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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/10/2025, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 12641/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, viste le note scritte in sostituzione di udienza, depositate dai procuratori delle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc in previsione dell'udienza cartolare del 23 ottobre 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12641/2024 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione il 23 ottobre 2025
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a in Via Santa Maria in Via n. 12 Parte_1 P.IVA_1
00187 Roma presso lo studio del Prof. Avv. FORTUNATO VINCENZO, c.f.:
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di C.F._1 citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: , elett.te dom.to in VIA GUGLIELMO OBERDAN, 26 CP_1 P.IVA_2
40126 BOLOGNA, presso lo studio dell'Avv. BERNARDONI ALDO, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa C.F._2 di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna e occorrenda pronuncia, anche incidentale:
I) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la natura indebita dei versamenti effettuati da
a titolo di iva sugli oneri generali di sistema, così come descritti in narrativa;
Parte_1
II) e, per l'effetto, condannare al rimborso della complessiva somma di euro Euro CP_1
38.035,90, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali decorrenti dalla lettera di messa in mora interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c., decorrenti dall'odierna domanda giudiziaria sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e onorari, i.v.a. e accessori di legge, relativi al presente giudizio”.
Parte convenuta:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Rigettare la domanda di ripetizione svolta da per i motivi dedotti da Parte_1 CP_1 nei propri scritti difensivi.
[...]
- Con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi con l'aumento previsto ex art. 4, comma 1bis
d.m. 55/2014 in considerazione dell'ampio utilizzo di tecniche di redazione degli atti che hanno agevolato la consultazione degli scritti difensivi e dei documenti depositati”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio la Parte_1 società rappresentando: CP_1
- di aver sottoscritto con la convenuta un contratto di somministrazione di energia elettrica per il periodo giugno 2018 - giugno 2023;
- di aver regolarmente saldato tutte le fatture emesse dalla convenuta nel corso del rapporto;
- che dette fatture addebitavano anche la quota Iva sulla componente degli RI Generali del
Sistema Elettrico (OGSE);
- di aver corrisposto, a tale titolo, la complessiva somma di € 39.518,24;
- che, tuttavia, gli OGSE, tanto alla luce della disciplina euro-unitaria, tanto alla luce di quella interna di recepimento, non rappresentano il corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, costituendo piuttosto una componente della bolletta elettrica volta a finanziare, non già il servizio di fornitura, bensì attività di interesse pubblico;
- che tali oneri, inoltre, non costituiscono un costo di produzione della fornitura, sicché non gravano direttamente sul fornitore di energia elettrica, bensì sul cliente finale;
- che pertanto, la loro inclusione nella base imponibile Iva doveva considerarsi illegittima, da ciò conseguendo il diritto alla ripetizione di quando versato;
- che, considerata la buona fede del fornitore di energia elettrica, e atteso che il termine
“domanda” di cui all'art. 2033 c.c. si riferisce anche agli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, sulla somma da restituire dovevano essere applicati gli interessi ex art. 1284
- 2 - comma 1 c.c. a far data dalla messa in mora sino alla proposizione della domanda giudiziale, nonché gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. a far data dalla proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo.
1.1.
La società attrice concludeva, pertanto, chiedendo la condanna di alla restituzione CP_1 della complessiva somma di € 39.518,00, ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali decorrenti dalla data di messa in mora e interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., decorrenti dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la CP_1 quale si opponeva alle avverse deduzioni.
In particolare, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita o, alternativamente, di quello di mediazione.
Nel merito, invece, deduceva:
- che gli RI Generali di Sistema assumono la forma di componenti tariffarie, in quanto
“maggiorazioni” dei corrispettivi del servizio di distribuzione, applicati a tutti i contratti di fornitura secondo le determinazioni di ARERA, in maniera differenziata per tipologia di utenza;
- che il gettito di tali oneri viene trasferito prevalentemente su appositi conti di gestione istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
- che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, detti oneri risultano connessi alle prestazioni del contratto di utenza, concorrendo al costo complessivo del servizio di fornitura;
- che, più in particolare, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. d.P.R. Iva) essi si qualificano come “spese inerenti all'esecuzione” del contratto di fornitura destinate a soddisfare gli interessi degli utenti del sistema elettrico, che vengono inseriti nei contratti stipulati tra distributori e fornitori e che vengono addebitati ex lege da questi ultimi operatori nelle bollette a carico dei consumatori finali;
- che, pertanto, sono stati correttamente assoggettati ad Iva;
- che, in ogni caso, l'importo addebitato a titolo di Iva sugli ammontava alla inferiore Pt_2 cifra di € 38.035,90;
- che, il saggio degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. non poteva essere applicato al caso di specie riferendosi esclusivamente alle obbligazioni restitutorie derivanti da inadempimento contrattuale.
- 3 - 2.1.
La convenuta concludeva, quindi, chiedendo in via preliminare che la domanda ex adverso formulata venisse dichiarata improcedibile a causa del mancato esperimento della negoziazione assistita o della mediazione. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
3.
Ad esito della prima udienza del 13.3.2025, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 23.10.2025, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.
L'udienza, come da congiunta richiesta delle parti, si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno all'uopo depositato note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
***
4.
