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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/09/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DELL 23 settembre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al N.
309/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
titolare della omonima ditta CP_1 individuale contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, nella sua qualità di CP_1 titolare della omonima ditta individuale, per sentirlo condannare al pagamento della somma di
€ 3.988,11, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere stato dipendente della ditta convenuta dal 26.4.2023 al 28.9.2024, con mansioni di elettricista inquadrato al livello
VI CCNL Metalmeccanici Artigiani, deduceva di aver lavorato su vari cantieri sia a Bergamo che in provincia di Milano e Lecco, osservando un orario dalle 7.00 alle 17.00, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì, oltre a due sabati al mese, dalle 7.00 alle 12.00.
Il ricorrente rivendicava quindi il pagamento del lavoro straordinario prestato, nonché del superminimo mensile di € 399,04, riconosciuto sino ad agosto 2023, delle retribuzioni di agosto e settembre 2024, delle indennità di cessazione del rapporto e del TFR.
Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La società convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene dichiarata contumace e la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, ha lavorato per la convenuta dal 26.4.2023 al 28.9.2024, con mansioni di elettricista inquadrato al livello
VI CCNL Metalmeccanici Artigiani (v. doc.
1-2 fasc. ricorrente).
Il teste , collega di lavoro del Tes_1 ricorrente, avendo lavorato sempre con quest'ultimo, ha confermato nel dettaglio gli orari di lavoro dedotti, e quindi lo straordinario, nonché le trasferte (v. dep.
). Tes_1
Il contratto di assunzione prevedeva inoltre un elemento aggiuntivo della retribuzione di €
399,04, che è stato erogato solo da settembre
2023 (v. buste paga in atti).
Infine, la convenuta ha omesso il CP_2 pagamento delle retribuzioni di agosto e settembre 2024, delle indennità di cessazione del rapporto e del TFR.
L'istante ha quindi dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giustificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116 c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma pari ad €
3.988,11, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta nei suindicati termini.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 309/2025 R.G.:
1) condanna nella sua qualità di CP_1 titolare della omonima ditta individuale, al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di € 3.988,11, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna nella sua qualità di CP_1 titolare della omonima ditta individuale, al pagamento, in favore di Parte_1 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Bergamo, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DELL 23 settembre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al N.
309/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti L. Pizzigoni e A. Pesenti)
CONTRO
titolare della omonima ditta CP_1 individuale contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, nella sua qualità di CP_1 titolare della omonima ditta individuale, per sentirlo condannare al pagamento della somma di
€ 3.988,11, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere stato dipendente della ditta convenuta dal 26.4.2023 al 28.9.2024, con mansioni di elettricista inquadrato al livello
VI CCNL Metalmeccanici Artigiani, deduceva di aver lavorato su vari cantieri sia a Bergamo che in provincia di Milano e Lecco, osservando un orario dalle 7.00 alle 17.00, con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì, oltre a due sabati al mese, dalle 7.00 alle 12.00.
Il ricorrente rivendicava quindi il pagamento del lavoro straordinario prestato, nonché del superminimo mensile di € 399,04, riconosciuto sino ad agosto 2023, delle retribuzioni di agosto e settembre 2024, delle indennità di cessazione del rapporto e del TFR.
Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La società convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene dichiarata contumace e la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti e testimonialmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, ha lavorato per la convenuta dal 26.4.2023 al 28.9.2024, con mansioni di elettricista inquadrato al livello
VI CCNL Metalmeccanici Artigiani (v. doc.
1-2 fasc. ricorrente).
Il teste , collega di lavoro del Tes_1 ricorrente, avendo lavorato sempre con quest'ultimo, ha confermato nel dettaglio gli orari di lavoro dedotti, e quindi lo straordinario, nonché le trasferte (v. dep.
). Tes_1
Il contratto di assunzione prevedeva inoltre un elemento aggiuntivo della retribuzione di €
399,04, che è stato erogato solo da settembre
2023 (v. buste paga in atti).
Infine, la convenuta ha omesso il CP_2 pagamento delle retribuzioni di agosto e settembre 2024, delle indennità di cessazione del rapporto e del TFR.
L'istante ha quindi dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giustificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116 c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma pari ad €
3.988,11, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta nei suindicati termini.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 309/2025 R.G.:
1) condanna nella sua qualità di CP_1 titolare della omonima ditta individuale, al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di € 3.988,11, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna nella sua qualità di CP_1 titolare della omonima ditta individuale, al pagamento, in favore di Parte_1 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Bergamo, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini