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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/12/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
NI GA, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 103 R.G.A.C. per l'anno 2022
TRA
(GIA' Parte_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Teresa VERSACE presso il cui studio in Reggio Calabria,
Vico Vitetta, n. 28, è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti in atti;
Parte appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso nel giudizio di Controparte_1 C.F._1 primo grado dall'Avv. Fabio Davoli
Parte appellata- contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n.
2195/2021 del 10.12.2021, depositata in data 11.12.2021 e notificata il 28.12.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_3 in epigrafe con la quale il Giudice di Pace di Lamezia Terme, in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso l'estratto di ruolo n. 2013/0003420 in Controparte_1 relazione alla Cartella di pagamento n. 03020130014738611000, emessa per mancato pagamento di sanzioni amministrative applicate per violazione del codice della strada, anno
1 2012, oltre che della tassa di smaltimento rifiuti e tributo provinciale, anno 2012, ha annullato la cartella di pagamento, ritenendo non provata la notifica della stessa e prescritto il relativo credito.
Parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, ha ritenuto ammissibile l'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, in violazione di quanto disposto dall'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, tenuto conto che parte attrice non ha dato dimostrazione del pregiudizio sotteso all'opposizione e stante comunque l'assoluto difetto d'interesse ad agire della stessa;
ha inoltre contestato la qualificazione dell'azione introduttiva del giudizio di primo grado quale opposizione all'esecuzione, avendo parte opponente eccepito oltre alla prescrizione, anche l'inesistenza e/o illegittimità della notifica della cartella di pagamento, riconducibili a motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. L'appellante ha infine impugnato la sentenza di primo grado per avere il
Giudice di Pace, ritenuto il credito prescritto, nonostante la prova dell'invio al debitore di atti interruttivi del termine prescrizionale, validamente notificati. Al riguardo, parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per avere il giudice di pace ritenuto la documentazione prodotta, nella specie estratti della cartella di pagamento impugnata, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0307620150000050000 e intimazione di pagamento n. 03020179000024313000, ciascuno corredati dai relativi avvisi di ricevimento, non idonea a provare l'effetto interruttivo, in quanto prodotta in copia fotostatica, ritenuta non idonea a dimostrare con certezza la regolarità delle notifiche a parte opponente.
Parte appellante ha quindi chiesto all'adito Tribunale la riforma della sentenza di primo grado, con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione o rigetto della stessa e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2. Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si è costituito per e ne è Controparte_1 stata dichiarata la contumacia.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successiva discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 2.12.2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione, riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies
2 comma 3 c.p.c., applicabile ai processi pendenti alla data del 28.02.2023, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 164/2024.
4. L'appello deve essere accolto, essendo fondata la censura con cui l' Parte_3 fa valere l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'odierno appellato,
[...] per carenza di interesse ad agire.
Giova premettere che l'azione esperita dall'appellato va qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre-esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in danno dell'opponente, il quale ha autonomamente impugnato la cartella di pagamento, per far valere la prescrizione del credito sopravvenuta alla notifica della cartella. In forza della detta qualificazione si impone, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali (Cass. civ. S.U. n. 26283 del 6.9.2022), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Come noto, con la sentenza n. 19704/2015, pur pronunciata in tema di contenzioso tributario, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, precisando che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
La Corte di Cassazione ha successivamente precisato che laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella, la stessa non può essere fatta valere in via di
3 azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire.
Parimenti, laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione, poiché difetta di interesse concreto ad agire.
Invece, laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite
n.19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal . In tal caso, Controparte_2
l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile in funzione recuperatoria, dovendosi altrimenti escludere l'interesse ad impugnare il mero estratto di ruolo, in difetto di azioni esecutive intraprese dall'amministrazione finanziaria, anche nel caso in cui il debitore intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e, in particolare, la prescrizione (Cass. Civ. n. 20618/2016 e n.
22946/2016; nello stesso senso, Cass n. 6034/2017; Cass. Civ. 27799/2018 e Cass. civ.
6723/2019 secondo cui “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito),
4 difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”)
(Cass. 22946/16).
Il contribuente, in sostanza, non può autonomamente impugnare - per difetto di interesse - il mero estratto di ruolo. Può tuttavia impugnare il titolo esecutivo in esso riportato del quale non abbia avuto diversamente conoscenza, trattandosi di una tutela anticipatoria - rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorchè sia notificato l'atto successivo - che si giustifica dacché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e che gli consente di recuperare, avverso la cartella medesima, gli strumenti di impugnazione che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa.
Nell'ambito delle coordinate ermeneutiche esposte, va collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, con legge n. 215/2021, ha ribadito la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni. In particolare, l'art. 3 bis del D.L. n.
146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, ha novellato l'art. 12 d.P.R. n.