In via preliminare, occorre osservare che nelle more del processo, e nel rispetto delle tempistiche sancite dall'art. 5 comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, la convenuta ha fornito prova di aver avviato procedura di mediazione (allegato n. 1 alla memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1 di parte attrice), conclusasi tuttavia negativamente (doc. 6 allegato alla memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1 di parte convenuta).
Ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, pertanto, il tentativo di composizione della lite deve ritenersi correttamente esperito, da ciò conseguendo il rigetto dell'eccezione sollevata dalla convenuta.
5.
Nel merito, la domanda attorea è infondata.
6.
È pacifica, in quanto allegata da entrambe le parti, la sussistenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica intercorso nel periodo giugno 2018 - giugno 2023.
L'attrice ha sostenuto di vantare un diritto ex art. 2033 c.c. alla ripetizione di quanto versato a titolo di Iva sulla componente degli RI Generali del Sistema Elettrico.
Sinteticamente, a fondamento della sua pretesa la società ha dedotto l'illegittimità Parte_1 dell'inclusione di tali oneri nella base imponibile Iva in ragione del fatto che essi, non costituendo un costo di produzione, non rappresenterebbero parte del corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio di energia elettrica, e neppure avrebbero, con tale servizio, una qualche forma di stretta
- 4 - connessione (requisito, quello della stretta connessione, richiesto dall'art. 78 primo comma, lett. a), direttiva Iva 2006/112/CE, affinché anche altri parti economiche diverse dal corrispettivo, e segnatamente i tributi, possano entrare a fare parte della base imponibile Iva, ciò che avviene, ad esempio, in materia di accise), essendo piuttosto volti a finanziare attività di interesse pubblico.
7.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
8.
Orbene, in tema di RI Generali del Sistema Elettrico (OGSE) è in via di consolidamento un orientamento giurisprudenziale di legittimità – di cui le parti hanno dato conto nei loro atti – che è giunto dapprima a qualificare tali RI come prestazioni patrimoniali prive di natura tributaria e, successivamente, a riconoscerne la loro assoggettabilità ad Iva.
8.1.
Chiamate a pronunciarsi su un ricorso per regolamento di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario sollevato nell'ambito di una controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento emessa dalla Cassa servizi energetici e ambientali (CSEA) per il recupero di somme dovute a titolo di RI componenti tariffarie, le Sezioni Unite della Parte_3
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35282/2023, hanno proceduto ad indagare la natura giuridica degli RI Generali . Parte_3
La Suprema Corte ha, in primo luogo, posto l'attenzione sulla sentenza pregiudiziale del 18 gennaio 2017 (causa C-189/2015) con cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea aveva definito i corrispettivi versati a copertura degli RI Generali del Sistema Elettrico come “imposte indirette”; essa ha precisato che detta sentenza non costituisce un “insuperabile vincolo interpretativo per il diritto degli Stati membri”, atteso che la pronuncia “solo apparentemente fornisce risposta sulla natura giuridica degli OGdS”, avendo la stessa Corte di Giustizia demandato al giudice nazionale lo svolgimento delle ulteriori verifiche sugli “elementi di fatto e delle norme del diritto nazionale” necessarie alla corretta qualificazione di detti oneri.
La CGUE, infatti, non ha statuito che nell'ordinamento italiano gli RI Generali di Sistema devono rientrare nel novero delle imposte indirette – ciò che avrebbe conferito loro natura fiscale – ma ha piuttosto “inteso equiparare gli “OGdS” ad «indirect taxes» ai soli ed esclusivi fini dell'applicazione della Direttiva 2003/96/CE” (direttiva del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità).
- 5 - Infatti, proprio il giudice del merito che aveva rimesso la questione alla CGUE, in sede di decisione, ha ritenuto maggiormente attendibile la tesi della non qualificabilità degli RI Generali come imposte indirette in ragione del fatto che essi non vengono “versati al bilancio generale nazionale bensì trasferiti sui conti di gestione istituiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico
[…] ed essendo gli stessi posti a carico definitivo dei clienti finali nell'ambito di un rapporto di tendenziale natura sinallagmatica con le prestazioni fornite ai predetti, nonché mancando, per tali corrispettivi, un sistema di riscossione assimilabile a quello relativo alle entrate tributarie”.
Tanto chiarito, la Corte di Cassazione ha evidenziato la difficoltà, nell'assenza di una espressa definizione di tributo, di ricondurre una certa prestazione patrimoniale nel novero dei tributi ovvero dei corrispettivi di altra natura;
ha, pertanto, richiamato ed applicato i criteri a tale scopo elaborati in via generale dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'attività di verifica deve involgere la doverosità della prestazione, l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e l'esistenza di un collegamento tra prestazione e la pubblica spesa.
Orbene, la Suprema Corte, ha messo in dubbio la natura tributaria degli RI anzitutto valutando i criteri relativi alla doverosità della prestazione e all'esistenza di un rapporto sinallagmatico. Più in particolare, ha evidenziato che “Non v'è dubbio che le prestazioni tributarie non possono essere ascritte tra quelle sinallagmatiche, giacché la sinallagmaticità integra un attributo che caratterizza la categoria dei rapporti privati in cui ricorre l'interdipendenza genetica
e funzionale tra le prestazioni, mentre il pagamento degli “ODGS” non ha propriamente natura di corrispettivo di una prestazione commerciale relativa all'erogazione del servizio di fornitura del prodotto energetico (elettricità o gas). Va, cionondimeno, considerato che la doverosità della prestazione risale alla necessità di raccolta dei mezzi necessari per far fronte ai costi generali di funzionamento del sistema energetico nazionale, per mantenere regolarità, economicità ed efficienza del servizio singolarmente richiesto dall'utente, per cui la “maggiorazione” in oggetto, ancorché determinata nel suo ammontare dalla legge, attraverso un atto autoritativo dell'ARERA, finisce per incidere su una delle prestazioni del contratto di utenza e seppure non destinata a remunerare direttamente la controprestazione ricevuta, appare volta, quantomeno indirettamente, a soddisfare gli specifici, ancorché diversificati, interessi dei soggetti che a quel ristretto sistema partecipano in quanto utenti, una platea che, in ogni caso, non coincide con quella della generalità dei consociati. La prestazione patrimoniale, infatti, trova pur sempre la sua ragion d'essere nel meccanismo di tariffazione del prezzo dell'energia e, quindi, nell'attività regolatoria di ARERA,
- 6 - nella cui cornice, in presenza di contratti di massa, trova spiegazione anche la redistribuzione dei costi, in funzione delle finalità pubblicistiche perseguite dall'Autorità attraverso il gettito raccolto”.
Anche il criterio del collegamento della prestazione alla spesa pubblica, ha proseguito la Corte, non è in grado di offrire argomenti a conferma della natura tributaria degli OGdS;
infatti, “gli interventi per il settore energetico risultano in gran parte supportati da risorse che non costituiscono propriamente oneri a carico del bilancio dello Stato, perché effettuati tramite finanziamenti derivanti da somme a carico degli utenti, raccolte attraverso talune componenti della bolletta elettrica o del gas, appunto quelle per la copertura degli “oneri generali di sistema”, il cui gettito è gestito direttamente da CSEA nei modi innanzi ricordati. Se, dunque, non si può negare la sussistenza della base legale richiesta, ai sensi dell'art. 23 Cost., per ogni forma di imposizione coattiva che, in quanto esercizio di un potere pubblico, presuppone un simile atto da cui tale potere promana, nondimeno, gli “OGdS” risultano comunque parametrati sul profilo tipologico del cliente finale e sull'entità dei suoi consumi, comunque, su elementi, peraltro variati nel tempo, che concorrono a delinearne la partecipazione contributiva secondo criteri difficilmente riconducibili all'art. 53 Cost. (v. art. 3, comma 11, d.lgs. n. 79 del 1999 e art. 39, comma 3, il d.l. n. 83 del 2012, citati)”.
Ulteriormente, la natura tributaria degli RI deve essere esclusa anche considerando la loro
(non) destinazione al bilancio dello Stato, essendo invece “ripartiti tra i clienti finali e, quindi,
«trasferiti sui conti di gestione istituiti dalla Cassa al fine di essere destinati a determinate categorie di operatori per utilizzi specifici» (così, Corte di Giustizia UE, sentenza del 18/1/2017, nella Causa C-189/15, citata)”.
Per queste ragioni, quindi, la Suprema Corte ha chiarito che gli OGdS “rispondono a logiche ed esigenze settoriali prevalentemente correlate al mercato di riferimento […] sia pure d'interesse generale e, quindi, sfuggono al necessario collegamento con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., considerato come attuazione del concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica in modo equo, parametrato alle condizioni economiche del singolo soggetto, su base solidaristica, non sulla base di prestazioni rientranti in un rapporto sinallagmatico, sul consumo di un determinato bene o servizio e secondo la tipologia del contribuente, restando, in definitiva, attratti da un sistema di regolazione tariffaria del mercato della vendita al dettaglio dei servizi dell'energia e del gas soltanto in parte effettivamente liberalizzato”.
8.2.
- 7 - In continuità con detta pronuncia, la Sezione tributaria della Suprema Corte, con la sentenza n.
8819/2025, si è occupata della specifica questione che involge il caso di specie, ovverosia la riconducibilità degli RI di Sistema nella base imponibile Iva.
La Corte, dopo aver richiamato la sentenza n. 35282/2023 e ribadito che, “pur a fronte del tratto marcato di obbligatorietà, gli OGdS non rivelano natura tributaria”, ha messo in luce l' “attributo di negozialità” degli RI, i quali “fanno essenzialmente corpo col corrispettivo d'acquisto dell'energia elettrica, maggiorandolo”. La loro corrispettività, in particolare, “ben si coglie nella tendenziale commisurazione della prestazione patrimoniale in cui si sostanziano al costo del servizio, quindi nella rispondenza dell'esborso ad un criterio generale di proporzionalità rispetto alla fornitura energetica richiesta e/o ricevuta dalla specifica tipologia di utente. Gli OGdS sono, in effetti, composti da una quota fissa, ma anche da una quota variabile, collegata al consumo, quindi all'entità della prestazione energetica conseguita”, sicché la maggiorazione che gli oneri comportano in bolletta, ancorché determinata nel suo ammontare dalla legge e veicolata da un atto autoritativo dell'ARERA, “incide in via immediata proprio su una delle prestazioni del contratto di utenza” disvelando, in questo senso, una “stretta inerenza al rapporto negoziale e alla dinamica delle sue prestazioni”, nonché una, quantomeno indiretta, funzione volta “a soddisfare gli specifici
e diversificati interessi dei soli soggetti che a quel ristretto sistema di erogazione energetica senz'altro partecipano, in quanto beneficiari del servizio in forza di appositi titoli contrattuali”.
Questa “inscindibile attinenza” degli OGdS con i rapporti contrattuali stipulati dai consumatori finali e con l'erogazione delle prestazioni da loro acquistate, ha aggiunto la Corte (confermando ulteriormente quanto già accertato dalle richiamate Sezioni Unite del 2023), esclude che i corrispettivi pagati a tale titolo confluiscano nel bacino della fiscalità generale, e dunque nel bilancio generale dello Stato italiano, permanendo, il loro flusso, “nello spettro limitato delle esigenze di tenuta e di implementazione del sistema di rete elettrica” alla cui soddisfazione è specificamente deputata la beneficiaria dei Parte_4 prelievi attraverso il loro trasferimento su conti di gestione appositamente istituiti.
A fronte di questa analisi, che, diversamente da quanto obiettato dall'attrice, non si concentra solamente sul dato della struttura formale della prestazione patrimoniale, evidentemente sviscerando la sostanza economica nonché la precipua finalità degli OGdS, la Suprema Corte ha concluso affermando che detti RI “rappresentano prestazioni economiche necessarie e indispensabili per l'erogazione del servizio, che, come tali, contribuiscono a delineare la tariffa del servizio stesso”; la loro corresponsione rappresenta quindi “un versamento direttamente correlato –
- 8 - al pari degli altri costi che compongono la bolletta – alla prestazione contrattualizzata di acquisto dell'energia, perché in difetto di tale versamento nemmeno la prestazione energetica sarebbe erogabile”.
Considerato, allora, che l'art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 assoggetta ad Iva tutte le prestazioni di servizio quale che ne sia la fonte, la Suprema Corte è giunta ad enunciare il principio di diritto secondo cui “Gli oneri generali di sistema elettrico (cd. “OGSE” o “OGDS”), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell'utente del servizio, ancorché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, sicché rientrano nella base imponibile ai fini IVA”.
9.
Doverosamente ricostruito il quadro giurisprudenziale di legittimità di riferimento, questo
Giudice intende conformarsi e dare continuità ai principi espressi dalla Suprema Corte.
Diversamente da quanto obiettato dall'attrice, l'accertamento operato dalla Cassazione con la sentenza n. 35282/2023, non può considerarsi un'indagine effettuata al “mero fine individuare la natura di tributo o meno” degli RI generali di Sistema “funzionalmente alla risoluzione del conflitto di giurisdizione” (p. 8 della sua memoria di replica); se da un lato, infatti, è certo che l'opera cognitiva svolta dalle Sezioni Unite si è resa necessaria per la risoluzione del conflitto di giurisdizione, dall'altro non può ritenersi che detta opera si riduca a questo, configurandosi, piuttosto come un'analisi involgente la natura degli RI di Sistema individualmente considerati che, come tale, trascende la decisione del caso concreto e conferisce a dette prestazioni patrimoniali una qualificazione giuridica rilevante in via autonoma.
In questo senso, la loro assoggettabilità ad Iva sancita nella successiva pronuncia n. 8819/2025 non si pone, come dedotto dall'attrice nella sua memoria di replica, “in contrasto frontale con le
Sezioni Unite” (cfr. p. 9 della memoria di replica), rappresentando, al contrario, una piana conseguenza applicativa della accertata natura non tributaria degli stessi.
Tale conclusione, peraltro, priva di consistenza l'argomentazione con cui parte attrice ha escluso che gli OGdS, similmente a quanto avviene per le accise, possano essere ricondotti nell'alveo applicativo dell'art. 78 primo comma, lett. a), direttiva 2006/112/CE che ammette la possibilità di ricomprendere nella base imponibile Iva anche altre partite economiche diverse dal corrispettivo, e segnatamente i tributi: è vero, infatti, che per detti RI non vale la disciplina posta dal citato art. 78, ma la ragione non deve essere rinvenuta, come ha fatto l'attrice, nell'assenza di una stretta
- 9 - connessione dell'imposizione patrimoniale con la prestazione alla quale si “aggancia”, quanto, invece, nel fatto che, appunto, essi non possiedono natura tributaria.
10.
In conclusione, dalla natura non tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, degli RI Generali del Sistema e dalla loro conseguente assoggettabilità ad Iva discende il rigetto della CP_2 domanda di ripetizione di indebito formulata dall'attrice.
Resta assorbita la connessa domanda di pagamento degli interessi.
