Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 27/05/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 416/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 24/02/2025, da:
(C.F. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...];
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente in CP_1 C.F._2
Bee, via Maggiore 1/A;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nicoletta PIGNAT (C.F. ) presso il C.F._3
cui studio sono elettivamente domiciliati in Verbania, Corso Garibaldi, 72, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
terminati;
● il padre lascerà la casa coniugale trasferendosi in altra abitazione sempre a Verbania;
● Il sig. preleverà dall'abitazione coniugale tutti i propri effetti personali, mentre gli arredi CP_1
rimarranno nella casa di abitazione coniugale in uso alla moglie e ai figli.
● la signora provvederà a volturare tutte le utenze della casa a lei assegnata, che sono Pt_1
attualmente intestate al sig. CP_1
● i figli dei ricorrenti sono affidati congiuntamente ai genitori, con gli obblighi di legge;
● i ricorrenti garantiranno il diritto dei minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi ed a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. La potestà sarà esercitata da entrambi i genitori tenendo anche in considerazione, nelle decisioni, le inclinazioni naturali, ispirazioni e manifestazioni di volontà dei figli;
● e abiteranno con la madre presso la casa famigliare sita a Bèe (VB); Parte_2 Per_1
● e staranno con i genitori secondo lo schema qui di seguito indicato che Parte_2 Per_1
verrà applicato in via ripetitiva:
(prima settimana) con il padre dal lunedì al termine della scuola sino a mercoledì mattina ove lo stesso li riaccompagnerà;
con la madre dal mercoledì al termine della scuola sino al venerdì mattina ove la stessa li riaccompagnerà con il padre dal venerdì al termine della scuola sino al lunedì mattina quando lo stesso li riaccompagnerà (settimana successiva) con la madre dal lunedì al termine della scuola sino
a mercoledì mattina ove la stessa li riaccompagnerà, con il padre dal mercoledì al termine della scuola sino al venerdì mattina ove lo stesso riaccompagnerà, con la madre dal venerdì al termine della scuola sino al lunedì mattina quando la stessa li riaccompagnerà
Il seguente schema potrà subire variazioni per esigenze personali o lavorative dei coniugi da concordare preventivamente;
● ad ogni modo i genitori, previo accordo tra di loro, potranno vedere i figli e stare con loro ogni volta che lo vorranno;
● in caso di impegni extrascolastici dei figli, sarà cura del genitore che li ha con sé in quel momento accompagnarli e andarli a prendere personalmente o tramite persone di fiducia di entrambi;
● durante le vacanze scolastiche di Natale, e trascorreranno con un Parte_2 Per_1 genitore il periodo tra il 24 e il 31 dicembre e con l'altro il periodo tra il primo e il 7 gennaio sino all'inizio delle lezioni scolastiche, con alternanza di anno in anno e salvo diverso accordo tra i genitori, i bambini trascorreranno inoltre la vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre;
● durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno un ugual periodo di tempo con entrambi i genitori ed inoltre ad anni alterni passeranno il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelus con l'altro genitore;
● le restanti festività verranno concordate dai genitori di volta in volta seguendo sempre il principio dell'alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro;
● durante le vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori, quindici giorni consecutivi o frazionati in due periodi di una settimana (restando in tali periodi sospeso il diritto di visita dell'altro), da stabilirsi compatibilmente con i periodi di ferie concessi alle parti e con onere di concordare tali periodi entro il 31 maggio di ogni anno;
● entrambi i genitori, nei rispettivi periodi di convivenza, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
● il padre contribuirà al mantenimento di e mediante il versamento alla Parte_2 Per_1 madre della somma mensile di Euro 300,00, per figlio (€ 600,00 complessivi) rivalutabile di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Verbania (doc. 4);
● l'assegno unico (indipendentemente dal genitore che di fatto lo percepisce) rimane interamente nella disponibilità esclusiva della madre;
● le parti concordano che in caso di eventuali nuove relazioni personali, i rispettivi compagni non potranno frequentare i figli sino a sei mesi dalla sentenza di separazione, Successivamente ai predetti sei mesi la frequentazione dovrà avvenire in maniera graduale, senza possibilità di pernottamento nella medesima abitazione in cui si trovano i bambini, per almeno altri sei mesi;
in ogni caso la frequentazione con i nuovi compagni dovrà essere sempre effettuata in maniera tale da tutelare il benessere dei figli;
● i genitori si prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti, con inserimento sui medesimi dei minori;
● le parti dichiarano di avere già risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale tra di loro e di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altra.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 24/02/2025, Parte_1
e , premesso di avere contratto matrimonio il 24/06/2017, hanno chiesto, con domanda CP_1 congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento dei figli minori (nato il [...]) e (nata Parte_2 Per_1
il 23.9.2020) è rispondente al loro superiore interesse.
