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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2119/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASULA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e dell'avv. BONIFATI GIANLUIGI
e da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. CASULA ALESSANDRA e dell'avv. BONIFATI GIANLUIGI
e con l'intervento del P.M.
Conclusioni
Conclusioni per e Parte_2 Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, in composizione collegiale:
A) Dichiarare l'inefficacia per difetto di veridicità dell'atto di riconoscimento di figlio effettuato da nei confronti del minore nato a [...]_1 Persona_1
pagina 1 di 7 (Romania) il 13.02.2024;
B) Confermare la maternità della Signora;
Parte_2
C) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lodi competente di procedere alle conseguenti annotazioni e rettifiche, attribuendo al minore il solo cognome della madre Pt_2
(atto di nascita 108 parte II serie B anno 2024)”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 17.11.2024, e Parte_2 Parte_1 hanno adito il Tribunale di Lodi per sentir dichiarare l'inefficacia, per difetto di veridicità, del riconoscimento di paternità effettuato da nei confronti del minore Parte_1 [...]
Persona_1
I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto che pur avendo riconosciuto il Parte_1
minore (nato in [...] il [...]) come figlio proprio non è in realtà Persona_1
il padre biologico del minore, né potrebbe esserlo, avendo mutato sesso, da femminile a maschile, in forza della sentenza n. 452/2015 del Tribunale di Lodi.
I ricorrenti inoltre hanno dato atto della pendenza di un procedimento penale, ancora in fase di indagini preliminari, nel quale risulta indagato per il reato di alterazione di Parte_1 stato, previsto e punito dall'altro 567 c.p.c., nonché di un procedimento avanti al Tribunale per i
Minorenni di Milano per l'adottabilità del minore;
procedimenti nel corso dei quali sia il PM sia il Tribunale per i Minorenni hanno disposto l'espletamento di consulenza tecnica genetica al fine di fare accertare se è o non è figlio biologico di Persona_1 Parte_1
2. Come noto, l'impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. rientra tra le azioni di stato, ovvero tra quelle azioni intese a conseguire una pronuncia che incide sullo status filiationis della persona, e in particolare riguarda i figli nati fuori dal matrimonio, per i quali non opera la presunzione di paternità prevista per i figli nati nel matrimonio dall'art. 231
c.c., ai sensi del quale “il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio”.
Nell'ipotesi di figlio nato fuori dal matrimonio, infatti, in assenza di meccanismi presuntivi, il figlio acquista il corrispondente titolo attraverso il riconoscimento da parte dei genitori (artt. 250
pagina 2 di 7 e ss. c.c.) o la dichiarazione giudiziale (art. 269 c.c.). In questo caso, pertanto, le azioni di stato esperibili sono: la dichiarazione giudiziale di genitorialità e l'impugnativa del riconoscimento.
L'art. 250 c.c., in particolare, dispone che “il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall' articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente”. Il menzionato art. 254 c.c. prevede che “il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo”. Da ultimo, giova altresì osservare che, nonostante l'art. 256 c.c. stabilisca l'irrevocabilità del riconoscimento, è comunque previsto all'art. 263 c.c. che detto riconoscimento possa essere impugnato per difetto di veridicità sia dallo stesso autore del riconoscimento, sia da colui che è stato riconosciuto, sia da chiunque vi abbia interesse.
L'art. 263 c.c. regola qualsivoglia ipotesi di impugnazione per difetto di veridicità, abbracciando sia i casi di riconoscimento effettuato nella consapevolezza della non paternità, sia quelli fondati sull'erronea supposizione del legame biologico
In tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità si è assistito a un progressivo superamento dell'orientamento che individuava un'automatica coincidenza tra favor veritatis e favor minoris o status filiationis; la stessa riforma dell'art. 263 c.c., introdotta con il d.lgs. n. 154 del 2013, esprime una regolamentazione che ha notevolmente rafforzato l'esigenza di stabilità dello status filiationis e di tutela del figlio.
Assumono decisivo rilievo, in proposito, alcuni interventi della Corte costituzionale, la quale ha provveduto a precisare la necessaria sussistenza di uno spazio di bilanciamento in concreto fra gli interessi implicati, affidato alla valutazione giudiziale. Significativa, in proposito, si rivela l'affermazione – già rinvenibile in Corte Cost. sent. n. 272 del 2017, e successivamente richiamata nelle più recenti Corte Cost. sent. n. 127 del 2020 e n. 133 del 2021 – secondo cui l'art. 263 c.c. sottende “l'esigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti”, posto che “la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi (deve) tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso”. Si è dinanzi, quindi, a un'azione nella quale il pagina 3 di 7 giudice non procede ad un mero accertamento della verità biologica, ma opera un bilanciamento in concreto tra gli interessi coinvolti (cfr. Corte Cost. sent. n. 133 del 2021).
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “i significativi mutamenti sociali degli ultimi anni impongano di affiancare al parametro della verità genetica altri criteri, quali quelli della verità affettiva o sociale, in una prospettiva di tutela degli stabili e rilevanti assetti relazionali di fatto” (Cass. civ. n. 30403/2021; Cass. civ. n. 4791/2020). E ancora, la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha mostrato di avere superato la tesi della assolutezza del principio di prevalenza dell'interesse all'accertamento della verità biologica della procreazione, affermando la necessità di bilanciare la verità del concepimento con l'interesse concreto del figlio alla conservazione dello status acquisito (Cass. civ. n. 27140/2021; Cass. civ. n. 4791/2020; Cass. civ. n. 8617/2017; Cass. civ. n. 4020/2017; Cass. civ. n. 26767/2016).
In questi casi, dunque, il Tribunale è chiamato ad accertare in concreto l'interesse del minore, con particolare riguardo agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di uno sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass. civ. n.
4791/2020; Cass. civ. n. 26767/2016; Cass. civ. n. 8617/2017). Pertanto, senza prevalenza del
“favor veritatis” sul “favor minoris”, occorre effettuare “un bilanciamento fra diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica - anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini - e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno dì una famiglia” (Cass. civ. n. 4791/2020).
3. Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, occorre anzitutto darsi atto che dalla perizia biologica effettuata dal Tribunale per i Minorenni di Milano, a firma della dott.ssa
[...]
, prodotta dai ricorrenti nel corso del presente giudizio, è emerso che Per_2 Parte_1
non è padre biologico del minore. Nella consulenza, infatti si legge: “dal confronto diretto dei profili dei soggetti interessati è emerso che non vi è compatibilità genetica tra il profilo di
e quello relativo a in altre parole è possibile Parte_1 Persona_1 affermare che non è il figlio biologico di ” (cfr. pag. Persona_1 Parte_1
9 elaborato peritale).
pagina 4 di 7 Le conclusioni a cui è giunta la consulente nominata dal Tribunale dei Minorenni di Milano risultano fondate su rigorose indagini genetiche, svolte sulla base delle più aggiornate conoscenze scientifiche e tecniche di esecuzione, nel rispetto delle persone degli interessati, e pertanto non vi
è motivo per mettere in dubbio le anzidette risultanze.
Non può dunque dubitarsi del fatto che non è padre del minore Parte_1 Persona_1
Nel caso in esame, poi, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso tra il riconoscimento e l'introduzione del presente giudizio, nonché della tenera età del minore (di appena 1 anno) non può ritenersi che sussista un interesse del minore a mantenere lo status di figlio di
[...]
Parte_1
3.1 Tutto ciò considerato, in accoglimento della domanda dei ricorrenti e in conformità anche alle conclusioni del Pubblico Ministero, sussistono i presupposti per dichiarare che Parte_1
non è padre di risultando accertata la falsità del riconoscimento dallo Persona_1
stesso effettuato.
4. I ricorrenti hanno chiesto altresì che al minore sia attribuito il solo cognome materno, con conseguente perdita di quello di Parte_1
Al riguardo, va premesso che la normativa in punto di impugnazione del riconoscimento non prevede alcuna automatica conseguenza in proposito e che pertanto occorre fare applicazione dei principi generali desumibili dalla disciplina vigente in materia di attribuzione del cognome come enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ebbene, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio che sia riconosciuto non contestualmente dai genitori, “i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta”, sicché “la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata né dal "favor" per il patronimico, né dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 cod. civ., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo” (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 12640 del 18/06/2015).
pagina 5 di 7 Sul punto, i più recenti approdi della giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – risultano tutti informati al principio del preminente interesse del soggetto rispetto al quale sia accertato un diverso status filiationis a non vedersi per ciò pregiudicato nella sua identità personale. La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che “posto che nella disciplina giuridica del nome confluiscono esigenze di natura sia pubblica che privata, ove si accerti che il cognome già attribuito ad un soggetto non è quello spettantegli per legge in base allo "status familiae",
l'interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile è soddisfatto mediante la rettifica dell'atto riconosciuto non veritiero, ma non può condurre a sacrificare
l'interesse individuale a conservare il cognome mantenuto fino a quel momento nella vita di relazione e divenuto ormai segno distintivo dell'identità personale, tutelata dall'art. 2 Cost.”
