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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente e Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
SERENI LU ROBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 470/2021 depositato il 20/07/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 218/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 2 e pubblicata il 14/05/2021
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT n. 0000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si discute dell'ambito di applicazione dell'agevolazione fiscale introdotta, per le zone terremotate, dall'art.8 del D.L. n.123/2019, convertito con legge n.156/2019.
La normativa prevede in sintesi, per quello che qui rileva, il pagamento delle trattenute fiscali sulle retribuzioni solamente nella misura del 40%.
L'Ufficio ritiene che possano beneficiare di tale disposizione solamente i soggetti che si siano avvalsi della sospensione del pagamento delle imposte prevista, in via di urgenza, dall'art.48 del D.L.n.244/2016 e quindi solo quei soggetti che, alla data di entrata in vigore dell'art.8 del D.L.n.123/2019, non avessero ancora versato le imposte relative al periodo cui si riferiva la sospensione.
Contraria è la tesi del contribuente.
Questi sostiene infatti che possono richiedere l'agevolazione anche i soggetti che non si siano avvalsi della sospensione e che abbiano di conseguenza versato regolarmente, per il periodo cui si riferiva la sospensione, l'intero importo delle trattenute fiscali.
Da qui la richiesta del contribuente di rimborso delle imposte versate in eccedenza (60%).
La Commissione ha ritenuto corretta l'impostazione del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione.
Le parti hanno infatti raggiunto un accordo
Spese compensate come concordato.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate.
Così deciso in Ancona in data 27 gennaio 2026
Il Presidente estensoredott. Davide Storti
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente e Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
SERENI LU ROBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 470/2021 depositato il 20/07/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 218/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 2 e pubblicata il 14/05/2021
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT n. 0000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si discute dell'ambito di applicazione dell'agevolazione fiscale introdotta, per le zone terremotate, dall'art.8 del D.L. n.123/2019, convertito con legge n.156/2019.
La normativa prevede in sintesi, per quello che qui rileva, il pagamento delle trattenute fiscali sulle retribuzioni solamente nella misura del 40%.
L'Ufficio ritiene che possano beneficiare di tale disposizione solamente i soggetti che si siano avvalsi della sospensione del pagamento delle imposte prevista, in via di urgenza, dall'art.48 del D.L.n.244/2016 e quindi solo quei soggetti che, alla data di entrata in vigore dell'art.8 del D.L.n.123/2019, non avessero ancora versato le imposte relative al periodo cui si riferiva la sospensione.
Contraria è la tesi del contribuente.
Questi sostiene infatti che possono richiedere l'agevolazione anche i soggetti che non si siano avvalsi della sospensione e che abbiano di conseguenza versato regolarmente, per il periodo cui si riferiva la sospensione, l'intero importo delle trattenute fiscali.
Da qui la richiesta del contribuente di rimborso delle imposte versate in eccedenza (60%).
La Commissione ha ritenuto corretta l'impostazione del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione.
Le parti hanno infatti raggiunto un accordo
Spese compensate come concordato.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese compensate.
Così deciso in Ancona in data 27 gennaio 2026
Il Presidente estensoredott. Davide Storti