602/73 con l'inserimento del comma 4 bis, che ha disposto che l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in relazione ad operazioni di finanziamento, nell'ambito di cessione di azienda.
La disposizione normativa, dunque, afferma perentoriamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio alleghi e dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio in relazione alle specifiche ipotesi indicate.
5 L'immediata applicabilità della disposizione normativa anche ai processi pendenti è stata affermata dalla Suprema Corte con la sentenza 6 settembre 2022 n. 26283 la quale ha affermato che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis. del D.L. 21 ottobre 2021 n.
146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021 n. 2015 con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost. quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è limitata alle sole ipotesi in cui la cartella non sia stata notificata o sia stata invalidamente notificata e comunque nei soli casi espressamente previsti dal legislatore. Spetta ovviamente al debitore, in presenza di invalidità della notifica della cartella di pagamento, dimostrare la sussistenza dello specifico pregiudizio legittimante l'impugnazione dell'estratti di ruolo e, in difetto di tale prova, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non può che ritenersi inammissibile.
Nel caso di specie, l'opponente, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha dedotto la mancata notifica della cartella di pagamento e l'inesistenza della stessa qualora avvenuta mediante servizio postale senza il rispetto delle prescritte formalità e ha eccepito, per effetto dell'omessa notifica, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Il Giudice di Pace ha accolto entrambe le eccezioni, rilevando con riguardo alla prima che, indipendentemente dall'esito della notifica, comunque contestata, della cartella, difetterebbe la prova di atti interruttivi successivi validamente notificati, avendo parte opposta prodotto documentazione in copia fotostatica, contestata e non seguita dal deposito degli originali, dalla quale non si evincerebbe con certezza la regolarità delle notifiche al destinatario.
L'assunto del giudice di pace non può essere condiviso.
In particolare, occorre evidenziare che in tema di notifica della cartella di pagamento, ove l'agente della riscossione produca in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di
6 specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. 01/04/2025, n. 8604; Cass. 28/01/2011, n. 2117).
Nel caso di specie, all'udienza di prima comparizione delle parti, svolta in data 07.12.2021, parte opponente ha contestato l'idoneità della documentazione prodotta da parte opposta a provare la notifica della cartella e dei successivi atti interruttivi senza tuttavia disconoscerla, sotto il profilo delle difformità delle copie prodotte rispetto agli originali, specificandone le ragioni. Come evincibile dal verbale dell'udienza, l'opponente ha contestato la consegna di detti atti a persona diversa dal destinatario, la mancata la prova della spedizione della raccomandata informativa prevista per il perfezionamento della notifica e la nullità della notifica dell'atto successivo alla cartella di pagamento perché effettuata tramite Nexive
S.p.A., società non autorizzata nell'anno 2017 a effettuare le notifiche.
Ciò posto, è pacifico in giurisprudenza che in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (Cass. n.
23902/2017).
Nel caso di specie parte appellante ha prodotto copia della relazione di notifica da cui risulta la consegna, in busta chiusa e sigillata in data 16/06/2014, della cartella di pagamento n.
03020130014738611000, a mani di nuora di la notifica è CP_3 Controparte_1 stata comunicata tramite raccomandata semplice n. 030201300147386110000 spedita in data
16/06/2014, come da prospetto riepilogativo delle accettazioni di . CP_4
Inoltre, come sopra evidenziato, parte opponente non ha formulato alcuna contestazione in merito alla qualità del soggetto che ha ricevuto l'atto, evidenziandosi come, in ogni caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona diversa che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, la consegna deve ritenersi validamente effettuata, fino a querela di falso (Cass. S.U. n. 9962/2010; Cass. S.U. n. 15315/2014).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, dunque, nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, ha fornito piena prova della valida ed Parte_3
7 efficacia notifica della cartella di pagamento, eseguita a mezzo servizio postale in data
16.06.2014.
Stante la rituale e valida notifica della cartella di pagamento, consegue che l'opposizione proposta dall'odierno appellato avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, rilevabile d'ufficio dal giudice e nel caso di specie ritualmente eccepito dalla convenuta.
5. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione sottesa alla controversia, avuto riguardo alla data di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado, se ne dispone l'integrale compensazione per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
NI GA, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma la sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in relazione alla cartella di Controparte_1 pagamento n. 03020130014738611000, per difetto di interesse ad agire;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa NI GA
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In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
NI GA, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 103 R.G.A.C. per l'anno 2022
TRA
(GIA' Parte_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Teresa VERSACE presso il cui studio in Reggio Calabria,
Vico Vitetta, n. 28, è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti in atti;
Parte appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso nel giudizio di Controparte_1 C.F._1 primo grado dall'Avv. Fabio Davoli
Parte appellata- contumace
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n.
