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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. r.g.v.g. 3769/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Renato Buzi Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 3769 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2024, promosso congiuntamente da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Colleferro, alla C.F._2
via Latina n. 100, presso lo studio dell'avv. Barbara Anna Guerri, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrenti
e con la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili
1 del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Valmontone, in data
21.7.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 2001, parte 2, serie A, atto n. 21, deducendo di avere vissuto ininterrottamente separati dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale e precisando che è ormai venuta definitivamente meno la comunione materiale e spirituale di vita fra gli stessi.
I medesimi hanno altresì asserito che dalla loro unione sono nati i figli in Per_1
data 8.4.2005, maggiorenne, ma non economicamente indipendente, e , Persona_2
in data 26.11.2009.
Nelle note depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, a cui i coniugi hanno espressamente rinunciato, gli stessi hanno confermato che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 6.3.2025.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con la sentenza di omologa pubblicata in data 28.7.2023, che i coniugi hanno riconosciuto essere divenuta definitiva.
È altresì emerso che da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, tanto da doversi escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, elementi sufficienti a confermare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
A mente di quanto evidenziato, sussistono, pertanto, le condizioni di cui agli artt.
2 e 3 della l. n. 898 del 1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinando al competente Ufficiale
2 dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
3. Tanto premesso, si rileva che le condizioni concordate dalle parti appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affidamento condiviso del figlio minore, con sua collocazione presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, in ossequio al principio della bigenitorialità recepito dal nostro ordinamento, con la sola precisazione che, dato il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia difetta, rispetto alla stessa, il presupposto per la regolamentazione delle Per_1
modalità di visita da parte del padre.
Si reputa, inoltre, che la somma prevista a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, l'uno minore, l'altra maggiorenne, ma non autosufficiente, sia conforme alle loro esigenze, in relazione all'età, e parametrato alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, per come emergente dalla documentazione reddituale dalle medesime prodotta.
Si dà, inoltre, atto della circostanza che i coniugi hanno inteso disciplinare tutti i reciproci rapporti economici con le modalità delineate nel ricorso introduttivo.
4. Il raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce ragione sufficiente a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c. 2
c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Valmontone, in data 21.7.2001, ordinando Parte_1 Parte_2 all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno dell'anno 2001, atto n. 21, parte 2, serie A;
b) dispone che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, Persona_2
che lo stesso sia collocato presso la madre, alla quale viene assegnata la casa
3 coniugale sita in Valmontone, via Del Canale n. 18, e che il padre veda e tenga con sé il figlio minore con le modalità indicate nel ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente riportate;
c) determina in euro 400,00 mensili il contributo che dovrà Parte_2
versare, a titolo di mantenimento dei figli, in favore di , entro e Parte_1
non oltre il giorno quindici di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
d) dispone che partecipi nella misura del 50% alle spese Parte_2
straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come definite dal Protocollo del 30 marzo 2015, adottato da questo Tribunale, e con le precisazioni delineate nel ricorso introduttivo;
e) dà atto della circostanza che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento e che gli stessi hanno inteso disciplinare gli ulteriori reciproci rapporti secondo quanto previsto nelle condizioni delineate nel ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente trascritte;
f) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Marcello Buscema
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Renato Buzi Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 3769 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2024, promosso congiuntamente da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Colleferro, alla C.F._2
via Latina n. 100, presso lo studio dell'avv. Barbara Anna Guerri, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrenti
e con la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili
1 del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Valmontone, in data
21.7.2001, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 2001, parte 2, serie A, atto n. 21, deducendo di avere vissuto ininterrottamente separati dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale e precisando che è ormai venuta definitivamente meno la comunione materiale e spirituale di vita fra gli stessi.
I medesimi hanno altresì asserito che dalla loro unione sono nati i figli in Per_1
data 8.4.2005, maggiorenne, ma non economicamente indipendente, e , Persona_2
in data 26.11.2009.
Nelle note depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, a cui i coniugi hanno espressamente rinunciato, gli stessi hanno confermato che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 6.3.2025.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con la sentenza di omologa pubblicata in data 28.7.2023, che i coniugi hanno riconosciuto essere divenuta definitiva.
È altresì emerso che da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, tanto da doversi escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, elementi sufficienti a confermare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
A mente di quanto evidenziato, sussistono, pertanto, le condizioni di cui agli artt.
2 e 3 della l. n. 898 del 1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinando al competente Ufficiale
2 dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
3. Tanto premesso, si rileva che le condizioni concordate dalle parti appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affidamento condiviso del figlio minore, con sua collocazione presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, in ossequio al principio della bigenitorialità recepito dal nostro ordinamento, con la sola precisazione che, dato il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia difetta, rispetto alla stessa, il presupposto per la regolamentazione delle Per_1
modalità di visita da parte del padre.
Si reputa, inoltre, che la somma prevista a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, l'uno minore, l'altra maggiorenne, ma non autosufficiente, sia conforme alle loro esigenze, in relazione all'età, e parametrato alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, per come emergente dalla documentazione reddituale dalle medesime prodotta.
Si dà, inoltre, atto della circostanza che i coniugi hanno inteso disciplinare tutti i reciproci rapporti economici con le modalità delineate nel ricorso introduttivo.
4. Il raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce ragione sufficiente a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c. 2
c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Valmontone, in data 21.7.2001, ordinando Parte_1 Parte_2 all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno dell'anno 2001, atto n. 21, parte 2, serie A;
b) dispone che il figlio minore sia affidato ad entrambi i genitori, Persona_2
che lo stesso sia collocato presso la madre, alla quale viene assegnata la casa
3 coniugale sita in Valmontone, via Del Canale n. 18, e che il padre veda e tenga con sé il figlio minore con le modalità indicate nel ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente riportate;
c) determina in euro 400,00 mensili il contributo che dovrà Parte_2
versare, a titolo di mantenimento dei figli, in favore di , entro e Parte_1
non oltre il giorno quindici di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
d) dispone che partecipi nella misura del 50% alle spese Parte_2
straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come definite dal Protocollo del 30 marzo 2015, adottato da questo Tribunale, e con le precisazioni delineate nel ricorso introduttivo;
e) dà atto della circostanza che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento e che gli stessi hanno inteso disciplinare gli ulteriori reciproci rapporti secondo quanto previsto nelle condizioni delineate nel ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente trascritte;
f) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Marcello Buscema
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