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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 4760 del 2023 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. SERINO LUIGI e l'avv. LO GIUDICE MARCO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso ex art. 417bis cpc dal funzionario dott.ssa BONURA
MARIA LETIZIA resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 26/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere compensa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 15/04/2023 la ricorrente in epigrafe deduceva che con sentenza n. 1023/2018 la Corte d'appello di Palermo aveva così statuito: “condanna il a corrispondere all'appellante, dal 1/7/2001, le differenze CP_2
retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di
1 assistente amministrativo B1 CCNL di comparto , con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalla singole scadenze fino al pagamento….”; di essere poi stata assunta dal con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo Controparte_1
parziale al 50% a decorrere dal 01/09/2018 presso il Liceo delle Scienze Umane e linguistico "Danilo Dolci" di Palermo nei ruoli dell'assistente amministrativo;
che dal 01.09.2020 il contratto era stato trasformato a tempo pieno.
Deduceva poi che con decreto di ricostruzione della carriera del 04.11.2020 le era stato riconosciuto il servizio non di ruolo prestato dal 01.07.2001 al 31.08.2015, per un totale di anni 14 e mesi 2, ma che il servizio pre ruolo non le era stato correttamente riconosciuto ai fini della graduatoria interna, che invece vedeva attribuito alla ricorrente soltanto il punteggio maturato a decorrere dalla data di immissione in ruolo.
Concludeva pertanto nei termini seguenti: “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del servizio di pre-ruolo prestato dal 01/07/2001 al
31/08/2015 ai fini dell'attribuzione del punteggio per le graduatorie di istituto pari ad un punto per ogni mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni) di servizio di preruolo prestato. Ritenere e dichiarare illegittima la condotta tenuta dal Controparte_1
per quanto sopra esposto e accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia della graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale ATA soprannumerario.
Per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della parte ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale soprannumerario e dunque condannare l'amministrazione convenuta al riconoscimento del corretto punteggio spettante alla parte ricorrente pari ad un punto per ogni mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni) di servizio di pre-ruolo prestato.”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che eccepiva in via preliminare la disintegrità del contraddittorio e nel merito il difetto di interesse ad agire e comunque l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 26/05/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che dalle difese in atti e dalla documentazione prodotta emerge il riconoscimento integrale del punteggio collegato all'attività preruolo prestata, anche ai fini dal punteggio per la graduatoria interna.
Deve conseguentemente essere dichiarata cessata la materia del contendere,
2 restando assorbita ogni altra questione posta;
- rilevato che, per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, deve osservarsi che la sentenza della Corte d'Appello nulla statuiva con riferimento alla eventuale ricostruzione giuridica della carriera;
inoltre, si sono susseguite nel tempo sentenze di merito di diverso tenore. Pertanto, benché il riconoscimento del punteggio sia avvenuta soltanto in corso di causa, deve essere dichiarata la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 26/05/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 4760 del 2023 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. SERINO LUIGI e l'avv. LO GIUDICE MARCO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso ex art. 417bis cpc dal funzionario dott.ssa BONURA
MARIA LETIZIA resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 26/05/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere compensa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 15/04/2023 la ricorrente in epigrafe deduceva che con sentenza n. 1023/2018 la Corte d'appello di Palermo aveva così statuito: “condanna il a corrispondere all'appellante, dal 1/7/2001, le differenze CP_2
retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di
1 assistente amministrativo B1 CCNL di comparto , con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalla singole scadenze fino al pagamento….”; di essere poi stata assunta dal con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo Controparte_1
parziale al 50% a decorrere dal 01/09/2018 presso il Liceo delle Scienze Umane e linguistico "Danilo Dolci" di Palermo nei ruoli dell'assistente amministrativo;
che dal 01.09.2020 il contratto era stato trasformato a tempo pieno.
Deduceva poi che con decreto di ricostruzione della carriera del 04.11.2020 le era stato riconosciuto il servizio non di ruolo prestato dal 01.07.2001 al 31.08.2015, per un totale di anni 14 e mesi 2, ma che il servizio pre ruolo non le era stato correttamente riconosciuto ai fini della graduatoria interna, che invece vedeva attribuito alla ricorrente soltanto il punteggio maturato a decorrere dalla data di immissione in ruolo.
Concludeva pertanto nei termini seguenti: “Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del servizio di pre-ruolo prestato dal 01/07/2001 al
31/08/2015 ai fini dell'attribuzione del punteggio per le graduatorie di istituto pari ad un punto per ogni mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni) di servizio di preruolo prestato. Ritenere e dichiarare illegittima la condotta tenuta dal Controparte_1
per quanto sopra esposto e accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia della graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale ATA soprannumerario.
Per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della parte ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nella graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale soprannumerario e dunque condannare l'amministrazione convenuta al riconoscimento del corretto punteggio spettante alla parte ricorrente pari ad un punto per ogni mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni) di servizio di pre-ruolo prestato.”;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che eccepiva in via preliminare la disintegrità del contraddittorio e nel merito il difetto di interesse ad agire e comunque l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 26/05/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che dalle difese in atti e dalla documentazione prodotta emerge il riconoscimento integrale del punteggio collegato all'attività preruolo prestata, anche ai fini dal punteggio per la graduatoria interna.
Deve conseguentemente essere dichiarata cessata la materia del contendere,
2 restando assorbita ogni altra questione posta;
- rilevato che, per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, deve osservarsi che la sentenza della Corte d'Appello nulla statuiva con riferimento alla eventuale ricostruzione giuridica della carriera;
inoltre, si sono susseguite nel tempo sentenze di merito di diverso tenore. Pertanto, benché il riconoscimento del punteggio sia avvenuta soltanto in corso di causa, deve essere dichiarata la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 26/05/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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