2195/2021 del 10.12.2021, depositata in data 11.12.2021 e notificata il 28.12.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_3 in epigrafe con la quale il Giudice di Pace di Lamezia Terme, in accoglimento dell'opposizione proposta da avverso l'estratto di ruolo n. 2013/0003420 in Controparte_1 relazione alla Cartella di pagamento n. 03020130014738611000, emessa per mancato pagamento di sanzioni amministrative applicate per violazione del codice della strada, anno
1 2012, oltre che della tassa di smaltimento rifiuti e tributo provinciale, anno 2012, ha annullato la cartella di pagamento, ritenendo non provata la notifica della stessa e prescritto il relativo credito.
Parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace, ha ritenuto ammissibile l'autonoma impugnazione dell'estratto di ruolo, in violazione di quanto disposto dall'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, tenuto conto che parte attrice non ha dato dimostrazione del pregiudizio sotteso all'opposizione e stante comunque l'assoluto difetto d'interesse ad agire della stessa;
ha inoltre contestato la qualificazione dell'azione introduttiva del giudizio di primo grado quale opposizione all'esecuzione, avendo parte opponente eccepito oltre alla prescrizione, anche l'inesistenza e/o illegittimità della notifica della cartella di pagamento, riconducibili a motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. L'appellante ha infine impugnato la sentenza di primo grado per avere il
Giudice di Pace, ritenuto il credito prescritto, nonostante la prova dell'invio al debitore di atti interruttivi del termine prescrizionale, validamente notificati. Al riguardo, parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado per avere il giudice di pace ritenuto la documentazione prodotta, nella specie estratti della cartella di pagamento impugnata, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0307620150000050000 e intimazione di pagamento n. 03020179000024313000, ciascuno corredati dai relativi avvisi di ricevimento, non idonea a provare l'effetto interruttivo, in quanto prodotta in copia fotostatica, ritenuta non idonea a dimostrare con certezza la regolarità delle notifiche a parte opponente.
Parte appellante ha quindi chiesto all'adito Tribunale la riforma della sentenza di primo grado, con declaratoria di inammissibilità dell'opposizione o rigetto della stessa e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2. Nonostante la regolarità della notifica, nessuno si è costituito per e ne è Controparte_1 stata dichiarata la contumacia.
3. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successiva discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 2.12.2025, all'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione, riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies
2 comma 3 c.p.c., applicabile ai processi pendenti alla data del 28.02.2023, in virtù del disposto dell'art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 164/2024.
4. L'appello deve essere accolto, essendo fondata la censura con cui l' Parte_3 fa valere l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'odierno appellato,
[...] per carenza di interesse ad agire.
Giova premettere che l'azione esperita dall'appellato va qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre-esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in danno dell'opponente, il quale ha autonomamente impugnato la cartella di pagamento, per far valere la prescrizione del credito sopravvenuta alla notifica della cartella. In forza della detta qualificazione si impone, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali (Cass. civ. S.U. n. 26283 del 6.9.2022), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Come noto, con la sentenza n. 19704/2015, pur pronunciata in tema di contenzioso tributario, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, precisando che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
La Corte di Cassazione ha successivamente precisato che laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella, la stessa non può essere fatta valere in via di
3 azione per il tramite dell'estratto ruolo quando manchi un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorre, in tal caso, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Una diversa tesi implicherebbe una (inammissibile) rimessione in termini del ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. In tale circostanza, dunque, non è, in nessun caso, possibile impugnare, per intervenuta prescrizione, la cartella esattoriale per il tramite dell'estratto ruolo, configurandosi di per sé il difetto di interesse ad agire.
Parimenti, laddove le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate e il contribuente intenda eccepire la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non possa impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione, poiché difetta di interesse concreto ad agire.
Invece, laddove la cartella esattoriale non risulti essere stata mai notificata, in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) può essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite
n.19704/2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal . In tal caso, Controparte_2
l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile in funzione recuperatoria, dovendosi altrimenti escludere l'interesse ad impugnare il mero estratto di ruolo, in difetto di azioni esecutive intraprese dall'amministrazione finanziaria, anche nel caso in cui il debitore intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e, in particolare, la prescrizione (Cass. Civ. n. 20618/2016 e n.
22946/2016; nello stesso senso, Cass n. 6034/2017; Cass. Civ. 27799/2018 e Cass. civ.
6723/2019 secondo cui “in materia di riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito),
4 difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”)
(Cass. 22946/16).
Il contribuente, in sostanza, non può autonomamente impugnare - per difetto di interesse - il mero estratto di ruolo. Può tuttavia impugnare il titolo esecutivo in esso riportato del quale non abbia avuto diversamente conoscenza, trattandosi di una tutela anticipatoria - rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorchè sia notificato l'atto successivo - che si giustifica dacché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e che gli consente di recuperare, avverso la cartella medesima, gli strumenti di impugnazione che non aveva potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa.