In particolare, va dato atto che il marito preleverà dall'abitazione coniugale tutti i propri effetti personali e si trasferirà in altra abitazione, sempre a Verbania.
Va dato atto, infine, che i genitori dichiarano di avere già risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale tra di loro e di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altra e che si prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti, con inserimento sui medesimi dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_3
uniti in matrimonio il 4.9.2005 a Villadossola (VB); Controparte_2
- affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, Parte_2 Per_1
con collocazione stabile presso la madre;
- assegna in uso alla moglie la casa familiare sita in Bèe (VB), via Maggiore 1/A, di proprietà del insieme agli arredi), che vi abiterà con i figli sino a quando i lavori CP_1 di ristrutturazione dell'abitazione di proprietà della medesima, sita in Cossogno (VB), non saranno terminati;
la stessa provvederà a volturare tutte le utenze che sono attualmente intestate al CP_1 - dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé i figli minori secondo lo schema qui di seguito indicato:
(prima settimana) con il padre dal lunedì al termine della scuola sino a mercoledì mattina ove lo stesso li riaccompagnerà; con la madre dal mercoledì al termine della scuola sino al venerdì mattina ove la stessa li riaccompagnerà con il padre dal venerdì al termine della scuola sino al lunedì mattina quando lo stesso li riaccompagnerà
(settimana successiva) con la madre dal lunedì al termine della scuola sino a mercoledì mattina ove la stessa li riaccompagnerà, con il padre dal mercoledì al termine della scuola sino al venerdì mattina ove lo stesso riaccompagnerà, con la madre dal venerdì al termine della scuola sino al lunedì mattina quando la stessa li riaccompagnerà
Il seguente schema potrà subire variazioni per esigenze personali o lavorative dei coniugi da concordare preventivamente;
● ad ogni modo i genitori, previo accordo tra di loro, potranno vedere i figli e stare con loro ogni volta che lo vorranno;
● in caso di impegni extrascolastici dei figli, sarà cura del genitore che li ha con sé in quel momento accompagnarli e andarli a prendere personalmente o tramite persone di fiducia di entrambi;
● durante le vacanze scolastiche di Natale, e trascorreranno con Parte_2 Per_1 un genitore il periodo tra il 24 e il 31 dicembre e con l'altro il periodo tra il primo e il 7 gennaio sino all'inizio delle lezioni scolastiche, con alternanza di anno in anno e salvo diverso accordo tra i genitori, i bambini trascorreranno inoltre la vigilia di Natale con il padre e il giorno di Natale con la madre;
● durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno un ugual periodo di tempo con entrambi i genitori ed inoltre ad anni alterni passeranno il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelus con l'altro genitore;
● le restanti festività verranno concordate dai genitori di volta in volta seguendo sempre il principio dell'alternanza della presenza dei figli presso l'uno e l'altro;
● durante le vacanze scolastiche estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori, quindici giorni consecutivi o frazionati in due periodi di una settimana (restando in tali periodi sospeso il diritto di visita dell'altro), da stabilirsi compatibilmente con i periodi di ferie concessi alle parti e con onere di concordare tali periodi entro il 31 maggio di ogni anno;
- pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di e Parte_2 Per_1 mediante il versamento alla madre della somma mensile di Euro 300,00, per figlio (€
[...]
600,00 complessivi) rivalutabile di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Verbania;
- dispone che l'assegno unico, indipendentemente dal genitore che lo percepisce, dovrà pervenire interamente nella disponibilità esclusiva della madre;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 22/05/2025.
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO