Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 148/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. PONTRELLI PAOLO e WENTER Parte_1 P.IVA_1
MARKUS ( ; ( ) ; , C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA F.LLI BRONZETTI 52 38033 CAVALESE, presso il difensore avv.
PONTRELLI PAOLO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLA Controparte_1 P.IVA_2
MASSIMO e elettivamente domiciliato in VIA GRAZIOLI N.106 38122 TRENTO presso lo studio dell'avv. VIOLA MASSIMO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE: I. In via principale: a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della sig.ra
[...]
nella causazione dell'incidente stradale subito dai coniugi in data 26.06.2017; Parte_3 CP_2
b) accertare e dichiarare che la ha erogato per conto della sig.ra sin Parte_1 Parte_4
d'ora per spese mediche un importo d Euro 5.010,97 e per spese non mediche un ulteriore importo di
Euro 7.907,24;
pagina 1 di 8
Euro 3.000,00;
d) accertare e dichiarare che la ha erogato per conto del sig. per spese Parte_1 Parte_5
mediche un importo di Euro 634,87 e per spese non mediche un ulteriore importo di Euro 2.848,37;
e) accertare e dichiarare che l'attrice dovrà erogare per spese mediche future un ulteriore importo di
Euro 2.500,00;
f) accertare e dichiarare il nesso di causa tra le lesioni subite dai coniugi e il sinistro stradale per CP_2
cui è causa oltre che il nesso di causa tra le lesioni e le prestazioni erogate ed erogante di parte attrice;
g) accertare e dichiarare la surroga della nei diritti dei coniugi ai sensi dell'art. Parte_1 CP_2
85 del regolamento UE n. 883/2004 e del § 116 SGB X, nonché in subordine ai sensi degli artt. 2043 e
1916 c.c.;
h) per l'effetto, condannare, ai sensi dell'art. 142 C.d.A. la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo complessivo di Euro 21.901,45 (di cui Euro 15.918,21 per spese erogate ed erogande della sig.ra
[...]
ed Euro 5.983,24 per spese erogate ed erogande del sig. o quella somma Parte_4 Parte_5
maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dalla data del sinistro de quo, sino alla data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e modificato in “sede di conversione” dalla legge 10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge.
Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali, giusta recente sentenza in punto del Tribunale di Verona di data 24.04.2019. Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il carico delle spese di lite e di giudizio, oltre le spese di negoziazione assistita, oltre accessori di legge sempre dovuti.
II. In via subordinata: si chiede l'ammissione delle prove orali come da seconda memoria.
CONVENUTA: In via preliminare: per i fatti e le ragioni di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta e della presente memoria, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario, nonché l'omessa integrazione nel termine all'uopo concesso, con ogni conseguente statuizione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. ;
Nel merito, in via principale: per i fatti e le ragioni di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta e della presente memoria, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia diritto di surroga di nei confronti di e conseguentemente respingere integralmente le Parte_1 CP_1 domande svolte dall'attrice nei confronti della convenuta;
pagina 2 di 8 Nel merito, in via subordinata: per i fatti e le ragioni di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta nonché di cui alla presente memoria, accertare e dichiarare le somme effettivamente spettanti all'attrice e conseguentemente rideterminare, secondo giustizia ed equità e nei rigorosi limiti di quanto effettivamente provato, gli importi dovuti con esclusione delle poste richieste non dovute.
In ogni caso: condannare parte attrice al pagamento delle spese e del compenso per la difesa della causa, oltre all'I.V.A., al 4 % al 15% rimborso spese ex D.M. 55/2014 o, in subordine, CP_3
compensare le stesse;
in subordine in via istruttoria, come da memoria ex art. 183, c.6, n.2), c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 24.1.2020 la ha convenuto in giudizio il Comune l' Parte_1 [...]
asserendo che il 26.6.2017, vero le ore 13,00, i coniugi e Controparte_1 Parte_5 [...]
stavano percorrendo, con il proprio motociclo BMW, la SP 232, prevenendo da Ora in Parte_4
direzione Castello Molina di Fiemme.
