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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/11/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2319/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. DI TO e dell'avv. Parte_1
RI EL, elettivamente domiciliato in C.SO DANTE N. 37, CUNEO, presso il difensore avv.
DI TO
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. COMETTO ENRICO, elettivamente domiciliato in CP_1
PIAZZA GALIMBERTI N. 9, CUNEO, presso il difensore avv. COMETTO ENRICO
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
All'udienza del 16.9.2025 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da comparsa conclusionale depositata il 16.7.2025, e quindi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in ER (CN) (trascritto all'Anno 2015 Parte I Serie N. 6 –
pagina 1 di 13 nei registri di stato civile del Comune di ER (CN) in data 14/12/2015 tra Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il
[...] Parte_2
15/12/1981, alle seguenti CONDIZIONI 1) i figli minori nato a [...] il [...] e Per_1 Per_2
nata a [...] il [...] rimangono affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso con residenza anagrafica prevalente e abitazione principale presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione da parte di ciascun genitore quando avrà i figli con sé; 2) le modalità e le condizioni di incontri/visite tra il padre ed i figli minori e in considerazione dell'esclusivo interesse di questi ultimi, compatibilmente con le loro Per_1 Per_2
esigenze scolastiche ed extrascolastiche e nel rispetto dei loro bisogni ed aspirazioni, fatti salvi diversi accordi di volta in volta assumendi con congruo anticipo direttamente tra i genitori seguiranno il seguente calendario (con la precisazione che, al momento del prelievo dei figli ovvero della riconsegna, non vi siano contatti diretti tra i genitori al fine di evitare il più possibile tensioni tra le parti): a) fintanto che il padre non avrà reperito una propria abitazione, egli propone di vederli liberamente previo accordo con la madre, comunque per tre ore almeno una o due sere in settimana, cene comprese escluso il pernottamento, e di tenerli con sé a weekend alterni il sabato e la domenica pomeriggio per almeno quattro ore, pranzi compresi escluso il pernottamento. b) Una volta reperito un alloggio in locazione, il sig. propone di: • tenere con sé i figli minori e per un Pt_1 Per_1 Per_2
intero fine settimana ogni quindici giorni (ossia, i figli e potranno trascorrere i fine Per_1 Per_2
settimana con entrambi i genitori in via alternata, un fine settimana con il padre seguito da uno con la madre e così via di seguito), dalle ore 10,00 del sabato (ovvero dall'uscita da scuola qualora dovessero nei prossimi anni frequentare la scuola anche nella giornata del sabato) sino alla domenica sera alle ore 20,00; • nelle settimane in cui i figli minori trascorreranno il fine settimana con la madre, tenere con sé e per un intero pomeriggio infrasettimanale (con orario, salvo diverso Per_1 Per_2
accordo tra i genitori, durante il periodo scolastico, dall'uscita da scuola sino alle ore 20 e durante il periodo non scolastico dalle ore 14,00 sino alle ore 20,00), in un giorno da concordare di volta in volta con la madre almeno 48 ore prima stante la variabilità dei turni/impegni di lavoro dei genitori;
• oltre alle occasioni di visita sopra regolamentate, i figli minori e potranno comunque Per_1 Per_2
incontrare e/o vedere il padre liberamente previa concorde determinazione tra i genitori dell'orario delle visite de quibus con un congruo anticipo di almeno 48 ore;
• durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli minori e potranno trascorrere la metà delle vacanze con il padre e l'altra Per_1 Per_2
metà con la madre, in periodi comprendenti, salvo eventuale diverso accordo tra i genitori in considerazione dei reciproci impegni di lavoro dei medesimi, ad anni alterni i giorni dal 24 al 30 dicembre, ovvero i giorni dal 31 dicembre al 06 gennaio;
• durante le vacanze scolastiche pasquali, i pagina 2 di 13 figli minori e potranno trascorrere almeno tre giorni consecutivi con il padre di cui Per_1 Per_2
almeno uno comprendente, ad anni alterni e fatto salvo un eventuale diverso accordo tra i genitori salvo eventuale diverso accordo tra i genitori in considerazione dei reciproci impegni di lavoro dei medesimi, il giorno della Pasqua e/o quello del lunedì di “Pasquetta”; • durante le vacanze estive i figli minori e potranno trascorrere con il padre quindici giorni anche non consecutivi (e, Per_1 Per_2
comunque in periodi di almeno 7 giorni consecutivi ognuno, eventualmente per recarsi in vacanza con il medesimo), in periodi da concordarsi di volta in volta tra i genitori stessi entro il 31 maggio di ogni anno. Parimenti, durante le vacanze estive i figli e potranno trascorrere analoghi periodi Per_1 Per_2
di vacanza (ovvero due settimane anche non consecutive) con la madre ed in tali periodi saranno sospese le sopra concordate visite ed incontri del padre con i figli sia nei giorni infrasettimanali che nel fine settimana;
• i figli minori e trascorreranno il giorno della festa per il termine del Per_1 Per_2
Ramadan ed il giorno della c.d. “Pasqua Islamica”, ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore.
Più precisamente, nell'anno in cui i minori trascorreranno il giorno della festa per il termine del
Ramadan con la madre, trascorreranno invece il giorno della c.d. “Pasqua Islamica” con il padre e viceversa, salvo eventuale diverso accordo tra i genitori in considerazione dei reciproci impegni di lavoro dei medesimi;
3) percezione al 50% a favore della signora e al 50% a favore del sig. CP_1 dell'assegno unico per i figli di cui alla Legge n. 46/2021 nel periodo in cui il sig. Pt_1 Pt_1
percepirà la Naspi ovvero qualora incolpevolmente non riesca a reperire una nuova attività lavorativa ovvero reperisca un'attività lavorativa con percezione di uno stipendio inferiore ad € 1.500,00 mensili, con la previsione che la signora potrà percepire il 100% del detto assegno qualora il sig. CP_1 risulterà nuovamente occupato con stipendio di almeno € 1.500,00 mensili;
4) Pt_1
corresponsione da parte del sig. , finché egli continuerà a percepire la Naspi Parte_1
ovvero qualora egli risulti nuovamente occupato con stipendio inferiore ad € 1.500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese alla signora della somma mensile complessiva di € 200,00 (€ CP_1
100,00 per ciascun figlio) o quell'altro importo meglio ritenuto in corso di causa, quale contributo al mantenimento ordinario dei figli e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT Per_1 Per_2 come per Legge, oltre alla corresponsione del 30% o quell'altra percentuale meglio ritenuta, delle spese straordinarie dei figli (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche ivi compreso il trasporto scolastico, ludiche, ricreative, ecc.) concordate e/o necessitate rinviando per la concreta individuazione delle stesse, per la identificazione di quelle necessitanti e/o non necessitanti di previo accordo tra i genitori e delle relative modalità di corresponsione/rimborso/richiesta a quanto stabilito dal Protocollo del 15/03/2016 d'Intesa tra il Tribunale Ordinario di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino. Con la previsione che, qualora il sig. dovesse reperire attività lavorativa con Pt_1
pagina 3 di 13 stipendio pari ad almeno € 1.500,00 mensili, egli provvederà a versare mensilmente a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma mensile totale di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), con rimborso al 50% o quell'altra percentuale meglio ritenuta delle spese straordinarie dei figli
(mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche ivi compreso il trasporto scolastico, ludiche, ricreative, ecc.) concordate e/o necessitate rinviando per la concreta individuazione delle stesse, per la identificazione di quelle necessitanti e/o non necessitanti di previo accordo tra i genitori e delle relative modalità di corresponsione / rimborso / richiesta a quanto stabilito dal Protocollo del
15/03/2016 d'Intesa tra il Tribunale Ordinario di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino. Nel momento in cui il sig. cesserà di percepire la e incolpevolmente non riesca a reperire Pt_1 Pt_3
una nuova attività lavorativa, corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese alla signora a Pt_4
titolo di contributo al mantenimento dei figli l'integrale somma mensile che gli perverrà quale 50% dell'Assegno Unico per i figli comunque non inferiore ad € 100,00 totale (€ 50,00 per ciascun figlio) o quell'altro importo meglio ritenuto in corso di causa, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT come per Legge, con accollo alla signora al 100% o quell'altra percentuale meglio CP_1
ritenuta delle spese straordinarie dei figli (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche ivi compreso il trasporto scolastico, ludiche, ricreative, ecc) concordate e/o necessitate rinviando per la concreta individuazione delle stesse, per la identificazione di quelle necessitanti e/o non necessitanti di previo accordo tra i genitori e delle relative modalità di corresponsione/rimborso/richiesta a quanto stabilito dal Protocollo del 15/03/2016 d'Intesa tra il Tribunale Ordinario di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
