TRIB
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/11/2024, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R.G.n. 4194/2019
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 4196 / 2019 Ruolo Generale tra:
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 codice fiscale , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati C.F._1 Luca Bosio del Foro di Monza, C.F. , e Ambra Camisasca del Foro di Monza, C.F._2 C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luca Bosio in C.F._3 Cesano Maderno (MB), Via Fanfulla da Lodi n. 8, fax 0362.524775 P E C: e Email_1 Email_2
- attrice opponente CONTRO c.f. ), nato a [...], il [...], residente CP_1 CodiceFiscale_4 ont to e difeso, dagli avvocati Paolo Fortina (c.f.
[...]
- pec: e Ida Lombi (c.f. C.F._5 Email_3 C.F._6
- pec: del Foro di Milano, con elezione di domicilio
[...] Email_4 il di lor 1) Piazza Castello n. 24. PEC: e Email_3 Email_4 fax n. 02.479 212 71.
- Convenuto opposto Nonché C.F. e P.IVA , con sede in Milano, Via Enrico Toti n. 2, in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Beltrachini Controparte_3 C.F._7 (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, Via Enrico C.F._8 Toti n. 2 (P.E.C. Fax 0243511640) g;
Email_5
- terza chiamata ad istanza del convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'attrice opponente Parte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
1 Disporre, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e per i motivi esposti nel presente atto, la sospensione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto.
NEL MERITO
In via principale
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta, per i motivi tutti di cui in premessa, così giudicare:
- Revocarsi, annullarsi, dichiararsi nullo, invalido, inefficace e/o di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Monza, G.U. Dott.ssa Cinzia Fallo, n. 108/2019 – R.G.
11748/2018 in data 19.12.2018 e depositato in Cancelleria il 14.01.2019, oggetto della presente opposizione, con ogni conseguente statuizione.
- Ordinare al Rag. di provvedere alla immediata restituzione dell'assegno bancario (BPM n. CP_1
0564351882-03) di € 100.000,00 di cui in premessa e per le motivazioni ivi espresse.
- Accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, che nulla è dovuto dalla signora al Rag. Parte_1 CP_1
per alcun titolo, ragione o causa;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi fosse ravvisato un inadempimento da parte della signora Pt_1
quantificare l'importo dalla stessa eventualmente dovuto a titolo di penale nella misura concordata
[...] tra le parti con la scrittura del 27.06.2017 pari ad € 50.000,00;
- Nella denegata e non creduta ipotesi fosse riconosciuta come dovuta la penale di € 100.000,00, ridurne l'ammontare, perché manifestamente eccessivo, nella misura ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 1384 c.c..
In via riconvenzionale
Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Rag. ai sensi e per gli effetti degli Artt. CP_1
1337 e 2043 Cc, a manlevare e tenere comunque indenne la signora dal pagamento della Parte_1
somma di € 43.920,00 in favore di quale compenso/provvigione per l'attività di mediazione CP_2 svolta nella trattativa CP_4
Par Ordinare al Rag. di provvedere alla immediata restituzione dell'assegno bancario n. CP_1
0570476134-07 di € 50.000,00 di cui in premessa, ad oggi dallo stesso indebitamente trattenuto.
In ogni caso
- Condannarsi il Rag. ex art. 96 c.p.c., primo comma, al risarcimento dei danni nei confronti CP_1
della signora per le ragioni di cui al presente atto, prudenzialmente quantificati, allo stato e Parte_1
con riserva di ulteriore precisazione, nella misura di Euro 10.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
- Condannarsi altresì il Rag. ex art. 96 c.p.c., secondo comma, al pagamento nei confronti della CP_1
signora per le ragioni di cui al presente atto, della somma che sarà ritenuta di giustizia. Parte_1
Condannarsi infine il Rag. ex art. 96 c.p.c., terzo comma, al pagamento nei confronti della CP_1
signora per le ragioni di cui al presente atto, della somma che sarà ritenuta di giustizia. Parte_1
2 IN VIA ISTRUTTORIA
In attesa che controparte adempia all'onere probatorio che le incombe, senza che ciò comporti riconoscimento alcuno né inversione dell'onere probatorio, si insiste - previa revoca dell'ordinanza emessa in data 09.01.2022 - nella richiesta di ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che ai primi del mese di settembre 2017 la signora riferì alla signora di Pt_1 Parte_3
nutrire sospetti in ordine all'operazione che stava ponendo in essere, con particolare riferimento CP_ all'acquisizione dell'attività che il Rag. personalmente le avrebbe ceduto.
2) Vero che in data 14.09.2017 la signora veniva contattata alle 8:00 del mattino dal Dott. Pt_1 CP_5
Par della il quale la informava che qualcuno aveva mandato all'incasso un assegno dell'importo di €
50.000,00. Par 3) Vero che il Dott. della comunicò che, per evitare il protesto, l'assegno di € 50.000,00 CP_5
doveva essere richiamato tassativamente entro le ore 13:00 dello stesso 14.09.2017. CP_ 4) Vero che in data 14.09.2017 la signora ontattò telefonicamente il Rag. il quale riferì di avere Pt_1 Cont avuto il benestare da per mandare l'assegno all'incasso, invitandola altresì a prendere contatto direttamente con il mediatore.
5) Vero che nel corso della mattinata del 14.09.2017 la signora insieme alla signora Pt_1 Parte_3
Cont
, cercò di avere un contatto telefonico con qualcuno dei referenti di nelle persone dei signori
[...]
Dott. , Dott. e l'Avv. Alessandro Siess. Controparte_3 Persona_1
6) Vero che in data 14.09.2017 la signora si recò, insieme alla signora , presso gli Pt_1 Parte_3
Cont uffici di Milano per avere delucidazioni in ordine all'avvenuto versamento dell'assegno di € 50.000,00 CP_ e chiedere al Rag. di richiamarlo.
Cont 7) Vero che la signora la signora arrivarono alla sede di di via Enrico Toti n. Pt_1 Parte_3
Cont 2 intorno alle ore 12:00 del 14.09.2017 ove incontrarono i referenti di nelle persone dei signori Dott.
, Dott. e l'Avv. Alessandro Siess. Controparte_3 Persona_1
Cont 8) Vero che, all'incontro del 14.09.2017 presso la sede di con i referenti della società mediatrice nelle persone dei signori Dott. , Dott. e l'Avv. Alessandro Siess, partecipò Controparte_3 Persona_1
CP_ anche il Rag. in collegamento telefonico. Cont CP_ 9) Vero che, nel corso dell'incontro del 14.09.2017 presso la sede di la signora e il Rag. Pt_1 concordavano di posticipare la sottoscrizione del contratto preliminare ai primi del mese di ottobre 2017 e
CP_ di richiamare l'assegno di € 50.000,00 che il Rag. aveva mandato all'incasso. Cont 10) Vero che, durante l'incontro del 14.09.2017 presso la sede di la signora consegnò all'Avv. Pt_1
Alessandro Siess, referente della società mediatrice, un assegno dell'importo di € 100.000,00. Cont 11) Vero che, durante l'incontro del 14.09.2017 presso la sede di la signora all'atto della Pt_1
consegna dell'assegno di € 100.000,00, riceveva conferma dall'Avv. Alessandro Siess che lo stesso sarebbe
3 CP_ stato consegnato al rag. solo al momento della sottoscrizione del contratto preliminare e a titolo di caparra confirmatoria. Cont 12) Vero che il giorno 27.09.2017, dopo avere ricevuto via mail da la bozza del contratto preliminare, la signora riferiva alla signora che erano state apportate delle modifiche allo stesso Pt_1 Parte_3
CP_ rispetto a quanto concordato con il rag. mediante la proposta di acquisizione di attività professionale sottoscritta in data 27.06.2017.
13) Vero che la signora , apprese le perplessità della signora n merito al contenuto Parte_3 Pt_1
del contratto preliminare, le consigliava di prendere subito contatti con la società mediatrice per chiedere chiarimenti in merito alle modifiche apportate allo stesso.
14) Vero che la signora riferiva alla signora che la società mediatrice le aveva Pt_1 Parte_3
CP_ confermato che le modifiche apportate al contratto preliminare erano state richieste dal rag. .
15) Vero che la signora dopo avere esaminato il contratto preliminare di compravendita inviatole via Pt_1
Cont mail da in data 27.09.2017, chiedeva alla signora di assisterla nella fase finale della Parte_3
trattativa non sentendosi tranquilla.
16) Vero che la signora chiedeva alla signora di presenziare, in sua vece, Pt_1 Parte_3
CP_ Cont all'incontro fissato con il rag. per il giorno 04.10.2017 presso gli uffici della di Milano, via Enrico
Toti n. 2, poiché non aveva ricevuto rassicurazioni da parte della società mediatrice in merito all'eliminazione delle modifiche unilateralmente apportate da parte cedente al contenuto del contratto preliminare e, presenziando personalmente al predetto incontro, non voleva correre il rischio di dovere sottoscrivere un contratto preliminare del quale non condivideva il contenuto. Cont 17) Vero che il giorno 04.10.2017 la signora si recò presso gli uffici della di Milano, Parte_3
via Enrico Toti n. 2, e ritirò una copia del contratto preliminare predisposto dalla società mediatrice al fine, poi, di consegnarlo alla signora Pt_1
Cont 18) Vero che il giorno 04.10.2017, nel corso dell'incontro presso gli uffici della di Milano, via Enrico Toti
n. 2, la signora rilevò che il contratto preliminare che le era stato consegnato aveva un Parte_3
CP_ contenuto difforme rispetto sia a quanto concordato dalla parte acquirente con il rag. mediante la proposta di acquisizione di attività professionale sottoscritta in data 27.06.2017 sia rispetto alla versione che era stata trasmessa via mail alla signora n data 27.09.2017. Pt_1
Si indica a teste la signora , residente in [...]. Parte_3
Ci si oppone all'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi sul capitolo 1 ex adverso
Cont formulato dalla terza chiamata perché pacifico e documentale (v. Doc. 3 allegato alla comparsa di
Cont costituzione e risposta di . Cont In caso di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati dalla terza chiamata si chiede di essere ammessi a prova contraria e si indica come teste la signora (c.f. Parte_3 C.F._9
residente in [...].
4 Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre al rimborso forfettario 15%, a CPA, IVA ed accessori come per legge.
Conclusioni parte opposta rag. CP_1
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
In via principale, nel merito: confermare il decreto ingiuntivo emesso;
In via subordinata, nel merito: condannare la dott.ssa l pagamento della somma che sarà ritenuta di Pt_1
giustizia, in considerazione dell'impegno della stessa correlato con il versamento dell'assegno di 100.000,00 euro a titolo (anche) di penale in caso di inadempimento, in considerazione della sua responsabilità contrattuale, dell'inadempimento maturato e del comportamento complessivamente assunto;
In ogni caso, nel merito: respingere la domanda di manleva promossa dalla dott.ssa nei confronti del Pt_1
CP_ rag. in merito alle somme da questa dovute nei confronti della società ovvero Controparte_2
CP_ dichiarare che la società debba tenere indenne e manlevato il rag. da qualsivoglia Controparte_2
somma che questi sia eventualmente tenuto a versare alla dott.ssa n ragione dell'operazione; Pt_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge;
In via istruttoria: ordinare alla dott.ssa e alla società l'esibizione, ai sensi dell'art. Pt_1 Controparte_2
Cont 210 c.p.c., della e-mail scambiata tra la dott.ssa e la società (cfr. doc. 2 memoria 183/2 parte Pt_1
opposta).
Conclusioni Terza chiamata
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, nel merito rigettare la domanda, avanzata in via subordinata dal convenuto opposto, di “dichiarare che la
debba tenere indenne e manlevato il rag. da qualsivoglia somma che questi sia CP_6 CP_1 eventualmente tenuto a versare alla dott.ssa in ragione dell'operazione”; Pt_1
in via istruttoria in caso di ammissione, anche parziale, delle prove orali richieste dall'attrice opponente, ammettere la terza chiamata alla prova contraria, in via diretta, con il teste Dott. , res. Persona_1
in Milano, Via Canonica n. 59;
In ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel
5 quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
6 # # #
A mezzo di atto di citazione notificato in data 13.04.2019 ha convenuto Parte_1 in giudizio presentando opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Monza, n. 108/2019 – R.G.
11748/2018, in data 19.12.2018 e depositato in Cancelleria il 14.01.2019, con il quale le veniva ingiunto l'immediato pagamento in favore del ricorrente – salvo il termine di 40 giorni per eventuale opposizione - della somma di € 100.000,00, oltre agli interessi come da domanda nonché alle spese del procedimento monitorio liquidate nella misura di €
2.135,00 per onorari, € 406,50 per anticipazioni, oltre il 15% per spese generali, Iva, Cpa ed alle successive occorrende, contestando di essere debitrice del Rag. per CP_1 alcun titolo e/o ragione, e meno che mai per la somma specificata in decreto.
i è costituito chiedendo il rigetto delle domande e – previa autorizzazione CP_1
– chiamando quale terzo la a sua volta ritualmente costituita. Controparte_2
Con provvedimento del 09.01.2022, il giudice precedente assegnatario del fascicolo, ritenendo “che le prove dedotte dalle parti appaiono superflue, posto che riguardano circostanze suscettibili di prova documentale;
che pertanto la causa appare matura per la decisione”, invitava le parti a precisare le conclusioni in via telematica.
Medio tempore, in data 11.10.2022 l'odierno giudicante subentrava all'assegnatario originario.
Con ordinanza in data 23 marzo 2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per acquisire in forma integrale, ex art. 210 cpc la mail scambiata tra l'attrice e la Parte_1 terza chiamata Controparte_2
All'udienza del 4 aprile 2024 la causa è stata rinviata , stante la disponibilità delle parti a esaminare la possibilità di una soluzione stragiudiziale della vertenza:
Tale possibilità non ha avuto esito positivo ed è rimasta l'incertezza sulla restituzione dell'assegno di euro 50.000,00 di cui si dirà.
In data odierna, con separata ordinanza , è stata sciolta la riserva formulata all'udienza.
Premessi gli sviluppi processuali ,la vicenda, negli aspetti rilevanti ai fini del decidere può essere ripercorsa nei termini che seguono.
# # #
Nel maggio 2017, il ragionier personalmente, nonché nella sua qualità di CP_1 amministratore pro tempore, unitamente alla signora , della società G.P.R. CP_7 [...]
si rivolgeva alla società di mediazione , in Controparte_8 Controparte_2 quanto intenzionato a cedere la propria attività di consulenza in materia contabile e fiscale.
7 In data 27.06.2017 interessata ad acquisire l'attività di consulenza in materia Pt_1 contabile e fiscale, sottoscriveva la proposta di acquisizione che prevedeva un prezzo di acquisto di complessivi € 500.000,00 così espressamente ripartiti:
-€ 125.000,00 per l'acquisizione di “GPR System Snc di AP AN & C.”
- € 375.000,00 per l'acquisizione dell'attività esercitata in proprio dal Rag. . CP_1
La proposta, peraltro, precisava che “il corrispettivo è stato calcolato applicando il moltiplicatore di 1,440645 al fatturato di riferimento” e che “la somma di € 15.000,00 verrà imputata alla vendita dei beni strumentali all'esercizio dell'attività”.
Contestualmente alla sottoscrizione e conformemente alla suddetta proposta, la “a Pt_1 garanzia dell'impegno assunto consegnava alla società un assegno di CP_2 importo pari ad € 50.000,00 intestato al Rag. ” . CP_1
La società in base alla proposta unilaterale accettata dai Cedenti (art. 15 CP_2 in Doc. 1), sarebbe stata autorizzata a consegnare detto assegno a questi ultimi, a titolo di penale, solo “in caso di mancata sottoscrizione del preliminare da parte del Proponente”.
A causa dui vicende personali e famigliari occorse alla i signori e Pt_1 CP_1 CP_7 acconsentivano al rinvio della sottoscrizione del contratto preliminare ai primi giorni di settembre 2017” .
Afferma la di aver nel frattempo scoperto , attraverso una visura camerale, che il Pt_1
Rag. aveva cessato la propria attività già nel lontano anno 2000. CP_1
Si chiede enfaticamente la “ Che cosa dunque stava per cedere il Rag. per la Pt_1 CP_1 somma di ben € 375.000,00 se l'attività oggetto di cessione risultava cessata già da 17 anni?” annotando poi che nel ricorso per ingiunzione la cessione dell'attività del rag. CP_1 non è neppure citata facendosi esclusivo riferimento alla futura cessione/acquisizione della “società G.P.R. System Srl”.
In data 14.09.2017 l'odierna attrice veniva contattata alle ore 8:00 del mattino dal Dott.
(suo referente di Banca BPM presso la quale aveva il conto) il quale la informava CP_5 che qualcuno aveva mandato all'incasso un assegno dell'importo di € 50.000,00: era Contr l'assegno rilasciato dalla al mediatore (e non al Rag. ) a mera garanzia Pt_1 CP_1 degli impegni assunti con la proposta di acquisizione del 27.06.2017.
Annota a questo punto l'attrice che “ MpO, rebus sic stantibus, non avrebbe dovuto consegnare al Rag. l'assegno a garanzia de quo in quanto le parti stavano ancora CP_1 concertando la data per la stipula del preliminare e, pertanto, alcun inadempimento era stato posto in essere dall'odierna attrice. D'altro canto, a prescindere dall'indebita Contr consegna del titolo da parte di , il Rag. non avrebbe potuto mandarlo all'incasso CP_1 per la predetta motivazione.
8 Afferma parte attrice: “così stando le cose, la signora non poté fare altro che recarsi Pt_1 Contr in tutta fretta e di persona presso gli uffici di Milano per avere delucidazioni su quanto accaduto e fare sì che il Rag. richiamasse l'assegno mandato indebitamente CP_1 all'incasso. Contr Giunta presso la sede milanese di in via Toti n. 2, intorno alle ore 12:00 del giorno
14.09.2017, unitamente alla madre , l'attrice opponente pretendeva Parte_3 ed otteneva di incontrare i referenti della società mediatrice.
Seguiva un incontro nel corso del quale il Rag. – che non era presente fisicamente CP_1 all'incontro ma che veniva più volte contattato telefonicamente – approfittando dell'urgenza della signora di dovere risolvere, suo malgrado e nell'immediato, il Pt_1 problema dell'assegno mandato indebitamente all'incasso, richiedeva che la stessa rilasciasse, contestualmente ed obtorto collo, un nuovo assegno in sostituzione del precedente (che sarebbe così stato richiamato dal Rag. ) per l'importo di € CP_1
100.000,00”.
Afferma parte attrice a questo punto della narrazione della vicenda: “
È evidente che, in quelle condizioni, la signora aveva solo due alternative: rifiutarsi Pt_1 di consegnare l'assegno di € 100.000,00 (che, va detto, controparte non aveva alcun titolo di ottenere se non approfittando delle circostanze) e vedersi così elevare un protesto, oppure cedere alle pressioni assecondando le indebite richieste di rilasciare un assegno di importo pari al doppio del precedente.
L'attrice opponente decise così di assecondare la richiesta del Rag. e consegnò quindi CP_1 Contr Parte a mani dell'Avv. Alessandro Siess – referente di –l'assegno n. 0564351882-03 del valore di euro 100.000,00 a conferma della volontà di proseguire nella trattativa, chiedendo ai referenti della società mediatrice di trattenerlo e di consegnarlo al Rag. CP_1 al momento della sottoscrizione del contratto preliminare a titolo di caparra confirmatoria, come previsto all'art. 2 della proposta sottoscritta.
Contestualmente le parti concordavano di differire nuovamente la sottoscrizione del contratto preliminare fissando un nuovo termine ai primi giorni del mese di ottobre 2017.
(…) Le parti avevano concordato di rinviare la sottoscrizione del contratto preliminare rispetto al termine originariamente pattuito e la parte Cedente non aveva mai posto alcuna condizione per consentire detto differimento.
Lamenta parte attrice che “la prima bozza del contratto preliminare che le parti avrebbero dovuto sottoscrivere sia stata trasmessa all'attrice opponente solo in data27.09.2017 (v.
Doc. 6, fascicolo terza chiamata) – peraltro con numerose modifiche .
Non corrisponde al vero, invece, che il contratto de quo fosse stato inviato all'attrice opponente già a fine luglio 2017 come asserito ma non dimostrato dalla terza chiamata”.
9 Contr Al riguardo parte attrice rileva che “dalla corrispondenza prodotta da - sub. Doc. 2 fascicolo terza chiamata – e intercorsa esclusivamente tra la società mediatrice ed il convenuto opposto, emerge infatti chiaramente che la bozza del contratto sia stata anticipata al solo Rag. (mentre non vi è traccia, tra i destinatari della citata CP_1 corrispondenza della signora . Pt_1
Non si comprende, dunque, - afferma parte attrice - come parte convenuta opposta potesse contestare un asserito inadempimento alla signora già in data 14.09.2017, Pt_1 decidendo di portare all'incasso l'assegno di € 50.000,00 che l'attrice opponente aveva consegnato, a titolo di garanzia, al momento della sottoscrizione della proposta di acquisizione, poiché la stessa non avrebbe sottoscritto, entro tale data, un contratto che non aveva mai neppure visionato prima e che, come risulta documentalmente, le è stato trasmesso solo in data 27.09.2017.
Si ribadisce, pertanto, ( così parte attrice, n.d.e.) che alcun inadempimento era stato posto in essere dall'odierna attrice” .
# # #
La narrazione di parte attrice prosegue ripercorrendo gli accadimenti successivi.
# # #
“ Ad ogni modo, proseguiva la trattativa tra le parti che avrebbe dovuto portare, ai primi del mese di ottobre 2017, alla sottoscrizione del contratto preliminare.
Senonché nelle more la signora come detto, in data 27.09.2017 riceveva una prima Pt_1
Contr bozza del preliminare predisposto da (poi ulteriormente modificata nella versione consegnata brevi manu alla madre dell'opponente nei giorni successivi) e apprendeva che agli accordi originariamente pattuiti con la proposta di acquisizione erano state apportate
– unilateralmente, su richiesta del Rag. –delle modifiche (v. ns. Docc. 1 e 2 e Doc. 5 CP_1 fascicolo di parte terza chiamata).
Il contratto preliminare sottoposto all'attenzione dell'attrice opponente presentava infatti un contenuto difforme rispetto alla proposta unilaterale di acquisizione e tali difformità non riguardavano aspetti accessori o trascurabili bensì elementi essenziali del futuro contratto quali il prezzo, le modalità di pagamento e le relative garanzie, nonchè la quantificazione del valore dei beni strumentali (cfr. Doc. 2).
Il tutto come da prospetto riepilogativo qui di seguito riportato:
Proposta Acquisizione Preliminare
Prezzo Attività Rag. 375.000,00 250.000,00 CP_1
10 Prezzo G.P.R. System Snc 125.000,00 250.000,00
Di cui per Beni Strumentali 15.000,00 48.000,00 CP_1
G.P.R. 2.000,00
Importi garantiti 280.000,00 350.000,00
Titoli del Proponente Titoli Proponente +2Garanti
Importi non garantiti 70.000,00 -
Annota parte attrice: “ la diversa quantificazione del prezzo delle attività che l'odierna attrice si accingeva ad acquistare assume particolare rilevanza dal momento che “il corrispettivo è stato calcolato applicando il moltiplicatore di 1,440645 al fatturato di riferimento” (cfr. Doc. 1 – art. 1) e pertanto, modificando l'imputazione del corrispettivo tra le due distinte attività (il cui valore era attribuito in ragione del rispettivo fatturato), ne consegue che il reale fatturato delle singole attività che la signora stava acquistando Pt_1 era differente rispetto a quello comunicatole inizialmente”.
Commenta parte attrice :
“ Di fatto, quindi, tutte le informazioni ed i documenti economico-contabili sottoposti all'attenzione dell'attrice opponente e che hanno fatto sì che la signora si Pt_1 determinasse a sottoscrivere la proposta di acquisizione, risultavano essere del tutto inattendibili. E non v'è chi non veda come nel processo valutativo decisionale per l'eventuale acquisto di una azienda - anzi di due aziende - il valore reale del loro distinto fatturato sia un elemento essenziale e determinante. Come se non bastasse, poi, il corrispettivo pattuito per l'acquisto dei beni strumentali era inspiegabilmente più che triplicato passando da € 15.000,00 ad € 50.000,00. Contr Da ultimo nel contratto preliminare predisposto da erano stati aggiunti due garanti che avrebbero dovuto emettere titoli di credito a garanzia per un importo pari ad €
350.000,00 in luogo del precedente di € 280.000,00 eliminando, di fatto, la percentuale del 20% pari ad € 70.000,00 che, secondo quanto convenuto precedentemente tra le parti,
“rimarrà libero da garanzie e consentirà al Proponente di compensare eventuali sopravvenienze passive non dichiarate sorte successivamente alla sottoscrizione del contratto definitivo e/o l'eventuale diminuzione del corrispettivo conseguente alla verifica di cui all'art. 3” (cfr. Doc. 1 – art. 6)”.
Sintetizza parte attrice:
“In buona sostanza il Rag. aveva ritenuto di modificare unilateralmente gli accordi CP_1 già raggiunti
11 -modificando l'imputazione del corrispettivo tra le due distinte attività (con inevitabile ripercussione sul reale fatturato delle stesse)
-aumentando le garanzie richieste
-aumentando l'importo complessivo garantito in favore dei cedenti
-triplicando il valore dei beni strumentali
-eliminando l'unica forma di tutela per la proponente
In ragione di tutto quanto sopra esposto, la signora giungeva alla decisione, (…) di Pt_1 non sottoscrivere il contratto preliminare confidando altresì che la vicenda si sarebbe conclusa con la restituzione dell'assegno, rectius, dei due assegni consegnati al Rag. CP_1
(che ancora oggi li detiene).
Ed invece la signora si è vista dapprima recapitare la comunicazione di risoluzione Pt_1 contrattuale per un asserito inadempimento di parte proponente (v. Doc. 3) e, successivamente, notificare il Decreto Ingiuntivo oggetto della pendente opposizione ottenuto di forza di un assegno consegnato a mera conferma della volontà di proseguire nelle trattativa che avrebbe portato alla futura sottoscrizione del contratto preliminare ma unilateralmente imputato anche a titolo di penale.
(..)
La prima bozza del contratto preliminare [è] stata trasmessa a mezzo mail alla signora solo in data 27.09.2017 (v. Doc. 6, fascicolo terza chiamata) ovvero in data Pt_1 successiva a quella in cui le parti avevano concordato di rinviare la sottoscrizione del preliminare (14.09.2017)
(…)
Il convenuto opposto dapprima ha accettato il differimento del termine originariamente concordato e solo successivamente ha ritenuto di apportare, unilateralmente, delle modifiche al contenuto del contratto inserendo condizioni palesemente più gravose per la parte acquirente per poi non accettare il legittimo rifiuto di procedere alla sottoscrizione di parte proponente e agire per recuperare l'importo di € 100.000,00, ovvero il doppio di quanto le parti avevano concordato a titolo di penale”
Il convenuto opposto ha ritenuto di agire in forza dell'assegno di € 100.000,00 (BPM n.
0564351882-03) dalla signora a mano dell'Avv. Siess nel corso Parte_4 Pt_1 Contr dell'incontro tenutosi in data 14.09.2017 presso gli uffici di che, contrariamente a quanto indicato dall'attrice opponente, venne imputato anche a titolo di penale.
L'attrice opponente è infatti ferma nell'affermare di aver consegnato detto assegno chiedendo ai referenti della società mediatrice di trattenerlo e di consegnarlo al Rag. CP_1 esclusivamente al momento della futura sottoscrizione del contratto preliminare a titolo di
12 caparra confirmatoria e che sia stato l'Avv. Siess, legale della società mediatrice, con proprio scritto di pugno in calce alla copia del nuovo assegno di € 100.000,00 appena emesso (cfr. Doc. 5), ad imputarne l'importo - su richiesta del Rag. – “a titolo di CP_1 caparra confirmatoria o di penale in caso di mancata sottoscrizione del preliminare”, di fatto raddoppiando l'importo dovuto dalla signora qualora, senza giustificato motivo, Pt_1 si fosse rifiutata di sottoscrivere il contratto preliminare.
Afferma quindi parte attrice “ la legittimità della decisione assunta dalla signora di Pt_1 non sottoscrivere il contratto preliminare e, conseguentemente, l'assenza di qualsivoglia inadempimento nel comportamento di parte attrice opponente”.
# # # #
Parzialmente difforme la ricostruzione del convenuto Rag . CP_1
# # # #
“ La dott.ssa interessata all'acquisizione, sottoponeva al rag. una proposta Pt_1 CP_1 irrevocabile di acquisizione di attività professionale e, in data 27maggio 2017, la proposta veniva sottoscritta per accettazione, concordando un valore complessivo dell'affare in euro
500.000,00, oltre IVA e contributi previdenziali, unitamente all'impegno di sottoscrivere il contratto preliminare entro il 28 luglio 2017 ed il contratto definitivo entro il 30 novembre
2017; Contr
-contestualmente, la dott.ssa consegnava alla un assegno dell'importo pari Pt_1 ad euro 50.000,00, intestato al rag. , prevedendo che: CP_1
(a) in caso di mancata adesione da parte del cedente (rag. ) o in caso di sottoscrizione CP_1 del preliminare, l'assegno sarebbe stato restituito;
(b) qualora una delle parti si fosse rifiutata di sottoscrivere il preliminare o di versare/ricevere il primo acconto della caparra confirmatoria pari ad euro 50.000,00, la parte inadempiente avrebbe dovuto corrispondere euro 50.000,00 in favore della parte adempiente, a titolo di penale;
(c) nel caso in cui la mancata sottoscrizione del preliminare fosse imputabile alla Contr proponente (dott.ssa , la era autorizzata a consegnare l'assegno al cedente Pt_1
(rag. ) per l'incasso; CP_1
– il 26 luglio 2017, la dott.ssa comunicava la propria impossibilità a sottoscrivere Pt_1 il contratto preliminare nel termine previsto a causa di un lutto in famiglia;
– il rag. concordava un rinvio per i primi giorni di settembre 2017; CP_1
– successivamente, risultava vano qualsivoglia tentativo di concordare una nuova data;
13 – pertanto, il rag. , in osservanza delle pattuizioni sopra richiamate, procedeva CP_1 all'incasso dell'assegno di euro 50.000,00;
–in data 14 settembre 2017, la dott.ssa proponeva la data del 2 ottobre 2017 per la Pt_1 stipula del contratto e, conseguentemente:
(a) chiedeva al rag. di revocare la richiesta di incasso dell'assegno; CP_1 Contr (b) si impegnava a depositare presso un nuovo assegno, per l'importo dell'intera caparra confirmatoria;
– il rag. acconsentiva e restituiva l'assegno di 50.000,00; contestualmente, riceveva CP_1 un nuovo assegno del valore di euro 100.000,00, imputato a titolo di clausola penale ovvero, in caso di sottoscrizione del contratto, di caparra confirmatoria – assegno che, tuttavia, risultava privo della data e del luogo di emissione;
– la dott.ssa chiedeva un ulteriore rinvio alla data del 4 ottobre 2017, al quale il rag. Pt_1
acconsentiva nuovamente;
CP_1
– tuttavia, all'appuntamento si presentava la sola madre della dott.ssa la quale Pt_1 asseriva che, entro il giorno successivo, vi sarebbe stato un pagamento dell'importo complessivo della caparra confirmatoria, chiedendo di rinviare ulteriormente la sottoscrizione del contratto al 10 ottobre 2017;
– ancora una volta, il rag. acconsentiva;
CP_1
– in data 10 ottobre 2017, la dott.ssa non si presentava all'appuntamento e si Pt_1 rendeva del tutto irreperibile;
– in data 12 ottobre 2017, il rag. comunicava la propria volontà di risolvere il CP_1 precedente contratto a seguito del grave inadempimento posto in essere dalla dott.ssa
Pt_1
– in data 24 maggio 2018, il rag. tentava di proporre una definizione bonaria della CP_1 controversia, al fine di evitare un giudizio, ma la dott.ssa ometteva qualsivoglia Pt_1 riscontro;
– pertanto, il rag. si vedeva costretto ad agire per il recupero del proprio credito. CP_1
# # #
Sostanzialmente adesiva la ricostruzione in fatto della terza chiamata MpOo2
“In data 14.09.2017, al fine di far richiamare il suddetto assegno, non coperto, la Dott.ssa Contr e della Sig.ra irrompevano negli uffici di , pretendendo che la stessa Pt_1 Pt_3 sentisse il Rag. e trovasse una soluzione. In detta occasione nessuno esercitò CP_1
“pressioni” sulla Dott.ssa affinché accettasse “indebite richieste” Pt_1
(…)
14 In ogni caso, anche sentendo in conferenza telefonica il Rag. , alla fine, si giunse ad CP_1 una intesa che prevedeva:
i) il richiamo da parte del Rag. , dell'assegno di 50.000,00 euro già mandato CP_1 all'incasso ed emesso, probabilmente, senza la necessaria provvista (con innegabile vantaggio immediato in capo alla Dott.ssa ,; Pt_1
ii) un ulteriore “slittamento” della firma del preliminare ai primi di ottobre 2017 (anche qui, con innegabile vantaggio in capo alla Dott.ssa che aveva reso noto al Rag. Pt_1 Contr
e a una momentanea difficoltà di liquidità); CP_1
iii) il raddoppio della penale in caso di mancata sottoscrizione del preliminare e conseguente rilascio di un assegno a garanzia di 100.000,00 euro (che, al preliminare, sarebbe poi stato incassato come caparra) in luogo di quello originario di 50.000,00 euro: detto “raddoppio” veniva peraltro proposto dalla stessa Dott.ssa al fine di convincere Pt_1 il Rag. della serietà delle proprie intenzioni. CP_1
4) La stessa opponente, peraltro, ammetteva via mail: “So bene che ora i rapporti possono essersi incrinati per varie e ragioni di cui condivido a pieno. Sono consapevole di non avere mantenuto gli impegni sottoscritti però è anche vero che ho chiesto incontro più volte, come sapete oggi è arrivato assegno in banca e nuovamente mi trovo in una situazione di Contr difficoltà estrema…..” (cfr. doc. 4 ).
5) Prima dell' incontro del 04.10.2017, fissato per la firma del preliminare (e poi disatteso Contr dalla Dott.ssa il Dott. di in data 27.09.2017, a mezzo mail, inviava Pt_1 Per_1 Contr alla Dott.ssa testo del preliminare aggiornato (vd. doc. 5 ), chiarendo che “le Pt_1 modifiche apportate sono state proposte da parte cedente, alla luce di quanto è accaduto, ed eravamo in attesa di vostre eventuali osservazioni. Sicuramente possiamo parlarne Contr direttamente lunedì.” (vd. doc. 6 ).
6) La Dott.ssa replicava al Dott. che “non c'è nulla da discutere” ma solo Pt_1 Per_1 da “firmare” e “definire” (vd. doc. 6 MPO), facendo quindi chiaramente intendere il proprio benestare al testo sottopostole.
7) È infine pacifico che l'opponente non si presentò al suddetto appuntamento e, successivamente manifestò comportamenti assolutamente contrari alla pur minima volontà di sottoscrivere il preliminare.
Giova evidenziare ( afferma la terza chiamata) che l'opponente, nelle proprie memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., non ha specificamente contestato la ricostruzione fattuale offerta da Contr
, peraltro sorretta da documentazione, ma si è limitata a dedurre (in modo fuorviante) Contr che da un lato il Rag. avrebbe chiesto a di apportare modifiche (unilateralmente CP_1 decise) al contenuto del contratto preliminare e, dall'altro, la Dott.ssa avrebbe Pt_1
15 quindi deciso “di non sottoscrivere il contratto preliminare avente un contenuto difforme dalla proposta di acquisizione”.
# # # #
Così ripercorsi i tessuti narrativi delle parti in lite, gli elementi da prendere in considerazione per la decisione sono i seguenti.
E' indiscusso che il 14 settembre 2017 l'assegno di euro 50.000, di cui si è parlato non aveva la sottostante copertura, sarebbe rimasto impagato e successivamente mandato al protesto.
• Il 14 settembre 2017 la dott.ssa ha consegnato un assegno di euro Pt_1 Contr 100.000,00 nella sede di : nella ricevuta redatta dall'avv. Siess è scritto che “ il contratto preliminare deve essere sottoscritto entro il 2/10/2017 e l'assegno suindicato (?, n.d.e.) verrà incassato a titolo di caparra confirmatoria o di penale in caso di mancata sottoscrizione del preliminare”
Sul foglio è apposta la firma della ma non in calce alla dichiarazione, bensì nella Pt_1 parte alta, a margine della fotocopia dell'assegno emesso in favore di “ Rag ”. CP_1
Sostiene l'opponente che la propria sottoscrizione non ha comportato l'accettazione di quanto scritto a mano nel documento: “ D'altro canto non può costituire valida prova di tale - in ogni caso fermamente contestata - nuova pattuizione, la firma apposta dall'attrice opponente in alto a destra sulla Cont ricevuta dell'assegno di € 100.000,00 consegnato ai referenti di per considerarsi accettata dalla signora avrebbe dovuto prevedere la sottoscrizione della stessa in calce alla dichiarazione e non certamente Pt_1
in alto a destra, proprio a margine della copia dell'assegno, ove invece la stessa è stata apposta”.
Contr
• Il 27 settembre 2017 nella persona di invia alla dott.ssa Persona_1
la "versione aggiornata del contratto preliminare con le modifiche evidenziate Pt_1 in giallo (rispetto alla precedente versione) e trasmetto nuovamente anche la nostra fattura proforma.Le riconfermo l'incontro programmato con parte cedente per il prossimo lunedì 2 ottobre alle ore 14.00, presso il nostro ufficio di Milano.Vi ricordo che in caso di vostro inadempimento provvederemo a rilasciare l'assegno a controparte”.
Le parti evidenziate in giallo sono le seguenti:
a) ( pagamento del corrispettivo, nd.e.): Euro 100.000,00 (centomila), vengono versati, a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., contestualmente alla sottoscrizione del Contratto: al momento della stipula del contratto definitivo (di seguito il “Definitivo”) e contestualmente allo stesso, verranno imputati a titolo di acconto sul prezzo d'acquisto dell'azienda esercitata dalla G.P.R. SYSTEM;
16 b) Euro 50.000,00 (cinquantamila), a mezzo assegno circolare, da versarsi entro il
30/11/2017, contestualmente alla sottoscrizione del Definitivo
( garanzie ( n.d.e.)
4.1) Al fine di garantire il pagamento delle rate di cui all'art.
2.2 lett. c), pari ad Euro
350.000,00 (trecentocinquantamila), Parte Cessionaria consegnerà, contestualmente alla sottoscrizione del Definitivo, titoli di credito, sottoscritti personalmente ed avallati in solido dai Signori (C.F.: ________________) e Parte_1 Parte_3
……..………………………, per numero e valore corrispondenti alle rate garantite.
Contr
• Il 29 settembre la scrive a di che “non c'è nulla da discutere Pt_1 Per_1 ma firmare e definire finalmente “ e il 2 ottobre 2017, ore 9, 59 concorda per l'incontro il 4 ottobre 2017, ore 18,00 ( doc. 6 terza chiamata)
• Il 4 ottobre 2017 invia una mail a Per_2 Pt_1
Da: [mailto:emiliano. fo] Persona_1 Email_6 Inviato: mercoledì 4 ottobre 2017 19:18 A: Parte_1 Oggetto: Modulo antiriciclaggio SILEO
Buonasera,
come da accordi allego il modulo relativo alla normativa antiriciclaggio da compilare.
Può portarmelo direttamente domani all'incontro.
Per quanto riguarda la copia dei bonifici, Le chiederei di farci avere anche l'indicazione del CRO.
• Dal 5 ottobre 2017 avviene il seguente scambio di mail ( doc. 11 attrice):
Da: Parte_1
Inviato: Giovedì 5 Ottobre, 14:26
Oggetto: R: Modulo antiriciclaggio SILEO
A: Persona_1
Cc: Email_7
Buonasera, non sono riuscita a fare firmare a rientra lunedì, volevo firmare io ma Per_1 avvocato mi ha detto che è meglio di no.
Direi di vederci martedì alle ore 17 da Voi, così firmano in Studio porteremo anche copie bonifici che verranno eseguiti comunque tra domani e lunedì pertanto credo che martedì ci sia già accredito sul conto.
Appena li eseguono comunque inoltro a Voi copia con codice identificato del bonifico.
Chiedo inoltre che contestualmente al ricevimento dei bonifici venga restituito l'assegno in
Vostre mani.
Chiedo cortese conferma per appuntamento e cordialmente saluto.
17 §
Da: [mailto nfo] Persona_1 Email_8 Email_6
Inviato: venerdì 6 ottobre 2017 23:42
A: Parte_1
Oggetto: Riservato
Buonasera, come da sua richiesta Le confermo l'incontro di martedì prossimo 10 ottobre alle ore 17.00, presso il nostro studio di Milano.
Buon fine settimana
Persona_1
§
From: Parte_1 Email_9
Sent: Monday, October 9, 2017 9:36:13 AM
To: Persona_1
Subject: R: Riservato
Buongiorno, ringrazio….con modifica preliminare?
Cordialmente
Email_10
§
Da: [mailto nfo] Persona_1 Emai_11 Email_6
Inviato: lunedì 9 ottobre 2017 09:40
A: Parte_1
Oggetto: Re: R: Riservato ci puo inoltrare Le sue osservazioni nella mattinata?
§
Da: [mailto Parte_1 Email_9
Inviato: lunedì 9 ottobre 2017 09:55
A: 'Emiliano Simeone'
Oggetto: R: R: Riservato
Deve essere modificato il preliminare come da proposta di acquisizione accettata da tutte le parti punto 6….
Tra altro nelle Vostre modifiche del preliminare non è stato evidenziato in giallo, così come per gli altri punti, mi pare che siano state apportate modifiche non contestate, ma questo punto è oggetto di contestazione, senza dimenticare che vi è una proposta sottoscritta, come già scritto, dobbiamo anche tutelarci.
Cordialmente
§
18 Contr Il 12 ottobre 2017 il rag. comunica a la sua volontà di risolvere La proposta di CP_1 acquisizione del 27.6.2017 e di trattenere l'assegno di 100.000,00 euro rilasciato il
14.9.2017 dalla e questo a seguito della mancata presentazione della il 10 Pt_1 Pt_1 ottobre precedente per sottoscrivere il preliminare e del mancato contestuale pagamento della caparra confirmatoria.
Il 12 ottobre 2017 l'avv. Siess comunica alla dott.ssa la risoluzione per Pt_1 inadempimento, facendo presente la volontà del rag. di trovare una soluzione CP_1 bonaria.
Il 27 novembre 2017 lo invita la dott.ssa a contattarlo per definire la CP_9 Pt_1 questione prima di depositare l'assegno “ depositato a titolo di penale”.
# # #
Gli elementi per la valutazione suesposti portano a svolgere le seguenti considerazioni.
Prima del 12 ottobre 2017 – momento in cui la dott.ssa apprese della risoluzione Pt_1 delle proposta di acquisizione – la dott.ssa non manifestò alcuna volontà di recedere Pt_1
a sua volta dalla proposta a motivo della variazione delle condizioni .
Né la volontà di recedere è stata manifestata a motivo delle clausole manoscritte dall'avv.
Siess il 14 settembre;
e neppure a motivo del rilascio dell'assegno di euro 100.000,00.
Ciò non avvenne né al 27 settembre, quando le venne comunicata la versione aggiornata del contratto preliminare , né al 2, 4 e 10 ottobre in coincidenza con le date stabilite per la stipulazione del preliminare.
L'unico motivo per i rinvii della data originaria del 2 ottobre era costituito dall'impossibilità per il garante di presenziare. Significativa al riguardo la mail del 5 ottobre : “Buonasera, non sono riuscita a fare firmare a rientra lunedì, volevo firmare io ma avvocato mi ha Per_1 detto che è meglio di no. Direi di vederci martedì alle ore 17 da Voi, così firmano in Studio porteremo anche copie bonifici che verranno eseguiti comunque tra domani e lunedì pertanto credo che martedì ci sia già accredito sul conto.
Appena li eseguono comunque inoltro a Voi copia con codice identificato del bonifico.
Chiedo inoltre che contestualmente al ricevimento dei bonifici venga restituito l'assegno in
Vostre mani“.
Da questa mail emerge che al 5 ottobre non vi erano contestazioni e l'unico problema erano i bonifici, di cui però si era in grado di indicare le date .
Non viene contestato l'importo dell'assegno da 100.000,00 euro, ne viene solo chiesta la restituzione.
19 Implicitamente quindi si riconosce anche la piena veridicità e validità del manoscritto dell'avv. Siess e la sua sottoscrizione da parte della ancorchè non in calce ma a Pt_1 margine della fotocopia dell'assegno.
La contesta tale firma a margine, ma non chiarisce il motivo alternativo per cui tale Pt_1 firma sia stata apposta , dato che dell'assegno veniva tratta fotocopia e su tale fotocopia appariva la firma della l'assegno in sé non necessitava di alcuna conferma. Pt_1
Vero è che l'originaria pattuizione aveva contenuto parzialmente differente dalla proposta del 27 settembre;
ma tale seconda proposta non è mai stata espressamente rifiutata.
Vi è un accenno nelle mail del 9 ottobre, ma ad esse non è mai seguito un rifiuto esplicito delle modifiche , né un rifiuto alla sottoscrizione del preliminare alle nuove condizioni.
Va anche aggiunto che , quanto meno fino al 27 novembre, il era disposto a trovare CP_1 una soluzione transattiva. Contr Neppure si può trascurare che la provvigione a è stata versata dalla dott.ssa Pt_1 indice di riconoscimento dell'opera svolta .
Piena conoscenza delle modifiche apportate agli accordi originari;
mancanza di contestazione prima del 12 ottobre;
piena volontà di pervenire alla stipulazione del preliminare, ritardata solo dalla temporanea assenza del garante, ma nella dichiarata certezza di effettuazione dei bonifici a distanza di pochi giorni;
mancanza di contestazioni del contenuto del manoscritto dell'avv. Siess, evidentemente ritenuto non ostativo alla conclusione dell'affare, portano a concludere che nessuna valida ragione ha potuto opporre la dott.ssa al rifiuto di presentarsi il 10 ottobre per la sottoscrizione del preliminare Pt_1
e conseguentemente portano a ritenere valido il recesso del rag. alla data del 12 CP_1 ottobre 2017.
Ne consegue la validità del rilascio dell'assegno di 100.000,00 euro e della clausola penale indicata nel più volte citato manoscritto dell'avv. Siess.
Il decreto ingiuntivo è stato quindi legittimamente richiesto ed emesso.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Parte attrice ha chiesto in via subordinata la riduzione dell'importo della penale, senza però offrire elementi per una valutazione alternativa, dovendosi tenere presente che
“la caparra confirmatoria, al pari della clausola penale stipulata per il caso di inadempimento, rivelano il comune intento di indurre l'obbligato all'adempimento e, pertanto, ambedue possono coesistere nell'ambito dello stesso contratto” ( cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 35068 del 29/11/2022 (Rv. 666325 - 03).
La richiesta va pertanto rigettata.
Va conseguentemente rigettata anche la richiesta di dichiarare tenuto e condannare il Rag.
, , a manlevare e tenere comunque indenne la signora dal CP_1 Parte_1
20 pagamento della somma di € 43.920,00 in favore di quale CP_2 compenso/provvigione per l'attività di mediazione svolta nella trattativa CP_4 posto che l'attività di mediazione è stata espletata e il risultato finale non è stato raggiunto per fatto addebitabile alla dott.ssa Pt_1
Per contro l'opponente va condannata a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, posto che la chiamata è stata resa necessaria per il convenuto da tale richiesta di manleva di parte attrice. Si veda Cass. Civ., Sez. 3,ord.n. 31889 del 06/12/2019 (Rv. 655979 - 02):
“ In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso
e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”. Ipotesi, quest'ultima non verificatasi nel caso in esame.
( principio che trova conferma nella lettura a contrariis di Cass. Civ., Sez. 3 ,ord. n. 31868 del 15/11/2023 (Rv. 669481 - 01).
L'opponente ha anche chiesto di “Ordinare al Rag. di provvedere alla CP_1 Parte immediata restituzione dell'assegno bancario n. 0570476134-07 di € 50.000,00 di cui in premessa, ad oggi dallo stesso indebitamente trattenuto”.
Anche nel corso della discussione finale non si sono raggiunte certezze sulla sorte di tale assegno;
è da presumere che non sia stato riconsegnato il 14 settembre 2017 perché in tale data l'assegno era depositato in banca per la riscossione;
non vi è prova però che sia stato riconsegnato: si deve ragionevolmente prevedere che la riconsegna di un documento di tale importanza avvenga con una sottoscrizione per ricevuta, che nel caso in esame manca. Allo stato delle conoscenze, quindi si deve disporre la restituzione dell'assegno a carico del , ultimo possessore dell'assegno prima del deposito per l'incasso. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri medi di tariffa
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti:
Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.108/2019 – R.G. 11748/2018,in data
19.12.2018 e depositato in Cancelleria il 14.01.2019 e conseguentemente condanna parte attrice-opponente al pagamento in favore di parte convenuta dell'importo di euro
100.00,00 per il titolo dedotto in causa. 21 Rigetta la richiesta di riduzione dell'importo della penale.
Rigetta la richiesta di manleva formulata nei confronti del convenuto rag. . CP_1
Condanna altresì parte opponente alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione in favore della parte convenuta, Rag. che liquida in euro 14.103,00, per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege, nonché alla rifusione delle spese del procedimento monitorio , liquidate in euro 2.135,00 per compenso, oltre a rimborso forfettario al 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. e in € 406,50 per esborsi.
Dichiara tenuta e condanna altresì parte attrice-opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata che liquida in euro 7.616,00 Controparte_2 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege.
Dispone a carico del convenuto l' immediata restituzione a parte attrice Controparte_1 Parte dell'assegno bancario n. 0570476134-07 di € 50.000,00.
Rigetta ogni diversa istanza, eccezione, conclusione.
Sentenza esecutiva ex lege.
Monza, 4 novembre 2024
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato.
22
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 4196 / 2019 Ruolo Generale tra:
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 codice fiscale , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati C.F._1 Luca Bosio del Foro di Monza, C.F. , e Ambra Camisasca del Foro di Monza, C.F._2 C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luca Bosio in C.F._3 Cesano Maderno (MB), Via Fanfulla da Lodi n. 8, fax 0362.524775 P E C: e Email_1 Email_2
- attrice opponente CONTRO c.f. ), nato a [...], il [...], residente CP_1 CodiceFiscale_4 ont to e difeso, dagli avvocati Paolo Fortina (c.f.
[...]
- pec: e Ida Lombi (c.f. C.F._5 Email_3 C.F._6
- pec: del Foro di Milano, con elezione di domicilio
[...] Email_4 il di lor 1) Piazza Castello n. 24. PEC: e Email_3 Email_4 fax n. 02.479 212 71.
- Convenuto opposto Nonché C.F. e P.IVA , con sede in Milano, Via Enrico Toti n. 2, in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. (C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Beltrachini Controparte_3 C.F._7 (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, Via Enrico C.F._8 Toti n. 2 (P.E.C. Fax 0243511640) g;
Email_5
- terza chiamata ad istanza del convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'attrice opponente Parte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
1 Disporre, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e per i motivi esposti nel presente atto, la sospensione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto.
NEL MERITO
In via principale
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta, per i motivi tutti di cui in premessa, così giudicare:
- Revocarsi, annullarsi, dichiararsi nullo, invalido, inefficace e/o di nessun effetto il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Monza, G.U. Dott.ssa Cinzia Fallo, n. 108/2019 – R.G.
11748/2018 in data 19.12.2018 e depositato in Cancelleria il 14.01.2019, oggetto della presente opposizione, con ogni conseguente statuizione.
- Ordinare al Rag. di provvedere alla immediata restituzione dell'assegno bancario (BPM n. CP_1
0564351882-03) di € 100.000,00 di cui in premessa e per le motivazioni ivi espresse.
- Accertarsi e dichiararsi, in ogni caso, che nulla è dovuto dalla signora al Rag. Parte_1 CP_1
per alcun titolo, ragione o causa;
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi fosse ravvisato un inadempimento da parte della signora Pt_1
quantificare l'importo dalla stessa eventualmente dovuto a titolo di penale nella misura concordata
[...] tra le parti con la scrittura del 27.06.2017 pari ad € 50.000,00;
- Nella denegata e non creduta ipotesi fosse riconosciuta come dovuta la penale di € 100.000,00, ridurne l'ammontare, perché manifestamente eccessivo, nella misura ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 1384 c.c..
In via riconvenzionale
Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Rag. ai sensi e per gli effetti degli Artt. CP_1
1337 e 2043 Cc, a manlevare e tenere comunque indenne la signora dal pagamento della Parte_1
somma di € 43.920,00 in favore di quale compenso/provvigione per l'attività di mediazione CP_2 svolta nella trattativa CP_4
Par Ordinare al Rag. di provvedere alla immediata restituzione dell'assegno bancario n. CP_1
0570476134-07 di € 50.000,00 di cui in premessa, ad oggi dallo stesso indebitamente trattenuto.
In ogni caso
- Condannarsi il Rag. ex art. 96 c.p.c., primo comma, al risarcimento dei danni nei confronti CP_1
della signora per le ragioni di cui al presente atto, prudenzialmente quantificati, allo stato e Parte_1
con riserva di ulteriore precisazione, nella misura di Euro 10.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
- Condannarsi altresì il Rag. ex art. 96 c.p.c., secondo comma, al pagamento nei confronti della CP_1
signora per le ragioni di cui al presente atto, della somma che sarà ritenuta di giustizia. Parte_1
Condannarsi infine il Rag. ex art. 96 c.p.c., terzo comma, al pagamento nei confronti della CP_1
signora per le ragioni di cui al presente atto, della somma che sarà ritenuta di giustizia. Parte_1
2 IN VIA ISTRUTTORIA
In attesa che controparte adempia all'onere probatorio che le incombe, senza che ciò comporti riconoscimento alcuno né inversione dell'onere probatorio, si insiste - previa revoca dell'ordinanza emessa in data 09.01.2022 - nella richiesta di ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che ai primi del mese di settembre 2017 la signora riferì alla signora di Pt_1 Parte_3
nutrire sospetti in ordine all'operazione che stava ponendo in essere, con particolare riferimento CP_ all'acquisizione dell'attività che il Rag. personalmente le avrebbe ceduto.
2) Vero che in data 14.09.2017 la signora veniva contattata alle 8:00 del mattino dal Dott. Pt_1 CP_5
Par della il quale la informava che qualcuno aveva mandato all'incasso un assegno dell'importo di €
50.000,00. Par 3) Vero che il Dott. della comunicò che, per evitare il protesto, l'assegno di € 50.000,00 CP_5
doveva essere richiamato tassativamente entro le ore 13:00 dello stesso 14.09.2017. CP_ 4) Vero che in data 14.09.2017 la signora ontattò telefonicamente il Rag. il quale riferì di avere Pt_1 Cont avuto il benestare da per mandare l'assegno all'incasso, invitandola altresì a prendere contatto direttamente con il mediatore.
5) Vero che nel corso della mattinata del 14.09.2017 la signora insieme alla signora Pt_1 Parte_3
Cont
, cercò di avere un contatto telefonico con qualcuno dei referenti di nelle persone dei signori
[...]
Dott. , Dott. e l'Avv. Alessandro Siess. Controparte_3 Persona_1
6) Vero che in data 14.09.2017 la signora si recò, insieme alla signora , presso gli Pt_1 Parte_3
Cont uffici di Milano per avere delucidazioni in ordine all'avvenuto versamento dell'assegno di € 50.000,00 CP_ e chiedere al Rag. di richiamarlo.
Cont 7) Vero che la signora la signora arrivarono alla sede di di via Enrico Toti n. Pt_1 Parte_3
Cont 2 intorno alle ore 12:00 del 14.09.2017 ove incontrarono i referenti di nelle persone dei signori Dott.
, Dott. e l'Avv. Alessandro Siess. Controparte_3 Persona_1
Cont 8) Vero che, all'incontro del 14.09.2017 presso la sede di con i referenti della società mediatrice nelle persone dei signori Dott. , Dott. e l'Avv. Alessandro Siess, partecipò Controparte_3 Persona_1
CP_ anche il Rag. in collegamento telefonico. Cont CP_ 9) Vero che, nel corso dell'incontro del 14.09.2017 presso la sede di la signora e il Rag. Pt_1 concordavano di posticipare la sottoscrizione del contratto preliminare ai primi del mese di ottobre 2017 e
CP_ di richiamare l'assegno di € 50.000,00 che il Rag. aveva mandato all'incasso. Cont 10) Vero che, durante l'incontro del 14.09.2017 presso la sede di la signora consegnò all'Avv. Pt_1
Alessandro Siess, referente della società mediatrice, un assegno dell'importo di € 100.000,00. Cont 11) Vero che, durante l'incontro del 14.09.2017 presso la sede di la signora all'atto della Pt_1
consegna dell'assegno di € 100.000,00, riceveva conferma dall'Avv. Alessandro Siess che lo stesso sarebbe
3 CP_ stato consegnato al rag. solo al momento della sottoscrizione del contratto preliminare e a titolo di caparra confirmatoria. Cont 12) Vero che il giorno 27.09.2017, dopo avere ricevuto via mail da la bozza del contratto preliminare, la signora riferiva alla signora che erano state apportate delle modifiche allo stesso Pt_1 Parte_3
CP_ rispetto a quanto concordato con il rag. mediante la proposta di acquisizione di attività professionale sottoscritta in data 27.06.2017.
13) Vero che la signora , apprese le perplessità della signora n merito al contenuto Parte_3 Pt_1
del contratto preliminare, le consigliava di prendere subito contatti con la società mediatrice per chiedere chiarimenti in merito alle modifiche apportate allo stesso.
14) Vero che la signora riferiva alla signora che la società mediatrice le aveva Pt_1 Parte_3
CP_ confermato che le modifiche apportate al contratto preliminare erano state richieste dal rag. .
15) Vero che la signora dopo avere esaminato il contratto preliminare di compravendita inviatole via Pt_1
Cont mail da in data 27.09.2017, chiedeva alla signora di assisterla nella fase finale della Parte_3
trattativa non sentendosi tranquilla.
16) Vero che la signora chiedeva alla signora di presenziare, in sua vece, Pt_1 Parte_3
CP_ Cont all'incontro fissato con il rag. per il giorno 04.10.2017 presso gli uffici della di Milano, via Enrico
Toti n. 2, poiché non aveva ricevuto rassicurazioni da parte della società mediatrice in merito all'eliminazione delle modifiche unilateralmente apportate da parte cedente al contenuto del contratto preliminare e, presenziando personalmente al predetto incontro, non voleva correre il rischio di dovere sottoscrivere un contratto preliminare del quale non condivideva il contenuto. Cont 17) Vero che il giorno 04.10.2017 la signora si recò presso gli uffici della di Milano, Parte_3
via Enrico Toti n. 2, e ritirò una copia del contratto preliminare predisposto dalla società mediatrice al fine, poi, di consegnarlo alla signora Pt_1
Cont 18) Vero che il giorno 04.10.2017, nel corso dell'incontro presso gli uffici della di Milano, via Enrico Toti
n. 2, la signora rilevò che il contratto preliminare che le era stato consegnato aveva un Parte_3
CP_ contenuto difforme rispetto sia a quanto concordato dalla parte acquirente con il rag. mediante la proposta di acquisizione di attività professionale sottoscritta in data 27.06.2017 sia rispetto alla versione che era stata trasmessa via mail alla signora n data 27.09.2017. Pt_1
Si indica a teste la signora , residente in [...]. Parte_3
Ci si oppone all'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi sul capitolo 1 ex adverso
Cont formulato dalla terza chiamata perché pacifico e documentale (v. Doc. 3 allegato alla comparsa di
Cont costituzione e risposta di . Cont In caso di ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati dalla terza chiamata si chiede di essere ammessi a prova contraria e si indica come teste la signora (c.f. Parte_3 C.F._9
residente in [...].
4 Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre al rimborso forfettario 15%, a CPA, IVA ed accessori come per legge.
Conclusioni parte opposta rag. CP_1
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
In via principale, nel merito: confermare il decreto ingiuntivo emesso;
In via subordinata, nel merito: condannare la dott.ssa l pagamento della somma che sarà ritenuta di Pt_1
giustizia, in considerazione dell'impegno della stessa correlato con il versamento dell'assegno di 100.000,00 euro a titolo (anche) di penale in caso di inadempimento, in considerazione della sua responsabilità contrattuale, dell'inadempimento maturato e del comportamento complessivamente assunto;
In ogni caso, nel merito: respingere la domanda di manleva promossa dalla dott.ssa nei confronti del Pt_1
CP_ rag. in merito alle somme da questa dovute nei confronti della società ovvero Controparte_2
CP_ dichiarare che la società debba tenere indenne e manlevato il rag. da qualsivoglia Controparte_2
somma che questi sia eventualmente tenuto a versare alla dott.ssa n ragione dell'operazione; Pt_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge;
In via istruttoria: ordinare alla dott.ssa e alla società l'esibizione, ai sensi dell'art. Pt_1 Controparte_2
Cont 210 c.p.c., della e-mail scambiata tra la dott.ssa e la società (cfr. doc. 2 memoria 183/2 parte Pt_1
opposta).
Conclusioni Terza chiamata
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, nel merito rigettare la domanda, avanzata in via subordinata dal convenuto opposto, di “dichiarare che la
debba tenere indenne e manlevato il rag. da qualsivoglia somma che questi sia CP_6 CP_1 eventualmente tenuto a versare alla dott.ssa in ragione dell'operazione”; Pt_1
in via istruttoria in caso di ammissione, anche parziale, delle prove orali richieste dall'attrice opponente, ammettere la terza chiamata alla prova contraria, in via diretta, con il teste Dott. , res. Persona_1
in Milano, Via Canonica n. 59;
In ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel
5 quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
6 # # #
A mezzo di atto di citazione notificato in data 13.04.2019 ha convenuto Parte_1 in giudizio presentando opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo CP_1 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Monza, n. 108/2019 – R.G.