11.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, nel loro valore medio per tutte le fasi di giudizio ed arrotondamento per eccesso (da € 7.616,00 a € 8.000,00) in applicazione dell'art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta le domande formulate dalla società nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- condanna la società a pagare alla società le spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in € 8.000,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
- 10 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, viste le note scritte in sostituzione di udienza, depositate dai procuratori delle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc in previsione dell'udienza cartolare del 23 ottobre 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12641/2024 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione il 23 ottobre 2025
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a in Via Santa Maria in Via n. 12 Parte_1 P.IVA_1
00187 Roma presso lo studio del Prof. Avv. FORTUNATO VINCENZO, c.f.:
dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura a margine dell'atto di C.F._1 citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: , elett.te dom.to in VIA GUGLIELMO OBERDAN, 26 CP_1 P.IVA_2
40126 BOLOGNA, presso lo studio dell'Avv. BERNARDONI ALDO, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa C.F._2 di costituzione e risposta
- CONVENUTA
Oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna e occorrenda pronuncia, anche incidentale:
I) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2033 c.c., la natura indebita dei versamenti effettuati da
a titolo di iva sugli oneri generali di sistema, così come descritti in narrativa;
Parte_1
II) e, per l'effetto, condannare al rimborso della complessiva somma di euro Euro CP_1
38.035,90, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali decorrenti dalla lettera di messa in mora interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c., decorrenti dall'odierna domanda giudiziaria sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e onorari, i.v.a. e accessori di legge, relativi al presente giudizio”.
Parte convenuta:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- Rigettare la domanda di ripetizione svolta da per i motivi dedotti da Parte_1 CP_1 nei propri scritti difensivi.
[...]
- Con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi con l'aumento previsto ex art. 4, comma 1bis
d.m. 55/2014 in considerazione dell'ampio utilizzo di tecniche di redazione degli atti che hanno agevolato la consultazione degli scritti difensivi e dei documenti depositati”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudizio la Parte_1 società rappresentando: CP_1
- di aver sottoscritto con la convenuta un contratto di somministrazione di energia elettrica per il periodo giugno 2018 - giugno 2023;
- di aver regolarmente saldato tutte le fatture emesse dalla convenuta nel corso del rapporto;
- che dette fatture addebitavano anche la quota Iva sulla componente degli RI Generali del
Sistema Elettrico (OGSE);
- di aver corrisposto, a tale titolo, la complessiva somma di € 39.518,24;
- che, tuttavia, gli OGSE, tanto alla luce della disciplina euro-unitaria, tanto alla luce di quella interna di recepimento, non rappresentano il corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, costituendo piuttosto una componente della bolletta elettrica volta a finanziare, non già il servizio di fornitura, bensì attività di interesse pubblico;
- che tali oneri, inoltre, non costituiscono un costo di produzione della fornitura, sicché non gravano direttamente sul fornitore di energia elettrica, bensì sul cliente finale;
- che pertanto, la loro inclusione nella base imponibile Iva doveva considerarsi illegittima, da ciò conseguendo il diritto alla ripetizione di quando versato;
- che, considerata la buona fede del fornitore di energia elettrica, e atteso che il termine
“domanda” di cui all'art. 2033 c.c. si riferisce anche agli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, sulla somma da restituire dovevano essere applicati gli interessi ex art. 1284
- 2 - comma 1 c.c. a far data dalla messa in mora sino alla proposizione della domanda giudiziale, nonché gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. a far data dalla proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo.
1.1.
La società attrice concludeva, pertanto, chiedendo la condanna di alla restituzione CP_1 della complessiva somma di € 39.518,00, ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali decorrenti dalla data di messa in mora e interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., decorrenti dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la CP_1 quale si opponeva alle avverse deduzioni.
In particolare, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita o, alternativamente, di quello di mediazione.
Nel merito, invece, deduceva:
- che gli RI Generali di Sistema assumono la forma di componenti tariffarie, in quanto
“maggiorazioni” dei corrispettivi del servizio di distribuzione, applicati a tutti i contratti di fornitura secondo le determinazioni di ARERA, in maniera differenziata per tipologia di utenza;
- che il gettito di tali oneri viene trasferito prevalentemente su appositi conti di gestione istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
- che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, detti oneri risultano connessi alle prestazioni del contratto di utenza, concorrendo al costo complessivo del servizio di fornitura;
- che, più in particolare, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. d.P.R. Iva) essi si qualificano come “spese inerenti all'esecuzione” del contratto di fornitura destinate a soddisfare gli interessi degli utenti del sistema elettrico, che vengono inseriti nei contratti stipulati tra distributori e fornitori e che vengono addebitati ex lege da questi ultimi operatori nelle bollette a carico dei consumatori finali;
- che, pertanto, sono stati correttamente assoggettati ad Iva;
- che, in ogni caso, l'importo addebitato a titolo di Iva sugli ammontava alla inferiore Pt_2 cifra di € 38.035,90;
- che, il saggio degli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. non poteva essere applicato al caso di specie riferendosi esclusivamente alle obbligazioni restitutorie derivanti da inadempimento contrattuale.
- 3 - 2.1.
La convenuta concludeva, quindi, chiedendo in via preliminare che la domanda ex adverso formulata venisse dichiarata improcedibile a causa del mancato esperimento della negoziazione assistita o della mediazione. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
3.
Ad esito della prima udienza del 13.3.2025, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata all'udienza di rimessione in decisione del 23.10.2025, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 189 c.p.c.
L'udienza, come da congiunta richiesta delle parti, si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno all'uopo depositato note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
***
4.
