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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di secondo grado iscritta al N. 22102/2020
R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 18.12.2024, con fissazione dei termini previsti dagli artt.190 e 352 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto in data 10.03.2025
TRA
(C.F. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via L. C.F._1
Caldieri 88, presso lo studio dell'Avv. Barbara Gaimari, che la rappre- senta e difende in virtù di procura in atti --
-APPELLANTE-
E
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamen- te domiciliata in Napoli, alla via del Parco Margherita 33, presso lo studio dell'avv. Gianluca Tisci, che la rappresenta e didende in virtù di procura in atti
-APPELLATA- nonché
(C.F. ) elettivamente Controparte_2 C.F._2
domiciliato in Napoli, alla via Benedetto Cairoli 1/B, presso lo studio dell'avv. Grazia Ferrara, che lo rappresenta e l'assiste, in virtù di pro- cura in atti
-APPELLATO-
1
Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricom- prese nelle altre materie (cod. oggetto 145999).
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di tratta- zione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per indennizzo diretto il IG. Controparte_2
conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli,
[...]
per ottenere il risarcimento dei danni materiali su- Controparte_1
biti dal proprio autoveicolo, tipo Opel OR, tg. EH877LP, a seguito dell'incidente avvenuto in data 23.10.2014, alle ore 9.00 circa, in Na- poli, alla via Tangenziale, all'altezza “dell'uscita tra Capodimonte e
Corso Malta”.
Più precisamente, nell'atto di citazione in primo grado parte attrice esponeva: che, in tali circostanze di tempo e di luogo, Controparte_3
, alla guida dell'autoveicolo di sua proprietà, tipo ED
[...]
tg BH287MJ, assicurato per la responsabilità civile con
[...]
, nel percorrere la tangenziale di Napoli, giunta in Controparte_4 prossimità dell'uscita tra Capodimonte e Corso Malta, frenava bru- scamente, provocando un tamponamento a catena che coinvolgeva l'autoveicolo tipo Volvo tg DS020BN, condotto da Controparte_5
ed assicurato per la responsabilità civile con Controparte_6 nonché l'autoveicolo Opel OR tg EH877LP, di proprietà dell'istante, assicurato con Controparte_1
che più precisamente il veicolo Opel corsa di proprietà del CP_2
tamponava l'auto Volvo che era immediatamente innanzi allo stesso e questo tamponava a sua volta il veicolo ED che si trovava im- mediatamente innanzi alla Volvo nel medesimo senso di marcia;
tutto ciò in quanto il conducente del veicolo ED frenava bruscamente arrestandosi improvvisamente in una strada a percorrenza veloce pro- curando l'incidente;
che per effetto dell'urto l'autoveicolo Opel OR tg EH877LP, di proprietà del riportava danni a cose e preciamente all'air-bag, CP_2 al radiatore, alla ventola di raffreddamento, all'aria condizionata, alla
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turbina a motore, al tubo di aspirazione della turbina, al motorino val- Contr vola , all'elica dell'aria condizionata, al liquido radiatore, per un ammontare complessivo pari ad € 4.942,72, come da preventivo in at- ti;
che, ai sensi del D.lgs. 209/2005, aveva avanzato, in data 3.11.2014, richiesta stragiudiziale di risarcimento alla , co- Controparte_8
me compagnia garante sia dell'autovettura di proprietà del sia CP_2
dell'autovettura ED di proprietà di Parte_1
TG BH 287MJ senza ottenere riscontro;
[...]
che era intenzione dell'attore in primo grado ottenere il ri- CP_2
sarcimento dei danni dalla propria compagnia sotto forma di indenniz- zo diretto e pertanto citava esclusivamente la formulan- CP_1 do le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare la responsabili- tà esclusiva del proprietario del veicolo ED tg. BH287MJ per
l'incidente per cui è causa;
b) Per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni riportati dal veicolo Controparte_8
tg. EH877LP, in conseguenza del sinistro per cui è causa, in favore dell'attore, della somma da quantificarsi in corso di causa, o nella di- versa somma che l'On. Giudicante riterrà giusta ed equa, oltre inte- ressi e rivalutazione dal fatto al soddisfo, il tutto nel limite massimo di valore di € 5.200,00; c) Condannare al risarcimento di Parte_2
tutti i danni in forza del dpr 18 luglio 2006 n. 254 recante la discipli- na del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stra- dale, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 del d.lgs. 209/2005
“ Codice ass.ni private”; d) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, interessi e svalutazio- ne monetaria dal fatto al soddisfo, oltre IVA e CPA da attribuirsi al procuratore anticipatario”.
Instaurata la lite innanzi al Giudice di Pace di Napoli con R.G. n.
26867/20, si costituiva . Controparte_1
Quest'ultima impugnava in toto l'atto introduttivo, sia relativamente all'an che al quantum debeatur, eccependo:
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1) L'improponibilità ed inammissibilità della domanda per inapplicabilità della disciplina dell'indennizzo diretto per essere nell'incidente coin- volti tre veicoli;
2) La carenza di legittimazione passiva un quanto la Controparte_9
zione assicurava solo il veicolo Opel OR e non il veicolo responsa- bile del sinistro;
3) La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del proprieta- rio del veicolo ED , asserito responsabile del sinistro secondo la dinamica descritta in citazione;
4) L'infondatezza della domanda in punto di an debeatur essendo assente la responsabilità del conducente l'autovettura ED, tg. BH 287
MJ(primo veicolo della fila nell'ambito di un asserito tamponamento a catena) laddove la responsabilità del sinistro per le norme del Codice della Strada, era ascrivibile esclusivamente al conducente del veicolo di proprietà attorea che non teneva la minima distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedevano nel senso di marcia ed essendo in ogni caso tale elemento idoneo a supportare in via subordinata il concorso di maggior colpa del predetto conducente nella causazione del sinistro
5) L'infondatezza della domanda in punto di quantum debeatur.
La società assicurativa convenuta in primo grado concludeva affinché, il Giu- dice di Pace adito volesse:” a) Disporre la necessaria integrazione del con- traddittorio nei confronti del proprietario del veicolo tg. BH287MJ per i motivi sopra esposti;
b) In via principale, rigettare la domanda attorea perché inam- missibile, improponibile, improcedibile ed infondata, in fatto ed in diritto, per tutto quanto sopra osservato;
c) In via subordinata, nella denegata ipotesi di ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della domanda, dichiarare il concorso di maggiore colpa del conducente il veicolo tg. EH877LP, ovvero, ai sensi del disposto di cui all'art. 2054, comma 2 cc, con proporzionale riduzio- ne dell'importo liquidato in relazione al grado di colpa dell'attore”; d) In ogni caso, condannare parte attrice, ex art. 96 cpc, nonché, in caso di soccombenza, anche virtuale e/o parziale, condannare la stessa alla refusione delle spese, di- ritti ed onorari di causa”.
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In prima udienza il giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei con- fronti di a cui veniva notificato l'atto in data Parte_1
14/9/2015; si costituiva, altresì, la IG.ra Parte_1
avanzando domanda riconvenzionale è chiamata in causa in garanzia.
Ques'ultima contestava la dinamica descritta in citazione, assumendo che la re- sponsabilità del sinistro era da ascriversi esclusivamente al conducente dell'autovettura Opel OR tg. EH877LP, perché si trattava di un tampona- mento a catena di veicoli fermi nel traffico con conseguente responsabilità del veicolo ultimo in fila e chiedeva, in via riconvenzionale, di essere egual- mente risarcita, ex art 144 cod. ass., sia dei danni patiti al proprio veicolo, co- me da preventivo esibito, sia delle lesioni personali riportate a seguito del sini- CP_1 stro, in quanto la assicurava la orsa. Controparte_8
La concludeva chiedendo: “1) Preliminarmente, autorizzare la Parte_1
chiamata in causa e garanzia della , in persona del legale Controparte_8 rappresentate p.t., in qualità di società garante per la R.C.A. l'autovettura
Opel OR tg. EH877LP, di proprietà dell'attore ; 2) Nel Controparte_2 merito, riconoscere e dichiarare l'esclusiva responsabilità del IG.
[...]
, quale proprietario dell'autovettura Opel OR tg. EH877LP, nella CP_2 produzione del sinistro per cui è causa;
3) Per l'effetto, ed in accoglimento delle spiegate eccezioni, rigettare la domanda azionata dal IG. Parte_3
nei confronti della comparente perché improcedibile, inammissibile, in-
[...]
conferente, oltre che infondata in fatto ed in diritto;
4) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare in solido il IG. Parte_3
e la , in persona del legale rappresentante p.t., al risarci-
[...] CP_8 mento dei danni subiti dall'autovettura ED Kompressor tg. BH287MJ, nell'incidente per cui è causa, e, quindi, al pagamento in favore di essa IG.ra
, della somma di € 3.463,31, oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo, ovvero di quella diversa maggiore o minor somma che l'On.le Giudicante adito vorrà ri- tenere, il tutto da contenersi entro i limiti di valore di € 5.100,00; 5) Sempre in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare in solido, il IG. e la , in persona del legale rappresen- Controparte_2 CP_8
tante p.t., al risarcimento delle lesioni personali subite dalla comparente nel sinistro de quo e, quindi, al pagamento in favore di essa IG.ra Parte_4
[...
[...] [...]
della somma che verrà accertata in corso di causa, anche a mez-
[...]
zo di CTU medico-legale, di cui sin d'ora se ne chiede l'ammissione, oltre in- teressi e rivalutazione della domanda all'effettivo soddisfo, il tutto da conte- nersi entro i limiti di valore di € 20.000,00; 6) Con vittoria di spese e compe- tenze di causa e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria”.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa la prova per testi articolata dalle parti, all'udienza del 01.02.2017, veniva escusso il teste IG. TE
, genero della IG.ra , il quale dichiarava: “(…)Era il 23 otto-
[...] Parte_1
bre del 2014, verso le 8.30 del mattino, sulla Tangenziale di Napoli, con dire- zione Corso Malta, all'altezza dell'imbocco della galleria di Capodimonte, quando si verificava l'incidente stradale al quale ho assistito. Preciso che
l'incidente si verificava sulla terza corsia di sinistra. ADR Io mi trovavo alla guida del mio scooter, transitando nella corsia centrale, diretto al centro dire- zionale in Tribunale. In dette circostanze ho visto un tamponamento a catena, cioè ho visto una Opel di colore bianco che tamponava una Volvo di colore scuro che a sua volta veniva spinta in avanti contro una ED di colore blu, auto in quell'occasione riconosciuta come l'auto di proprietà di mia suo- cera e dalla stessa condotta. ADR Preciso che al momento dell'urto sia la Vol- vo che la ED erano ferme incolonnate nel traffico veicolare. ADR Preci- so quindi che l'incidente si verificava nella corsia di sinistra. ADR Quella mat- tina come tutte le mattine c'era molto traffico in Tangenziale. L'impatto tra i CP_1 veicoli fu forte, ricordo che la aveva la parte anteriore molto danneggia- ta ed era anche scoppiato l'airbag. Fermai il mio scooter e mi recai vicino ai veicoli incidentati che oramai erano fermi. ADR Ricordo che a causa dell'urto ricevuto la ED di mia suocera aveva riportato danni alla parte posterio- re, consistenti in ammaccature e rotture, al paraurti posteriore, fanali e cofano che, da allora, non si chiude più bene. ADR Anche mia suocera si faceva male, lamentava dolori al collo e alla spalla destra. Ci siamo trattenuti sul posto per
i necessari rilievi fotografici e scambio dei dati anagrafici ed assicurativi, do- po di ciò sono andato via ed ho aspettato mia suocera all'uscita del Corso malta e, ivi giunta, l'ho accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Asca- lese. ADR Riconosco nei rilievi fotografici che mi vengono esibiti e che sotto- scrivo lo stato dei luoghi, i veicoli coinvolti nell'incidente, i danni riportati
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dalla ED di proprietà di mia suocera. ADR Preciso che dopo l'incidente mia suocera ha indossato il collare ed il tutore alla spalla. ADR Preciso che al momento dell'incidente io mi trovavo nella corsia di centro e dietro rispetto alla Opel. Preciso che a causa del traffico mi trovavo alla corsia di centro, ma in fase di sorpasso. ADR Preciso che io provenivo dalla zona vomero ed ero diretto al centro Direzionale. ADR Preciso che la volvo riportava danni sia al-
Part la parte posteriore che alla parte anteriore. ADR suocera indossava la cintura di sicurezza. ADR Non sono intervenute autorità o ambulanza, compa- rivano addetti della tangenziale, ma non credo che abbiano redatto un verbale.
ADR Non so dire se altre persone si sono fatte male (…)”.
