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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/09/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 905 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 avverso la sentenza n. 161/2024 in data 13 febbraio 2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Francesca Giorgia Saioni, discussa e trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 26 febbraio 2025
promossa da:
rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Roberta Parte_1 Palotti del Foro di Milano, presso la quale è elettivamente domiciliata in Milano alla via Donatello, n. 21; Appellante
contro
, con Sede in Roma, via IV Controparte_1 Novembre n.144, in persona del Direttore Regionale della Lombardia in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo Piluso, elettivamente domiciliato in Milano, via Mazzini n.
7. Appellato
OGGETTO: Infortunio sul lavoro – Sussistenza/ricorrenza – Fattispecie – Esclusione.
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 161/2024, pubblicata il 13.02.2024, non notificata e qui impugnata, per i retroestesi motivi, così giudicare: In via principale
- accertare e dichiarare la natura professionale dell'infortunio sul lavoro occorso al dott. n data 16.04.2021; Pt_1
- accertare e dichiarare che a causa/concausa dell'infortunio occorsogli in data 16.04.2021 il dott. è rimasto assente dal lavoro dal 16.04.2021 al 31.07.2021 e nella giornata del Pt_1 05.10.2021 e/o nel e per il diverso accertando periodo;
1 - accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio il dott. ha subito una Pt_1 menomazione permanente dell'integrità psico-fisica in misura pari al 6% e/o nella misura percentuale accertata in corso di causa;
- condannare l' a corrispondere all'odierna parte appellante l'indennità temporanea CP_1 assoluta per il periodo 20.04.2021-31.07.2021 e per la giornata del 05.10.2021 e/o per il diverso accertando periodo, con ogni provvedimento consequenziale, oltre interessi o rivalutazione monetaria
- condannare l' ad erogare al dott. l'indennizzo in capitale corrispondente alla CP_1 Pt_1 percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica nella misura complessivamente accertata in corso di causa, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- condannare l' a riconoscere in favore del dott. tutte le prestazioni ex lege CP_1 Pt_1 previste tra cui, a mero titolo esemplificativo, accesso gratuito alle cure riabilitative ed agli accertamenti sanitari ed esenzione ticket. In via subordinata: In caso di conferma nel merito della sentenza riformare la sentenza di primo grado in punto condanna al pagamento delle spese processuali compensando le medesime o riducendole.”
Conclusioni per l' : CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, azione e deduzione disattesa, così decidere:
in via principale: rigettare il ricorso avversario difettando nel caso di specie il requisito dell'occasione di lavoro, con conferma integrale della pronuncia appellata;
in via gradata: rigettare comunque la domanda avversaria concernente i postumi permanenti in quanto eccessivi e sproporzionati e non in linea con i valori tabellari di legge nonchè, per il denegato caso di accoglimento, totale o parziale, del presente ricorso, la domanda avversaria di condanna dell al pagamento del cumulo di interessi e CP_1 rivalutazione monetaria per le considerazioni espresse in narrativa;
in ogni caso: condannare parte ricorrente alla integrale rifusione dei compensi di lite anche del presente grado d'appello”.
Fatto e motivi della decisione
alle dipendenze di come Manager Parte_1 Controparte_2
Director Global Relationship Manager Southern European & Israeli Banks, agendo contro l' , ha appellato la sentenza n. 161/2024 con la quale il Giudice del Lavoro del CP_1 Tribunale di Milano ha respinto, ponendo le spese del grado a carico dell'attore, il ricorso del er conseguire, nei confronti dell'Ente assistenziale, le prestazioni indennitarie di legge Pt_1 conseguenti all'evento verificatosi -ad avviso del ricorrente, in termini di infortunio sul lavoro- il 16 aprile 2021 quando, in pieno inizio della pandemia da Covid 19, il Pt_1 trovandosi in luogo pubblico al di fuori della sede aziendale per la conduzione di trattative di lavoro con un cliente in esecuzione di un compito di servizio praticabile in quel frangente solo all'esterno dei locali di servizio per ragioni sanitarie, era stato fisicamente aggredito, subendo danni fisici, da parte un terzo che si trovava in compagnia di altra persona presso l'area verde in quel momento frequentata dal ricorrente per l'incombenza lavorativa e che si era irritato, passando alle vie di fatto, a seguito di un rilievo verbale col quale il lo aveva invitato a Pt_1 non urinare a ridosso di quella zona essendo fruibili dei bagni pubblici.