In via preliminare, occorre osservare che nelle more del processo, e nel rispetto delle tempistiche sancite dall'art. 5 comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, la convenuta ha fornito prova di aver avviato procedura di mediazione (allegato n. 1 alla memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1 di parte attrice), conclusasi tuttavia negativamente (doc. 6 allegato alla memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1 di parte convenuta).
Ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, pertanto, il tentativo di composizione della lite deve ritenersi correttamente esperito, da ciò conseguendo il rigetto dell'eccezione sollevata dalla convenuta.
5.
Nel merito, la domanda attorea è infondata.
6.
È pacifica, in quanto allegata da entrambe le parti, la sussistenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica intercorso nel periodo giugno 2018 - giugno 2023.
L'attrice ha sostenuto di vantare un diritto ex art. 2033 c.c. alla ripetizione di quanto versato a titolo di Iva sulla componente degli RI Generali del Sistema Elettrico.
Sinteticamente, a fondamento della sua pretesa la società ha dedotto l'illegittimità Parte_1 dell'inclusione di tali oneri nella base imponibile Iva in ragione del fatto che essi, non costituendo un costo di produzione, non rappresenterebbero parte del corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio di energia elettrica, e neppure avrebbero, con tale servizio, una qualche forma di stretta
- 4 - connessione (requisito, quello della stretta connessione, richiesto dall'art. 78 primo comma, lett. a), direttiva Iva 2006/112/CE, affinché anche altri parti economiche diverse dal corrispettivo, e segnatamente i tributi, possano entrare a fare parte della base imponibile Iva, ciò che avviene, ad esempio, in materia di accise), essendo piuttosto volti a finanziare attività di interesse pubblico.
7.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
8.
Orbene, in tema di RI Generali del Sistema Elettrico (OGSE) è in via di consolidamento un orientamento giurisprudenziale di legittimità – di cui le parti hanno dato conto nei loro atti – che è giunto dapprima a qualificare tali RI come prestazioni patrimoniali prive di natura tributaria e, successivamente, a riconoscerne la loro assoggettabilità ad Iva.
8.1.
Chiamate a pronunciarsi su un ricorso per regolamento di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario sollevato nell'ambito di una controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento emessa dalla Cassa servizi energetici e ambientali (CSEA) per il recupero di somme dovute a titolo di RI componenti tariffarie, le Sezioni Unite della Parte_3
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35282/2023, hanno proceduto ad indagare la natura giuridica degli RI Generali . Parte_3
La Suprema Corte ha, in primo luogo, posto l'attenzione sulla sentenza pregiudiziale del 18 gennaio 2017 (causa C-189/2015) con cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea aveva definito i corrispettivi versati a copertura degli RI Generali del Sistema Elettrico come “imposte indirette”; essa ha precisato che detta sentenza non costituisce un “insuperabile vincolo interpretativo per il diritto degli Stati membri”, atteso che la pronuncia “solo apparentemente fornisce risposta sulla natura giuridica degli OGdS”, avendo la stessa Corte di Giustizia demandato al giudice nazionale lo svolgimento delle ulteriori verifiche sugli “elementi di fatto e delle norme del diritto nazionale” necessarie alla corretta qualificazione di detti oneri.
La CGUE, infatti, non ha statuito che nell'ordinamento italiano gli RI Generali di Sistema devono rientrare nel novero delle imposte indirette – ciò che avrebbe conferito loro natura fiscale – ma ha piuttosto “inteso equiparare gli “OGdS” ad «indirect taxes» ai soli ed esclusivi fini dell'applicazione della Direttiva 2003/96/CE” (direttiva del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità).
- 5 - Infatti, proprio il giudice del merito che aveva rimesso la questione alla CGUE, in sede di decisione, ha ritenuto maggiormente attendibile la tesi della non qualificabilità degli RI Generali come imposte indirette in ragione del fatto che essi non vengono “versati al bilancio generale nazionale bensì trasferiti sui conti di gestione istituiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico
[…] ed essendo gli stessi posti a carico definitivo dei clienti finali nell'ambito di un rapporto di tendenziale natura sinallagmatica con le prestazioni fornite ai predetti, nonché mancando, per tali corrispettivi, un sistema di riscossione assimilabile a quello relativo alle entrate tributarie”.
Tanto chiarito, la Corte di Cassazione ha evidenziato la difficoltà, nell'assenza di una espressa definizione di tributo, di ricondurre una certa prestazione patrimoniale nel novero dei tributi ovvero dei corrispettivi di altra natura;
ha, pertanto, richiamato ed applicato i criteri a tale scopo elaborati in via generale dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui l'attività di verifica deve involgere la doverosità della prestazione, l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e l'esistenza di un collegamento tra prestazione e la pubblica spesa.