All'udienza del 15.06.2018 veniva escusso il teste , indifferente Testimone_2 il quale dichiarava:“ (…)Molti anni fa ho reso testimonianza per un giudizio di natura penale. Ho assistito ad un incidente avvenuto in tangenziale direzione
Corso Malta, circa dopo la metà del mese di ottobre del 2014, di mattina ore
8.30/9.00 che è l'orario in cui mi reco a lavoro. L'incidente è avvenuto dopo
l'uscita di capodimonte. Mi trovavo nella corsia di centro ed affianco a me
c'era un'auto bianca sul lato sinistro. L'auto bianca affianco a me era una
Opel OR. Io mi trovavo a bordo del mio motociclo ed ho assistito ad un tamponamento a catena. La prima autovettura era una ED di color scu- ro, la quale frenava e a seguito della frenata veniva tamponata da un'Audi che CP_1 era posta centralmente. Dietro l'Audi c'era la la quale a sua volta tam- ponava l'Audi. Mi ricordo che l'Audi era di colore scuro. ADR Ricordo che sul lato anteriore l'Opel subiva un grosso danno, ricordo che scoppiò anche
l'airbag. Ricordo che l'impatto fu piuttosto forte ed il cofano subì un importan- te danno rientrando di un bel po'. L'andamento del traffico era moderato, ma le auto non erano ferme. Ricordo che l'andamento era scorrevole. Successi- vamente all'incidente mi sono soffermato poco tempo, accertandomi che non ci fossero feriti gravi ed ho rilasciato i miei dati al conducente della Opel, ren- dendomi disponibile per un'eventuale testimonianza. Preciso che mi sono sof- fermato poco tempo perché dovevo andare al lavoro. Riconosco dalle foto che mi mostra l'avvocato Ferrara l'auto Opel che era stata coinvolta nell'incidente. Riconosco i danni che sono evidenziati nella foto come quelli che sono stati provocati dall'incidente de quo. ADR L'auto ED frenava per il traffico veicolare davanti a sé. ADR Preciso che percorrevo la detta
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strada in fase di sorpasso tra le due colonne di auto della fila centrale e della fila di sinistra, cioè lungo la linea di mezzeria che separa le due corsie di mar- cia. ADR Ho assistito all'incidente mentre ero in fase di percorrenza della strada.ADR Al momento dell'urto ero leggermente più dietro della Opel. Non ho controllato se gli altri veicoli avevano subito danni. Mi sono solo sofferma- to a controllare che non ci fossero feriti gravi.ADR Riconosco dai rilievi foto- grafici che mi vengono esibiti nella produzione della IG.ra lo stato Parte_1
dei luoghi al momento del sinistro, riconosco sommariamente i veicoli coinvol- ti, ma non posso riconoscere i danni subiti dalla ED.ADR Mi ricordo a bordo della prima auto, vagamente, che c'era una IG.ra di mezza età. Il con- CP_1 ducente della era un uomo, con cui mi sono, poi, scambiato i dati. ADR
Ho visto, esattamente, che l'auto ED frenava e, di seguito, le altre auto andavano ad impattare contro. Di conseguenza la Opel ha impattato sulla
CP_1 ED e di conseguenza l'Audi è andata ad urtare la ADR Sono certo che la Opel ha urtato la ED dopo che quest'ultima ha frenato (…)”.
All'udienza del 17.01.2020, pertanto, precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva introiata a sentenza.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 26698/2020, depositata in data
20.07.2020, dichiarava accoglieva la domanda di , rigettan- Controparte_2
do la domanda articolata da , dichiarando Parte_1
il conducente del veicolo tg BH287MJ unico esclusivo responsabile del sini- stro di cui è causa condannando la in solido con Parte_1 Controparte_11
al risarcimento dei danni quantificati come in dispositivo ed al pa-
[...] gamento delle spese di lite con distrazione , con la seguente motivazione: “(…)
Il fatto storico trova conferma nelle dichiarazioni rese dal teste indicato dall'attore escusso, che ha riferito di trovarsi nelle circostanze di tempo e di luogo di cui alla narrativa dell'atto di citazione, confermando il verificarsi del sinistro con le modalità indicate nell'atto introduttivo del giudizio de quo;
la dichiarazione del teste appare lacunosa e generica e, pertanto, Testimone_1
non può essere presa in considerazione. Dalla dinamica descritta emerge che la responsabilità del sinistro sia da attribuire al conducente del veicolo tg
BH287MJ, perché nell'occorso ha violato le più elementari norme del codice della strada che impongono al conducente una condotta di guida nel rispetto
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delle stesse norme, ritenendo, quindi, superata la presunzione di corresponsa- bilità di cui all'art. 2054 cc 2 comma”.
, avverso la suddetta sentenza, proponeva Parte_1
appello innanzi al Tribunale di Napoli, con atto notificato in data 26.10.2020, sulla base di un unico motivo (“Erronea valutazione delle risultanze istrutto- rie”).