5) l'eventuale espatrio dei figli minori e al seguito di uno dei genitori dovrà Per_1 Per_2
essere di volta in volta reciprocamente e specificatamente autorizzato da entrambi i genitori;
ordinando all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di ER (CN) di provvedere all'annotazione della Sentenza nei Pubblici Registri. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Per parte convenuta
All'udienza del 16.9.2025 la parte convenuta ha precisato le conclusioni come da memoria di precisazione delle conclusioni e successivi atti, e quindi: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Cuneo, contrariis reiectis, respinta ogni eventuale contraria richiesta, domanda, eccezione e deduzione, previo ogni opportuno e necessario incombente di rito ed istruttorio, per tutti i motivi che meglio si esporranno nelle successive comparsa conclusionale e memoria di replica e per tutti i motivi già rappresentati nella “Comparsa di Costituzione Risposta (ex Art 473/bis-16 e segg. c.pc.)” del
28.01.2025 e nella “Memoria integrativa ex art. 473 bis 17, comma 2, c.p.c.” datata 06.02.2025 in atti: - In parziale adesione a quanto previsto dall'Ill.mo Tribunale di Cuneo nell'ambito del pagina 4 di 13 provvedimento provvisorio del 27.02.2025 (e tenuto conto che nel provvedimento provvisorio risultano essere disposte condizioni di divorzio in buona parte assai poco distanti dalle originarie richieste della odierna esponente): pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in ER (CN) (trascritto all'Anno 2015 Parte I Serie N. 6 – nei registri di stato civile del Comune di ER - CN) in data
14/12/2015 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], ordinando all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
ER (CN) di provvedere all'annotazione della Sentenza nei Pubblici Registri, e così alle qui di seguito esposte condizioni: - disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori
(nato a [...] il [...]) e (nata in [...] il [...]), i quali Persona_3 Persona_4 manterranno la residenza anagrafica e l'abitazione principale presso la madre, attribuendo a ciascun genitore la facoltà di assumere in autonomia, quando ha i figli con sé, tutte le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione per la vita dei figli;
- disciplinare, le modalità e le condizioni di visita del padre ai figli minori (nato a [...] il [...]) e (nata in [...] il Persona_3 Persona_4
23.10.2020), secondo un calendario che, in considerazione dell'esclusivo interesse di questi ultimi e salvo diversi accordi di volta in volta assumendi direttamente tra i coniugi, si ritiene possa essere così determinato: ➢ sino a quando il sig. non avrà reperito una sistemazione Parte_5
abitativa idonea: effettuazione degli incontri padre figli per una giornata a settimana (dalle 10,00 del mattino sino alle 18,00) in orari compatibili con gli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi dei minori e lavorativi della madre;
➢ quando il sig. avrà reperito una Parte_5
sistemazione abitativa idonea ad accogliere i figli minori, il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli minori e con le seguenti modalità: • il padre potrà tenere con sé i figli minori e Per_1 Per_2 Per_1
un fine settimana ogni quindici giorni (ovvero, i figli e potranno trascorrere i fine Per_2 Per_1 Per_2
settimana con entrambi i genitori in via alternata, un fine settimana con il padre seguito da uno con la madre e così via di seguito), dalle 9,00 (o eventuale altro diverso orario meglio visto dall'Ill.mo
Giudice) del sabato mattina (o dalla uscita da scuola qualora dovessero nei prossimi anni frequentare la scuola anche nella giornata del sabato) sino alla domenica sera alle ore 20,00; un pomeriggio infrasettimanale, da concordare con la madre con un congruo anticipo, dalle ore 16,00 sino alle ore
20,00; i figli minori e potranno comunque incontrare e/o vedere il padre liberamente Per_1 Per_2 previa concorde determinazione tra i genitori dell'orario delle visite de quibus con un congruo anticipo di almeno 24 ore;
durante le vacanze scolastiche pasquali, i figli minori e Per_1 Per_2
potranno trascorrere almeno tre giorni consecutivi con il padre di cui almeno uno comprendente, ad anni alterni e fatto salvo un eventuale diverso accordo tra i genitori, il giorno della Pasqua e/o quello del lunedì di “Pasquetta”; durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli minori e Per_1 Per_2 pagina 5 di 13 potranno trascorrere la metà delle vacanze con il padre e l'altra metà con la madre, in periodi comprendenti, salvo eventuale diverso accordo tra i genitori, ad anni alterni i giorni dal 24 al 30 dicembre, ovvero i giorni dal 31 dicembre al 06 gennaio;
durante le vacanze estive i figli minori Per_1
e potranno trascorrere con il padre quindici giorni anche non consecutivi (e, comunque in Per_2
periodi di almeno 7 giorni consecutivi ognuno, eventualmente per recarsi in vacanza con il medesimo), in periodi da concordarsi di volta in volta tra i genitori stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
in occasione di eventuali festività di calendario diverse da quelle espressamente citate nei precedenti paragrafi (ovvero, a titolo esemplificativo, in occasione del 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre e 15 agosto – in quest'ultimo caso solamente qualora i figli in tale periodo non siano eventualmente già in vacanza con l'uno o l'altro genitore – ecc.), cadenti in un giorno infrasettimanale e dei relativi “ponti”, i figli minori rimarranno con l'uno e l'altro genitore secondo un calendario da concordarsi di volta in volta tra le parti con un congruo anticipo non inferiore ad un mese rispetto alla data delle singole festività; inoltre i figli minori e trascorreranno il Per_1 Per_2 giorno della festa per il termine del Ramadan ed il giorno della c.d. “Pasqua Islamica”, ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore;
porre a carico del sig. (C.F.: Parte_5
) l'onere di contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori C.F._1 Per_3
(nato a [...] il [...]) e (nata in [...] il [...]), mediante il
[...] Persona_4
versamento alla sig.ra (C.F. ) di una somma mensile CP_1 C.F._2
complessiva non inferiore, per tutti i motivi meglio precisati nella superiore narrativa e nel provvedimento provvisorio del 27.02.2025, a totali € 350,00 (e così per € 175,00 per ciascun figlio minore) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche – ivi compreso il trasporto scolastico -, ludiche, ricreative, ecc.) sempre che le stesse siano preventivamente concordate, salvo che l'urgenza del caso non lo consenta, e debitamente documentate da quello dei due che le anticipa;
➢ disporre che l'eventuale espatrio dei figli minori e al seguito di uno dei Per_1 Per_2
genitori verrà di volta in volta reciprocamente e specificatamente autorizzato da entrambi i genitori;
-
Inoltre, sempre nel merito, in parziale riforma di quanto ritenuto sul punto dall'Ill.mo Tribunale di
Cuneo nell'ambito del provvedimento provvisorio del 27.02.2025 (ed in applicazione dei principi di diritto da ultimo precisati da Cass. n. 4672/2025, come meglio si evidenzierà nella successiva comparsa conclusionale), disporre la attribuzione/assegnazione alla sola signora CP_1 dell'intero importo corrispondente all'Assegno Unico per il Nucleo famigliare erogando dall' CP_2
(in qualsiasi modo denominato oggi ed in futuro dal Legislatore, attualmente pari a circa € 400,00 mensili complessivi), contestualmente respingendo tutte le opposte domande avversarie pagina 6 di 13 formulate/formulande sul punto (ovvero, in merito alla determinazione delle modalità di assegnazione/suddivisione dell'Assegno Unico per i figli) dal sig. . IN OGNI Parte_5
CASO: con vittoria di spese, compensi professionali e competenze legali nel presente giudizio. e contestualmente altresì sin d'ora affinché codesto Ill.mo Tribunale di Cuneo (CN), contrariis reiectis,
Voglia accogliere tutte le istanze istruttorie (prova testimoniale, acquisizione Relazione da parte del acquisizione documenti prodotti, ecc.) formulate dalla sig.ra sia nell'ambito CP_3 CP_1 della precedente “Comparsa di Costituzione Risposta (ex Art 473/bis-16 e segg. c.p.c.)” del 28 gennaio 2025, sia nell'ambito della antecedente “Memoria integrativa ex art. 473 bis 17, comma 2,
c.p.c.” datata 06 febbraio 2025 già in atti, con rimessione in istruttoria del presente giudizio anche ai fini della acquisizione agli atti del giudizio di una apposita relazione aggiornata in merito alla situazione attuale del nucleo familiare che qui ci occupa da parte del del Controparte_4
Cuneese, ove la sig.ra risulta essere in carico sin dall'anno 2018, chiedendo in CP_1
particolare ai relativi operatori di relazionare in merito alle attuali modalità ed alla frequenza degli incontri paterni con i figli minori”
Per il Pubblico Ministero
“Visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
civile in CERVASCA, il 14/12/2015 .
