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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno, dott. Romano
Gibboni, ha pronunziato all'udienza dell'11.2.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 5804 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
1) nata a [...] il [...]; Parte_1
2) , nata a [...] il [...]; CP_1
3) , nata a [...] il [...]; Controparte_2
4) nata a [...] il [...]; Controparte_3
5) , nata a [...] il [...], Parte_2
rappresentate e difese dagli avv.ti Debora Chiaviello e Marco Bianchini ed elettivamente domiciliate presso l'indirizzo p.e.c. Email_1
Ricorrenti
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_4
rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dai dott.ri Mimì Minella e Alvaro
Saporito ed elettivamente domiciliato in Salerno, loc. Fuorni, via Monticelli, presso l'Ufficio X - Ufficio Legale e del Contenzioso;
Resistente
OGGETTO: Carta docenti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.11.2024 le ricorrenti, premesso di essere docenti alle dipendenze del convenuto, esponevano che in diversi anni CP_4
scolastici precedenti avevano del pari prestato la loro attività lavorativa in favore della suddetta amministrazione con contratti a tempo determinato, sino al 31 agosto o quantomeno fino al termine delle attività didattiche.
Nello specifico, deduceva di aver lavorato, con le modalità Parte_1
indicate, negli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, CP_1
negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, in quelli
[...] Controparte_2
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024,
negli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_3
2022/2023 e 2023/2024 e nell'anno 2023/2024. Parte_2
Evidenziavano che in dette annualità non avevano fruito della “Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione …, dell'importo nominale di euro 500,00” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015 e i successivi d.p.c.m. adottati in attuazione di tale testo normativo avevano riservato tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato.
Asserivano che la mancata concessione della citata “Carta Elettronica” ai docenti a tempo determinato aveva integrato una palese violazione della clausola 4 dell'accordo quadro del 18.3.1999 sul lavoro a tempo determinato,
recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo cui “1. Per quanto riguarda le 2 condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Rimarcavano che Il comportamento del – Controparte_4
che riconosce solo al personale di ruolo la carta docenti - determina un sistema di formazione a “doppia trazione” e collide, in particolare, con i precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
Sostenevano, inoltre, che la legge n. 107/2015, nella parte in cui aveva negato la Carta docenti al personale a tempo determinato, si era posta in contrasto anche con gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. Comparto Scuola, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con rapporti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Tanto premesso , , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
e adivano il giudice del Lavoro del Tribunale di CP_3 Parte_2
Salerno chiedendo di accertare e dichiarare che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e s.m.i. ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo, così come il D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 3 1, comma 122, legge 107/2015 e - previa disapplicazione del D.P.C.M. del
28.10.2016, attuativo dell'art. 1, comma 122, della legge 107/2015 e s.m.i.,
nella parte in cui esclude i precari dall'area personale docente - invocavano la condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione della “Carta
Docenti” di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, dell'importo nominale di €. 500,00 (cinquecento/00) per ciascuno degli anni scolastici in precedenza indicati.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 15.11.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il convenuto si costitutiva CP_4
in giudizio ed evidenziava l'assoluta infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
In particolare, con riguardo alla domanda di riconoscimento del beneficio della
Carta docenti avanzata da , in riferimento all'a.s. 2019/2020, Parte_1
l'amministrazione scolastica deduceva che in tale annualità la ricorrente,
avendo svolto una supplenza presso una scuola dell'Infanzia per sole 10 ore settimanali, non avrebbe maturato i requisiti utili a consentire l'erogazione del beneficio richiesto.
Sempre con riferimento alla , il deduceva l'infondatezza Parte_1 CP_4
della domanda (anche) in relazione all'anno scolastico 2021/2022, durante il
4 quale ella aveva lavorato con contratti a tempo determinato temporanei e neppure sino al termine delle attività didattiche.
Con riguardo, invece, alla domanda avanzata da , Controparte_2
l'amministrazione eccepiva la prescrizione del diritto invocato relativamente all'a.s. 2018/2019 e l'inammissibilità della richiesta in riferimento all'anno
2023/2024, periodo, quest'ultimo, in cui ella aveva ricevuto incarichi come personale A.T.A. e non di supplenza ai fini dell'insegnamento.
Indi, il giudice, ricevute le note di trattazione scritta, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da , , , Parte_1 CP_1 Controparte_2
e è parzialmente fondato e va, pertanto, Controparte_3 Parte_2
accolto nei limiti che saranno di seguito illustrati.
Come già evidenziato nella parte espositiva, le ricorrenti hanno lavorato per diverse annualità alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti a termine, senza tuttavia conseguire il beneficio della c.d. “Carta docenti”, che era stato loro negato sul presupposto che esso spettasse al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
Quindi, ai fini di una compiuta disamina della materia sottoposta all'attenzione di questo giudice ed allo scopo di vagliare la fondatezza della pretesa 5 economica de qua, non si può fare a meno di analizzare la normativa che disciplina la fruizione della “carta docente”, anche alla luce degli autorevoli arresti giurisprudenziali nazionali e comunitari che l'hanno interessata, nonché
delle conclusioni cui la Sezione Lavoro di questo Tribunale è già approdata sulla scorta degli stessi.
In tal senso, l'attenzione va focalizzata sull'art 1, comma 121, della legge n.
107/2015, il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di
6 formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Inoltre, il comma 122 del medesimo articolo stabilisce che: “con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il RGL n. 4687/2022 Ministro dell'economia Controparte_6
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
La stessa disposizione, poi, al comma 124, sancisce che: “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_6
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
7 Orbene, la ratio dell'attribuzione e, quindi della fruizione, della carta da parte del docente è stata individuata dal legislatore nella necessità di aggiornamento e formazione dell'educatore per rendere quanto più possibile efficiente l'espletamento della sua professione.
Con tale principio di rango primario mal si concilia quello poi introdotto dall'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015, il quale - al fine di regolamentare l'attribuzione del beneficio de quo - ha previsto la fruizione della carta solo per alcuni docenti e, nello specifico, che: “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
Il assegna la Carta a Controparte_5
ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni
scolastiche. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_5
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di
[...]
ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_5
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun
[...]
docente di ruolo a tempo indeterminato. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo
8 indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3
non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_5
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità
9 della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Quindi, nell'ottica della parità di trattamento e proprio secondo tale prospettiva interpretativa, il Supremo Consesso Amministrativo è stato investito della questione afferente alla limitazione soggettiva nell'attribuzione di tale beneficio e, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il richiamato art. 2 del DPCM del
23 settembre 2015 – affermando che fosse illegittima l'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato in esso prevista.
Orbene, secondo il Consiglio di Stato, negando il sussidio ai docenti a tempo determinato, il aveva creato un sistema a “doppia trazione”, ponendo, CP_4
da un lato, gli insegnanti di ruolo - la cui formazione è obbligatoria e viene sostenuta attraverso l'erogazione del beneficio de quo - e, dall'altro, quella dei docenti non di ruolo - per i quali, al contrario, l'attività formativa sembrava non essere necessaria, in quanto si rendeva di fatto impossibile la fruizione da parte loro della carta.
Una simile restrizione nell'attribuzione del beneficio in questione, come poi attentamente rimarcato anche dalla giurisprudenza civile e, di recente, da altri giudici di questa Sezione, collide con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,
35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della
10 P.A., e si scontra con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Quindi, sotto questo profilo, la normativa primaria istitutiva della carta (art. 1
comma 121 e 124 della legge n. 107/2015) dev'essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata e del suddetto benefico dev'essere consentita la fruizione a tutto il personale docente, indipendentemente dalla temporaneità o definitività del contratto di assunzione.
Ciò non solo in omaggio al principio sancito dal C.d.S. con la pronuncia n.
1842/2022, ma anche sulla scorta delle previsioni di cui agli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria, in tema di formazione della classe docente.
Tale impostazione serve, infatti, a dare effettività non solo al diritto alla formazione degli insegnanti, ma anche e soprattutto alla qualità
dell'insegnamento e all'arricchimento del bagaglio culturale degli alunni stessi.
Ancora, al riguardo, il Consiglio di Stato, con la medesima pronuncia innanzi richiamata (n. 1842/2022), ha precisato che: “l'interpretazione dei commi 121
e 124 deve tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo
11 determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già
ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
L'impostazione dei giudici italiani in materia è stata poi rafforzata e avallata da quella degli organi giurisdizionali sovranazionali, le cui pronunce sono vincolanti per il nostro Stato, in omaggio al principio di cui art. 11 Cost.
In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata chiamata a pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 del
Trattato sul Funzionamento della Corte Europea.
A tal proposito, la CGUE, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei
500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente,
affermando che la: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della
12 direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_5
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di CP_4
un vantaggio finanziario dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale,
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia UE ha, perciò, affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” dev'essere considerata come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
13 Si legge, invero, nella sentenza suddetta che: “conformemente all'articolo 1,
comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_4
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , CP_4
dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è
quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego».