L'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “ (…) Preliminarmente, ove
l'Ill.mo Tribunale adito non dovesse condividere le risultanze della espletata
CTP medico legale, e ove quindi ne ravvisasse l'opportunità e/o necessità, di- sporsi la CTU medico-legale sulla persona della IG.ra Persona_1
, odierna appellante, disattesa in primo grado;
- Ancora in via
[...]
preliminare, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
-
Nel merito, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'odierno ap- pellato IG. , proprietario dell'autovettura Opel OR tg. Controparte_2
EH877 LP, nella produzione del sinistro per cui è causa;
- Per l'effetto, in ac- coglimento dello spiegato appello, Condannare il IG. in so- Controparte_2
lido con la in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei Controparte_8 danni subiti dall'autovettura ED tg. BH 287 MJ di proprietà dell'odierna appellante IG.ra e quindi al Parte_1 pagamento in suo favore della somma di € 3.463,31 così come quantificata nel primo grado del giudizio, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo sod- disfo;
ovvero condannarsi essi appellati al pagamento di quella diversa mag- giore o minor somma che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà ritenere;
- Sempre in accoglimento dello spiegato appello condannare il IG. in so- Controparte_2
lido con la in persona del l.r.p.t., al risarcimento delle Controparte_8
lesioni personali subite dalla IG.ra e Parte_1 quindi al pagamento in suo favore della somma di € 6.956,65 così come quan- tificata nella comparsa conclusionale del primo grado del giudizio, oltre inte- ressi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, ovvero condannarsi essi ap- pellati al pagamento di quella diversa maggiore o minor somma che l'Ill.mo
Tribunale adito vorrà ritenere anche a seguito di eventuale CTU medico lega- le;
- Condannarsi altresì i convenuti al pagamento integrale delle spese e com- petenze del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore della sottoscritta
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procuratrice costituita per aver anticipato le prime e non riscosso le seconde
(…)”.
Incardinato il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, IX sez. Civile, R.G.
22102/2020 si costituiva in data 4/1/2021 che rassegnava le Controparte_2 seguenti conclusioni: “1) In via preliminare rigettare l'impugnazione della sen- tenza del Giudice di Pace di Napoli n. 26698/2020 da parte della IG. Parte_6
[... ; 2) Nel merito rigettare ogni altra eccezione, accogliendo le argomentazio- ni che sono state esposte, riconoscendo quindi la completa e totale responsabi- lità della IG. , condannandola in solido Parte_1
con in persona del l.r.p.t , al risarcimento dei danni su- Controparte_8
biti e subendi ed alle spese dei due gradi di giudizio con attribuzione;
3) Nel merito dichiarare la nullità di ogni eventuale documentazione e referto medico prodotto dalla IG. e differente rispetto a quanto è stato dedotto di- Parte_1
nanzi al giudice di Pace;
4) Confermare la sentenza n.26698/2020 del Giudice di Pace di Napoli con condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese del giudizio, oltre che degli interessi legati alla domanda e al soddisfo chiedendo quindi che vengano pagate totalmente le spese competenze del dop- pio grado di giudizio con attribuzione all'anticipatario avvocato”.
Dichiarata la contumacia di , a seguito della man- Controparte_1
cata trasmissione del fascicolo del giudice di pace di Napoli ne era disposta la ricostruzione a cura delle parti . A seguito del rinnovo della notifica dell'atto di appello alla compagnia appellata, in data 28.11.2023, si costituiva CP_8
, che rassegnava le seguenti conclusioni: “ (…)1) In via preliminare
[...] accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art.342 c.p.c. dell'appello promos- so dalla IG.ra avverso la sentenza n. Parte_7
26698/2020 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli in data
20.07.2020; 2) Rigettare il gravame promosso dalla IG.ra Parte_8
e, per l'effetto, confermare la decisione impugnata in ogni sua
[...]
parte; 3) In via gradata, dichiarare il concorso di colpa dei conducenti le au- tovetture coinvolte nel sinistro e, non ritendo superata la presunzione circa la loro colpa concorrente ai sensi dell'art.2054, comma 2, c.c., dimidiare, ovvero ridurre il danno da liquidarsi in misura proporzionale al grado di correspon- sabilità della parte appellante e tenuto conto dell'ulteriore quota di correspon-
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sabilità del conducente l'autovettura Volvo tg. DS020BN; 5) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
La compagnia chiedeva inoltre nel caso di riforma integrale o parziale della de- cisione impugnata chiedeva al giudice di dichiarare l'obbligo di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Napo- li.
All'udienza dell'11.12.2023 il giudice di secondo grado rinnovava l'istruttoria, nuovamente escutendo il teste di parte appellante, IG. , il quale Testimone_1
dichiarava: “Confermo la deposizione che ho reso davanti al Giudice di Pace.
