, dovute come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Cagliari, 1.12.2025
Il giudice
CC RI
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