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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 412/2024 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
TRA
(c.f. , rappresentato e _1 C.F._1
difeso dall'avv. DI RISIO CONCETTA, presso il cui studio, con sede in Vasto,
alla Via Giambattista Vico n. 5, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
INTERVENTORE NECESSARIO
1. figlio maggiorenne nato dalla convivenza _1
1 more uxorio tra e – premettendo che, a Persona_1 Controparte_1
seguito della cessazione della convivenza tra i suoi genitori, con decreto n.
4669/2020 del Tribunale di Vasto, egli veniva affidato (essendo all'epoca ancora minorenne) in via esclusiva al padre e collocato Controparte_1
presso quest'ultimo, onerando la madre del versamento Persona_1
della somma di € 200,00 mensili in favore dell'altro genitore, a titolo di contributo al proprio mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie - ha proposto ricorso innanzi all'intestato Tribunale nei confronti del padre, al fine di sentir adottare i provvedimenti relativi alla disciplina del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, chiedendo,
in particolare: a) di disporre a carico del padre il versamento di un assegno di mantenimento in proprio favore, per una somma mensile pari ad €
400,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese “sul conto corrente
bancario che quest'ultimo provvederà a comunicare” e da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
b) di condannare il padre al pagamento delle spese straordinarie sostenute dal figlio (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative comunque sostenute nell'interesse della prole), previo accordo e in ogni caso documentate.
A fondamento della propria domanda, il ricorrente ha riferito di non essere ancora economicamente autosufficiente e di essere rimasto privo di supporto morale ed economico da parte di entrambi i genitori, dal momento che, da un lato, la madre è rimasta sin dall'inizio Persona_1
inadempiente all'obbligo, su di lei gravante, di corrispondere al di lui padre il contributo a titolo di mantenimento per il figlio, mentre il padre _1
2 , dal canto suo, ha subito un procedimento penale ed è stato _1
sottoposto agli arresti domiciliari presso l'abitazione della , senza Per_1
mai provvedere al sostentamento del figlio.
Sulla scorta delle riferite emergenze, il ricorrente ha chiesto di adottare, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., i provvedimenti necessari nel proprio interesse, imponendo al resistente l'obbligo di corrispondere in favore del figlio un assegno di mantenimento di € 400,00 da versarsi entro il giorno
5 di ogni mese.
2. , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1
costituito, né è comparso personalmente alla udienza tenutasi dinanzi al giudice delegato. Per questo motivo, con ordinanza del 25/11/2024, è
stato dichiarato contumace, previa verifica della regolarità della instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
3. All'udienza del 18/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
4. Il giudice relatore, preso atto della volontà della parte e ritenuto non necessario svolgere attività istruttoria, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
DIRITTO
1. La domanda proposta dal ricorrente, di condanna del convenuto al versamento di un contributo al proprio mantenimento, è fondata e,
pertanto, merita di essere accolta.
In proposito, deve osservarsi che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa soltanto all'atto del conseguimento, da parte dello
3 stesso, di uno "status" di autosufficienza economica, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (non rilevando,
all'uopo, il tenore di vita da questi condotto in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori), poiché il fondamento del diritto in esame risiede nel dovere dei genitori di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio (oltre che alle condizioni economiche e sociali dei genitori), onde consentirgli una propria autonomia economica, dovere che cessa, pertanto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quegli (cfr., in tal senso, Cass. n.
18974/2013).
Inoltre, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli secondo quanto disposto dall'art. 148 c.c. non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura immutato finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività,
in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post – universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (cfr., Cass., n. 1798/2015).
2. Nel caso di specie, è comprovato ed incontestato che _1
4 ancorché maggiorenne, non gode di un proprio reddito, _1
atteso che egli frequenta ancora l'ultimo anno delle scuole medie superiori e non svolge alcuna attività lavorativa. Né è stato dimostrato che il mancato conseguimento dell'autonomia economica – stante la maggior età – sia dipeso da inerzia o rifiuto ingiustificato del ricorrente di svolgere un'attività lavorativa.
Da tanto consegue il riconoscimento del diritto di _1
ad ottenere dal padre un contributo mensile al proprio mantenimento, che il Collegio reputa equo determinare – a conferma dei provvedimenti adottati dal giudice delegato ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c. - nella somma mensile di € 200,00, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica del beneficiario. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente – a decorrere dall'anno successivo alla pronuncia della presente sentenza –
secondo gli indici ISTAT di riferimento e dovrà essere versata entro il giorno 5 di ciascun mese con le modalità che il beneficiario vorrà
comunicare, a decorrere dal mese di giugno 2024.
A tale somma deve aggiungersi il contributo, che il dovrà Controparte_1
assicurare, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, nella misura del 50%.
3. Quanto al regime delle spese processuali, considerato che la domanda di contribuzione ha trovato accoglimento, esse vanno regolate in base al principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della parte resistente rimasta contumace e liquidate come in dispositivo,
secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia.
In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio
5 dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità
delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori minimi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del
10 marzo 2014.
Stante l'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato,
l'importo spettante al difensore, calcolato secondo i criteri suindicati, deve essere ridotto della metà, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115
e andrà devoluto direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 133 del richiamato decreto.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di _1 _1
, con l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni diversa
[...]
richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di cui in epigrafe;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, con Controparte_1
decorrenza dal mese di giugno 2024, la somma mensile di € 200,00, a titolo di contributo per il mantenimento di gli _1
importi andranno annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT di riferimento, a partire dal mese di gennaio 2026 e dovranno essere versati direttamente a entro il giorno 5 di ciascun mese, _1 _1
in contanti ovvero a mezzo bonifico bancario o vaglia postale o altre modalità che il beneficiario avrà cura di indicare;
6 PONE, altresì, a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio _1
CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida – già _1
applicata la riduzione della metà, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R.
30.05.2002 n. 115 - in complessivi € 1.670,95 (di cui € 0,00 per spese documentate, € 1.453,00 per compensi professionali ed € 217,95 per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da devolversi direttamente in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 29/12/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
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