Ha affermato che, all'altezza dell'intersezione per Castello-Molina di Fiemme, l'autovettura Toyota
Yaris, condotta da e di proprietà di si era immessa sulla strada Parte_3 Parte_6
percorsa dal motociclo, senza dare la dovuta precedenza.
Ha asserito che, a causa dell'urto, i coniugi erano caduti a terra, riportando delle lesioni e che la CP_2
Polizia Municipale intervenuta sul posto aveva contravvenzionato la signora ai sensi Parte_3 dell'art. 145, commi 5 – 10 C.d.S..
Ha precisato che la signora aveva riportato una lussazione della spalla sinistra, Parte_4
mentre il signor aveva riportato un trauma da schiacciamento della gamba sinistra, con Parte_5
conseguenti problemi vascolari.
Ha affermato che, quale ente assistenziale, aveva erogato alla prima la somma di € 12.918,21 e che, in futuro, per trattamenti riabilitativi, era prevedibile un ulteriore esborso di € 46.330,90; inoltre, al signor aveva erogato la somma di € 3.483,24 ed erano prevedibili ulteriori esborsi per € 14.045,85. CP_2
Ha asserito che sussisteva la legittimazione ad agire dell'attrice, ente di diritto pubblico tedesco, posto che in base alla legislazione germanica era prevista un'assicurazione sociale/malattia obbligatoria per tutti gli impiegati, lavoratori dipendenti ed apprendisti. Ha precisato che ai sensi del paragrafo 116 del
Libro X SGB gli enti assicurativi avevano diritto di surroga nel diritto risarcimento del danno spettante all'assicurato verso responsabile civile nell'ipotesi di erogazione di prestazioni in conseguenza dell'evento di danno sicché, sulla base di tali norme di diritto tedesco, l'ente attore aveva diritto di agire nei confronti dei convenuti;
inoltre la rivalsa di ente mutualistico appartenente allo Stato membro dell'unione europea era prevista anche dell'articolo 85 del regolamento UE n. 883/2004.
pagina 3 di 8 Ha chiesto, pertanto, che, accertata l'esclusiva responsabilità della signora nella Parte_3 determinazione del sinistro in oggetto, ed accertato il diritto di surroga dell'ente attore ai sensi dell'articolo 85 del regolamento UE n833/04, dei paragrafi 116 e 119 del Libro V sulle leggi delle assicurazioni sociali germaniche ovvero, in subordine, ai sensi dell'articolo 1916 c.c., la convenuta fosse condannata al pagamento dell'importo di complessivo di € 77.388,20.
Con comparsa dd. 16.3.21 si è costituita l' eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto CP_1 introduttivo;
ha, poi, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'art. 1916 c.c. consentiva di agire solo nei confronti del responsabile del danno, cioè del conducente.
Ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire in quanto gli artt. 142 e 144 D.Lgs. n.209/2005 attribuivano solo alle assicurazioni sociali obbligatorie la possibilità di ottenere direttamente dall'assicuratore il rimborso delle spese erogate.
Ha contestato la dinamica dell'incidente esposta da controparte e la entità delle pretese fatte valere.
Ha affermato che non vi era prova che il signor avesse un'assicurazione sociale. CP_2
Ha precisato, infine, che ai fini della determinazione delle somme da rimborsare, era necessario fare riferimento alla normativa dello Stato europeo dove l'assicuratore del danneggiante ha la propria sede sicché, sia per la quantificazione che per l'ammissibilità delle voci di danno risarcibili, era necessario fare riferimento alla normativa italiana.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta o, in via subordinata, fosse ridotta.
***
Va, in primo luogo, respinta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dalla convenuta.
Invero, la produzione di documenti in lingua tedesca non produce alcuna nullità in quanto (sentenza n.
13249 del 16/06/2011) “il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice
e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti. Ne consegue che qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non
l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa”.
Nel caso in esame parte attrice ha depositato una traduzione in italiano dei documenti, ancor prima della concessione dei termini ex art. 183 cpc;
per un mero errore di scansione, mancavano alcune pagina 4 di 8 pagine, ma l'attrice ha provveduto a depositare la traduzione completa con la seconda memoria ex art. 183 cpc, non appena avvedutasi dell'errore.
Pertanto, nessuna lesione del diritto alla difesa di controparte può ravvisarsi.