11748/2018, in data 19.12.2018 e depositato in Cancelleria il 14.01.2019, con il quale le veniva ingiunto l'immediato pagamento in favore del ricorrente – salvo il termine di 40 giorni per eventuale opposizione - della somma di € 100.000,00, oltre agli interessi come da domanda nonché alle spese del procedimento monitorio liquidate nella misura di €
2.135,00 per onorari, € 406,50 per anticipazioni, oltre il 15% per spese generali, Iva, Cpa ed alle successive occorrende, contestando di essere debitrice del Rag. per CP_1 alcun titolo e/o ragione, e meno che mai per la somma specificata in decreto.
i è costituito chiedendo il rigetto delle domande e – previa autorizzazione CP_1
– chiamando quale terzo la a sua volta ritualmente costituita. Controparte_2
Con provvedimento del 09.01.2022, il giudice precedente assegnatario del fascicolo, ritenendo “che le prove dedotte dalle parti appaiono superflue, posto che riguardano circostanze suscettibili di prova documentale;
che pertanto la causa appare matura per la decisione”, invitava le parti a precisare le conclusioni in via telematica.
Medio tempore, in data 11.10.2022 l'odierno giudicante subentrava all'assegnatario originario.
Con ordinanza in data 23 marzo 2024 la causa è stata rimessa in istruttoria per acquisire in forma integrale, ex art. 210 cpc la mail scambiata tra l'attrice e la Parte_1 terza chiamata Controparte_2
All'udienza del 4 aprile 2024 la causa è stata rinviata , stante la disponibilità delle parti a esaminare la possibilità di una soluzione stragiudiziale della vertenza:
Tale possibilità non ha avuto esito positivo ed è rimasta l'incertezza sulla restituzione dell'assegno di euro 50.000,00 di cui si dirà.
In data odierna, con separata ordinanza , è stata sciolta la riserva formulata all'udienza.
Premessi gli sviluppi processuali ,la vicenda, negli aspetti rilevanti ai fini del decidere può essere ripercorsa nei termini che seguono.
# # #
Nel maggio 2017, il ragionier personalmente, nonché nella sua qualità di CP_1 amministratore pro tempore, unitamente alla signora , della società G.P.R. CP_7 [...]
si rivolgeva alla società di mediazione , in Controparte_8 Controparte_2 quanto intenzionato a cedere la propria attività di consulenza in materia contabile e fiscale.
7 In data 27.06.2017 interessata ad acquisire l'attività di consulenza in materia Pt_1 contabile e fiscale, sottoscriveva la proposta di acquisizione che prevedeva un prezzo di acquisto di complessivi € 500.000,00 così espressamente ripartiti:
-€ 125.000,00 per l'acquisizione di “GPR System Snc di AP AN & C.”
- € 375.000,00 per l'acquisizione dell'attività esercitata in proprio dal Rag. . CP_1
La proposta, peraltro, precisava che “il corrispettivo è stato calcolato applicando il moltiplicatore di 1,440645 al fatturato di riferimento” e che “la somma di € 15.000,00 verrà imputata alla vendita dei beni strumentali all'esercizio dell'attività”.
Contestualmente alla sottoscrizione e conformemente alla suddetta proposta, la “a Pt_1 garanzia dell'impegno assunto consegnava alla società un assegno di CP_2 importo pari ad € 50.000,00 intestato al Rag. ” . CP_1
La società in base alla proposta unilaterale accettata dai Cedenti (art. 15 CP_2 in Doc. 1), sarebbe stata autorizzata a consegnare detto assegno a questi ultimi, a titolo di penale, solo “in caso di mancata sottoscrizione del preliminare da parte del Proponente”.
A causa dui vicende personali e famigliari occorse alla i signori e Pt_1 CP_1 CP_7 acconsentivano al rinvio della sottoscrizione del contratto preliminare ai primi giorni di settembre 2017” .
Afferma la di aver nel frattempo scoperto , attraverso una visura camerale, che il Pt_1
Rag. aveva cessato la propria attività già nel lontano anno 2000. CP_1
Si chiede enfaticamente la “ Che cosa dunque stava per cedere il Rag. per la Pt_1 CP_1 somma di ben € 375.000,00 se l'attività oggetto di cessione risultava cessata già da 17 anni?” annotando poi che nel ricorso per ingiunzione la cessione dell'attività del rag. CP_1 non è neppure citata facendosi esclusivo riferimento alla futura cessione/acquisizione della “società G.P.R. System Srl”.
In data 14.09.2017 l'odierna attrice veniva contattata alle ore 8:00 del mattino dal Dott.
(suo referente di Banca BPM presso la quale aveva il conto) il quale la informava CP_5 che qualcuno aveva mandato all'incasso un assegno dell'importo di € 50.000,00: era Contr l'assegno rilasciato dalla al mediatore (e non al Rag. ) a mera garanzia Pt_1 CP_1 degli impegni assunti con la proposta di acquisizione del 27.06.2017.
Annota a questo punto l'attrice che “ MpO, rebus sic stantibus, non avrebbe dovuto consegnare al Rag. l'assegno a garanzia de quo in quanto le parti stavano ancora CP_1 concertando la data per la stipula del preliminare e, pertanto, alcun inadempimento era stato posto in essere dall'odierna attrice. D'altro canto, a prescindere dall'indebita Contr consegna del titolo da parte di , il Rag. non avrebbe potuto mandarlo all'incasso CP_1 per la predetta motivazione.
8 Afferma parte attrice: “così stando le cose, la signora non poté fare altro che recarsi Pt_1 Contr in tutta fretta e di persona presso gli uffici di Milano per avere delucidazioni su quanto accaduto e fare sì che il Rag. richiamasse l'assegno mandato indebitamente CP_1 all'incasso. Contr Giunta presso la sede milanese di in via Toti n. 2, intorno alle ore 12:00 del giorno
14.09.2017, unitamente alla madre , l'attrice opponente pretendeva Parte_3 ed otteneva di incontrare i referenti della società mediatrice.
Seguiva un incontro nel corso del quale il Rag. – che non era presente fisicamente CP_1 all'incontro ma che veniva più volte contattato telefonicamente – approfittando dell'urgenza della signora di dovere risolvere, suo malgrado e nell'immediato, il Pt_1 problema dell'assegno mandato indebitamente all'incasso, richiedeva che la stessa rilasciasse, contestualmente ed obtorto collo, un nuovo assegno in sostituzione del precedente (che sarebbe così stato richiamato dal Rag. ) per l'importo di € CP_1
100.000,00”.
Afferma parte attrice a questo punto della narrazione della vicenda: “
È evidente che, in quelle condizioni, la signora aveva solo due alternative: rifiutarsi Pt_1 di consegnare l'assegno di € 100.000,00 (che, va detto, controparte non aveva alcun titolo di ottenere se non approfittando delle circostanze) e vedersi così elevare un protesto, oppure cedere alle pressioni assecondando le indebite richieste di rilasciare un assegno di importo pari al doppio del precedente.
L'attrice opponente decise così di assecondare la richiesta del Rag. e consegnò quindi CP_1 Contr Parte a mani dell'Avv. Alessandro Siess – referente di –l'assegno n. 0564351882-03 del valore di euro 100.000,00 a conferma della volontà di proseguire nella trattativa, chiedendo ai referenti della società mediatrice di trattenerlo e di consegnarlo al Rag. CP_1 al momento della sottoscrizione del contratto preliminare a titolo di caparra confirmatoria, come previsto all'art. 2 della proposta sottoscritta.
Contestualmente le parti concordavano di differire nuovamente la sottoscrizione del contratto preliminare fissando un nuovo termine ai primi giorni del mese di ottobre 2017.
(…) Le parti avevano concordato di rinviare la sottoscrizione del contratto preliminare rispetto al termine originariamente pattuito e la parte Cedente non aveva mai posto alcuna condizione per consentire detto differimento.
Lamenta parte attrice che “la prima bozza del contratto preliminare che le parti avrebbero dovuto sottoscrivere sia stata trasmessa all'attrice opponente solo in data27.09.2017 (v.
Doc. 6, fascicolo terza chiamata) – peraltro con numerose modifiche .
Non corrisponde al vero, invece, che il contratto de quo fosse stato inviato all'attrice opponente già a fine luglio 2017 come asserito ma non dimostrato dalla terza chiamata”.
9 Contr Al riguardo parte attrice rileva che “dalla corrispondenza prodotta da - sub. Doc. 2 fascicolo terza chiamata – e intercorsa esclusivamente tra la società mediatrice ed il convenuto opposto, emerge infatti chiaramente che la bozza del contratto sia stata anticipata al solo Rag. (mentre non vi è traccia, tra i destinatari della citata CP_1 corrispondenza della signora . Pt_1
Non si comprende, dunque, - afferma parte attrice - come parte convenuta opposta potesse contestare un asserito inadempimento alla signora già in data 14.09.2017, Pt_1 decidendo di portare all'incasso l'assegno di € 50.000,00 che l'attrice opponente aveva consegnato, a titolo di garanzia, al momento della sottoscrizione della proposta di acquisizione, poiché la stessa non avrebbe sottoscritto, entro tale data, un contratto che non aveva mai neppure visionato prima e che, come risulta documentalmente, le è stato trasmesso solo in data 27.09.2017.
Si ribadisce, pertanto, ( così parte attrice, n.d.e.) che alcun inadempimento era stato posto in essere dall'odierna attrice” .
# # #
La narrazione di parte attrice prosegue ripercorrendo gli accadimenti successivi.
# # #
“ Ad ogni modo, proseguiva la trattativa tra le parti che avrebbe dovuto portare, ai primi del mese di ottobre 2017, alla sottoscrizione del contratto preliminare.
Senonché nelle more la signora come detto, in data 27.09.2017 riceveva una prima Pt_1
Contr bozza del preliminare predisposto da (poi ulteriormente modificata nella versione consegnata brevi manu alla madre dell'opponente nei giorni successivi) e apprendeva che agli accordi originariamente pattuiti con la proposta di acquisizione erano state apportate
– unilateralmente, su richiesta del Rag. –delle modifiche (v. ns. Docc. 1 e 2 e Doc. 5 CP_1 fascicolo di parte terza chiamata).
Il contratto preliminare sottoposto all'attenzione dell'attrice opponente presentava infatti un contenuto difforme rispetto alla proposta unilaterale di acquisizione e tali difformità non riguardavano aspetti accessori o trascurabili bensì elementi essenziali del futuro contratto quali il prezzo, le modalità di pagamento e le relative garanzie, nonchè la quantificazione del valore dei beni strumentali (cfr. Doc. 2).
Il tutto come da prospetto riepilogativo qui di seguito riportato:
Proposta Acquisizione Preliminare
Prezzo Attività Rag. 375.000,00 250.000,00 CP_1
10 Prezzo G.P.R. System Snc 125.000,00 250.000,00
Di cui per Beni Strumentali 15.000,00 48.000,00 CP_1
G.P.R. 2.000,00
Importi garantiti 280.000,00 350.000,00
Titoli del Proponente Titoli Proponente +2Garanti
Importi non garantiti 70.000,00 -
Annota parte attrice: “ la diversa quantificazione del prezzo delle attività che l'odierna attrice si accingeva ad acquistare assume particolare rilevanza dal momento che “il corrispettivo è stato calcolato applicando il moltiplicatore di 1,440645 al fatturato di riferimento” (cfr. Doc. 1 – art. 1) e pertanto, modificando l'imputazione del corrispettivo tra le due distinte attività (il cui valore era attribuito in ragione del rispettivo fatturato), ne consegue che il reale fatturato delle singole attività che la signora stava acquistando Pt_1 era differente rispetto a quello comunicatole inizialmente”.
Commenta parte attrice :
“ Di fatto, quindi, tutte le informazioni ed i documenti economico-contabili sottoposti all'attenzione dell'attrice opponente e che hanno fatto sì che la signora si Pt_1 determinasse a sottoscrivere la proposta di acquisizione, risultavano essere del tutto inattendibili. E non v'è chi non veda come nel processo valutativo decisionale per l'eventuale acquisto di una azienda - anzi di due aziende - il valore reale del loro distinto fatturato sia un elemento essenziale e determinante. Come se non bastasse, poi, il corrispettivo pattuito per l'acquisto dei beni strumentali era inspiegabilmente più che triplicato passando da € 15.000,00 ad € 50.000,00. Contr Da ultimo nel contratto preliminare predisposto da erano stati aggiunti due garanti che avrebbero dovuto emettere titoli di credito a garanzia per un importo pari ad €
350.000,00 in luogo del precedente di € 280.000,00 eliminando, di fatto, la percentuale del 20% pari ad € 70.000,00 che, secondo quanto convenuto precedentemente tra le parti,
“rimarrà libero da garanzie e consentirà al Proponente di compensare eventuali sopravvenienze passive non dichiarate sorte successivamente alla sottoscrizione del contratto definitivo e/o l'eventuale diminuzione del corrispettivo conseguente alla verifica di cui all'art. 3” (cfr. Doc. 1 – art. 6)”.