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CERVASCA (atto n. 6 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati i figli il 22/05/2019 e il 23/10/2020. Per_1 Persona_4
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di omologa del Tribunale di Cuneo del 23.3.2023, delle condizioni concordate dai coniugi e depositate il 15.3.2023.
Con ricorso depositato il 25.10.2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Davanti al Giudice relatore delegato la parte convenuta è comparsa ed è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
pagina 7 di 13 Il Giudice relatore, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti, respinto tutte le richieste istruttorie e rinviato la causa per la rimessione in decisione.
Riassegnata la causa ad altro magistrato, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni davanti a questo all'udienza del 16.9.2025, quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per le proprie conclusioni, il quale ha concluso come riportato in epigrafe.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un decreto di omologa - emesso il 23.3.2023 dal Tribunale di Cuneo- delle condizioni concordate per la separazione personale tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le richieste istruttorie
Il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti prodotti.
Pertanto, le richieste istruttorie delle parti così come formulate nel corso del giudizio, già respinte dal
Giudice relatore, devono intendersi per definitivamente respinte anche dal Collegio. Va respinta anche la richiesta di parte convenuta di rimettere la causa in istruttoria, per l'acquisizione di relazioni sociali.
Sul punto si osserva che - nel corso del presente giudizio - non è mai stata disposta una presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale, mentre la presa in carico della sola madre (dal 2018) appare poco significativa ai fini della decisione della causa in assenza di ulteriori elementi di criticità, e soprattutto alla luce del fatto che entrambe le parti hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocazione abituale presso la mamma e ampio calendario di visita per il papà.
Viste dunque le conformi richieste delle parti, rispettose peraltro del principio di bigenitorialità, si ritiene che nessuno dei genitori nutra seri dubbi sulle capacità genitoriali dell'altro, sicché – si ripete – non si ravvisano elementi di criticità che giustifichino una presa in carico, una richiesta di relazioni sociali ovvero una rimessione della causa in istruttoria a tal fine.
pagina 8 di 13 L'affidamento, la collocazione, il diritto di visita dei figli minori
Come poco sopra accennato, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocazione abituale presso la mamma e ampio calendario di visita per il papà. Viste dunque le conformi richieste delle parti, rispettose peraltro del principio di bigenitorialità, il Collegio non ravvisa ragioni per provvedere diversamente, anche considerato il fatto che il regime di affidamento condiviso è quello favorito dal legislatore, fatte salve ipotesi di grave inadeguatezza genitoriale, da considerarsi eccezionali.
Pertanto, va disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori che quindi assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza (istruzione, educazione, residenza, salute, cura…), mentre potranno assumere anche separatamente le decisioni ordinarie, secondo i rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di sé.
Quanto alla collocazione abituale e alla residenza anagrafica di e queste dovranno Per_1 Per_2
essere confermate presso la madre, come richiesto da entrambe le parti.
Per quanto concerne il calendario di visita padre-figli, va anzitutto osservato che il padre, in corso di causa, ha dimostrato di aver reperito un immobile in locazione, depositando in atti il relativo contratto e il successivo rinnovo. Trattasi tuttavia, come emerge dall'esame del relativo documento, di contratto di
“locazione abitativa di natura transitoria”, in scadenza al 30.11.2025, senza tacito rinnovo né necessità di formale disdetta (cfr. doc. 26 di parte ricorrente). Non è peraltro noto se l'immobile sia idoneo ad ospitare i figli, anche per eventuali pernottamenti.
Alla luce di quanto sopra pare congruo e tutelante predisporre calendario e modalità di visita padre- figli in tendenziale conformità alle richieste dello stesso ricorrente, che peraltro ben poco si discostano da quelle della madre convenuta, essendo di fatto quasi sovrapponibili.
Pertanto, in considerazione dell'esclusivo interesse di e compatibilmente con le loro Per_1 Per_2
esigenze scolastiche ed extrascolastiche e nel rispetto dei loro bisogni ed aspirazioni, fatti salvi diversi più ampi accordi di volta in volta assumendi con congruo anticipo direttamente tra i genitori, va disposto che:
a) fintanto che (o nei periodi in cui) il padre non avrà una adeguata sistemazione abitativa, egli, previo accordo con la madre, potrà vedere i figli liberamente, comunque per quattro ore almeno, una o due pomeriggi a settimana, cene comprese, escluso il pernottamento, oltre a tenerli con sé a weekend alterni il sabato e la domenica pomeriggio per almeno cinque ore, pranzi compresi, escluso il pernottamento;
b) una volta reperito un alloggio in locazione che sia idoneo ad ospitare i figli, il sig. potrà: • Pt_1
tenere con sé i figli minori e per un intero fine settimana ogni quindici giorni (ossia, i Per_1 Per_2
pagina 9 di 13 figli e potranno trascorrere i fine settimana con entrambi i genitori in via alternata, un Per_1 Per_2
fine settimana con il padre seguito da uno con la madre e così via di seguito), dalle ore 10,00 del sabato (ovvero dall'uscita da scuola qualora dovessero nei prossimi anni frequentare la scuola anche nella giornata del sabato) sino alla domenica sera alle ore 20,00;
• nelle settimane in cui i figli minori trascorreranno il fine settimana con la madre, il padre potrà tenere con sé e per un intero pomeriggio infrasettimanale (con orario, salvo diverso Per_1 Per_2 accordo tra i genitori, durante il periodo scolastico, dall'uscita da scuola sino alle ore 20 e durante il periodo non scolastico dalle ore 14,00 sino alle ore 20,00), in un giorno da concordare di volta in volta con la madre almeno 48 ore prima stante la variabilità dei turni/impegni di lavoro dei genitori;
• durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli minori e potranno trascorrere la metà Per_1 Per_2 delle vacanze con il padre e l'altra metà con la madre, in periodi comprendenti, salvo eventuale diverso accordo tra i genitori in considerazione dei reciproci impegni di lavoro dei medesimi, ad anni alterni i giorni dal 24 al 30 dicembre, ovvero i giorni dal 31 dicembre al 06 gennaio;
• durante le vacanze scolastiche pasquali, i figli minori e potranno trascorrere almeno Per_1 Per_2
tre giorni consecutivi con il padre di cui almeno uno comprendente, ad anni alterni e fatto salvo un eventuale diverso accordo tra i genitori in considerazione dei reciproci impegni di lavoro dei medesimi, il giorno della Pasqua e/o quello del lunedì di “Pasquetta”;
• durante le vacanze estive i figli minori e potranno trascorrere con il padre quindici Per_1 Per_2
giorni anche non consecutivi (e, comunque in periodi di almeno 7 giorni consecutivi ognuno, eventualmente per recarsi in vacanza con il medesimo), in periodi da concordarsi di volta in volta tra i genitori stessi entro il 31 maggio di ogni anno. Parimenti, durante le vacanze estive i figli e potranno trascorrere analoghi periodi di vacanza (ovvero due settimane anche non Per_1 Per_2
consecutive) con la madre ed in tali periodi saranno sospese le sopra concordate visite ed incontri del padre con i figli sia nei giorni infrasettimanali che nel fine settimana;
• i figli minori e in occasione di eventuali festività di calendario diverse da quelle Per_1 Per_2
espressamente citate (ovvero, a titolo esemplificativo, in occasione del 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre e 15 agosto – in quest'ultimo caso solamente qualora i figli in tale periodo non siano eventualmente già in vacanza con l'uno o l'altro genitore – ecc.), cadenti in un giorno infrasettimanale e dei relativi “ponti”, rimarranno con l'uno e l'altro genitore secondo un calendario da concordarsi di volta in volta tra le parti con un congruo anticipo non inferiore ad un mese rispetto alla data delle singole festività; i fanciulli inoltre trascorreranno il giorno della festa per il termine del Ramadan ed il giorno della c.d. “Pasqua Islamica”, ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore. Più precisamente, nell'anno in cui i minori trascorreranno il giorno della festa pagina 10 di 13 per il termine del Ramadan con la madre, trascorreranno invece il giorno della c.d.
