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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2810/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NT AR Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n.R.G. 2810/2019 promossa da:
in persona del l.r.p.t. (P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Petrarolo Antonio (C.F.:
ed elett.te dom.ta presso lo studio sito in C.F._1
NT AR Capua Vetere (CE) alla Via Dei Sanniti,4;
-appellante- contro nata NT AR C.V. (CE) il 18/06/1990 (C.F.: CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Caterino C.F._2
Annunziata (C.F.: elettivamente dom.ta C.F._3
presso il suo studio sito San Cipriano D'Aversa (CE) alla Via M.
Diana,21;
-appellato / appellante incidentale-
1 nonché nato a [...] il [...] Controparte_2
(C.F.: ) residente a [...] alla C.F._4
Via Bari,1;
-appellato contumace-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di NT AR Capua
Vetere, conveniva in giudizio e la sua CP_1 Controparte_2
compagnia assicuratrice, deducendo di essere stata CP_3
coinvolta in un sinistro stradale verificatosi il 28 ottobre 2015, allorché, mentre percorreva via Santella in Marcianise a bordo di una bicicletta tandem, veniva investita da tergo dal veicolo Fiat Punto targato DK834SL, condotto da e assicurato con CP_2 CP_3
riportando lesioni personali.
Il Giudice di Pace di NT M.C.V. nella persona della dott.ssa Cariati, con sentenza n. 7676/2018, depositata in data 21/12/2018, accoglieva
2 parzialmente la domanda, ritenendo la responsabilità concorrente delle parti nella misura del 70% a carico del convenuto e del 30% a carico dell'attrice, condannando e al pagamento della CP_2 CP_3
somma di € 4.445,40 oltre interessi e spese.
Avverso tale decisione hanno proposto appello e CP_3 CP_2
deducendo contraddittorietà e lacunosità della motivazione, erronea valutazione della prova testimoniale resa dalla moglie del conducente, mancata considerazione della vetustà del tandem, nonché sproporzione nella quantificazione del danno.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
proponendo appello incidentale, volto ad ottenere l'integrale riforma della sentenza nella parte in cui le era stato ascritto un concorso di colpa del 30%, insistendo per la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo investitore.
Con ordinanza del 13/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche. Pur se ritualmente citato non si costituiva pertanto, se ne dichiara la sua contumacia;
Controparte_2
In via preliminare, l'appello va dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto nell'atto introduttivo risultano chiaramente indicati i capi della sentenza oggetto di censura nonché gli specifici motivi di impugnazione, articolati in modo coerente e comprensibile.
Sempre preliminarmente, si osserva che, in relazione a tutto quanto non ha formato oggetto di impugnazione, né di riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., né risulta dipendente dai capi di sentenza oggetto di
3 gravame (artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato giudicato interno, con conseguente esonero del Tribunale da ogni delibazione sul punto.
Passando al merito, non possono trovare accoglimento né l'appello principale né quello incidentale, dovendo entrambi essere rigettati.
È pacifico che il sinistro si sia verificato a seguito del tamponamento del tandem da parte del veicolo Fiat Punto condotto da In CP_2
tali casi opera la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2054, comma 1, c.c., che può essere vinta solo con la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. civ., Sez. III, 11 aprile
2017, n. 9278; Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2017, n. 30388).
Nessun elemento di tale prova liberatoria è stato fornito dagli appellanti.
Le censure mosse alla sentenza impugnata in ordine alla prova testimoniale resa dalla moglie del convenuto sono prive di fondamento. L'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
è stata sollevata tardivamente e, comunque, le dichiarazioni rese non mutano la dinamica del sinistro, essendo già state valutate dal primo giudice come lacunose.
Quanto alla vetustà del tandem, la mera condizione del mezzo non elide la responsabilità del tamponante, che resta onerato della prova liberatoria, non raggiunta. Parimenti infondata è la censura relativa al quantum: la liquidazione operata dal giudice di pace è conforme ai criteri tabellari di cui all'art. 139 Cod. Ass. ed è fondata sulla consulenza tecnica d'ufficio, non validamente contestata.
Neppure l'appello incidentale può trovare accoglimento.
Se è vero che il conducente tamponante resta gravato della
4 presunzione di responsabilità, è altrettanto vero che la mancanza di certezza circa la presenza di dispositivi rifrangenti sul tandem e la condotta di guida dei ciclisti consente di confermare la valutazione del primo giudice circa un concorso di colpa nella misura del 30%. Tale apprezzamento appare congruo e rispettoso del principio di causalità di cui all'art. 1227 c.c., nonché coerente con la giurisprudenza secondo cui la condotta imprudente del ciclista può concorrere causalmente alla produzione del sinistro (Cass. civ., Sez. III, 4 aprile 2017, n. 8663).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. AR C.V., Terza Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello tra le parti in epigrafe riportate, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, TU Spese di Giustizia.