(Cass. civ. n. 8876/2014).
In proposito, si è altresì osservato che l'attitudine identificativa della persona in forza del cognome è tanto maggiore nei soggetti che, data l'età anagrafica, hanno avuto occasione di spendere quel cognome nella propria vita di relazione. Pertanto, laddove – come nel caso di specie – il soggetto rispetto al quale sia accertato un diverso status di filiazione è di così tenera età da non aver ancora acquisito un'identità sociale in senso proprio, non soltanto non si ravvisa alcun pregiudizio alla perdita di un cognome che non ha ancora assunto quella pregnanza identificativa, ma anzi appare più confacente al suo preminente interesse l'elisione di un elemento di disturbo che presenta chiari nessi con uno statuto biologico diverso dal reale.
4.1 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, la domanda dei ricorrenti merita accoglimento e, pertanto, il cognome deve essere sostituito con quello della madre Parte_1 del minore ”, allo stato unico genitore che ha operato il suo riconoscimento;
genitore di cui Pt_2
peraltro la consulenza disposta dal Tribunale per i minorenni di Milano ha accertato la effettiva maternità (“vi è compatibilità genetica completa tra il profilo relativo a Parte_2
e quello relativo a confermando pertanto la
[...] Persona_3 maternità”; cfr. pag. 8 elaborato peritale).
5. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 - dichiara che nato a [...] il [...] non è il padre di Parte_1 Persona_1 nato a [...] il [...], e, per l'effetto, dichiara il difetto di veridicità
[...]
del riconoscimento effettuato da nei confronti del minore Parte_1 Persona_1
[...]
- sostituisce il cognome del minore con il cognome ”; Parte_1 Pt_2
- manda all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lodi per l'annotazione delle statuizioni che precedono sull'atto di nascita del minore (atto n. 108, parte II, serie B, anno 2024);
- nulla sulle spese.
Lodi così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
La Giudice rel. La Presidente
dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2119/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASULA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA e dell'avv. BONIFATI GIANLUIGI
e da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. CASULA ALESSANDRA e dell'avv. BONIFATI GIANLUIGI
e con l'intervento del P.M.
Conclusioni
Conclusioni per e Parte_2 Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, in composizione collegiale:
A) Dichiarare l'inefficacia per difetto di veridicità dell'atto di riconoscimento di figlio effettuato da nei confronti del minore nato a [...]_1 Persona_1
pagina 1 di 7 (Romania) il 13.02.2024;
B) Confermare la maternità della Signora;
Parte_2
C) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lodi competente di procedere alle conseguenti annotazioni e rettifiche, attribuendo al minore il solo cognome della madre Pt_2
(atto di nascita 108 parte II serie B anno 2024)”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 17.11.2024, e Parte_2 Parte_1 hanno adito il Tribunale di Lodi per sentir dichiarare l'inefficacia, per difetto di veridicità, del riconoscimento di paternità effettuato da nei confronti del minore Parte_1 [...]
Persona_1
I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto che pur avendo riconosciuto il Parte_1
minore (nato in [...] il [...]) come figlio proprio non è in realtà Persona_1
il padre biologico del minore, né potrebbe esserlo, avendo mutato sesso, da femminile a maschile, in forza della sentenza n. 452/2015 del Tribunale di Lodi.
I ricorrenti inoltre hanno dato atto della pendenza di un procedimento penale, ancora in fase di indagini preliminari, nel quale risulta indagato per il reato di alterazione di Parte_1 stato, previsto e punito dall'altro 567 c.p.c., nonché di un procedimento avanti al Tribunale per i
Minorenni di Milano per l'adottabilità del minore;
procedimenti nel corso dei quali sia il PM sia il Tribunale per i Minorenni hanno disposto l'espletamento di consulenza tecnica genetica al fine di fare accertare se è o non è figlio biologico di Persona_1 Parte_1
2. Come noto, l'impugnazione di riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. rientra tra le azioni di stato, ovvero tra quelle azioni intese a conseguire una pronuncia che incide sullo status filiationis della persona, e in particolare riguarda i figli nati fuori dal matrimonio, per i quali non opera la presunzione di paternità prevista per i figli nati nel matrimonio dall'art. 231
c.c., ai sensi del quale “il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio”.