Preciso che la scena davanti ai miei occhi è stata la seguente: vidi la Opel bianca tamponare una Volvo scura e la Volvo scura tamponare l'autovettura di mia suocera che era la prima della fila. Le autovetture erano Parte_1
ferme. Tra le tre vetture incolonnate c'era pochissima distanza l'una dall'altra. Devo però dire che la Opel bianca aveva una velocità abbastanza elevata attesa la tipologia di traffico del momento perché con il suo urto pro- vocò sia una apertura di un airbag, sia un successivo tamponamento, sia danni
a due auto. Anche i danni erano abbastanza evidenti. Mia suocera che guidava la ED aveva davanti a sé altri veicoli che erano incolonnati. I veicoli erano già fermi nel traffico perché si scorreva a tratti, essendo orario di punta in tangenziale nel tratto Capodimonte-Corso Malta, prima dell'ingresso in galleria, dopo la pompa di benzina posta sul lato destro”
Veniva disposta ed espletata CTU medico legale sulla persona dell'appellante
. Con perizia depositata in data 25.06.2024 il dottor Parte_1 Persona_2 riconosceva la compatibilità delle lesioni riportate dall'istante con la dinamica traumatica riferita. Quantificava i postumi permanenti nella misura dell'1%, con una ITP di gg 10 al 75%, una di gg 20 al 50% e una di giorni 20 al 25%.
Indi, completata la ricostruzione del fascicolo di primo grado , la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di legge, ex artt. 190 -352 cpc l'ultimo dei quali è scaduto il 10/3/2025.
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Il gravame è, innanzitutto, ammissibile e procedibile perché tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. e, quindi, entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (in mancanza di notifica-
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zione della stessa). Invero, la sentenza è stata depositata il 20.07.2020 e l'atto di appello è stato notificato in data 26/10/2020.
L'iscrizione a ruolo del gravame è del 27.10.2020.
L'appello è, altresì, ammissibile perché conforme al disposto dell'art. 342
c.p.c. essendo indicate le parti della sentenza di cui si chiede la modifica ed es- sendo proposto e motivato il contenuto di tale modifica.
Il requisito della specificità dei motivi deve, infatti, ritenersi sussistente, secon- do una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione con- senta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impu- gnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto del- le censure ed alle controparti di svolgere, senza alcun pregiudizio, la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ra- gioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né una formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chie- da l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una rifor- ma secondo le formulate conclusioni (cfr. Cass. sez. III, 23/10/2014, n. 22502).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte, secondo la quale, non si deve eIGere dall'appellante una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o delle singole parti di essa che si intendono impu- gnare, né un progetto alternativo di sentenza, dovendosi superare il mero for- malismo fine a sé stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio del- la norma (Cass. ord. n. 13535/18).
Conforme in tal senso Cass n. 40560 del 17/12/2021 secondo cui “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza ne- cessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado”.
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Nel merito, l'appellante deduce Parte_1
l'ingiustizia della sentenza nella parte in cui, il giudice non avrebbe interpretato in modo corretto le risultanze istruttorie.
Circoscritto e delimitato l'oggetto del presente giudizio, di tal che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giu- dicata relativamente a tutte le altre statuizioni del Giudice (ad es. proponibilità della domanda, titolarità attiva e passiva del rapporto), ritiene questo giudice che il gravame è in parte fondato, per i motivi di seguito indicati.
Nella specie il giudice di primo grado ha malgovernato la norma di cui all'art
2054 cc ., poiché come chiarito più volte dalla S.C., in tema di circolazione stradale, in caso di scontro tra veicoli la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. risulta superata quando, all'esito della valutazione delle pro- ve, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei condu- centi e risulti altresì che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza;
la pre- sunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive re- sponsabilità del sinistro . Inoltre questo Tribunale aderisce al principio sancito da Cass. n. 12663 del 09/05/2024 secondo cui : “ In tema di circolazione stra- dale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1 del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arre- sto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui
l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presun- zione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presun- zione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di cia- scuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova libera- toria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico
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responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa”.
Le parti, nei rispettivi atti, hanno descritto la dinamica del sinistro in modo ab- bastanza diverso.
Controverso se il sinistro si sia verificato tra veicoli in movimento o fermi nel traffico .
Questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del teste , genero della TE
parte appellante, rese in primo e secondo grado non siano credibili nella parte in cui viene indicato che il veicolo guidato da di Persona_3
[..
fosse completamente fermo nel traffico;
invero come dichiarato dallo stes- so teste l'incidente si verificava nella terza corsia di sinistra della tangenziale, all' altezza svincolo Capodimonte prima dell'imbocco della galleria e , sebbene in quel momento la tangenziale fosse trafficata come comprovato anche dalle fotografie esibite non appare credibile che nella terza corsia (quella di sorpasso per mezzi a percorrenza veloce) i veicoli fossero completamente fermi nel traf- fico. Ciò del resto si evince dalle stesse fotografie allegate e dalla deposizio- ne del in secondo grado laddove si ammette che “ si scorreva a trat- TE ti”. Confuta tale assunto la deposizione del teste che già è stato Tes_2
indicato nella lettera di messa in mora dal e che indifferente alle parti CP_2
ha dichiarato che l'andamento del traffico era moderato ma le auto non erano ferme in quanto il traffico veicolare mattutino permetteva uno scorrimento e l'autovettura ED aveva frenato proprio per il traffico . Ciò è compatibile con il fatto che ci si trovava in un punto della tangenziale di ingresso di ulte- riori auto dalla svincolo di Capodimonte, prima dell'imbocco della galleria , circostanza dichiarata dai testi in primo e secondo grado.
Il teste non ha però affermato che si sia trattato di un arresto improvviso Tes_2
da parte della ED né ha deposto circa la distanza di sicurezza che inter- correva tra la ED e l'autovettura che immediatamente la seguiva che era una Volvo ( e non una AU come indicato dal ) , né tra la distanza di Tes_2
sicurezza tra l'autovettura Volvo e l'autovettura Opel. CP_1 Proprio i notevoli danni che la ha subito ed il fatto che alla stessa scop- piava anche l'airbag con un impatto giudicato “piuttosto forte” e con un im- portante danno al cofano (cfr fotografie e deposizione del teste ) com- Tes_2
provano che la Opel non teneva distanza di sicurezza adeguata alla velocità di
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percorrenza, e vi sono seri dubbi circa il rispetto dei limiti di velocità da parte del conducente della Opel considerato che entrambi i testi hanno affermato che c'era del traffico ancorché moderato secondo e l'esistenza di un traffico veico- lare è circostanza che emerge altresì dai rilievi fotografici in atti.
Sebbene le parti, nei rispettivi atti, abbiano descritto la dinamica del sinistro in modo diverso, in merito alla circostanza dell'essere le autovetture Merce- des e Volvo ferme nel traffico(come indicato dal teste ovvero TE
nell'essere in movimento come indicato dal teste ritiene questo Tribuna- Tes_2
le, che il sinistro con tamponamento a catena si sia verificato con veicoli in movimento che si fermavano a tratti per il traffico in tangenziale in ora di punta e che non possa di certo ascriversi l'esclusiva responsabilità alla Pt_9
perché , trattandosi del primo veicolo della fila , la stessa era tenuta ov-
[...]
viamente a frenare in condizioni di traffico veicolare soprattutto all'altezza di uno svincolo di tangenziale (quello dell'uscita di Capodimonte) e pertanto non può addebitarsi alla stessa la responsabilità del sinistro stradale accaduto in data 23.10.2014, alle ore 8.30 circa, con scontro tra veicoli in movimento inco- lonnati nella stessa corsia di marcia.
Non è provato che abbia tenuto una con- Parte_1
dotta di guida non rispettosa delle regole di circolazione e che non abbia fat- to tutto il possibile per evitare il sinistro essendo la stessa stata tamponata per prima da tergo . Ne consegue che, erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto di addebitare la responsabilità del sinistro alla accoglien- Parte_1
do la domanda di il quale essendo il terzo veicolo tampo- Controparte_2
nante (ultimo della fila ) non rispettava né la distanza di sicurezza, nè teneva una velocità adeguata ai luoghi.
Il non ha dimostrato di aver rispettato, a sua volta, la distanza di CP_2
sicurezza dal veicolo che la precedeva;
egli non ha tenuto una veloci- tà adeguata alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra cir- costanza di qualsiasi natura, né ha dimostrato di aver guidato in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Pertanto sotto tale profilo l'appello va e accolto con revoca della statuizione di declaratoria di esclusiva responsabilità di nel- Parte_1
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la causazione del sinistro e con conseguente rigetto della domanda risarcito- ria articolata da in primo grado , sia nei confronti di Controparte_2 [...]
, sia nei confronti di Parte_10 Controparte_1
[...]