Così, 02 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NT AR Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n.R.G. 2810/2019 promossa da:
in persona del l.r.p.t. (P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Petrarolo Antonio (C.F.:
ed elett.te dom.ta presso lo studio sito in C.F._1
NT AR Capua Vetere (CE) alla Via Dei Sanniti,4;
-appellante- contro nata NT AR C.V. (CE) il 18/06/1990 (C.F.: CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Caterino C.F._2
Annunziata (C.F.: elettivamente dom.ta C.F._3
presso il suo studio sito San Cipriano D'Aversa (CE) alla Via M.
Diana,21;
-appellato / appellante incidentale-
1 nonché nato a [...] il [...] Controparte_2
(C.F.: ) residente a [...] alla C.F._4
Via Bari,1;
-appellato contumace-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di NT AR Capua
Vetere, conveniva in giudizio e la sua CP_1 Controparte_2
compagnia assicuratrice, deducendo di essere stata CP_3
coinvolta in un sinistro stradale verificatosi il 28 ottobre 2015, allorché, mentre percorreva via Santella in Marcianise a bordo di una bicicletta tandem, veniva investita da tergo dal veicolo Fiat Punto targato DK834SL, condotto da e assicurato con CP_2 CP_3
riportando lesioni personali.
Il Giudice di Pace di NT M.C.V. nella persona della dott.ssa Cariati, con sentenza n. 7676/2018, depositata in data 21/12/2018, accoglieva
2 parzialmente la domanda, ritenendo la responsabilità concorrente delle parti nella misura del 70% a carico del convenuto e del 30% a carico dell'attrice, condannando e al pagamento della CP_2 CP_3
somma di € 4.445,40 oltre interessi e spese.
Avverso tale decisione hanno proposto appello e CP_3 CP_2
deducendo contraddittorietà e lacunosità della motivazione, erronea valutazione della prova testimoniale resa dalla moglie del conducente, mancata considerazione della vetustà del tandem, nonché sproporzione nella quantificazione del danno.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello e CP_1
proponendo appello incidentale, volto ad ottenere l'integrale riforma della sentenza nella parte in cui le era stato ascritto un concorso di colpa del 30%, insistendo per la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo investitore.
Con ordinanza del 13/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche. Pur se ritualmente citato non si costituiva pertanto, se ne dichiara la sua contumacia;
Controparte_2
In via preliminare, l'appello va dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto nell'atto introduttivo risultano chiaramente indicati i capi della sentenza oggetto di censura nonché gli specifici motivi di impugnazione, articolati in modo coerente e comprensibile.
Sempre preliminarmente, si osserva che, in relazione a tutto quanto non ha formato oggetto di impugnazione, né di riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c., né risulta dipendente dai capi di sentenza oggetto di
3 gravame (artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato giudicato interno, con conseguente esonero del Tribunale da ogni delibazione sul punto.
Passando al merito, non possono trovare accoglimento né l'appello principale né quello incidentale, dovendo entrambi essere rigettati.
È pacifico che il sinistro si sia verificato a seguito del tamponamento del tandem da parte del veicolo Fiat Punto condotto da In CP_2
tali casi opera la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2054, comma 1, c.c., che può essere vinta solo con la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. civ., Sez. III, 11 aprile
2017, n. 9278; Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2017, n. 30388).
Nessun elemento di tale prova liberatoria è stato fornito dagli appellanti.
Le censure mosse alla sentenza impugnata in ordine alla prova testimoniale resa dalla moglie del convenuto sono prive di fondamento. L'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
è stata sollevata tardivamente e, comunque, le dichiarazioni rese non mutano la dinamica del sinistro, essendo già state valutate dal primo giudice come lacunose.
Quanto alla vetustà del tandem, la mera condizione del mezzo non elide la responsabilità del tamponante, che resta onerato della prova liberatoria, non raggiunta. Parimenti infondata è la censura relativa al quantum: la liquidazione operata dal giudice di pace è conforme ai criteri tabellari di cui all'art. 139 Cod. Ass. ed è fondata sulla consulenza tecnica d'ufficio, non validamente contestata.
Neppure l'appello incidentale può trovare accoglimento.
Se è vero che il conducente tamponante resta gravato della
4 presunzione di responsabilità, è altrettanto vero che la mancanza di certezza circa la presenza di dispositivi rifrangenti sul tandem e la condotta di guida dei ciclisti consente di confermare la valutazione del primo giudice circa un concorso di colpa nella misura del 30%. Tale apprezzamento appare congruo e rispettoso del principio di causalità di cui all'art. 1227 c.c., nonché coerente con la giurisprudenza secondo cui la condotta imprudente del ciclista può concorrere causalmente alla produzione del sinistro (Cass. civ., Sez. III, 4 aprile 2017, n. 8663).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. AR C.V., Terza Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello tra le parti in epigrafe riportate, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, TU Spese di Giustizia.
Così, 02 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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