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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.267/2023 RGA promossa in grado di appello d a
e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura
[...] ffici in Palermo via Mariano Stabile n.184 sono elettivamente domiciliati appellante contro
rappresentata e difesa dall'Avv.to Rosanna Milazzo presso il cui studio in CP_1 Gibellina, via Nunzio Nasi n.5, è elettivamente domiciliata
appellato all'udienza del 30 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO e DIRITTO 1) Con sentenza n.1062/2022 il Tribunale G.L. di Marsala, ha accertato e dichiarato il diritto di “all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la CP_1 formazione del a L. n.107/2015 per gli anni scolastici 2016/2017, 2020/2021 e 2021/2022” e, per l'effetto, condannato il “alla Parte_1 corresponsione in favore di della c.d. omma CP_1 121, della L. n.107 del 2015”. Avverso tale decisione ha interposto appello il chiedendone la parziale Parte_1 riforma. Lamenta, in particolare, l'intervenuta condanna all'assegnazione della carta elettronica anche per l'a.s. 2016/2017 durante il quale la non aveva prestato alcun CP_2 servizio. Soggiunge che anche laddove dovesse ritenersi che controparte avesse chiesto il riconoscimento del diritto per l'anno scolastico 2015/2016 lo stesso si era prescritto essendo stato compiuto il primo atto interruttivo in data 26.7.2022. Chiede, pertanto, che la sentenza di prime cure venga riformata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto alla il “bonus carta docente in relazione all'anno scolastico CP_1
2016/2017” e, in via subordina scrizione del medesimo diritto ove riferito all'a.s. 2015/2016.
Pag.1 si è ritualmente costituita in giudizio rinunciando “all'annualità CP_1 2016/17, riconosciuta in sentenza, rinunciando altresì a chiedere l'a.s. 2015/16. Ritenendo per il resto dovute le altre annualità (2020/21, 2021/2022) come riconosciute in sentenza”. Indi all'odierna udienza, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Posto che la - per come è agevole ricavare dalla piana lettura del ricorso CP_1 di primo grado - aveva spiegato domanda di riconoscimento del beneficio esclusivamente per gli anni scolastici 2016/2017, 2020/2021 e 2021/2022, ritiene la Corte che l'appello (per quanto di ragione) sia manifestamente fondato e, come tale, debba accolto, in quanto risulta fatto incontroverso (oltre che ammesso dalla stessa parte odierna appellata) il mancato espletamento di servizio utile per l'anno scolastico 2016/2017. Per quanto suesposto ed escluso che nell'oggetto del contendere rientrasse anche l'a.s. 2015/2016 (rispetto al quale, in ogni caso, l'appellata ha dichiarato in memoria di rinunciare) la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata con conseguente rigetto della domanda con riferimento all'a.s. 2016/2017.
3) Considerate le ragioni del gravame, della decisione e della leale condotta processuale tenuta dall'appellata, oltre che del recente intervenuto chiarificatore della Cassazione (sent. n.29961/2023), ritiene questa Corte conforme a giustizia l'integrale compensazione tra le parti delle spese di questo grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.1062/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Marsala, rigetta il ricorso di primo grado proposto da limitatamente all'anno scolastico 2016/2017. CP_1
Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Compensa tra le parti le spese di questo grado. Palermo 30 gennaio 2025
Il cons. est. Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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