Orbene, la Suprema Corte, ha messo in dubbio la natura tributaria degli RI anzitutto valutando i criteri relativi alla doverosità della prestazione e all'esistenza di un rapporto sinallagmatico. Più in particolare, ha evidenziato che “Non v'è dubbio che le prestazioni tributarie non possono essere ascritte tra quelle sinallagmatiche, giacché la sinallagmaticità integra un attributo che caratterizza la categoria dei rapporti privati in cui ricorre l'interdipendenza genetica
e funzionale tra le prestazioni, mentre il pagamento degli “ODGS” non ha propriamente natura di corrispettivo di una prestazione commerciale relativa all'erogazione del servizio di fornitura del prodotto energetico (elettricità o gas). Va, cionondimeno, considerato che la doverosità della prestazione risale alla necessità di raccolta dei mezzi necessari per far fronte ai costi generali di funzionamento del sistema energetico nazionale, per mantenere regolarità, economicità ed efficienza del servizio singolarmente richiesto dall'utente, per cui la “maggiorazione” in oggetto, ancorché determinata nel suo ammontare dalla legge, attraverso un atto autoritativo dell'ARERA, finisce per incidere su una delle prestazioni del contratto di utenza e seppure non destinata a remunerare direttamente la controprestazione ricevuta, appare volta, quantomeno indirettamente, a soddisfare gli specifici, ancorché diversificati, interessi dei soggetti che a quel ristretto sistema partecipano in quanto utenti, una platea che, in ogni caso, non coincide con quella della generalità dei consociati. La prestazione patrimoniale, infatti, trova pur sempre la sua ragion d'essere nel meccanismo di tariffazione del prezzo dell'energia e, quindi, nell'attività regolatoria di ARERA,
- 6 - nella cui cornice, in presenza di contratti di massa, trova spiegazione anche la redistribuzione dei costi, in funzione delle finalità pubblicistiche perseguite dall'Autorità attraverso il gettito raccolto”.
Anche il criterio del collegamento della prestazione alla spesa pubblica, ha proseguito la Corte, non è in grado di offrire argomenti a conferma della natura tributaria degli OGdS;
infatti, “gli interventi per il settore energetico risultano in gran parte supportati da risorse che non costituiscono propriamente oneri a carico del bilancio dello Stato, perché effettuati tramite finanziamenti derivanti da somme a carico degli utenti, raccolte attraverso talune componenti della bolletta elettrica o del gas, appunto quelle per la copertura degli “oneri generali di sistema”, il cui gettito è gestito direttamente da CSEA nei modi innanzi ricordati. Se, dunque, non si può negare la sussistenza della base legale richiesta, ai sensi dell'art. 23 Cost., per ogni forma di imposizione coattiva che, in quanto esercizio di un potere pubblico, presuppone un simile atto da cui tale potere promana, nondimeno, gli “OGdS” risultano comunque parametrati sul profilo tipologico del cliente finale e sull'entità dei suoi consumi, comunque, su elementi, peraltro variati nel tempo, che concorrono a delinearne la partecipazione contributiva secondo criteri difficilmente riconducibili all'art. 53 Cost. (v. art. 3, comma 11, d.lgs. n. 79 del 1999 e art. 39, comma 3, il d.l. n. 83 del 2012, citati)”.
Ulteriormente, la natura tributaria degli RI deve essere esclusa anche considerando la loro
(non) destinazione al bilancio dello Stato, essendo invece “ripartiti tra i clienti finali e, quindi,
«trasferiti sui conti di gestione istituiti dalla Cassa al fine di essere destinati a determinate categorie di operatori per utilizzi specifici» (così, Corte di Giustizia UE, sentenza del 18/1/2017, nella Causa C-189/15, citata)”.
Per queste ragioni, quindi, la Suprema Corte ha chiarito che gli OGdS “rispondono a logiche ed esigenze settoriali prevalentemente correlate al mercato di riferimento […] sia pure d'interesse generale e, quindi, sfuggono al necessario collegamento con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., considerato come attuazione del concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica in modo equo, parametrato alle condizioni economiche del singolo soggetto, su base solidaristica, non sulla base di prestazioni rientranti in un rapporto sinallagmatico, sul consumo di un determinato bene o servizio e secondo la tipologia del contribuente, restando, in definitiva, attratti da un sistema di regolazione tariffaria del mercato della vendita al dettaglio dei servizi dell'energia e del gas soltanto in parte effettivamente liberalizzato”.
8.2.
- 7 - In continuità con detta pronuncia, la Sezione tributaria della Suprema Corte, con la sentenza n.
8819/2025, si è occupata della specifica questione che involge il caso di specie, ovverosia la riconducibilità degli RI di Sistema nella base imponibile Iva.
La Corte, dopo aver richiamato la sentenza n. 35282/2023 e ribadito che, “pur a fronte del tratto marcato di obbligatorietà, gli OGdS non rivelano natura tributaria”, ha messo in luce l' “attributo di negozialità” degli RI, i quali “fanno essenzialmente corpo col corrispettivo d'acquisto dell'energia elettrica, maggiorandolo”. La loro corrispettività, in particolare, “ben si coglie nella tendenziale commisurazione della prestazione patrimoniale in cui si sostanziano al costo del servizio, quindi nella rispondenza dell'esborso ad un criterio generale di proporzionalità rispetto alla fornitura energetica richiesta e/o ricevuta dalla specifica tipologia di utente. Gli OGdS sono, in effetti, composti da una quota fissa, ma anche da una quota variabile, collegata al consumo, quindi all'entità della prestazione energetica conseguita”, sicché la maggiorazione che gli oneri comportano in bolletta, ancorché determinata nel suo ammontare dalla legge e veicolata da un atto autoritativo dell'ARERA, “incide in via immediata proprio su una delle prestazioni del contratto di utenza” disvelando, in questo senso, una “stretta inerenza al rapporto negoziale e alla dinamica delle sue prestazioni”, nonché una, quantomeno indiretta, funzione volta “a soddisfare gli specifici
e diversificati interessi dei soli soggetti che a quel ristretto sistema di erogazione energetica senz'altro partecipano, in quanto beneficiari del servizio in forza di appositi titoli contrattuali”.