La Corte di Giustizia UE ha, inoltre, affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti di lavoro CP_4
14 a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”.
La stessa Corte ha, ancora, verificato l'inesistenza di una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, giustificasse la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, evidenziando che secondo una giurisprudenza costante: “la nozione di «ragioni oggettive»
richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o,
eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi riportata)”.
Dunque, ad avviso dei giudici europei, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione 15 svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (cfr., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41).
La Corte ha aggiunto che: “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, in sintonia con i principi sovranazionali appena richiamati, la Corte di
Cassazione si è di recente espressa sull'argomento (con la sentenza del 27
ottobre 2023, n. 29961) e, in particolare, proprio sulla questione oggetto di rinvio pregiudiziale, ex art. 363-bis c.p.c., concernente la spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n.
107 del 2015).
Le regole cristallizzate dal giudice nazionale con tale rilevante pronuncia sono state le seguenti:
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31
agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno,
ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_4
16 2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
legge n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
legge n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
17 4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod.
civ., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, legge n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quindi, sulla scorta dell'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione,
nonché dell'orientamento dei giudici europei in materia, l'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 dev'essere disapplicato, perché in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, comma 1, legge n. 124/1999) o - come nel caso di specie - fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, legge n. 124/1999).
Va chiarito che il beneficio in questione, a ben vedere, non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione in favore della parte ricorrente, bensì in una carta elettronica su cui viene caricato 18 il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, trattandosi, per come chiarito dalla S.C. di un'obbligazione di pagamento a scopo vincolato (sul punto, si cfr. la suddetta sentenza della
Cass. Civ. n. 29961/23, secondo cui l'intera operazione è condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali).
Dunque, non osta al riconoscimento del beneficio l'omessa presentazione di una domanda al datore di lavoro, né tantomeno è configurabile alcuna decadenza per la mancata utilizzazione dei fondi nel biennio.
Facendo corretta applicazione al caso in esame delle regulae iuris sin qui delineate, alle ricorrenti va riconosciuto solo in parte il beneficio da esse invocato.
Invero, con riferimento a , dalla documentazione dalla stessa Parte_1
prodotta è dato evincere che ella ha lavorato con continuità e sino al termine delle attività didattiche esclusivamente negli anni 2020/2021 e 2023/2024 (si vedano, in tal senso, i contratti di lavoro allegati alla produzione di parte ricorrente, sub. n. 1).
19 Precisamente, nella prima delle annualità richiamate, ella ha sottoscritto un accordo a tempo pieno (per 25 ore settimanali), avente validità dal 13/10/2020
al 30 giugno 2021, mentre, nella seconda, ha stipulato un accordo,
relativamente al periodo dal 1/09/2023 al 30/06/2024, per il medesimo numero di ore di insegnamento, maturando così il diritto all'attribuzione della Carta per entrambi gli anni scolastici.
Viceversa, nell'anno 2019/2020, la ha ricevuto sì un incarico di Parte_1
sostituzione sino al termine delle attività didattiche, ma a tempo parziale e per un numero di ore pari a 10, ossia inferiore alla metà di quello previsto (25 ore settimanali) per i docenti a tempo pieno presso la scuola per l'infanzia, ove ella ha prestato la sua attività.
Di conseguenza la docente in questione, in relazione alla predetta annualità,
non ha maturato i requisiti utili alla fruizione del beneficio invocato.
Analogamente, alla , non spetta la c.d. Carta in riferimento all'a.s. Parte_1
2021/2022, nel quale ha sottoscritto un contratto di lavoro avente decorrenza dal 19/01/2022 al 6/06/2022, arco temporale inferiore a quello prescritto dalla legge (180 giornate di lavoro in via continuativa) onde poter beneficiare dell'emolumento richiesto.
In relazione, invece, a , la Carta docenti va riconosciuta in misura CP_1
piena, per entrambe le annualità rivendicate, avendo ella ricevuto due incarichi di supplenza con continuità e sino al termine delle attività didattiche, per 24 ore
20 settimanali, in base a due distinti contratti di lavoro e, in modo specifico,
nell'anno scolastico 2021/2022, dal 4/09/2021 al 30/06/2022, mentre in quello
2022/2023, dall'8/09/2022 al 30/06/2023.
