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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3098 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo_____________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza del 7 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2546/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 276/2024 emessa in data 25 marzo 2024 dal Tribunale- GL di
Cassino e vertente tra
, (Codice Fiscale: ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso, per procura in atti, dall'Avv Gaetano Palombo - PEC:
; Email_1 [...]
[...]
[P. Iva: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t, rappresentato e difesa per mandato in atti dall'Avv. Luca Peluso
PEC: ; Email_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 13 settembre 2024 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.276/2024 emessa dal Tribunale Gl di Cassino
[...] il 25 marzo 2024. Con la sentenza gravata, il Tribunale ha ritenuto la decadenza dall'impugnativa ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2015 nel testo vigente ratione temporis in relazione ai singoli contratti a termine intervenuti in successione con l'impresa somministratrice ed in relazione ai quali il lavoratore agiva per la nullità del contratto a termine e la conversione del contratto a tempo indeterminato, sulla premessa del superamento del limite dei 24 mesi con le reiterate proroghe sottoscritte.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per le ragioni Parte_1 che saranno di seguito illustrate.
Si è costituita la che ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 7 ottobre 2025, per essere celebrata con le forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte nel termine assegnato, è definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso all'esame dei fatti e dei motivi di gravame, che con le note di trattazione scritta depositate il 4 ottobre 2025 l'appellante ha rappresentato che:
1) per quanto riguarda il precedente di questa Corte richiamato da controparte, la sentenza N°2292/2025, la stessa non è ancora passata in giudicato e si sta valutando un eventuale ricorso presso la Suprema Corte.
2) Di avere in data 03 ottobre 2025 sporto denuncia-esposto penale presso la Procura della Repubblica di Cassino per il reato di cui all'art.485 c.p. per i fatti relativi ai contratti oggetto del presente procedimento e di quello di e (altri lavoratori parti di altri Persona_1 Controparte_2 giudizi) ed in merito alla veridicità temporale degli stessi ed a eventuali falsità in ordine alla durata dei contratti.
3) Di stare valutando una richiesta di proposta transattiva da sottoporre a
Controparte_1
Pag. 2 di 9 4) Ha chiesto un rinvio per prendere posizione sulle deduzioni di controparte riportate in comparsa di costituzione sopra pure per una eventuale sospensione ex art.295 c.p.c.>>.
Premesso che le difese dell'appellato si sostanziano nella riproposizione degli argomenti già illustrati in primo grado sicchè nessuna novità impone una nuova presa di posizione difensiva, rileva il Collegio, in riferimento a quanto sopra riportato, che la proposizione del ricorso per Cassazione avverso altra sentenza di questa Corte, per quanto la stessa possa costituire e sia invocata da controparte come precedente non incide direttamente sulla definizione della presente controversia, né tantomeno giustifica la richiesta di sospensione ex art.295 cpc come pare affermare l'appellante. Infine, non emerge dagli atti l'esistenza di trattative in atto e la proposta appare solo ipotetica ed eventuale.
Pertanto il rinvio non può essere accordato.
Con la sentenza gravata il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda di declaratoria della nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la società di somministrazione e datrice di lavoro con scadenza al giugno 2019 per superamento del Controparte_1 limite dei 24 mesi con le reiterate proroghe sottoscritte (al conseguente accertamento della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la medesima datrice di lavoro, alla riammissione in servizio e al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima apposizione del termine), la dichiarava inammissibile per intervenuta decadenza.
In particolare, il primo giudice rilevava che operava la decadenza prevista dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 81 del 2015 il quale, nella originaria formulazione, prevedeva che “L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6”
e nell'attuale formulazione, introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera c), del D.L. n.
87 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2018, il il termine per
Pag. 3 di 9 l'impugnazione stragiudiziale, decorrente dalla cessazione del singolo contratto è elevato a centottanta giorni.
Specificava che la norma è applicabile ai contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti dal lavoratore con la società di somministrazione in forza del rinvio operato dall'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale “In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”.
Considerato che i contratti sottoscritti intervenivano in un arco temporale che va dall'ottobre 2016 al dicembre 2019 (primo contratto a termine stipulato dal
24.10.2016 al 28.10.2016; ultimo contratto a termine stipulato dal 20.6.2019 al
20.12.2019), con soluzione di continuità tra i singoli contratti della sequenza, alcuni con proroga dell'originario termine di scadenza, per lo svolgimento delle mansioni di addetto al controllo e alla verifica delle merci presso la società utilizzatrice Fada Quality Service S.r.l evidenziava la mancanza di prova di impugnazioni stragiudiziali dei singoli contratti nè dell'invio e ricezione della lettera di “impugnazione illegittima apposizione del termine” datata 30 novembre 2020.
Infine, la lettera di diffida inviata via pec dal legale del ricorrente alla società utilizzatrice e a quella di somministrazione in data 20 gennaio 2021 con la quale le predette società sono state invitate a riassumere a tempo indeterminato il ricorrente, si collocava ben oltre il termine di 180 giorni dalla cessazione dell'ultimo contratto a tempo determinato (20.12.2019).
In conseguenza dell'impossibilità di condurre l'accertamento dell'illegittima apposizione del termine e nella conseguente trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, a causa della maturata decadenza rigettava tutte le domande comprese quelle risarcitorie.
Pag. 4 di 9 Aggiungeva che la domanda risarcitoria fondata sull'asserita abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato non poteva essere esaminata neppure alla luce dei principi enunciati da Cass. civ. ss. uu. n. 5542/2023, richiamati dalla difesa di parte attrice nelle note scritte sostitutive di udienza (“In caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni giustificative, qualora la conversione in rapporto lavorativo a tempo indeterminato sia impedita da norme settoriali applicabili “ratione temporis”, le disposizioni di diritto interno che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità vanno interpretate in conformità al canone dell'effettività della tutela affermato dalla CGUE con l'ordinanza del 12 dicembre 2013, C-50/13, e, pertanto, al lavoratore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno, con esonero dall'onere probatorio nei limiti previsti dall'art. 32 della l. n. 183 del
2010 – successivamente trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015 – ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati”), affermando che tali principi, sulla scorta del diritto eurounitario, sono stati elaborati e risultano applicabili con riferimento al settore del pubblico impiego contrattualizzato o comunque in presenza di discipline settoriali che facciano divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in caso di nullità della clausola appositiva del termine, e non nel caso in esame, ove la conversione del rapporto a tempo indeterminato è espressamente prevista nelle ipotesi contemplate dagli artt. 19, 20, 21, e 22 del D.Lgs. n. 81 del 2015, ma risulta solo in concreto preclusa per essere il lavoratore incorso nella decadenza di cui all'art. 28, comma 1, del medesimo decreto.
Con l'appello, premesso che nel caso debba aversi riguardo al limite di durata massima di 24 mesi previsto dal cd decreto dignità, si devolve al Collegio la questione dell'operatività del termine decadenziale applicato dal Tribunale.
Assume l'appellate che esso non avrebbe potuto operare in relazione ai contratti a termine che cessino per naturale scadenza e che la stessa Suprema Corte avrebbe sancito (n.32254/2019) che le decadenze opererebbero esclusivamente
Pag. 5 di 9 in relazione ad una risoluzione del rapporto per volontà datoriale ed in presenza di una comunicazione scritta del datore di lavoro che sia licenziamento o comunque conferma di cessazione del rapporto di lavoro. Da tali atti decorrerebbe il termine. Nella stessa decisione la Suprema Corte (n. 32254/2019) assume l'appellante sarebbe stato affermato che quando un rapporto di lavoro si risolve per naturale scadenza l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile senza essere soggetta a termine decadenziale, in quanto manca un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare e/o impugnare. In tal senso la Cassazione si sarebbe espressa anche con le decisioni n 13179/2017 e n 12030/2020. Ne caso, in difetto della comunicazione di un atto datoriale di reiezione del rinnovo il termine decadenziale secondo l'appellante non avrebbe potuto operare.
Con gli ulteriori motivi di devolve in connessione all'accoglimento del motivo appena illustrato, il riesame della domanda di risarcimento, l'ammissione dei mezzi istruttori e il regolamento delle spese.
L'appello è infondato.
L'asserto dell'appellante non tiene conto del chiaro tenore normativo dell'art.28 del dlgs n.81/2015 riferito esplicitamente al contratto a termine (<
L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire ...>> e dal riferimento quale dies a quo del termine di impugnativa ivi previsto alla
<cessazione del singolo contratto>>.
Il richiamo alle decisioni della Suprema Corte risulta compiuto in relazione a statuizioni del tutto estranee alla questione devoluta con il gravame sia per le tematiche che per la disciplina normativa oggetto di disamina.
La sentenza 32254/2019 concerne l'inapplicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) della l. n. 183 del 2010 all''azione promossa per l'accertamento della subordinazione in relazione ad un rapporto formalmente configurato come autonomo (contratto a progetto nella specie) che cessi per risoluzione ovvero per naturale scadenza.
Pag. 6 di 9 La sentenza 13179/2027 concerne l'inapplicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010, nel caso di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, all'azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante non rientrando nella fattispecie di cui alla lett. c), riferita ai soli casi di trasferimento d'azienda, né in quella di cui alla lett. d) del medesimo articolo. Analoga tematica nella sentenza 12030/2020.
Nel caso l'azione esercitata è quella promossa nei confronti del somministratore e diretta ad ottenere la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato a causa della protrazione complessiva dei plurimi contratti successivamente stipulati oltre il termine previsto dalla contrattazione o, in mancanza, dalla legge ( art.19 comma II dlgs 81/2015< Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi.>> nonché in forza dell'art.34 comma 2 Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.>>.
Del resto, seppure esprimendosi in relazione ad ipotesi in cui trovava applicazione il previgente art.32 della legge n.183/2010 32 ( e precisamente il comma 4 lett. a) della legge n. 183 del 2010) e piu' in generale in relazione ai contratti a tempo determinato la Suprema Corte ha osservato che la previsione della decadenza risponde alla ratio sottesa alla disciplina normativa di assicurare, per tutti i casi in cui si intenda contestare la legittima apposizione del termine, tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte ( con la quale non sarebbe coerente un'interpretazione che, valorizzando il
Pag. 7 di 9 richiamo contenuto nella lettera d) del comma 3 e nella lettera a) del comma 4 ai soli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001, «escluda dall'ambito di applicazione della decadenza fattispecie che, al pari di quelle espressamente richiamate dalla norma, ancorino la legittimità o meno del termine apposto al contratto al rispetto di regole di dettaglio peraltro ulteriori rispetto a quelle generali cui la norma esplicitamente rinvia») ed ha, del resto, costantemente ribadito di non avere < mai dubitato della applicabilità della decadenza anche all'azione con la quale si faccia valere in giudizio il superamento del limite massimo dei trentasei mesi e, proprio prendendo le mosse da detta applicabilità, ha affermato, e va qui ribadito, che, qualora il superamento derivi dalla stipulazione in successione di più contratti, è sufficiente che venga tempestivamente impugnato l'ultimo contratto>> (ex multis n. 19256 del 2025).
Nel caso, per altro, deve rilevarsi che il Tribunale dando atto del tenore letterale del testo normativo vigente ratione temporis ha vagliato la decadenza sia con riferimento ai singoli contratti che all'ultimo della sequenza pervenendo ad escludere una tempestiva impugnazione.
L'infondatezza del motivo esaminato preclude l'esame degli ulteriori, che sono prospettati in connessione all'accoglimento dello stesso.
Non si ravvisano le condizioni per disporre una condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c. ( giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.>>) per altro in facoltà del giudice (<>) non potendosi ritenere l'impugnazione proposta espressione di abuso del processo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 13 settembre 2024 nei confronti della CP_1
Pag. 8 di 9 in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 riferimento alla sentenza n. 276/2024 emessa il giorno 25 marzo 2024 dal
Tribunale-GL di Cassino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 3.473,00 oltre iva cpa e spese generali.
1) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 7 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo_____________________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente ______________ Consigliere
All'udienza del 7 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare ex art.127 ter cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2546/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 276/2024 emessa in data 25 marzo 2024 dal Tribunale- GL di
Cassino e vertente tra
, (Codice Fiscale: ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso, per procura in atti, dall'Avv Gaetano Palombo - PEC:
; Email_1 [...]
[...]
[P. Iva: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t, rappresentato e difesa per mandato in atti dall'Avv. Luca Peluso
PEC: ; Email_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 13 settembre 2024 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.276/2024 emessa dal Tribunale Gl di Cassino
[...] il 25 marzo 2024. Con la sentenza gravata, il Tribunale ha ritenuto la decadenza dall'impugnativa ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2015 nel testo vigente ratione temporis in relazione ai singoli contratti a termine intervenuti in successione con l'impresa somministratrice ed in relazione ai quali il lavoratore agiva per la nullità del contratto a termine e la conversione del contratto a tempo indeterminato, sulla premessa del superamento del limite dei 24 mesi con le reiterate proroghe sottoscritte.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per le ragioni Parte_1 che saranno di seguito illustrate.
Si è costituita la che ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 7 ottobre 2025, per essere celebrata con le forme cartolari di cui all'art.127 ter cpc, preso atto del deposito delle note scritte nel termine assegnato, è definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso all'esame dei fatti e dei motivi di gravame, che con le note di trattazione scritta depositate il 4 ottobre 2025 l'appellante ha rappresentato che:
1) per quanto riguarda il precedente di questa Corte richiamato da controparte, la sentenza N°2292/2025, la stessa non è ancora passata in giudicato e si sta valutando un eventuale ricorso presso la Suprema Corte.
2) Di avere in data 03 ottobre 2025 sporto denuncia-esposto penale presso la Procura della Repubblica di Cassino per il reato di cui all'art.485 c.p. per i fatti relativi ai contratti oggetto del presente procedimento e di quello di e (altri lavoratori parti di altri Persona_1 Controparte_2 giudizi) ed in merito alla veridicità temporale degli stessi ed a eventuali falsità in ordine alla durata dei contratti.
3) Di stare valutando una richiesta di proposta transattiva da sottoporre a
Controparte_1
Pag. 2 di 9 4) Ha chiesto un rinvio per prendere posizione sulle deduzioni di controparte riportate in comparsa di costituzione sopra pure per una eventuale sospensione ex art.295 c.p.c.>>.
Premesso che le difese dell'appellato si sostanziano nella riproposizione degli argomenti già illustrati in primo grado sicchè nessuna novità impone una nuova presa di posizione difensiva, rileva il Collegio, in riferimento a quanto sopra riportato, che la proposizione del ricorso per Cassazione avverso altra sentenza di questa Corte, per quanto la stessa possa costituire e sia invocata da controparte come precedente non incide direttamente sulla definizione della presente controversia, né tantomeno giustifica la richiesta di sospensione ex art.295 cpc come pare affermare l'appellante. Infine, non emerge dagli atti l'esistenza di trattative in atto e la proposta appare solo ipotetica ed eventuale.
Pertanto il rinvio non può essere accordato.
Con la sentenza gravata il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda di declaratoria della nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la società di somministrazione e datrice di lavoro con scadenza al giugno 2019 per superamento del Controparte_1 limite dei 24 mesi con le reiterate proroghe sottoscritte (al conseguente accertamento della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la medesima datrice di lavoro, alla riammissione in servizio e al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima apposizione del termine), la dichiarava inammissibile per intervenuta decadenza.
In particolare, il primo giudice rilevava che operava la decadenza prevista dall'articolo 28 del D.Lgs. n. 81 del 2015 il quale, nella originaria formulazione, prevedeva che “L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6”
e nell'attuale formulazione, introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera c), del D.L. n.
87 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2018, il il termine per
Pag. 3 di 9 l'impugnazione stragiudiziale, decorrente dalla cessazione del singolo contratto è elevato a centottanta giorni.
Specificava che la norma è applicabile ai contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti dal lavoratore con la società di somministrazione in forza del rinvio operato dall'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale “In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”.
Considerato che i contratti sottoscritti intervenivano in un arco temporale che va dall'ottobre 2016 al dicembre 2019 (primo contratto a termine stipulato dal
24.10.2016 al 28.10.2016; ultimo contratto a termine stipulato dal 20.6.2019 al
20.12.2019), con soluzione di continuità tra i singoli contratti della sequenza, alcuni con proroga dell'originario termine di scadenza, per lo svolgimento delle mansioni di addetto al controllo e alla verifica delle merci presso la società utilizzatrice Fada Quality Service S.r.l evidenziava la mancanza di prova di impugnazioni stragiudiziali dei singoli contratti nè dell'invio e ricezione della lettera di “impugnazione illegittima apposizione del termine” datata 30 novembre 2020.
Infine, la lettera di diffida inviata via pec dal legale del ricorrente alla società utilizzatrice e a quella di somministrazione in data 20 gennaio 2021 con la quale le predette società sono state invitate a riassumere a tempo indeterminato il ricorrente, si collocava ben oltre il termine di 180 giorni dalla cessazione dell'ultimo contratto a tempo determinato (20.12.2019).
In conseguenza dell'impossibilità di condurre l'accertamento dell'illegittima apposizione del termine e nella conseguente trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, a causa della maturata decadenza rigettava tutte le domande comprese quelle risarcitorie.
Pag. 4 di 9 Aggiungeva che la domanda risarcitoria fondata sull'asserita abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato non poteva essere esaminata neppure alla luce dei principi enunciati da Cass. civ. ss. uu. n. 5542/2023, richiamati dalla difesa di parte attrice nelle note scritte sostitutive di udienza (“In caso di reiterazione di contratti a tempo determinato, affetti da nullità perché stipulati in assenza di ragioni giustificative, qualora la conversione in rapporto lavorativo a tempo indeterminato sia impedita da norme settoriali applicabili “ratione temporis”, le disposizioni di diritto interno che assicurano il risarcimento in ogni ipotesi di responsabilità vanno interpretate in conformità al canone dell'effettività della tutela affermato dalla CGUE con l'ordinanza del 12 dicembre 2013, C-50/13, e, pertanto, al lavoratore deve essere riconosciuto il risarcimento del danno, con esonero dall'onere probatorio nei limiti previsti dall'art. 32 della l. n. 183 del
2010 – successivamente trasfuso nell'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015 – ferma restando la possibilità di ottenere il ristoro di pregiudizi ulteriori, diversi dalla mancata conversione, ove allegati e provati”), affermando che tali principi, sulla scorta del diritto eurounitario, sono stati elaborati e risultano applicabili con riferimento al settore del pubblico impiego contrattualizzato o comunque in presenza di discipline settoriali che facciano divieto di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in caso di nullità della clausola appositiva del termine, e non nel caso in esame, ove la conversione del rapporto a tempo indeterminato è espressamente prevista nelle ipotesi contemplate dagli artt. 19, 20, 21, e 22 del D.Lgs. n. 81 del 2015, ma risulta solo in concreto preclusa per essere il lavoratore incorso nella decadenza di cui all'art. 28, comma 1, del medesimo decreto.
Con l'appello, premesso che nel caso debba aversi riguardo al limite di durata massima di 24 mesi previsto dal cd decreto dignità, si devolve al Collegio la questione dell'operatività del termine decadenziale applicato dal Tribunale.
Assume l'appellate che esso non avrebbe potuto operare in relazione ai contratti a termine che cessino per naturale scadenza e che la stessa Suprema Corte avrebbe sancito (n.32254/2019) che le decadenze opererebbero esclusivamente
Pag. 5 di 9 in relazione ad una risoluzione del rapporto per volontà datoriale ed in presenza di una comunicazione scritta del datore di lavoro che sia licenziamento o comunque conferma di cessazione del rapporto di lavoro. Da tali atti decorrerebbe il termine. Nella stessa decisione la Suprema Corte (n. 32254/2019) assume l'appellante sarebbe stato affermato che quando un rapporto di lavoro si risolve per naturale scadenza l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile senza essere soggetta a termine decadenziale, in quanto manca un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare e/o impugnare. In tal senso la Cassazione si sarebbe espressa anche con le decisioni n 13179/2017 e n 12030/2020. Ne caso, in difetto della comunicazione di un atto datoriale di reiezione del rinnovo il termine decadenziale secondo l'appellante non avrebbe potuto operare.
Con gli ulteriori motivi di devolve in connessione all'accoglimento del motivo appena illustrato, il riesame della domanda di risarcimento, l'ammissione dei mezzi istruttori e il regolamento delle spese.
L'appello è infondato.
L'asserto dell'appellante non tiene conto del chiaro tenore normativo dell'art.28 del dlgs n.81/2015 riferito esplicitamente al contratto a termine (<
L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire ...>> e dal riferimento quale dies a quo del termine di impugnativa ivi previsto alla
<cessazione del singolo contratto>>.
Il richiamo alle decisioni della Suprema Corte risulta compiuto in relazione a statuizioni del tutto estranee alla questione devoluta con il gravame sia per le tematiche che per la disciplina normativa oggetto di disamina.
La sentenza 32254/2019 concerne l'inapplicabilità del termine decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b) della l. n. 183 del 2010 all''azione promossa per l'accertamento della subordinazione in relazione ad un rapporto formalmente configurato come autonomo (contratto a progetto nella specie) che cessi per risoluzione ovvero per naturale scadenza.
Pag. 6 di 9 La sentenza 13179/2027 concerne l'inapplicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010, nel caso di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, all'azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante non rientrando nella fattispecie di cui alla lett. c), riferita ai soli casi di trasferimento d'azienda, né in quella di cui alla lett. d) del medesimo articolo. Analoga tematica nella sentenza 12030/2020.
Nel caso l'azione esercitata è quella promossa nei confronti del somministratore e diretta ad ottenere la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato a causa della protrazione complessiva dei plurimi contratti successivamente stipulati oltre il termine previsto dalla contrattazione o, in mancanza, dalla legge ( art.19 comma II dlgs 81/2015< Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi.>> nonché in forza dell'art.34 comma 2 Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.>>.
Del resto, seppure esprimendosi in relazione ad ipotesi in cui trovava applicazione il previgente art.32 della legge n.183/2010 32 ( e precisamente il comma 4 lett. a) della legge n. 183 del 2010) e piu' in generale in relazione ai contratti a tempo determinato la Suprema Corte ha osservato che la previsione della decadenza risponde alla ratio sottesa alla disciplina normativa di assicurare, per tutti i casi in cui si intenda contestare la legittima apposizione del termine, tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte ( con la quale non sarebbe coerente un'interpretazione che, valorizzando il
Pag. 7 di 9 richiamo contenuto nella lettera d) del comma 3 e nella lettera a) del comma 4 ai soli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001, «escluda dall'ambito di applicazione della decadenza fattispecie che, al pari di quelle espressamente richiamate dalla norma, ancorino la legittimità o meno del termine apposto al contratto al rispetto di regole di dettaglio peraltro ulteriori rispetto a quelle generali cui la norma esplicitamente rinvia») ed ha, del resto, costantemente ribadito di non avere < mai dubitato della applicabilità della decadenza anche all'azione con la quale si faccia valere in giudizio il superamento del limite massimo dei trentasei mesi e, proprio prendendo le mosse da detta applicabilità, ha affermato, e va qui ribadito, che, qualora il superamento derivi dalla stipulazione in successione di più contratti, è sufficiente che venga tempestivamente impugnato l'ultimo contratto>> (ex multis n. 19256 del 2025).
Nel caso, per altro, deve rilevarsi che il Tribunale dando atto del tenore letterale del testo normativo vigente ratione temporis ha vagliato la decadenza sia con riferimento ai singoli contratti che all'ultimo della sequenza pervenendo ad escludere una tempestiva impugnazione.
L'infondatezza del motivo esaminato preclude l'esame degli ulteriori, che sono prospettati in connessione all'accoglimento dello stesso.
Non si ravvisano le condizioni per disporre una condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c. ( giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.>>) per altro in facoltà del giudice (<>) non potendosi ritenere l'impugnazione proposta espressione di abuso del processo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 13 settembre 2024 nei confronti della CP_1
Pag. 8 di 9 in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 riferimento alla sentenza n. 276/2024 emessa il giorno 25 marzo 2024 dal
Tribunale-GL di Cassino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 3.473,00 oltre iva cpa e spese generali.
1) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto l'appello, ove dovuto.
Roma, 7 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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