[...]
” con il padre e viceversa, salvo eventuale diverso accordo tra i genitori in considerazione CP_5
dei reciproci impegni di lavoro dei medesimi.
Il mantenimento dei figli
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve naturalmente provvedere alle esigenze dei figli quando li tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione economico- patrimoniale ed anche lavorativa (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore come in questa sede stabiliti, delle presumibili esigenze dei bambini in relazione all'età a al contesto di riferimento nonché, ancora, e degli oneri – anche abitativi - dai quali ciascuno dei genitori è gravato, il Collegio ritiene congruo ed equo porre a carico del ricorrente un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento dei due figli minori e di € 250,00 (euro Per_1 Per_2
125,00 per ciascun figlio), oltre alla partecipazione al 50% alle spese “extra” ordinarie indicate in dispositivo.
Sul punto giova rilevare, in particolare, che mentre la madre convenuta ha la qualifica da OSS con ottime possibilità di stabile inserimento lavorativo a breve, anche per età (avendo la signora 44 anni), il padre al momento è disoccupato, sta percependo la Naspi con progressiva riduzione dell'importo mensile erogato, è affetto da patologie che gli rendono impossibile svolgere in futuro attività lavorative manuali (come comprovato dal certificato medico del 21.10.2024 a firma del dott. prodotto in CP_6
atti, nel quale legge che “Il paziente è affetto da diabete mellito insulinodipendente, asma bronchiale e neuropatia ulnare con deficit avanbraccio e mano dx. Non possibile ulteriore intervento chirurgico – già eseguiti 3 interventi chirurgici – pertanto il paziente è impossibilitato a svolgere attività lavorativa manuale”). Egli, inoltre, per età (classe 1971 – quindi ultracinquantenne), esperienze pregresse e titoli, difficilmente potrà inserirsi nel mondo del lavoro con mansioni diverse da quelle manuali, che però, come detto, è impossibilitato a svolgere. Ancora, egli è gravato da finanziamenti (sebbene non si conoscano le ragioni per le quali li abbia accesi) nonché da spese abitative per locazione.
In questo quadro, a parere del Collegio non si può imporre un contributo più elevato di euro 250,00 mensili, oltre, si ripete, al rimborso del 50% delle spese straordinarie concordate e documentate (pur prendendo atto della già manifestata disponibilità del padre ad aumentare ad euro 300,00 il contributo
“qualora il sig. dovesse reperire attività lavorativa con stipendio pari ad almeno € 1.500,00 Pt_1
mensili”).
pagina 11 di 13 La decisione sul mantenimento va peraltro assunta allo stato degli atti, per cui va respinta la domanda del ricorrente di provvedere anche in vista del momento, futuro, in cui il ricorrente stesso “cesserà di percepire la Naspi e incolpevolmente non riesca a reperire una nuova attività lavorativa” così come in vista del momento, altrettanto futuro nonché incerto, in cui egli “dovesse reperire una attività lavorativa con stipendio pari ad almeno euro 1.50,00 mensili”.
Le presenti statuizioni sono infatti valevoli rebus sic stantibus e le parti sono legittimate a proporre domanda di modifica delle condizioni di divorzio nell'ipotesi di rilevanti mutamenti successivi, che siano economici o di altra natura.
Per quanto concerne l'assegno unico universale, il Collegio ritiene sia meritevole di accoglimento la richiesta materna di vederselo attribuito integralmente, e dunque nella misura del 100%.
Ed invero, da un lato le parti erano già d'accordo in tal senso sin dai tempi della separazione consensuale (cfr. condizione n. 6, concordata dalle parti in quella sede, doc. 2 di parte ricorrente), dall'altro ad oggi il ricorrente non è certo di poter osservare il calendario di visita “ordinario” in ragione della propria incerta condizione abitativa (cfr. conclusioni rassegnate dal ricorrente stesso) ed infine è tenuto a versare – in forza del presente provvedimento, per le ragioni sopra indicate - un contributo al mantenimento dei figli piuttosto basso. Per tutte queste ragioni, pare congruo ed equo garantire quantomeno la percezione integrale in capo alla madre dell'assegno unico universale.
Le altre questioni
I genitori sono d'accordo sulla condizione che l'eventuale espatrio dei figli minori e al Per_1 Per_2
seguito di uno dei genitori stessi dovrà essere di volta in volta reciprocamente e specificatamente autorizzato da entrambi. Il Collegio, dunque, prende atto e dispone in conformità, nulla a ciò ostando.
Le spese di lite
Le spese di lite – tenuto conto della natura della causa e della parziale soccombenza reciproca sull'unica questione controversa, relativa all'importo del contributo al mantenimento da porre a carico del padre – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,
pagina 12 di 13 pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il CP_1
15/12/1981, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori (nato a [...]_3
il 22.05.2019) e (nata in [...] il [...]), i quali manterranno la residenza Persona_4 anagrafica e l'abitazione principale presso la madre;
dispone che, salvo diverso e più ampio accordo tra i genitori, da assumersi tenendo prioritariamente conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli (nato a [...] il [...]) e (nata in [...] il [...]), Persona_3 Persona_4
secondo le modalità e tempistiche indicate in parte motiva, che qui si intendono per integralmente trascritte;
dispone che i minori possano espatriare con uno dei genitori solo previo specifico consenso scritto anche dell'altro; pone a carico del padre ricorrente , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
ordinario dei due figli minori, un assegno di euro 250,00 mensili (125,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da versare in favore della madre convenuta CP_1
a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche
[...]
non coperte dal SSN, scolastiche, ludico sportive e ricreative) previamente concordate e successivamente documentate, sostenute nell'interesse dei figli;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre;
compensa integralmente le spese di lite;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER e di provvedere alle incombenze di legge.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 30.10.2025
Il Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi
Il Giudice rel. est. dott.ssa Alessandra Nocco
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Alessandra Nocco Giudice Relatore dott.ssa Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2319/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. DI TO e dell'avv. Parte_1
RI EL, elettivamente domiciliato in C.SO DANTE N. 37, CUNEO, presso il difensore avv.