Venendo a valutare la domanda risarcitoria dell'appellante va Parte_1
però evidenziato che nel caso di specie trattasi di un tamponamento a catena tra veicoli in moto, come sopra chiarito , in relazione al quale trova appli- cazione l'art. 2054, comma 2, c.c. e la presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tampo- nante e tamponato); nella fattispecie sub iudice , contrariamente all'assunto dell'appellante, non è stata dalla comprovato, come era suo one- Parte_1
re, che la autovettura ED della e la Volvo che la seguiva, Parte_1 fossero ferme incolonnati all'arrivo della in altri termini non può di- CP_10
scutersi di auto ferme in colonna dovendosi invece ritenere che al momento dell'impatto vi era un rallentamento causa traffico, in tal modo confermandosi che i veicoli erano in marcia anche se ad andatura più moderata e non certo fermi o quasi come richiesto dalla S.C. per addossare la responsabilità all'ultimo veicolo, quello cioè di proprietà di Controparte_2
Consegue che erroneamente ha rivolto la Parte_1
domanda risarcitoria in primo grado in via riconvenzionale nei confronti di e della sua compagnia assicuratrice ( Controparte_2 Controparte_12
), non avendo chiesto (come era in sua facoltà) di chiamare in causa il
[...]
proprietario del veicolo Volvo tg DS020BN e la sua compagnia assicuratri- ce.
Ritiene in altri termini questo Tribunale che il materiale processuale non consenta di affermare la sussistenza di un caso di scontri successivi fra vei- coli facenti parte di una colonna in sosta, di tal che sotto tale aspetto la pro- nuncia appellata va confermata nella parte in cui rigetta la domanda risarcito- ria (avanzata in via riconvenzionale in primo grado) dall'attuale appellante nei confronti di e di . Controparte_2 Controparte_1
Quanto infine alla liquidazione delle spese di lite, le stesse vanno rideterminate atteso l'accoglimento parziale dell'appello e alla luce del decisum , le spese di
C.T.U. vanno poste per intero a carico di Controparte_13
[..
.
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Le spese processuali del rapporto tra e Parte_1 [...]
vanno compensate per metà per il primo e per il secondo grado CP_14
stante la reciproca soccombenza e liquidate, per la restante parte, in base allo scaglione fino ad € 26.00,00, valore medio ridotto per la eIGuità dell'istruttoria, con attribuzione in favore dell'avv.to Gaimari Barbara antici- pario .
e vanno condannati se- Controparte_15 Controparte_2
condo soccombenza in solido alla rifusione delle spese di primo e secondo grado nei confronti di spese liquidate in base allo sca- Controparte_1 glione fino ad € 26.00,00, valore medio ridotto per la eIGuità dell'istruttoria.
Atteso l'accoglimento del gravame si dichiara in questa sede l'obbligo di resti- tuzione delle somme versate in esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Napoli per cui è appello ma in mancanza di dimostrazione dei soggetti che hanno erogato tali somme nonché dei soggetti a cui tali somme sono state ero- gate( parte appellata e/o procuratore distrattario in primo grado) ed in CP_2
mancanza di prova del quantum versato nonché di domanda espressa di con- danna alla restituzione, ci si limita in questa sede a dichiarare l'obbligo restitu- torio e non si pronuncia condanna(cfr Cass n. 18062 del 10/07/2018 “La sen- tenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato de- rivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 9 SEZIONE civile, definitivamente pronunciando, con- trariis reiectis, così provvede:
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Accoglie l'appello e in riforma della sentenza n. 26698/2020, emessa dal Giu- dice di Pace di Napoli in data 20/7/2020:
A) Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Parte_3
contro ed
[...] Parte_1
; Controparte_1
B) Rigetta la domanda risarcitoria avanzata da
[...]
contro ed Parte_11 Controparte_2
; Controparte_1
C) Compensa per metà le spese del doppio grado nel rapporto tra
[...]
e Parte_1 Parte_3
e condanna al pagamento di €
[...] Controparte_2
650,00 per compenso ed € 100,00 per spese , oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Barbara Gaimari , per il primo grado, ed € 1.000,00 per compenso, ed euro 180/00 per spese oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Barbara Gaimari per il secondo grado;
D) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di
[...]
; Parte_1
E) Condanna e Parte_1
in solido tra di loro al pagamento delle spe- Controparte_2 se in favore di liquidate in € Controparte_1
1.300,00 per compenso oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso per il primo grado, ed € 2.000,00 per compenso oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso per il secondo grado;
F) Dichiara l'obbligo di restituzione delle somme versate in esecu- zione della sentenza del Giudice di pace di Napoli per cui è appello .
Così deciso in Napoli il 24/3/2025
Il Giudice
(dott.ssa Renata Palmieri)
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