Sintetizza parte attrice:
“In buona sostanza il Rag. aveva ritenuto di modificare unilateralmente gli accordi CP_1 già raggiunti
11 -modificando l'imputazione del corrispettivo tra le due distinte attività (con inevitabile ripercussione sul reale fatturato delle stesse)
-aumentando le garanzie richieste
-aumentando l'importo complessivo garantito in favore dei cedenti
-triplicando il valore dei beni strumentali
-eliminando l'unica forma di tutela per la proponente
In ragione di tutto quanto sopra esposto, la signora giungeva alla decisione, (…) di Pt_1 non sottoscrivere il contratto preliminare confidando altresì che la vicenda si sarebbe conclusa con la restituzione dell'assegno, rectius, dei due assegni consegnati al Rag. CP_1
(che ancora oggi li detiene).
Ed invece la signora si è vista dapprima recapitare la comunicazione di risoluzione Pt_1 contrattuale per un asserito inadempimento di parte proponente (v. Doc. 3) e, successivamente, notificare il Decreto Ingiuntivo oggetto della pendente opposizione ottenuto di forza di un assegno consegnato a mera conferma della volontà di proseguire nelle trattativa che avrebbe portato alla futura sottoscrizione del contratto preliminare ma unilateralmente imputato anche a titolo di penale.
(..)
La prima bozza del contratto preliminare [è] stata trasmessa a mezzo mail alla signora solo in data 27.09.2017 (v. Doc. 6, fascicolo terza chiamata) ovvero in data Pt_1 successiva a quella in cui le parti avevano concordato di rinviare la sottoscrizione del preliminare (14.09.2017)
(…)
Il convenuto opposto dapprima ha accettato il differimento del termine originariamente concordato e solo successivamente ha ritenuto di apportare, unilateralmente, delle modifiche al contenuto del contratto inserendo condizioni palesemente più gravose per la parte acquirente per poi non accettare il legittimo rifiuto di procedere alla sottoscrizione di parte proponente e agire per recuperare l'importo di € 100.000,00, ovvero il doppio di quanto le parti avevano concordato a titolo di penale”
Il convenuto opposto ha ritenuto di agire in forza dell'assegno di € 100.000,00 (BPM n.
0564351882-03) dalla signora a mano dell'Avv. Siess nel corso Parte_4 Pt_1 Contr dell'incontro tenutosi in data 14.09.2017 presso gli uffici di che, contrariamente a quanto indicato dall'attrice opponente, venne imputato anche a titolo di penale.
L'attrice opponente è infatti ferma nell'affermare di aver consegnato detto assegno chiedendo ai referenti della società mediatrice di trattenerlo e di consegnarlo al Rag. CP_1 esclusivamente al momento della futura sottoscrizione del contratto preliminare a titolo di
12 caparra confirmatoria e che sia stato l'Avv. Siess, legale della società mediatrice, con proprio scritto di pugno in calce alla copia del nuovo assegno di € 100.000,00 appena emesso (cfr. Doc. 5), ad imputarne l'importo - su richiesta del Rag. – “a titolo di CP_1 caparra confirmatoria o di penale in caso di mancata sottoscrizione del preliminare”, di fatto raddoppiando l'importo dovuto dalla signora qualora, senza giustificato motivo, Pt_1 si fosse rifiutata di sottoscrivere il contratto preliminare.
Afferma quindi parte attrice “ la legittimità della decisione assunta dalla signora di Pt_1 non sottoscrivere il contratto preliminare e, conseguentemente, l'assenza di qualsivoglia inadempimento nel comportamento di parte attrice opponente”.
# # # #
Parzialmente difforme la ricostruzione del convenuto Rag . CP_1
# # # #
“ La dott.ssa interessata all'acquisizione, sottoponeva al rag. una proposta Pt_1 CP_1 irrevocabile di acquisizione di attività professionale e, in data 27maggio 2017, la proposta veniva sottoscritta per accettazione, concordando un valore complessivo dell'affare in euro
500.000,00, oltre IVA e contributi previdenziali, unitamente all'impegno di sottoscrivere il contratto preliminare entro il 28 luglio 2017 ed il contratto definitivo entro il 30 novembre
2017; Contr
-contestualmente, la dott.ssa consegnava alla un assegno dell'importo pari Pt_1 ad euro 50.000,00, intestato al rag. , prevedendo che: CP_1
(a) in caso di mancata adesione da parte del cedente (rag. ) o in caso di sottoscrizione CP_1 del preliminare, l'assegno sarebbe stato restituito;
(b) qualora una delle parti si fosse rifiutata di sottoscrivere il preliminare o di versare/ricevere il primo acconto della caparra confirmatoria pari ad euro 50.000,00, la parte inadempiente avrebbe dovuto corrispondere euro 50.000,00 in favore della parte adempiente, a titolo di penale;
(c) nel caso in cui la mancata sottoscrizione del preliminare fosse imputabile alla Contr proponente (dott.ssa , la era autorizzata a consegnare l'assegno al cedente Pt_1
(rag. ) per l'incasso; CP_1
– il 26 luglio 2017, la dott.ssa comunicava la propria impossibilità a sottoscrivere Pt_1 il contratto preliminare nel termine previsto a causa di un lutto in famiglia;
– il rag. concordava un rinvio per i primi giorni di settembre 2017; CP_1
– successivamente, risultava vano qualsivoglia tentativo di concordare una nuova data;
13 – pertanto, il rag. , in osservanza delle pattuizioni sopra richiamate, procedeva CP_1 all'incasso dell'assegno di euro 50.000,00;
–in data 14 settembre 2017, la dott.ssa proponeva la data del 2 ottobre 2017 per la Pt_1 stipula del contratto e, conseguentemente:
(a) chiedeva al rag. di revocare la richiesta di incasso dell'assegno; CP_1 Contr (b) si impegnava a depositare presso un nuovo assegno, per l'importo dell'intera caparra confirmatoria;
– il rag. acconsentiva e restituiva l'assegno di 50.000,00; contestualmente, riceveva CP_1 un nuovo assegno del valore di euro 100.000,00, imputato a titolo di clausola penale ovvero, in caso di sottoscrizione del contratto, di caparra confirmatoria – assegno che, tuttavia, risultava privo della data e del luogo di emissione;
– la dott.ssa chiedeva un ulteriore rinvio alla data del 4 ottobre 2017, al quale il rag. Pt_1
acconsentiva nuovamente;
CP_1
– tuttavia, all'appuntamento si presentava la sola madre della dott.ssa la quale Pt_1 asseriva che, entro il giorno successivo, vi sarebbe stato un pagamento dell'importo complessivo della caparra confirmatoria, chiedendo di rinviare ulteriormente la sottoscrizione del contratto al 10 ottobre 2017;
– ancora una volta, il rag. acconsentiva;
CP_1
– in data 10 ottobre 2017, la dott.ssa non si presentava all'appuntamento e si Pt_1 rendeva del tutto irreperibile;
– in data 12 ottobre 2017, il rag. comunicava la propria volontà di risolvere il CP_1 precedente contratto a seguito del grave inadempimento posto in essere dalla dott.ssa
Pt_1
– in data 24 maggio 2018, il rag. tentava di proporre una definizione bonaria della CP_1 controversia, al fine di evitare un giudizio, ma la dott.ssa ometteva qualsivoglia Pt_1 riscontro;
– pertanto, il rag. si vedeva costretto ad agire per il recupero del proprio credito. CP_1
# # #
Sostanzialmente adesiva la ricostruzione in fatto della terza chiamata MpOo2
“In data 14.09.2017, al fine di far richiamare il suddetto assegno, non coperto, la Dott.ssa Contr e della Sig.ra irrompevano negli uffici di , pretendendo che la stessa Pt_1 Pt_3 sentisse il Rag. e trovasse una soluzione. In detta occasione nessuno esercitò CP_1
“pressioni” sulla Dott.ssa affinché accettasse “indebite richieste” Pt_1
(…)
14 In ogni caso, anche sentendo in conferenza telefonica il Rag. , alla fine, si giunse ad CP_1 una intesa che prevedeva:
i) il richiamo da parte del Rag. , dell'assegno di 50.000,00 euro già mandato CP_1 all'incasso ed emesso, probabilmente, senza la necessaria provvista (con innegabile vantaggio immediato in capo alla Dott.ssa ,; Pt_1
ii) un ulteriore “slittamento” della firma del preliminare ai primi di ottobre 2017 (anche qui, con innegabile vantaggio in capo alla Dott.ssa che aveva reso noto al Rag. Pt_1 Contr
e a una momentanea difficoltà di liquidità); CP_1
iii) il raddoppio della penale in caso di mancata sottoscrizione del preliminare e conseguente rilascio di un assegno a garanzia di 100.000,00 euro (che, al preliminare, sarebbe poi stato incassato come caparra) in luogo di quello originario di 50.000,00 euro: detto “raddoppio” veniva peraltro proposto dalla stessa Dott.ssa al fine di convincere Pt_1 il Rag. della serietà delle proprie intenzioni. CP_1
4) La stessa opponente, peraltro, ammetteva via mail: “So bene che ora i rapporti possono essersi incrinati per varie e ragioni di cui condivido a pieno. Sono consapevole di non avere mantenuto gli impegni sottoscritti però è anche vero che ho chiesto incontro più volte, come sapete oggi è arrivato assegno in banca e nuovamente mi trovo in una situazione di Contr difficoltà estrema…..” (cfr. doc. 4 ).
5) Prima dell' incontro del 04.10.2017, fissato per la firma del preliminare (e poi disatteso Contr dalla Dott.ssa il Dott. di in data 27.09.2017, a mezzo mail, inviava Pt_1 Per_1 Contr alla Dott.ssa testo del preliminare aggiornato (vd. doc. 5 ), chiarendo che “le Pt_1 modifiche apportate sono state proposte da parte cedente, alla luce di quanto è accaduto, ed eravamo in attesa di vostre eventuali osservazioni. Sicuramente possiamo parlarne Contr direttamente lunedì.” (vd. doc. 6 ).
6) La Dott.ssa replicava al Dott. che “non c'è nulla da discutere” ma solo Pt_1 Per_1 da “firmare” e “definire” (vd. doc. 6 MPO), facendo quindi chiaramente intendere il proprio benestare al testo sottopostole.
7) È infine pacifico che l'opponente non si presentò al suddetto appuntamento e, successivamente manifestò comportamenti assolutamente contrari alla pur minima volontà di sottoscrivere il preliminare.
Giova evidenziare ( afferma la terza chiamata) che l'opponente, nelle proprie memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., non ha specificamente contestato la ricostruzione fattuale offerta da Contr
, peraltro sorretta da documentazione, ma si è limitata a dedurre (in modo fuorviante) Contr che da un lato il Rag. avrebbe chiesto a di apportare modifiche (unilateralmente CP_1 decise) al contenuto del contratto preliminare e, dall'altro, la Dott.ssa avrebbe Pt_1
15 quindi deciso “di non sottoscrivere il contratto preliminare avente un contenuto difforme dalla proposta di acquisizione”.
# # # #
Così ripercorsi i tessuti narrativi delle parti in lite, gli elementi da prendere in considerazione per la decisione sono i seguenti.
E' indiscusso che il 14 settembre 2017 l'assegno di euro 50.000, di cui si è parlato non aveva la sottostante copertura, sarebbe rimasto impagato e successivamente mandato al protesto.
• Il 14 settembre 2017 la dott.ssa ha consegnato un assegno di euro Pt_1 Contr 100.000,00 nella sede di : nella ricevuta redatta dall'avv. Siess è scritto che “ il contratto preliminare deve essere sottoscritto entro il 2/10/2017 e l'assegno suindicato (?, n.d.e.) verrà incassato a titolo di caparra confirmatoria o di penale in caso di mancata sottoscrizione del preliminare”
Sul foglio è apposta la firma della ma non in calce alla dichiarazione, bensì nella Pt_1 parte alta, a margine della fotocopia dell'assegno emesso in favore di “ Rag ”. CP_1
Sostiene l'opponente che la propria sottoscrizione non ha comportato l'accettazione di quanto scritto a mano nel documento: “ D'altro canto non può costituire valida prova di tale - in ogni caso fermamente contestata - nuova pattuizione, la firma apposta dall'attrice opponente in alto a destra sulla Cont ricevuta dell'assegno di € 100.000,00 consegnato ai referenti di per considerarsi accettata dalla signora avrebbe dovuto prevedere la sottoscrizione della stessa in calce alla dichiarazione e non certamente Pt_1
in alto a destra, proprio a margine della copia dell'assegno, ove invece la stessa è stata apposta”.
Contr
• Il 27 settembre 2017 nella persona di invia alla dott.ssa Persona_1
la "versione aggiornata del contratto preliminare con le modifiche evidenziate Pt_1 in giallo (rispetto alla precedente versione) e trasmetto nuovamente anche la nostra fattura proforma.Le riconfermo l'incontro programmato con parte cedente per il prossimo lunedì 2 ottobre alle ore 14.00, presso il nostro ufficio di Milano.Vi ricordo che in caso di vostro inadempimento provvederemo a rilasciare l'assegno a controparte”.
