CASS
Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/07/2024, n. 31427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31427 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso_ Penale Sent. Sez. 1 Num. 31427 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 21/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, presentata da AU NO, soggetto a cui carico risulta in esecuzione la pena di anni uno, mesi sette e giorni venti di reclusione per i reati di minac:cia, atti persecutori, oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione ed ha invece accordato al condannato la detenzione domiciliare, imponendogli prescrizioni di vario genere. 2. Ricorre per cassazione AU NO, a mezzo dell'avv. Giuseppe Agnello, impugnando l'ordinanza nella parte in cui è stata disattesa la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e deducendo un motivo unico, a mezzo del quale ha cumulativamente denunciato inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza - pur dando atto del fatto che la posizione di NO fosse stata archiviata, nel procedimento scaturito dall'operazione denominata "Black cat" - ha privilegiato i contenuti della c.n.r., inerenti al coinvolgimento dello stesso nel sodalizio mafioso capeggiato da Giuseppe IN. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. La difesa è venuta meno all'onere di allegare la documentazione asseritamente apprezzata in modo erroneo, non essendo stata versata in atti - neanche ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. - l'informativa relativa all'operazione antimafia dei Carabinieri di Termini Imerese, denominata "Black cat". Non si può quindi sottoporre a verifica l'assunto difensivo, secondo cui i fatti posti a base dell'archiviazione coincidano con quelli oggetto di tale operazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova premettere che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della decisione assunta in sede di merito, al fine di evitare che il controllo della Corte stessa si eserciti - anziché sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo svolto di Giudice di merito - sul contenuto intrinseco della decisione, è stato circoscritto dal legislatore alla mancanza, alla contraddittorietà e alla manifesta illogicità della motivazione. Questi vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, devono cioè apparire tali nello stesso sviluppo logico dello stesso, piuttosto che nella diversa prospettiva addotta dal ricorrente. Il vizio di mancanza di motivazione è costituito non solo dalla totale carenza della parte espositiva, quindi da un "vuoto" che sia già di tipo grafico, bensì anche dalla mancanza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili, nel rapporto tra i temi sui quali si deve esercitare il giudizio e il contenuto di questo. 3. Posta tale base teorica, l'unica doglianza difensiva - sintetizzata in parte narrativa - coglie nel segno. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, infatti, ha disatteso l'istanza volta alla concessione di misure alternative, anzitutto richiamando i pregiudizi penali e i carichi pendenti annoverati dal condannato. A tali elementi, di valenza oggettiva, i Giudici di sorveglianza hanno saldato un giudizio di perdurante pericolosità, a carico del condannato;
tale valutazione, però, è stata formulata seguendo un percorso logico che è restato monco e apodittico. In primo luogo, manca il confronto con l'ordito argomentativo del decreto di archiviazione adottato nei confronti del NO, relativarnente alla sopra specificata indagine (il provvedimento, presente nell'incarto processuale, sposa integralmente il contenuto della relativa richiesta del Pubblico ministero;
quest'ultima conteneva articolate argomentazioni). Il Tribunale di sorveglianza non chiarisce, comunque, in base a quali elementi giunga a considerare intonso il requisito della pericolosità - a carico dell'interessato - ad onta dell'emissione di tale decreto. Non è dunque spiegato, nell'avversato provvedimento, il motivo per il quale si sia deciso di fondare un giudizio di persistente pericolosità, nei confronti del NO, sugli elementi sussunti all'interno di una comunicazione di notizia di reato che, già al momento della decisione oggi oggetto di impugnazione, era stata "superata" da una richiesta e da un decreto di archiviazione (ossia, da determinazioni di tenore diametralmente opposto). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti - per nuovo giudizio - al Tribunale di sorveglianza di Palermo. 1
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso_ Penale Sent. Sez. 1 Num. 31427 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 21/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, presentata da AU NO, soggetto a cui carico risulta in esecuzione la pena di anni uno, mesi sette e giorni venti di reclusione per i reati di minac:cia, atti persecutori, oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione ed ha invece accordato al condannato la detenzione domiciliare, imponendogli prescrizioni di vario genere. 2. Ricorre per cassazione AU NO, a mezzo dell'avv. Giuseppe Agnello, impugnando l'ordinanza nella parte in cui è stata disattesa la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e deducendo un motivo unico, a mezzo del quale ha cumulativamente denunciato inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen. Il Tribunale di sorveglianza - pur dando atto del fatto che la posizione di NO fosse stata archiviata, nel procedimento scaturito dall'operazione denominata "Black cat" - ha privilegiato i contenuti della c.n.r., inerenti al coinvolgimento dello stesso nel sodalizio mafioso capeggiato da Giuseppe IN. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. La difesa è venuta meno all'onere di allegare la documentazione asseritamente apprezzata in modo erroneo, non essendo stata versata in atti - neanche ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. - l'informativa relativa all'operazione antimafia dei Carabinieri di Termini Imerese, denominata "Black cat". Non si può quindi sottoporre a verifica l'assunto difensivo, secondo cui i fatti posti a base dell'archiviazione coincidano con quelli oggetto di tale operazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova premettere che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della decisione assunta in sede di merito, al fine di evitare che il controllo della Corte stessa si eserciti - anziché sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo svolto di Giudice di merito - sul contenuto intrinseco della decisione, è stato circoscritto dal legislatore alla mancanza, alla contraddittorietà e alla manifesta illogicità della motivazione. Questi vizi devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, devono cioè apparire tali nello stesso sviluppo logico dello stesso, piuttosto che nella diversa prospettiva addotta dal ricorrente. Il vizio di mancanza di motivazione è costituito non solo dalla totale carenza della parte espositiva, quindi da un "vuoto" che sia già di tipo grafico, bensì anche dalla mancanza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili, nel rapporto tra i temi sui quali si deve esercitare il giudizio e il contenuto di questo. 3. Posta tale base teorica, l'unica doglianza difensiva - sintetizzata in parte narrativa - coglie nel segno. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, infatti, ha disatteso l'istanza volta alla concessione di misure alternative, anzitutto richiamando i pregiudizi penali e i carichi pendenti annoverati dal condannato. A tali elementi, di valenza oggettiva, i Giudici di sorveglianza hanno saldato un giudizio di perdurante pericolosità, a carico del condannato;
tale valutazione, però, è stata formulata seguendo un percorso logico che è restato monco e apodittico. In primo luogo, manca il confronto con l'ordito argomentativo del decreto di archiviazione adottato nei confronti del NO, relativarnente alla sopra specificata indagine (il provvedimento, presente nell'incarto processuale, sposa integralmente il contenuto della relativa richiesta del Pubblico ministero;
quest'ultima conteneva articolate argomentazioni). Il Tribunale di sorveglianza non chiarisce, comunque, in base a quali elementi giunga a considerare intonso il requisito della pericolosità - a carico dell'interessato - ad onta dell'emissione di tale decreto. Non è dunque spiegato, nell'avversato provvedimento, il motivo per il quale si sia deciso di fondare un giudizio di persistente pericolosità, nei confronti del NO, sugli elementi sussunti all'interno di una comunicazione di notizia di reato che, già al momento della decisione oggi oggetto di impugnazione, era stata "superata" da una richiesta e da un decreto di archiviazione (ossia, da determinazioni di tenore diametralmente opposto). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti - per nuovo giudizio - al Tribunale di sorveglianza di Palermo. 1
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024