Nell'ambito delle coordinate ermeneutiche esposte, va collocato l'intervento del legislatore ordinario che, in sede di conversione del decreto legge n. 146/2021, con legge n. 215/2021, ha ribadito la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo ed ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative eccezioni. In particolare, l'art. 3 bis del D.L. n.
146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, ha novellato l'art. 12 d.P.R. n.
602/73 con l'inserimento del comma 4 bis, che ha disposto che l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici, per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in relazione ad operazioni di finanziamento, nell'ambito di cessione di azienda.
La disposizione normativa, dunque, afferma perentoriamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio alleghi e dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio in relazione alle specifiche ipotesi indicate.
5 L'immediata applicabilità della disposizione normativa anche ai processi pendenti è stata affermata dalla Suprema Corte con la sentenza 6 settembre 2022 n. 26283 la quale ha affermato che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis. del D.L. 21 ottobre 2021 n.
146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021 n. 2015 con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost. quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
Alla luce di quanto sopra, dunque, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è limitata alle sole ipotesi in cui la cartella non sia stata notificata o sia stata invalidamente notificata e comunque nei soli casi espressamente previsti dal legislatore. Spetta ovviamente al debitore, in presenza di invalidità della notifica della cartella di pagamento, dimostrare la sussistenza dello specifico pregiudizio legittimante l'impugnazione dell'estratti di ruolo e, in difetto di tale prova, l'impugnazione dell'estratto di ruolo non può che ritenersi inammissibile.
Nel caso di specie, l'opponente, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha dedotto la mancata notifica della cartella di pagamento e l'inesistenza della stessa qualora avvenuta mediante servizio postale senza il rispetto delle prescritte formalità e ha eccepito, per effetto dell'omessa notifica, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Il Giudice di Pace ha accolto entrambe le eccezioni, rilevando con riguardo alla prima che, indipendentemente dall'esito della notifica, comunque contestata, della cartella, difetterebbe la prova di atti interruttivi successivi validamente notificati, avendo parte opposta prodotto documentazione in copia fotostatica, contestata e non seguita dal deposito degli originali, dalla quale non si evincerebbe con certezza la regolarità delle notifiche al destinatario.
L'assunto del giudice di pace non può essere condiviso.
In particolare, occorre evidenziare che in tema di notifica della cartella di pagamento, ove l'agente della riscossione produca in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di
6 specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. 01/04/2025, n. 8604; Cass. 28/01/2011, n. 2117).
Nel caso di specie, all'udienza di prima comparizione delle parti, svolta in data 07.12.2021, parte opponente ha contestato l'idoneità della documentazione prodotta da parte opposta a provare la notifica della cartella e dei successivi atti interruttivi senza tuttavia disconoscerla, sotto il profilo delle difformità delle copie prodotte rispetto agli originali, specificandone le ragioni. Come evincibile dal verbale dell'udienza, l'opponente ha contestato la consegna di detti atti a persona diversa dal destinatario, la mancata la prova della spedizione della raccomandata informativa prevista per il perfezionamento della notifica e la nullità della notifica dell'atto successivo alla cartella di pagamento perché effettuata tramite Nexive
S.p.A., società non autorizzata nell'anno 2017 a effettuare le notifiche.
Ciò posto, è pacifico in giurisprudenza che in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (Cass. n.
23902/2017).
Nel caso di specie parte appellante ha prodotto copia della relazione di notifica da cui risulta la consegna, in busta chiusa e sigillata in data 16/06/2014, della cartella di pagamento n.
03020130014738611000, a mani di nuora di la notifica è CP_3 Controparte_1 stata comunicata tramite raccomandata semplice n. 030201300147386110000 spedita in data
16/06/2014, come da prospetto riepilogativo delle accettazioni di . CP_4
Inoltre, come sopra evidenziato, parte opponente non ha formulato alcuna contestazione in merito alla qualità del soggetto che ha ricevuto l'atto, evidenziandosi come, in ogni caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona diversa che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, la consegna deve ritenersi validamente effettuata, fino a querela di falso (Cass. S.U. n. 9962/2010; Cass. S.U. n. 15315/2014).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, dunque, nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di pace, ha fornito piena prova della valida ed Parte_3
7 efficacia notifica della cartella di pagamento, eseguita a mezzo servizio postale in data
16.06.2014.
Stante la rituale e valida notifica della cartella di pagamento, consegue che l'opposizione proposta dall'odierno appellato avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, rilevabile d'ufficio dal giudice e nel caso di specie ritualmente eccepito dalla convenuta.
5. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione sottesa alla controversia, avuto riguardo alla data di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado, se ne dispone l'integrale compensazione per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
NI GA, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma la sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da in relazione alla cartella di Controparte_1 pagamento n. 03020130014738611000, per difetto di interesse ad agire;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Lamezia Terme, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa NI GA
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