Questa “inscindibile attinenza” degli OGdS con i rapporti contrattuali stipulati dai consumatori finali e con l'erogazione delle prestazioni da loro acquistate, ha aggiunto la Corte (confermando ulteriormente quanto già accertato dalle richiamate Sezioni Unite del 2023), esclude che i corrispettivi pagati a tale titolo confluiscano nel bacino della fiscalità generale, e dunque nel bilancio generale dello Stato italiano, permanendo, il loro flusso, “nello spettro limitato delle esigenze di tenuta e di implementazione del sistema di rete elettrica” alla cui soddisfazione è specificamente deputata la beneficiaria dei Parte_4 prelievi attraverso il loro trasferimento su conti di gestione appositamente istituiti.
A fronte di questa analisi, che, diversamente da quanto obiettato dall'attrice, non si concentra solamente sul dato della struttura formale della prestazione patrimoniale, evidentemente sviscerando la sostanza economica nonché la precipua finalità degli OGdS, la Suprema Corte ha concluso affermando che detti RI “rappresentano prestazioni economiche necessarie e indispensabili per l'erogazione del servizio, che, come tali, contribuiscono a delineare la tariffa del servizio stesso”; la loro corresponsione rappresenta quindi “un versamento direttamente correlato –
- 8 - al pari degli altri costi che compongono la bolletta – alla prestazione contrattualizzata di acquisto dell'energia, perché in difetto di tale versamento nemmeno la prestazione energetica sarebbe erogabile”.
Considerato, allora, che l'art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 assoggetta ad Iva tutte le prestazioni di servizio quale che ne sia la fonte, la Suprema Corte è giunta ad enunciare il principio di diritto secondo cui “Gli oneri generali di sistema elettrico (cd. “OGSE” o “OGDS”), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell'utente del servizio, ancorché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, sicché rientrano nella base imponibile ai fini IVA”.
9.
Doverosamente ricostruito il quadro giurisprudenziale di legittimità di riferimento, questo
Giudice intende conformarsi e dare continuità ai principi espressi dalla Suprema Corte.
Diversamente da quanto obiettato dall'attrice, l'accertamento operato dalla Cassazione con la sentenza n. 35282/2023, non può considerarsi un'indagine effettuata al “mero fine individuare la natura di tributo o meno” degli RI generali di Sistema “funzionalmente alla risoluzione del conflitto di giurisdizione” (p. 8 della sua memoria di replica); se da un lato, infatti, è certo che l'opera cognitiva svolta dalle Sezioni Unite si è resa necessaria per la risoluzione del conflitto di giurisdizione, dall'altro non può ritenersi che detta opera si riduca a questo, configurandosi, piuttosto come un'analisi involgente la natura degli RI di Sistema individualmente considerati che, come tale, trascende la decisione del caso concreto e conferisce a dette prestazioni patrimoniali una qualificazione giuridica rilevante in via autonoma.
In questo senso, la loro assoggettabilità ad Iva sancita nella successiva pronuncia n. 8819/2025 non si pone, come dedotto dall'attrice nella sua memoria di replica, “in contrasto frontale con le
Sezioni Unite” (cfr. p. 9 della memoria di replica), rappresentando, al contrario, una piana conseguenza applicativa della accertata natura non tributaria degli stessi.
Tale conclusione, peraltro, priva di consistenza l'argomentazione con cui parte attrice ha escluso che gli OGdS, similmente a quanto avviene per le accise, possano essere ricondotti nell'alveo applicativo dell'art. 78 primo comma, lett. a), direttiva 2006/112/CE che ammette la possibilità di ricomprendere nella base imponibile Iva anche altre partite economiche diverse dal corrispettivo, e segnatamente i tributi: è vero, infatti, che per detti RI non vale la disciplina posta dal citato art. 78, ma la ragione non deve essere rinvenuta, come ha fatto l'attrice, nell'assenza di una stretta
- 9 - connessione dell'imposizione patrimoniale con la prestazione alla quale si “aggancia”, quanto, invece, nel fatto che, appunto, essi non possiedono natura tributaria.
10.
In conclusione, dalla natura non tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, degli RI Generali del Sistema e dalla loro conseguente assoggettabilità ad Iva discende il rigetto della CP_2 domanda di ripetizione di indebito formulata dall'attrice.
Resta assorbita la connessa domanda di pagamento degli interessi.
11.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, nel loro valore medio per tutte le fasi di giudizio ed arrotondamento per eccesso (da € 7.616,00 a € 8.000,00) in applicazione dell'art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta le domande formulate dalla società nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- condanna la società a pagare alla società le spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in € 8.000,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
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