Ancora, relativamente a , il beneficio della Carta dev'essere Controparte_2
attribuito con riguardo alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, periodi in cui la docente ha sottoscritto quattro contratti di lavoro, a tempo pieno, per l'intero anno scolastico e sino al termine delle attività
didattiche (nell'a.s. 2019/2020, dal 16/09/2019 al 31/08/2020, in quello
2020/2021, dal 21/09/2020 al 30/06/2021, nell'anno 2021/2022, dal 6/09/2021
al 30/06/2022 e nell'anno 2022/2023, dal 3/10/2022 al 30/06/2023).
Al contrario, alla non spetta alcun beneficio per l'anno scolastico CP_2
2018/2019, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale del diritto invocato senza che vi siano stati, prima del deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio, datato 12/11/2024, altri validi atti interruttivi volti a farlo valere.
Infine, con riguardo all'annualità 2023/2024, a non può Controparte_2
essere riconosciuto alcuno emolumento, dato che la ricorrente, in base alle risultanze documentali, non ha sottoscritto alcun contratto di insegnamento.
In riferimento a , invece, dev'essere riconosciuto il Controparte_3
beneficio richiesto per tutte le annualità indicate dalla docente, avendo ella
21 ricevuto, per ciascuna di esse, incarichi di supplenza a tempo pieno, per l'intera annualità e sino al termine delle attività didattiche.
Precisamente, dalla produzione di parte, risulta che ella ha sottoscritto, per l'anno scolastico 2019/2020, un accordo avente validità dal 18/11/2019 al
30/06/2020, per quello 2020/2021, un contratto relativamente al periodo dal
28/09/2020 al 31/09/2021, per l'a. s. 2021/2022, un accordo con riguardo all'arco temporale dall'8/09/2021 al 31/08/2022, per quello 2022/2023, dal
7/09/2022 al 30/06/2023 e per l'anno scolastico 2023/2024, dal 4/09/2023 al
30/06/2024.
In relazione, poi, a , la domanda, riferita all'anno scolastico Parte_2
2023/2024, in virtù delle risultanze documentali, va certamente accolta e ciò in quanto la docente ha svolto un incarico di insegnamento, a tempo pieno, dal
2/09/2023 al 30/06/2024.
Logico corollario delle argomentazioni sin qui esposte diviene, quindi, il parziale accoglimento del ricorso, cui conseguono, da un lato, il riconoscimento del diritto a fruire della “Carta docente” da parte di 1) per gli Parte_1
anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024, 2) per gli anni scolastici CP_1
2021/2022 e 2022/2023, 3) , con riguardo alle annualità Controparte_2
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, 4) , Controparte_3
relativamente agli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 e 5) per l'anno scolastico 2023/2024 e, dall'altro, la Parte_2
22 condanna del convenuto al pagamento, in favore di ciascuna di esse, CP_4
del relativo importo, in base al sistema proprio di esso e per il valore corrispondente a quello perduto, pari alla somma di € 500,00, per ciascuna annualità, oltre agli interessi legali sino al momento dell'effettivo soddisfo.
Le spese dei giudizi instaurati da e , in virtù Parte_1 Controparte_2
del parziale accoglimento delle domande, vanno interamente compensate tra le parti.
Il , di contro, è tenuto alla rifusione delle Controparte_4
spese in favore di , e , in CP_1 Controparte_3 Parte_2
considerazione della piena fondatezza delle pretese azionate dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5804 del ruolo generale lavoro dell'anno
2024, promosso da , , , Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
e nei confronti del CP_3 Parte_2 Controparte_4
, in persona del così provvede:
[...] CP_7
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accertato il diritto all'attribuzione della Carta docenti da parte delle ricorrenti, nei termini indicati in parte motiva, condanna il al pagamento, Controparte_4
in favore di: e avendo riguardo agli anni scolastici 2020/2021 Parte_1
e 2023/2024, della somma complessiva di € 1.000,00; e CP_1
relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, dell'importo
23 complessivo di € 1.000,00; , in riferimento agli anni Controparte_2
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, della somma di €
2.000,00; per gli anni scolastici 2019/2020, Controparte_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, della somma di € 2.500,00 e
, relativamente all'anno scolastico 2023/2024, dell'importo di € Parte_2
500.00, oltre agli interessi legali, per tutte le ricorrenti, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, con la precisazione che l'attribuzione dovrà avvenire in forma specifica, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio instaurato da Parte_1
e ;
[...] Controparte_2
3) condanna il al pagamento, in favore di Controparte_4
, e , delle spese del giudizio, CP_1 Controparte_3 Parte_2
che liquida in complessivi € 1.836,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Salerno, l'11.2.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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