Nell'ipotesi di figlio nato fuori dal matrimonio, infatti, in assenza di meccanismi presuntivi, il figlio acquista il corrispondente titolo attraverso il riconoscimento da parte dei genitori (artt. 250
pagina 2 di 7 e ss. c.c.) o la dichiarazione giudiziale (art. 269 c.c.). In questo caso, pertanto, le azioni di stato esperibili sono: la dichiarazione giudiziale di genitorialità e l'impugnativa del riconoscimento.
L'art. 250 c.c., in particolare, dispone che “il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall' articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente”. Il menzionato art. 254 c.c. prevede che “il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo”. Da ultimo, giova altresì osservare che, nonostante l'art. 256 c.c. stabilisca l'irrevocabilità del riconoscimento, è comunque previsto all'art. 263 c.c. che detto riconoscimento possa essere impugnato per difetto di veridicità sia dallo stesso autore del riconoscimento, sia da colui che è stato riconosciuto, sia da chiunque vi abbia interesse.
L'art. 263 c.c. regola qualsivoglia ipotesi di impugnazione per difetto di veridicità, abbracciando sia i casi di riconoscimento effettuato nella consapevolezza della non paternità, sia quelli fondati sull'erronea supposizione del legame biologico
In tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità si è assistito a un progressivo superamento dell'orientamento che individuava un'automatica coincidenza tra favor veritatis e favor minoris o status filiationis; la stessa riforma dell'art. 263 c.c., introdotta con il d.lgs. n. 154 del 2013, esprime una regolamentazione che ha notevolmente rafforzato l'esigenza di stabilità dello status filiationis e di tutela del figlio.
Assumono decisivo rilievo, in proposito, alcuni interventi della Corte costituzionale, la quale ha provveduto a precisare la necessaria sussistenza di uno spazio di bilanciamento in concreto fra gli interessi implicati, affidato alla valutazione giudiziale. Significativa, in proposito, si rivela l'affermazione – già rinvenibile in Corte Cost. sent. n. 272 del 2017, e successivamente richiamata nelle più recenti Corte Cost. sent. n. 127 del 2020 e n. 133 del 2021 – secondo cui l'art. 263 c.c. sottende “l'esigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti”, posto che “la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi (deve) tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso”. Si è dinanzi, quindi, a un'azione nella quale il pagina 3 di 7 giudice non procede ad un mero accertamento della verità biologica, ma opera un bilanciamento in concreto tra gli interessi coinvolti (cfr. Corte Cost. sent. n. 133 del 2021).
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “i significativi mutamenti sociali degli ultimi anni impongano di affiancare al parametro della verità genetica altri criteri, quali quelli della verità affettiva o sociale, in una prospettiva di tutela degli stabili e rilevanti assetti relazionali di fatto” (Cass. civ. n. 30403/2021; Cass. civ. n. 4791/2020). E ancora, la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha mostrato di avere superato la tesi della assolutezza del principio di prevalenza dell'interesse all'accertamento della verità biologica della procreazione, affermando la necessità di bilanciare la verità del concepimento con l'interesse concreto del figlio alla conservazione dello status acquisito (Cass. civ. n. 27140/2021; Cass. civ. n. 4791/2020; Cass. civ. n. 8617/2017; Cass. civ. n. 4020/2017; Cass. civ. n. 26767/2016).
In questi casi, dunque, il Tribunale è chiamato ad accertare in concreto l'interesse del minore, con particolare riguardo agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di uno sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (Cass. civ. n.
4791/2020; Cass. civ. n. 26767/2016; Cass. civ. n. 8617/2017). Pertanto, senza prevalenza del
“favor veritatis” sul “favor minoris”, occorre effettuare “un bilanciamento fra diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica - anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini - e l'interesse alla certezza degli "status" ed alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all'interno dì una famiglia” (Cass. civ. n. 4791/2020).
3. Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, occorre anzitutto darsi atto che dalla perizia biologica effettuata dal Tribunale per i Minorenni di Milano, a firma della dott.ssa
[...]
, prodotta dai ricorrenti nel corso del presente giudizio, è emerso che Per_2 Parte_1
non è padre biologico del minore. Nella consulenza, infatti si legge: “dal confronto diretto dei profili dei soggetti interessati è emerso che non vi è compatibilità genetica tra il profilo di
e quello relativo a in altre parole è possibile Parte_1 Persona_1 affermare che non è il figlio biologico di ” (cfr. pag. Persona_1 Parte_1
9 elaborato peritale).
pagina 4 di 7 Le conclusioni a cui è giunta la consulente nominata dal Tribunale dei Minorenni di Milano risultano fondate su rigorose indagini genetiche, svolte sulla base delle più aggiornate conoscenze scientifiche e tecniche di esecuzione, nel rispetto delle persone degli interessati, e pertanto non vi
è motivo per mettere in dubbio le anzidette risultanze.
Non può dunque dubitarsi del fatto che non è padre del minore Parte_1 Persona_1
Nel caso in esame, poi, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso tra il riconoscimento e l'introduzione del presente giudizio, nonché della tenera età del minore (di appena 1 anno) non può ritenersi che sussista un interesse del minore a mantenere lo status di figlio di
[...]
Parte_1
3.1 Tutto ciò considerato, in accoglimento della domanda dei ricorrenti e in conformità anche alle conclusioni del Pubblico Ministero, sussistono i presupposti per dichiarare che Parte_1
non è padre di risultando accertata la falsità del riconoscimento dallo Persona_1
stesso effettuato.
4. I ricorrenti hanno chiesto altresì che al minore sia attribuito il solo cognome materno, con conseguente perdita di quello di Parte_1
Al riguardo, va premesso che la normativa in punto di impugnazione del riconoscimento non prevede alcuna automatica conseguenza in proposito e che pertanto occorre fare applicazione dei principi generali desumibili dalla disciplina vigente in materia di attribuzione del cognome come enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ebbene, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio che sia riconosciuto non contestualmente dai genitori, “i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta”, sicché “la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata né dal "favor" per il patronimico, né dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 cod. civ., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo” (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 12640 del 18/06/2015).
pagina 5 di 7 Sul punto, i più recenti approdi della giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – risultano tutti informati al principio del preminente interesse del soggetto rispetto al quale sia accertato un diverso status filiationis a non vedersi per ciò pregiudicato nella sua identità personale. La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che “posto che nella disciplina giuridica del nome confluiscono esigenze di natura sia pubblica che privata, ove si accerti che il cognome già attribuito ad un soggetto non è quello spettantegli per legge in base allo "status familiae",
l'interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile è soddisfatto mediante la rettifica dell'atto riconosciuto non veritiero, ma non può condurre a sacrificare
l'interesse individuale a conservare il cognome mantenuto fino a quel momento nella vita di relazione e divenuto ormai segno distintivo dell'identità personale, tutelata dall'art. 2 Cost.”
(Cass. civ. n. 8876/2014).
In proposito, si è altresì osservato che l'attitudine identificativa della persona in forza del cognome è tanto maggiore nei soggetti che, data l'età anagrafica, hanno avuto occasione di spendere quel cognome nella propria vita di relazione. Pertanto, laddove – come nel caso di specie – il soggetto rispetto al quale sia accertato un diverso status di filiazione è di così tenera età da non aver ancora acquisito un'identità sociale in senso proprio, non soltanto non si ravvisa alcun pregiudizio alla perdita di un cognome che non ha ancora assunto quella pregnanza identificativa, ma anzi appare più confacente al suo preminente interesse l'elisione di un elemento di disturbo che presenta chiari nessi con uno statuto biologico diverso dal reale.
4.1 Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, la domanda dei ricorrenti merita accoglimento e, pertanto, il cognome deve essere sostituito con quello della madre Parte_1 del minore ”, allo stato unico genitore che ha operato il suo riconoscimento;
genitore di cui Pt_2
peraltro la consulenza disposta dal Tribunale per i minorenni di Milano ha accertato la effettiva maternità (“vi è compatibilità genetica completa tra il profilo relativo a Parte_2
e quello relativo a confermando pertanto la
[...] Persona_3 maternità”; cfr. pag. 8 elaborato peritale).
5. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 - dichiara che nato a [...] il [...] non è il padre di Parte_1 Persona_1 nato a [...] il [...], e, per l'effetto, dichiara il difetto di veridicità
[...]
del riconoscimento effettuato da nei confronti del minore Parte_1 Persona_1
[...]
- sostituisce il cognome del minore con il cognome ”; Parte_1 Pt_2
- manda all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lodi per l'annotazione delle statuizioni che precedono sull'atto di nascita del minore (atto n. 108, parte II, serie B, anno 2024);
- nulla sulle spese.
Lodi così deciso nella camera di consiglio del 23 aprile 2025
La Giudice rel. La Presidente
dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 7 di 7