Ordinanza collegiale 26 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01034/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Leone, Cosima Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Centro di Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
a) Della determinazione prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui la Guardia di Finanza – Centro di Reclutamento, Reparto Concorsi – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione AA.FF, ha disposto l’esclusione del ricorrente dal “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.1409 allievi finanzieri – anno 2021”;
b) Della determinazione prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui la Guardia Di Finanza – Centro di Reclutamento, Reparto Concorsi – Ufficio Procedure Reclutative – Sezione AA.FF, ha proposto l’esclusione del ricorrente dal “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.1409 allievi finanzieri – anno 2021” per la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2 co.1 lett. g) del bando di concorso;
c) In parte qua del bando di concorso del 10.09.2021 (determinazione n.245926 del 03.09.2021) con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha avviato il “Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.1409 allievi finanzieri – anno 2021”.
d) Nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto degli atti impugnati.
Per l’accertamento
- del diritto del ricorrente al reinserimento nella graduatoria finale di merito dei vincitori del concorso in parola (“Graduatoria Ordinari VFP”), pubblicata in data 21.03.2022 sul sito ufficiale della Guardia di Finanza nochè all’effettivo incorporamento del -OMISSIS-, previsto ab origine in data -OMISSIS-
Per la valutazione
della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale inerente il contrasto con gli artt. 3-51-97-113 Cost., dell’art. 33 del D.lgs. n.95/2017 (“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), che ha apportato al D.lgs. n.199/1995 le seguenti modificazioni: “all’articolo 6 al comma 1: alla lettera i), dopo la parola: «ordinaria» sono aggiunte le seguenti: A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta d’ufficio l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza Centro di Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. RO EL PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente gravame, il ricorrente impugnava gli atti in epigrafe, assumendone l’illegittimità sotto una serie di profili.
Sia la Regione Lazio che il Ministero per i beni e le attività culturali si costituivano in giudizio, instando per la reiezione delle censure proposte.
2. Parte ricorrente, con successiva memoria depositata il 7.1.2026, dichiarava di non avere più interesse alla coltivazione del presente giudizio.
3. All’udienza di smaltimento dell’arretrato, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
5. Sussistono giusti motivi, atteso il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RA VA, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
RO EL PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO EL PI | RI RA VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.