Si osserva che il termine concesso dal Giudice per il deposito della traduzione non era perentorio e che l'inosservanza avrebbe solo comportato la conseguenza che si sarebbe dovuto provvedere alla nomina di un traduttore.
Deve, inoltre, essere rigettata l'eccezione di parte convenuta di difetto di legittimazione attiva della Contr
per rivestire la stessa non la qualifica di assicurazione sociale obbligatoria di diritto germanico, bensì quella di assicuratore privato.
CP Invero, nello stesso atto di transazione (predisposto dall' : doc. 2) era espressamente indicato che la Parte signora godeva di un'assicurazione sociale con la (“dichiara….di non avere Parte_7 diritto, ai sensi dell'art. 142 D.Lgs. del 07/09/2005 n.209 all'assistenza da parte di istituti che Parte gestiscono assicurazioni sociali, tranne della e DRV”).
Inoltre, da tutti i documenti giustificativi delle spese prodotti da parte attrice risulta che la posizione degli assicurati veniva individuata anche con riferimento al numero dell'assicurazione contro le malattie (P346566518 e P601574007), a dimostrazione di una loro iscrizione all'assicurazione obbligatoria preesistente alla verificazione del sinistro.
Deve pertanto ritenersi che l'ente attore sia un ente pubblico, tenuto a garantire ai lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali e previdenziali al fine di garantire le necessarie cure ai soggetti assicurati in caso di malattia ed al fine di assicurare la percezione di redditi, comprensivi di contributi previdenziali
Parte e che le prestazioni della in favore dei propri assicurati siano state erogate in virtù dei § 27, 28,
31, 32, 33, 39 e 60 del libro V. del SGB (doc. 8). Risulta conseguentemente applicabile 85 del regolamento UE n 833/04 a norma del quale “1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente: a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione
è riconosciuta da ogni Stato membro;
b) quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto”.
Il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale è disciplinato dalle norme dello Stato al quale appartiene l'ente surrogante, con il limite per cui tale surrogazione non può eccedere i diritti spettanti alla vittima o ai suoi aventi causa (ossia, l'ammontare del danno causato dal responsabile e liquidato secondo la legge del luogo dove è avvenuto il fatto illecito); i diritti che spettano alla vittima, o ai suoi pagina 5 di 8 aventi causa, nei confronti dell'autore del danno - nei quali l'ente previdenziale può surrogarsi - ed i presupposti dell'azione risarcitoria sono disciplinati dalle norme dello Stato in cui si è verificato il
"danno" (“la Corte di Giustizia ha ribadito che in caso di danno verificatosi nel territorio di uno Stato membro (in Italia, nel caso di specie) che abbia comportato il "versamento" di prestazioni previdenziali alla vittima o ai suoi aventi causa da parte di un ente previdenziale appartenente ad altro Stato membro
(la Germania, nella vicenda per cui è causa) e che può avere determinato la surroga di tale ente, i diritti del surrogato nei confronti del terzo responsabile si determinano in conformità con il diritto dello Stato membro in cui si è verificato l'illecito: "soltanto nei diritti così determinati si può surrogare l'ente debitore (...) la surrogazione (...) non può produrre l'effetto di creare, in capo al beneficiario delle prestazioni, diritti supplementari nei confronti di un terzo": ordinanza n. 15870 del 13/06/2019).
Pertanto il diritto alla surroga è disciplinato dal diritto germanico e quindi dal paragrafo 116 SGB X codice della sicurezza sociale (diritto di rivalsa nei confronti del responsabile civile: “1) Qualora
l'assicuratore sociale o la sia tenuto ad erogare prestazioni sociali e previdenziali prestazioni a CP_1 causa dell'evento di danno subito dal proprio assicurato, detto Ente assicuratore/Mutua sociale, per tutto il periodo di inabilita ́, si surroga nel diritto al risarcimento del danno riconosciuto, sulla base di una norma legislativa, al proprio assicurato nei confronti del responsabile civile. Tale diritto di surroga comprende altresì ́:
1. gli importi relativi a contributi sociali/ previdenziali da erogare 2. gli importi relativi ai contributi dovuti all'Assicurazione Sanitaria obbligatoria (Mutuo/assicuratore di categoria- privato) per tutta la durata del periodo di malattia, fatto salvo il § 224 del libro V.” ), mentre la quantificazione del danno risarcibile è disciplinato dall'ordinamento italiano.
Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente, dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale (doc.1), dai danni riscontrati sui veicoli e dalle dichiarazioni rese dalla stessa nell'immediatezza dei fatti Pt_6 risulta che la Toyota Yaris, di proprietà di e condotta da , “giunta Parte_3 Parte_6 all'intersezione per immettersi sulla SP 232 in direzione Predazzo, in presenza del segnale verticale ed orizzontale di stop – fermarsi e dare la precedenza, si fermava brevemente e riprendeva subito la marcia in direzione Predazzo, senza dare la precedenza al veicolo B (motociclo BMW) proveniente da
Ora che svoltava a sinistra per Castello Molina di Fiemme”.
Tali elementi inducono, pertanto, a far ritenere che la responsabilità dell'incidente sia addebitabile in via esclusiva alla conducente dell'autovettura.
Le prestazioni che l'ente attore sostiene avere erogato in favore dei danneggiati sono costituite dalle spese mediche rese necessarie per le terapie attuate in relazione alle lesioni riportate in occasione del sinistro in questione.
pagina 6 di 8 Il ctu ha accertato che in relazione alle spese mediche erogate e documentate in atti, “per la signora
si possono riconoscere spese mediche sostenute, pertinenti e congrue, per complessivi € Parte_8
5.010,97. La spesa futura per prestazioni fisioterapiche, può essere ragionevolmente indicata a
“forfait” in €. 3.000,00 (tremila). Per il signor si possono riconoscere spese mediche Parte_5 sostenute, pertinenti e congrue, per complessivi €. 634,87 (seicentotrentaquattro,ottantasette). La spesa futura per eventuali prestazioni angiologiche può essere ragionevolmente indicata a “forfait” in €.
2.500,00 (duemilacinquecento)”. Parte Deve quindi ritenersi sussistente il diritto per di ottenere il rimborso delle prestazioni erogate in favore degli attori di natura medica, rese necessarie seguito delle lesioni dello stesso riportati in occasione del sinistro dedotto in giudizio.
A tali importi andrà, inoltre, aggiunto quanto erogato dall'Ente a titolo di indennità sostitutiva di reddito, contributi previdenziali, di sostegno, di disoccupazione e mancato versamento dei contributi assistenziali, per un importo pari ad Euro 7.907,24 (doc.7) per quanto riguarda la signora ed € Pt_8
2.848,37 (doc.11) per quanto riguarda il signor CP_2
Deve essere riconosciuta, infine, la somma di € 610,00 corrisposta per la consulenza medico legale del dott. (doc.13). Per_1
Pertanto parte attrice ha diritto alla somma complessiva di € 22.511,45, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dal 26.6.2017 alla data odierna e gli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 22.511,45 annualmente rivalutata secondo gli indici istat, con decorrenza dal 2.66.2017 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo.
Invero, la surrogazione determina una successione a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguenza che il relativo debito deve essere qualificato come debito di valore (sentenza n.5594 del
20/03/2015).
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate:
fase studio: € 919,00;
fase introduttiva: € 777,00;
fase istruttoria: € 1.680,00;
fase decisionale: € 1.701,00; totale compensi € 5.077,00, ed € 3.255,00 per spese (comprensive di spese ctp e di traduzione), oltre ad iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Le spese della ctu sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna l' a corrispondere alla la somma di € Controparte_1 Parte_1
22.511,45, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dal 26.6.2017 alla data odierna e gli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 22.511,45 annualmente rivalutata secondo gli indici istat, con decorrenza dal 2.66.2017 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
2. Condanna l' a rimborsare alla le spese di lite che Controparte_1 Parte_1
liquida in € 5.077,00, per compensi ed € 3.255,00 per spese, oltre ad iva, cnpa e 15 % ex art. 2
D.M. n.55/14;
3. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della ctu, liquidate con decreto dd.13.3.25.
Così deciso in data 13/03/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 8 di 8