DI TO
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. COMETTO ENRICO, elettivamente domiciliato in CP_1
PIAZZA GALIMBERTI N. 9, CUNEO, presso il difensore avv. COMETTO ENRICO
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
All'udienza del 16.9.2025 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da comparsa conclusionale depositata il 16.7.2025, e quindi: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in ER (CN) (trascritto all'Anno 2015 Parte I Serie N. 6 –
pagina 1 di 13 nei registri di stato civile del Comune di ER (CN) in data 14/12/2015 tra Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il
[...] Parte_2
15/12/1981, alle seguenti CONDIZIONI 1) i figli minori nato a [...] il [...] e Per_1 Per_2
nata a [...] il [...] rimangono affidati ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affido condiviso con residenza anagrafica prevalente e abitazione principale presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione da parte di ciascun genitore quando avrà i figli con sé; 2) le modalità e le condizioni di incontri/visite tra il padre ed i figli minori e in considerazione dell'esclusivo interesse di questi ultimi, compatibilmente con le loro Per_1 Per_2
esigenze scolastiche ed extrascolastiche e nel rispetto dei loro bisogni ed aspirazioni, fatti salvi diversi accordi di volta in volta assumendi con congruo anticipo direttamente tra i genitori seguiranno il seguente calendario (con la precisazione che, al momento del prelievo dei figli ovvero della riconsegna, non vi siano contatti diretti tra i genitori al fine di evitare il più possibile tensioni tra le parti): a) fintanto che il padre non avrà reperito una propria abitazione, egli propone di vederli liberamente previo accordo con la madre, comunque per tre ore almeno una o due sere in settimana, cene comprese escluso il pernottamento, e di tenerli con sé a weekend alterni il sabato e la domenica pomeriggio per almeno quattro ore, pranzi compresi escluso il pernottamento. b) Una volta reperito un alloggio in locazione, il sig. propone di: • tenere con sé i figli minori e per un Pt_1 Per_1 Per_2
intero fine settimana ogni quindici giorni (ossia, i figli e potranno trascorrere i fine Per_1 Per_2
settimana con entrambi i genitori in via alternata, un fine settimana con il padre seguito da uno con la madre e così via di seguito), dalle ore 10,00 del sabato (ovvero dall'uscita da scuola qualora dovessero nei prossimi anni frequentare la scuola anche nella giornata del sabato) sino alla domenica sera alle ore 20,00; • nelle settimane in cui i figli minori trascorreranno il fine settimana con la madre, tenere con sé e per un intero pomeriggio infrasettimanale (con orario, salvo diverso Per_1 Per_2
accordo tra i genitori, durante il periodo scolastico, dall'uscita da scuola sino alle ore 20 e durante il periodo non scolastico dalle ore 14,00 sino alle ore 20,00), in un giorno da concordare di volta in volta con la madre almeno 48 ore prima stante la variabilità dei turni/impegni di lavoro dei genitori;
• oltre alle occasioni di visita sopra regolamentate, i figli minori e potranno comunque Per_1 Per_2
incontrare e/o vedere il padre liberamente previa concorde determinazione tra i genitori dell'orario delle visite de quibus con un congruo anticipo di almeno 48 ore;
• durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli minori e potranno trascorrere la metà delle vacanze con il padre e l'altra Per_1 Per_2
metà con la madre, in periodi comprendenti, salvo eventuale diverso accordo tra i genitori in considerazione dei reciproci impegni di lavoro dei medesimi, ad anni alterni i giorni dal 24 al 30 dicembre, ovvero i giorni dal 31 dicembre al 06 gennaio;
• durante le vacanze scolastiche pasquali, i pagina 2 di 13 figli minori e potranno trascorrere almeno tre giorni consecutivi con il padre di cui Per_1 Per_2
almeno uno comprendente, ad anni alterni e fatto salvo un eventuale diverso accordo tra i genitori salvo eventuale diverso accordo tra i genitori in considerazione dei reciproci impegni di lavoro dei medesimi, il giorno della Pasqua e/o quello del lunedì di “Pasquetta”; • durante le vacanze estive i figli minori e potranno trascorrere con il padre quindici giorni anche non consecutivi (e, Per_1 Per_2
comunque in periodi di almeno 7 giorni consecutivi ognuno, eventualmente per recarsi in vacanza con il medesimo), in periodi da concordarsi di volta in volta tra i genitori stessi entro il 31 maggio di ogni anno. Parimenti, durante le vacanze estive i figli e potranno trascorrere analoghi periodi Per_1 Per_2
di vacanza (ovvero due settimane anche non consecutive) con la madre ed in tali periodi saranno sospese le sopra concordate visite ed incontri del padre con i figli sia nei giorni infrasettimanali che nel fine settimana;
• i figli minori e trascorreranno il giorno della festa per il termine del Per_1 Per_2
Ramadan ed il giorno della c.d. “Pasqua Islamica”, ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore.
Più precisamente, nell'anno in cui i minori trascorreranno il giorno della festa per il termine del
Ramadan con la madre, trascorreranno invece il giorno della c.d. “Pasqua Islamica” con il padre e viceversa, salvo eventuale diverso accordo tra i genitori in considerazione dei reciproci impegni di lavoro dei medesimi;
3) percezione al 50% a favore della signora e al 50% a favore del sig. CP_1 dell'assegno unico per i figli di cui alla Legge n. 46/2021 nel periodo in cui il sig. Pt_1 Pt_1
percepirà la Naspi ovvero qualora incolpevolmente non riesca a reperire una nuova attività lavorativa ovvero reperisca un'attività lavorativa con percezione di uno stipendio inferiore ad € 1.500,00 mensili, con la previsione che la signora potrà percepire il 100% del detto assegno qualora il sig. CP_1 risulterà nuovamente occupato con stipendio di almeno € 1.500,00 mensili;
4) Pt_1
corresponsione da parte del sig. , finché egli continuerà a percepire la Naspi Parte_1
ovvero qualora egli risulti nuovamente occupato con stipendio inferiore ad € 1.500,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese alla signora della somma mensile complessiva di € 200,00 (€ CP_1
100,00 per ciascun figlio) o quell'altro importo meglio ritenuto in corso di causa, quale contributo al mantenimento ordinario dei figli e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT Per_1 Per_2 come per Legge, oltre alla corresponsione del 30% o quell'altra percentuale meglio ritenuta, delle spese straordinarie dei figli (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche ivi compreso il trasporto scolastico, ludiche, ricreative, ecc.) concordate e/o necessitate rinviando per la concreta individuazione delle stesse, per la identificazione di quelle necessitanti e/o non necessitanti di previo accordo tra i genitori e delle relative modalità di corresponsione/rimborso/richiesta a quanto stabilito dal Protocollo del 15/03/2016 d'Intesa tra il Tribunale Ordinario di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino. Con la previsione che, qualora il sig. dovesse reperire attività lavorativa con Pt_1
pagina 3 di 13 stipendio pari ad almeno € 1.500,00 mensili, egli provvederà a versare mensilmente a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma mensile totale di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), con rimborso al 50% o quell'altra percentuale meglio ritenuta delle spese straordinarie dei figli
(mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche ivi compreso il trasporto scolastico, ludiche, ricreative, ecc.) concordate e/o necessitate rinviando per la concreta individuazione delle stesse, per la identificazione di quelle necessitanti e/o non necessitanti di previo accordo tra i genitori e delle relative modalità di corresponsione / rimborso / richiesta a quanto stabilito dal Protocollo del
15/03/2016 d'Intesa tra il Tribunale Ordinario di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino. Nel momento in cui il sig. cesserà di percepire la e incolpevolmente non riesca a reperire Pt_1 Pt_3
una nuova attività lavorativa, corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese alla signora a Pt_4
titolo di contributo al mantenimento dei figli l'integrale somma mensile che gli perverrà quale 50% dell'Assegno Unico per i figli comunque non inferiore ad € 100,00 totale (€ 50,00 per ciascun figlio) o quell'altro importo meglio ritenuto in corso di causa, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT come per Legge, con accollo alla signora al 100% o quell'altra percentuale meglio CP_1
ritenuta delle spese straordinarie dei figli (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche ivi compreso il trasporto scolastico, ludiche, ricreative, ecc) concordate e/o necessitate rinviando per la concreta individuazione delle stesse, per la identificazione di quelle necessitanti e/o non necessitanti di previo accordo tra i genitori e delle relative modalità di corresponsione/rimborso/richiesta a quanto stabilito dal Protocollo del 15/03/2016 d'Intesa tra il Tribunale Ordinario di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
5) l'eventuale espatrio dei figli minori e al seguito di uno dei genitori dovrà Per_1 Per_2
essere di volta in volta reciprocamente e specificatamente autorizzato da entrambi i genitori;
ordinando all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di ER (CN) di provvedere all'annotazione della Sentenza nei Pubblici Registri. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Per parte convenuta
All'udienza del 16.9.2025 la parte convenuta ha precisato le conclusioni come da memoria di precisazione delle conclusioni e successivi atti, e quindi: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Cuneo, contrariis reiectis, respinta ogni eventuale contraria richiesta, domanda, eccezione e deduzione, previo ogni opportuno e necessario incombente di rito ed istruttorio, per tutti i motivi che meglio si esporranno nelle successive comparsa conclusionale e memoria di replica e per tutti i motivi già rappresentati nella “Comparsa di Costituzione Risposta (ex Art 473/bis-16 e segg. c.pc.)” del
28.01.2025 e nella “Memoria integrativa ex art. 473 bis 17, comma 2, c.p.c.” datata 06.02.2025 in atti: - In parziale adesione a quanto previsto dall'Ill.mo Tribunale di Cuneo nell'ambito del pagina 4 di 13 provvedimento provvisorio del 27.02.2025 (e tenuto conto che nel provvedimento provvisorio risultano essere disposte condizioni di divorzio in buona parte assai poco distanti dalle originarie richieste della odierna esponente): pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in ER (CN) (trascritto all'Anno 2015 Parte I Serie N. 6 – nei registri di stato civile del Comune di ER - CN) in data
14/12/2015 tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], ordinando all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
ER (CN) di provvedere all'annotazione della Sentenza nei Pubblici Registri, e così alle qui di seguito esposte condizioni: - disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori
(nato a [...] il [...]) e (nata in [...] il [...]), i quali Persona_3 Persona_4 manterranno la residenza anagrafica e l'abitazione principale presso la madre, attribuendo a ciascun genitore la facoltà di assumere in autonomia, quando ha i figli con sé, tutte le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione per la vita dei figli;
- disciplinare, le modalità e le condizioni di visita del padre ai figli minori (nato a [...] il [...]) e (nata in [...] il Persona_3 Persona_4
23.10.2020), secondo un calendario che, in considerazione dell'esclusivo interesse di questi ultimi e salvo diversi accordi di volta in volta assumendi direttamente tra i coniugi, si ritiene possa essere così determinato: ➢ sino a quando il sig. non avrà reperito una sistemazione Parte_5
abitativa idonea: effettuazione degli incontri padre figli per una giornata a settimana (dalle 10,00 del mattino sino alle 18,00) in orari compatibili con gli impegni scolastici, sportivi e ludico-ricreativi dei minori e lavorativi della madre;
➢ quando il sig. avrà reperito una Parte_5
sistemazione abitativa idonea ad accogliere i figli minori, il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli minori e con le seguenti modalità: • il padre potrà tenere con sé i figli minori e Per_1 Per_2 Per_1
un fine settimana ogni quindici giorni (ovvero, i figli e potranno trascorrere i fine Per_2 Per_1 Per_2
settimana con entrambi i genitori in via alternata, un fine settimana con il padre seguito da uno con la madre e così via di seguito), dalle 9,00 (o eventuale altro diverso orario meglio visto dall'Ill.mo
Giudice) del sabato mattina (o dalla uscita da scuola qualora dovessero nei prossimi anni frequentare la scuola anche nella giornata del sabato) sino alla domenica sera alle ore 20,00; un pomeriggio infrasettimanale, da concordare con la madre con un congruo anticipo, dalle ore 16,00 sino alle ore
20,00; i figli minori e potranno comunque incontrare e/o vedere il padre liberamente Per_1 Per_2 previa concorde determinazione tra i genitori dell'orario delle visite de quibus con un congruo anticipo di almeno 24 ore;
durante le vacanze scolastiche pasquali, i figli minori e Per_1 Per_2
potranno trascorrere almeno tre giorni consecutivi con il padre di cui almeno uno comprendente, ad anni alterni e fatto salvo un eventuale diverso accordo tra i genitori, il giorno della Pasqua e/o quello del lunedì di “Pasquetta”; durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli minori e Per_1 Per_2 pagina 5 di 13 potranno trascorrere la metà delle vacanze con il padre e l'altra metà con la madre, in periodi comprendenti, salvo eventuale diverso accordo tra i genitori, ad anni alterni i giorni dal 24 al 30 dicembre, ovvero i giorni dal 31 dicembre al 06 gennaio;
durante le vacanze estive i figli minori Per_1
e potranno trascorrere con il padre quindici giorni anche non consecutivi (e, comunque in Per_2
periodi di almeno 7 giorni consecutivi ognuno, eventualmente per recarsi in vacanza con il medesimo), in periodi da concordarsi di volta in volta tra i genitori stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
in occasione di eventuali festività di calendario diverse da quelle espressamente citate nei precedenti paragrafi (ovvero, a titolo esemplificativo, in occasione del 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre e 15 agosto – in quest'ultimo caso solamente qualora i figli in tale periodo non siano eventualmente già in vacanza con l'uno o l'altro genitore – ecc.), cadenti in un giorno infrasettimanale e dei relativi “ponti”, i figli minori rimarranno con l'uno e l'altro genitore secondo un calendario da concordarsi di volta in volta tra le parti con un congruo anticipo non inferiore ad un mese rispetto alla data delle singole festività; inoltre i figli minori e trascorreranno il Per_1 Per_2 giorno della festa per il termine del Ramadan ed il giorno della c.d. “Pasqua Islamica”, ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore;
porre a carico del sig. (C.F.: Parte_5
) l'onere di contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori C.F._1 Per_3
(nato a [...] il [...]) e (nata in [...] il [...]), mediante il
[...] Persona_4
versamento alla sig.ra (C.F. ) di una somma mensile CP_1 C.F._2
complessiva non inferiore, per tutti i motivi meglio precisati nella superiore narrativa e nel provvedimento provvisorio del 27.02.2025, a totali € 350,00 (e così per € 175,00 per ciascun figlio minore) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli (mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche – ivi compreso il trasporto scolastico -, ludiche, ricreative, ecc.) sempre che le stesse siano preventivamente concordate, salvo che l'urgenza del caso non lo consenta, e debitamente documentate da quello dei due che le anticipa;
➢ disporre che l'eventuale espatrio dei figli minori e al seguito di uno dei Per_1 Per_2
genitori verrà di volta in volta reciprocamente e specificatamente autorizzato da entrambi i genitori;
-
Inoltre, sempre nel merito, in parziale riforma di quanto ritenuto sul punto dall'Ill.mo Tribunale di
Cuneo nell'ambito del provvedimento provvisorio del 27.02.2025 (ed in applicazione dei principi di diritto da ultimo precisati da Cass. n. 4672/2025, come meglio si evidenzierà nella successiva comparsa conclusionale), disporre la attribuzione/assegnazione alla sola signora CP_1 dell'intero importo corrispondente all'Assegno Unico per il Nucleo famigliare erogando dall' CP_2
(in qualsiasi modo denominato oggi ed in futuro dal Legislatore, attualmente pari a circa € 400,00 mensili complessivi), contestualmente respingendo tutte le opposte domande avversarie pagina 6 di 13 formulate/formulande sul punto (ovvero, in merito alla determinazione delle modalità di assegnazione/suddivisione dell'Assegno Unico per i figli) dal sig. . IN OGNI Parte_5
CASO: con vittoria di spese, compensi professionali e competenze legali nel presente giudizio. e contestualmente altresì sin d'ora affinché codesto Ill.mo Tribunale di Cuneo (CN), contrariis reiectis,
Voglia accogliere tutte le istanze istruttorie (prova testimoniale, acquisizione Relazione da parte del acquisizione documenti prodotti, ecc.) formulate dalla sig.ra sia nell'ambito CP_3 CP_1 della precedente “Comparsa di Costituzione Risposta (ex Art 473/bis-16 e segg. c.p.c.)” del 28 gennaio 2025, sia nell'ambito della antecedente “Memoria integrativa ex art. 473 bis 17, comma 2,
c.p.c.” datata 06 febbraio 2025 già in atti, con rimessione in istruttoria del presente giudizio anche ai fini della acquisizione agli atti del giudizio di una apposita relazione aggiornata in merito alla situazione attuale del nucleo familiare che qui ci occupa da parte del del Controparte_4
Cuneese, ove la sig.ra risulta essere in carico sin dall'anno 2018, chiedendo in CP_1
particolare ai relativi operatori di relazionare in merito alle attuali modalità ed alla frequenza degli incontri paterni con i figli minori”
Per il Pubblico Ministero
“Visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1
civile in CERVASCA, il 14/12/2015 .
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CERVASCA (atto n. 6 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati i figli il 22/05/2019 e il 23/10/2020. Per_1 Persona_4
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di omologa del Tribunale di Cuneo del 23.3.2023, delle condizioni concordate dai coniugi e depositate il 15.3.2023.
Con ricorso depositato il 25.10.2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Davanti al Giudice relatore delegato la parte convenuta è comparsa ed è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
pagina 7 di 13 Il Giudice relatore, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti, respinto tutte le richieste istruttorie e rinviato la causa per la rimessione in decisione.
Riassegnata la causa ad altro magistrato, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni davanti a questo all'udienza del 16.9.2025, quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per le proprie conclusioni, il quale ha concluso come riportato in epigrafe.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un decreto di omologa - emesso il 23.3.2023 dal Tribunale di Cuneo- delle condizioni concordate per la separazione personale tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le richieste istruttorie
Il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione allo stato degli atti e dei documenti prodotti.
Pertanto, le richieste istruttorie delle parti così come formulate nel corso del giudizio, già respinte dal
Giudice relatore, devono intendersi per definitivamente respinte anche dal Collegio. Va respinta anche la richiesta di parte convenuta di rimettere la causa in istruttoria, per l'acquisizione di relazioni sociali.
Sul punto si osserva che - nel corso del presente giudizio - non è mai stata disposta una presa in carico del nucleo da parte del servizio sociale, mentre la presa in carico della sola madre (dal 2018) appare poco significativa ai fini della decisione della causa in assenza di ulteriori elementi di criticità, e soprattutto alla luce del fatto che entrambe le parti hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocazione abituale presso la mamma e ampio calendario di visita per il papà.
Viste dunque le conformi richieste delle parti, rispettose peraltro del principio di bigenitorialità, si ritiene che nessuno dei genitori nutra seri dubbi sulle capacità genitoriali dell'altro, sicché – si ripete – non si ravvisano elementi di criticità che giustifichino una presa in carico, una richiesta di relazioni sociali ovvero una rimessione della causa in istruttoria a tal fine.
pagina 8 di 13 L'affidamento, la collocazione, il diritto di visita dei figli minori
Come poco sopra accennato, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei due figli minori con collocazione abituale presso la mamma e ampio calendario di visita per il papà. Viste dunque le conformi richieste delle parti, rispettose peraltro del principio di bigenitorialità, il Collegio non ravvisa ragioni per provvedere diversamente, anche considerato il fatto che il regime di affidamento condiviso è quello favorito dal legislatore, fatte salve ipotesi di grave inadeguatezza genitoriale, da considerarsi eccezionali.
Pertanto, va disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori che quindi assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza (istruzione, educazione, residenza, salute, cura…), mentre potranno assumere anche separatamente le decisioni ordinarie, secondo i rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di sé.
Quanto alla collocazione abituale e alla residenza anagrafica di e queste dovranno Per_1 Per_2
essere confermate presso la madre, come richiesto da entrambe le parti.
Per quanto concerne il calendario di visita padre-figli, va anzitutto osservato che il padre, in corso di causa, ha dimostrato di aver reperito un immobile in locazione, depositando in atti il relativo contratto e il successivo rinnovo. Trattasi tuttavia, come emerge dall'esame del relativo documento, di contratto di
“locazione abitativa di natura transitoria”, in scadenza al 30.11.2025, senza tacito rinnovo né necessità di formale disdetta (cfr. doc. 26 di parte ricorrente). Non è peraltro noto se l'immobile sia idoneo ad ospitare i figli, anche per eventuali pernottamenti.
Alla luce di quanto sopra pare congruo e tutelante predisporre calendario e modalità di visita padre- figli in tendenziale conformità alle richieste dello stesso ricorrente, che peraltro ben poco si discostano da quelle della madre convenuta, essendo di fatto quasi sovrapponibili.
Pertanto, in considerazione dell'esclusivo interesse di e compatibilmente con le loro Per_1 Per_2
esigenze scolastiche ed extrascolastiche e nel rispetto dei loro bisogni ed aspirazioni, fatti salvi diversi più ampi accordi di volta in volta assumendi con congruo anticipo direttamente tra i genitori, va disposto che:
a) fintanto che (o nei periodi in cui) il padre non avrà una adeguata sistemazione abitativa, egli, previo accordo con la madre, potrà vedere i figli liberamente, comunque per quattro ore almeno, una o due pomeriggi a settimana, cene comprese, escluso il pernottamento, oltre a tenerli con sé a weekend alterni il sabato e la domenica pomeriggio per almeno cinque ore, pranzi compresi, escluso il pernottamento;
b) una volta reperito un alloggio in locazione che sia idoneo ad ospitare i figli, il sig. potrà: • Pt_1
tenere con sé i figli minori e per un intero fine settimana ogni quindici giorni (ossia, i Per_1 Per_2
pagina 9 di 13 figli e potranno trascorrere i fine settimana con entrambi i genitori in via alternata, un Per_1 Per_2
fine settimana con il padre seguito da uno con la madre e così via di seguito), dalle ore 10,00 del sabato (ovvero dall'uscita da scuola qualora dovessero nei prossimi anni frequentare la scuola anche nella giornata del sabato) sino alla domenica sera alle ore 20,00;
• nelle settimane in cui i figli minori trascorreranno il fine settimana con la madre, il padre potrà tenere con sé e per un intero pomeriggio infrasettimanale (con orario, salvo diverso Per_1 Per_2 accordo tra i genitori, durante il periodo scolastico, dall'uscita da scuola sino alle ore 20 e durante il periodo non scolastico dalle ore 14,00 sino alle ore 20,00), in un giorno da concordare di volta in volta con la madre almeno 48 ore prima stante la variabilità dei turni/impegni di lavoro dei genitori;
• durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli minori e potranno trascorrere la metà Per_1 Per_2 delle vacanze con il padre e l'altra metà con la madre, in periodi comprendenti, salvo eventuale diverso accordo tra i genitori in considerazione dei reciproci impegni di lavoro dei medesimi, ad anni alterni i giorni dal 24 al 30 dicembre, ovvero i giorni dal 31 dicembre al 06 gennaio;
• durante le vacanze scolastiche pasquali, i figli minori e potranno trascorrere almeno Per_1 Per_2
tre giorni consecutivi con il padre di cui almeno uno comprendente, ad anni alterni e fatto salvo un eventuale diverso accordo tra i genitori in considerazione dei reciproci impegni di lavoro dei medesimi, il giorno della Pasqua e/o quello del lunedì di “Pasquetta”;
• durante le vacanze estive i figli minori e potranno trascorrere con il padre quindici Per_1 Per_2
giorni anche non consecutivi (e, comunque in periodi di almeno 7 giorni consecutivi ognuno, eventualmente per recarsi in vacanza con il medesimo), in periodi da concordarsi di volta in volta tra i genitori stessi entro il 31 maggio di ogni anno. Parimenti, durante le vacanze estive i figli e potranno trascorrere analoghi periodi di vacanza (ovvero due settimane anche non Per_1 Per_2
consecutive) con la madre ed in tali periodi saranno sospese le sopra concordate visite ed incontri del padre con i figli sia nei giorni infrasettimanali che nel fine settimana;
• i figli minori e in occasione di eventuali festività di calendario diverse da quelle Per_1 Per_2
espressamente citate (ovvero, a titolo esemplificativo, in occasione del 25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre e 15 agosto – in quest'ultimo caso solamente qualora i figli in tale periodo non siano eventualmente già in vacanza con l'uno o l'altro genitore – ecc.), cadenti in un giorno infrasettimanale e dei relativi “ponti”, rimarranno con l'uno e l'altro genitore secondo un calendario da concordarsi di volta in volta tra le parti con un congruo anticipo non inferiore ad un mese rispetto alla data delle singole festività; i fanciulli inoltre trascorreranno il giorno della festa per il termine del Ramadan ed il giorno della c.d. “Pasqua Islamica”, ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore. Più precisamente, nell'anno in cui i minori trascorreranno il giorno della festa pagina 10 di 13 per il termine del Ramadan con la madre, trascorreranno invece il giorno della c.d.
[...]
” con il padre e viceversa, salvo eventuale diverso accordo tra i genitori in considerazione CP_5
dei reciproci impegni di lavoro dei medesimi.
Il mantenimento dei figli
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve naturalmente provvedere alle esigenze dei figli quando li tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione economico- patrimoniale ed anche lavorativa (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore come in questa sede stabiliti, delle presumibili esigenze dei bambini in relazione all'età a al contesto di riferimento nonché, ancora, e degli oneri – anche abitativi - dai quali ciascuno dei genitori è gravato, il Collegio ritiene congruo ed equo porre a carico del ricorrente un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento dei due figli minori e di € 250,00 (euro Per_1 Per_2
125,00 per ciascun figlio), oltre alla partecipazione al 50% alle spese “extra” ordinarie indicate in dispositivo.
Sul punto giova rilevare, in particolare, che mentre la madre convenuta ha la qualifica da OSS con ottime possibilità di stabile inserimento lavorativo a breve, anche per età (avendo la signora 44 anni), il padre al momento è disoccupato, sta percependo la Naspi con progressiva riduzione dell'importo mensile erogato, è affetto da patologie che gli rendono impossibile svolgere in futuro attività lavorative manuali (come comprovato dal certificato medico del 21.10.2024 a firma del dott. prodotto in CP_6
atti, nel quale legge che “Il paziente è affetto da diabete mellito insulinodipendente, asma bronchiale e neuropatia ulnare con deficit avanbraccio e mano dx. Non possibile ulteriore intervento chirurgico – già eseguiti 3 interventi chirurgici – pertanto il paziente è impossibilitato a svolgere attività lavorativa manuale”). Egli, inoltre, per età (classe 1971 – quindi ultracinquantenne), esperienze pregresse e titoli, difficilmente potrà inserirsi nel mondo del lavoro con mansioni diverse da quelle manuali, che però, come detto, è impossibilitato a svolgere. Ancora, egli è gravato da finanziamenti (sebbene non si conoscano le ragioni per le quali li abbia accesi) nonché da spese abitative per locazione.
In questo quadro, a parere del Collegio non si può imporre un contributo più elevato di euro 250,00 mensili, oltre, si ripete, al rimborso del 50% delle spese straordinarie concordate e documentate (pur prendendo atto della già manifestata disponibilità del padre ad aumentare ad euro 300,00 il contributo
“qualora il sig. dovesse reperire attività lavorativa con stipendio pari ad almeno € 1.500,00 Pt_1
mensili”).
pagina 11 di 13 La decisione sul mantenimento va peraltro assunta allo stato degli atti, per cui va respinta la domanda del ricorrente di provvedere anche in vista del momento, futuro, in cui il ricorrente stesso “cesserà di percepire la Naspi e incolpevolmente non riesca a reperire una nuova attività lavorativa” così come in vista del momento, altrettanto futuro nonché incerto, in cui egli “dovesse reperire una attività lavorativa con stipendio pari ad almeno euro 1.50,00 mensili”.
Le presenti statuizioni sono infatti valevoli rebus sic stantibus e le parti sono legittimate a proporre domanda di modifica delle condizioni di divorzio nell'ipotesi di rilevanti mutamenti successivi, che siano economici o di altra natura.
Per quanto concerne l'assegno unico universale, il Collegio ritiene sia meritevole di accoglimento la richiesta materna di vederselo attribuito integralmente, e dunque nella misura del 100%.
Ed invero, da un lato le parti erano già d'accordo in tal senso sin dai tempi della separazione consensuale (cfr. condizione n. 6, concordata dalle parti in quella sede, doc. 2 di parte ricorrente), dall'altro ad oggi il ricorrente non è certo di poter osservare il calendario di visita “ordinario” in ragione della propria incerta condizione abitativa (cfr. conclusioni rassegnate dal ricorrente stesso) ed infine è tenuto a versare – in forza del presente provvedimento, per le ragioni sopra indicate - un contributo al mantenimento dei figli piuttosto basso. Per tutte queste ragioni, pare congruo ed equo garantire quantomeno la percezione integrale in capo alla madre dell'assegno unico universale.
Le altre questioni
I genitori sono d'accordo sulla condizione che l'eventuale espatrio dei figli minori e al Per_1 Per_2
seguito di uno dei genitori stessi dovrà essere di volta in volta reciprocamente e specificatamente autorizzato da entrambi. Il Collegio, dunque, prende atto e dispone in conformità, nulla a ciò ostando.
Le spese di lite
Le spese di lite – tenuto conto della natura della causa e della parziale soccombenza reciproca sull'unica questione controversa, relativa all'importo del contributo al mantenimento da porre a carico del padre – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,
pagina 12 di 13 pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il CP_1
15/12/1981, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori (nato a [...]_3
il 22.05.2019) e (nata in [...] il [...]), i quali manterranno la residenza Persona_4 anagrafica e l'abitazione principale presso la madre;
dispone che, salvo diverso e più ampio accordo tra i genitori, da assumersi tenendo prioritariamente conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli (nato a [...] il [...]) e (nata in [...] il [...]), Persona_3 Persona_4
secondo le modalità e tempistiche indicate in parte motiva, che qui si intendono per integralmente trascritte;
dispone che i minori possano espatriare con uno dei genitori solo previo specifico consenso scritto anche dell'altro; pone a carico del padre ricorrente , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
ordinario dei due figli minori, un assegno di euro 250,00 mensili (125,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da versare in favore della madre convenuta CP_1
a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche
[...]
non coperte dal SSN, scolastiche, ludico sportive e ricreative) previamente concordate e successivamente documentate, sostenute nell'interesse dei figli;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre;
compensa integralmente le spese di lite;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER e di provvedere alle incombenze di legge.
Così deciso in Cuneo, camera di consiglio del 30.10.2025
Il Presidente dott.ssa Roberta Bonaudi
Il Giudice rel. est. dott.ssa Alessandra Nocco
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