Le parti evidenziate in giallo sono le seguenti:
a) ( pagamento del corrispettivo, nd.e.): Euro 100.000,00 (centomila), vengono versati, a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., contestualmente alla sottoscrizione del Contratto: al momento della stipula del contratto definitivo (di seguito il “Definitivo”) e contestualmente allo stesso, verranno imputati a titolo di acconto sul prezzo d'acquisto dell'azienda esercitata dalla G.P.R. SYSTEM;
16 b) Euro 50.000,00 (cinquantamila), a mezzo assegno circolare, da versarsi entro il
30/11/2017, contestualmente alla sottoscrizione del Definitivo
( garanzie ( n.d.e.)
4.1) Al fine di garantire il pagamento delle rate di cui all'art.
2.2 lett. c), pari ad Euro
350.000,00 (trecentocinquantamila), Parte Cessionaria consegnerà, contestualmente alla sottoscrizione del Definitivo, titoli di credito, sottoscritti personalmente ed avallati in solido dai Signori (C.F.: ________________) e Parte_1 Parte_3
……..………………………, per numero e valore corrispondenti alle rate garantite.
Contr
• Il 29 settembre la scrive a di che “non c'è nulla da discutere Pt_1 Per_1 ma firmare e definire finalmente “ e il 2 ottobre 2017, ore 9, 59 concorda per l'incontro il 4 ottobre 2017, ore 18,00 ( doc. 6 terza chiamata)
• Il 4 ottobre 2017 invia una mail a Per_2 Pt_1
Da: [mailto:emiliano. fo] Persona_1 Email_6 Inviato: mercoledì 4 ottobre 2017 19:18 A: Parte_1 Oggetto: Modulo antiriciclaggio SILEO
Buonasera,
come da accordi allego il modulo relativo alla normativa antiriciclaggio da compilare.
Può portarmelo direttamente domani all'incontro.
Per quanto riguarda la copia dei bonifici, Le chiederei di farci avere anche l'indicazione del CRO.
• Dal 5 ottobre 2017 avviene il seguente scambio di mail ( doc. 11 attrice):
Da: Parte_1
Inviato: Giovedì 5 Ottobre, 14:26
Oggetto: R: Modulo antiriciclaggio SILEO
A: Persona_1
Cc: Email_7
Buonasera, non sono riuscita a fare firmare a rientra lunedì, volevo firmare io ma Per_1 avvocato mi ha detto che è meglio di no.
Direi di vederci martedì alle ore 17 da Voi, così firmano in Studio porteremo anche copie bonifici che verranno eseguiti comunque tra domani e lunedì pertanto credo che martedì ci sia già accredito sul conto.
Appena li eseguono comunque inoltro a Voi copia con codice identificato del bonifico.
Chiedo inoltre che contestualmente al ricevimento dei bonifici venga restituito l'assegno in
Vostre mani.
Chiedo cortese conferma per appuntamento e cordialmente saluto.
17 §
Da: [mailto nfo] Persona_1 Email_8 Email_6
Inviato: venerdì 6 ottobre 2017 23:42
A: Parte_1
Oggetto: Riservato
Buonasera, come da sua richiesta Le confermo l'incontro di martedì prossimo 10 ottobre alle ore 17.00, presso il nostro studio di Milano.
Buon fine settimana
Persona_1
§
From: Parte_1 Email_9
Sent: Monday, October 9, 2017 9:36:13 AM
To: Persona_1
Subject: R: Riservato
Buongiorno, ringrazio….con modifica preliminare?
Cordialmente
Email_10
§
Da: [mailto nfo] Persona_1 Emai_11 Email_6
Inviato: lunedì 9 ottobre 2017 09:40
A: Parte_1
Oggetto: Re: R: Riservato ci puo inoltrare Le sue osservazioni nella mattinata?
§
Da: [mailto Parte_1 Email_9
Inviato: lunedì 9 ottobre 2017 09:55
A: 'Emiliano Simeone'
Oggetto: R: R: Riservato
Deve essere modificato il preliminare come da proposta di acquisizione accettata da tutte le parti punto 6….
Tra altro nelle Vostre modifiche del preliminare non è stato evidenziato in giallo, così come per gli altri punti, mi pare che siano state apportate modifiche non contestate, ma questo punto è oggetto di contestazione, senza dimenticare che vi è una proposta sottoscritta, come già scritto, dobbiamo anche tutelarci.
Cordialmente
§
18 Contr Il 12 ottobre 2017 il rag. comunica a la sua volontà di risolvere La proposta di CP_1 acquisizione del 27.6.2017 e di trattenere l'assegno di 100.000,00 euro rilasciato il
14.9.2017 dalla e questo a seguito della mancata presentazione della il 10 Pt_1 Pt_1 ottobre precedente per sottoscrivere il preliminare e del mancato contestuale pagamento della caparra confirmatoria.
Il 12 ottobre 2017 l'avv. Siess comunica alla dott.ssa la risoluzione per Pt_1 inadempimento, facendo presente la volontà del rag. di trovare una soluzione CP_1 bonaria.
Il 27 novembre 2017 lo invita la dott.ssa a contattarlo per definire la CP_9 Pt_1 questione prima di depositare l'assegno “ depositato a titolo di penale”.
# # #
Gli elementi per la valutazione suesposti portano a svolgere le seguenti considerazioni.
Prima del 12 ottobre 2017 – momento in cui la dott.ssa apprese della risoluzione Pt_1 delle proposta di acquisizione – la dott.ssa non manifestò alcuna volontà di recedere Pt_1
a sua volta dalla proposta a motivo della variazione delle condizioni .
Né la volontà di recedere è stata manifestata a motivo delle clausole manoscritte dall'avv.
Siess il 14 settembre;
e neppure a motivo del rilascio dell'assegno di euro 100.000,00.
Ciò non avvenne né al 27 settembre, quando le venne comunicata la versione aggiornata del contratto preliminare , né al 2, 4 e 10 ottobre in coincidenza con le date stabilite per la stipulazione del preliminare.
L'unico motivo per i rinvii della data originaria del 2 ottobre era costituito dall'impossibilità per il garante di presenziare. Significativa al riguardo la mail del 5 ottobre : “Buonasera, non sono riuscita a fare firmare a rientra lunedì, volevo firmare io ma avvocato mi ha Per_1 detto che è meglio di no. Direi di vederci martedì alle ore 17 da Voi, così firmano in Studio porteremo anche copie bonifici che verranno eseguiti comunque tra domani e lunedì pertanto credo che martedì ci sia già accredito sul conto.
Appena li eseguono comunque inoltro a Voi copia con codice identificato del bonifico.
Chiedo inoltre che contestualmente al ricevimento dei bonifici venga restituito l'assegno in
Vostre mani“.
Da questa mail emerge che al 5 ottobre non vi erano contestazioni e l'unico problema erano i bonifici, di cui però si era in grado di indicare le date .
Non viene contestato l'importo dell'assegno da 100.000,00 euro, ne viene solo chiesta la restituzione.
19 Implicitamente quindi si riconosce anche la piena veridicità e validità del manoscritto dell'avv. Siess e la sua sottoscrizione da parte della ancorchè non in calce ma a Pt_1 margine della fotocopia dell'assegno.
La contesta tale firma a margine, ma non chiarisce il motivo alternativo per cui tale Pt_1 firma sia stata apposta , dato che dell'assegno veniva tratta fotocopia e su tale fotocopia appariva la firma della l'assegno in sé non necessitava di alcuna conferma. Pt_1
Vero è che l'originaria pattuizione aveva contenuto parzialmente differente dalla proposta del 27 settembre;
ma tale seconda proposta non è mai stata espressamente rifiutata.
Vi è un accenno nelle mail del 9 ottobre, ma ad esse non è mai seguito un rifiuto esplicito delle modifiche , né un rifiuto alla sottoscrizione del preliminare alle nuove condizioni.
Va anche aggiunto che , quanto meno fino al 27 novembre, il era disposto a trovare CP_1 una soluzione transattiva. Contr Neppure si può trascurare che la provvigione a è stata versata dalla dott.ssa Pt_1 indice di riconoscimento dell'opera svolta .
Piena conoscenza delle modifiche apportate agli accordi originari;
mancanza di contestazione prima del 12 ottobre;
piena volontà di pervenire alla stipulazione del preliminare, ritardata solo dalla temporanea assenza del garante, ma nella dichiarata certezza di effettuazione dei bonifici a distanza di pochi giorni;
mancanza di contestazioni del contenuto del manoscritto dell'avv. Siess, evidentemente ritenuto non ostativo alla conclusione dell'affare, portano a concludere che nessuna valida ragione ha potuto opporre la dott.ssa al rifiuto di presentarsi il 10 ottobre per la sottoscrizione del preliminare Pt_1
e conseguentemente portano a ritenere valido il recesso del rag. alla data del 12 CP_1 ottobre 2017.
Ne consegue la validità del rilascio dell'assegno di 100.000,00 euro e della clausola penale indicata nel più volte citato manoscritto dell'avv. Siess.
Il decreto ingiuntivo è stato quindi legittimamente richiesto ed emesso.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Parte attrice ha chiesto in via subordinata la riduzione dell'importo della penale, senza però offrire elementi per una valutazione alternativa, dovendosi tenere presente che
“la caparra confirmatoria, al pari della clausola penale stipulata per il caso di inadempimento, rivelano il comune intento di indurre l'obbligato all'adempimento e, pertanto, ambedue possono coesistere nell'ambito dello stesso contratto” ( cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 35068 del 29/11/2022 (Rv. 666325 - 03).
La richiesta va pertanto rigettata.
Va conseguentemente rigettata anche la richiesta di dichiarare tenuto e condannare il Rag.
, , a manlevare e tenere comunque indenne la signora dal CP_1 Parte_1
20 pagamento della somma di € 43.920,00 in favore di quale CP_2 compenso/provvigione per l'attività di mediazione svolta nella trattativa CP_4 posto che l'attività di mediazione è stata espletata e il risultato finale non è stato raggiunto per fatto addebitabile alla dott.ssa Pt_1
Per contro l'opponente va condannata a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, posto che la chiamata è stata resa necessaria per il convenuto da tale richiesta di manleva di parte attrice. Si veda Cass. Civ., Sez. 3,ord.n. 31889 del 06/12/2019 (Rv. 655979 - 02):
“ In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso
e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”. Ipotesi, quest'ultima non verificatasi nel caso in esame.
( principio che trova conferma nella lettura a contrariis di Cass. Civ., Sez. 3 ,ord. n. 31868 del 15/11/2023 (Rv. 669481 - 01).
L'opponente ha anche chiesto di “Ordinare al Rag. di provvedere alla CP_1 Parte immediata restituzione dell'assegno bancario n. 0570476134-07 di € 50.000,00 di cui in premessa, ad oggi dallo stesso indebitamente trattenuto”.
Anche nel corso della discussione finale non si sono raggiunte certezze sulla sorte di tale assegno;
è da presumere che non sia stato riconsegnato il 14 settembre 2017 perché in tale data l'assegno era depositato in banca per la riscossione;
non vi è prova però che sia stato riconsegnato: si deve ragionevolmente prevedere che la riconsegna di un documento di tale importanza avvenga con una sottoscrizione per ricevuta, che nel caso in esame manca. Allo stato delle conoscenze, quindi si deve disporre la restituzione dell'assegno a carico del , ultimo possessore dell'assegno prima del deposito per l'incasso. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri medi di tariffa
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti:
Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.108/2019 – R.G. 11748/2018,in data
19.12.2018 e depositato in Cancelleria il 14.01.2019 e conseguentemente condanna parte attrice-opponente al pagamento in favore di parte convenuta dell'importo di euro
100.00,00 per il titolo dedotto in causa. 21 Rigetta la richiesta di riduzione dell'importo della penale.
Rigetta la richiesta di manleva formulata nei confronti del convenuto rag. . CP_1
Condanna altresì parte opponente alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione in favore della parte convenuta, Rag. che liquida in euro 14.103,00, per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege, nonché alla rifusione delle spese del procedimento monitorio , liquidate in euro 2.135,00 per compenso, oltre a rimborso forfettario al 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. e in € 406,50 per esborsi.
Dichiara tenuta e condanna altresì parte attrice-opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della terza chiamata che liquida in euro 7.616,00 Controparte_2 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege.
Dispone a carico del convenuto l' immediata restituzione a parte attrice Controparte_1 Parte dell'assegno bancario n. 0570476134-07 di € 50.000,00.
Rigetta ogni diversa istanza, eccezione, conclusione.
Sentenza esecutiva ex lege.
Monza, 4 novembre 2024
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato.
22