Nell'esporre che l'abnorme reazione aggressiva di quell'inurbano passante gli aveva arrecato danni fisici stimabili nella misura del 6%, l'odierno appellante aveva postulato nei confronti
2 dell' il riconoscimento di un infortunio sul lavoro poiché le lesioni erano derivate dalla CP_1 pratica operativa di servizio che in quel frangente egli era stato costretto a tenere.
Vedendosi respinta la domanda con una pronuncia del Tribunale che aveva nella specie escluso l'occasione di lavoro (ha scritto il Giudice: È nota la nozione di “occasione di lavoro” delineata da giurisprudenza di legittimità e merito più volte richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio. Ma si valuta che, proprio muovendo dalle citate pronunce, debba escludersi la ricorrenza, nel caso concreto, di un “rischio improprio”, vale a dire un rischio che, seppure non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro del dipendente, sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni assegnate (Cass. n. 16417/2015; n. 5354/2022; 19944/2022). Invero, la scelta di riprendere due passanti per un comportamento innegabilmente incivile, nulla ha a che vedere con l'incombente professionale in funzione del quale il ricorrente si trovava in quel luogo e in quel momento. Non vi è dubbio, come osservato dal sig. in sede di libero interrogatorio, che in Pt_1 assenza di quell'impegno di lavoro – per inciso, dallo stesso organizzato con quella Pt_1 specifica modalità, non impostagli da alcuno – egli non si sarebbe trovato lì, al momento del passaggio dei due. Ma nemmeno è obiettabile che la scelta di censurare la condotta inurbana dei due passanti nulla abbia a che vedere con l'occasione di lavoro ma sia il frutto di una libera e autonoma determinazione dell'odierno ricorrente. Il ricorso va quindi respinto.), il ha impugnato la sentenza facendo valere le seguenti Pt_1 doglianze.
Affidandosi ad un unico articolato motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso che l'accadimento di cui è causa possa qualificarsi come infortunio sul lavoro in quanto non ricorrerebbe un “rischio improprio”. Richiamato l'art. 2 del TU n. 1124/1965 evidenzia che “deve ritenersi che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la S.C. è costante nell'affermare che la nozione di rischio infortunistico ricomprende non solo l'evento direttamente causato dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma altresì ogni accadimento che in concreto sia ascrivibile all'occasione di lavoro, pur se astrattamente configurabile anche al di fuori di essa e nei confronti di ogni persona, in quanto afferente ai normali rischi della vita quotidiana (così Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 2136 del 5.2.2015).” Lamenta il fatto che il primo Giudice, nell'escludere l'occasione di lavoro, non abbia preso in considerazione le condizioni ambientali e socioeconomiche in cui si è svolta l'attività dell'odierno appellante. Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di valutare il ruolo rivestito dal quale autore di una Pt_1 condotta ineccepibile e, peraltro, la stessa datrice di lavoro aveva segnalato all' che CP_1 l'infortunio di cui è causa era un infortunio sul lavoro. Evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 23 L. 81/2017, la tutela è espressamente estesa CP_1 al lavoratore agile e la stessa norma ritiene sussistente l'infortunio sul lavoro qualora l'intervento lesivo sia in diretta connessione con la prestazione lavorativa e ciò anche relativamente all'infortunio in itinere. Il sostiene quindi di aver diritto a vedersi riconoscere il periodo dal 16.4.2021 al Pt_1 31.7.2021 e per il giorno 5.10.2021 quale periodo di inabilità temporanea assoluta derivante dall'infortunio occorsogli, con conseguente erogazione in suo favore delle indennità tutte previste dall'art. 68 T.U. 1124/1965 nonché, ai sensi dell'art. 66 del T.U. n. 1124/1968, l'accesso gratuito alle cure mediche e chirurgiche compresi gli accertamenti sanitari con esenzione dal ticket.
3 Insiste inoltre sul riconoscimento dell'indennizzo in capitale corrispondente alla percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6% ed alla corresponsione delle prestazioni previste dalla legge.
Costituitosi in giudizio, l' ha contrastato i motivi dell'appello di cui ha chiesto la CP_1 reiezione con vittoria di spese.
All'udienza del 26 febbraio 2025, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
Le ragioni dell'appello sono prive di fondamento e vanno disattese.
Ad avviso del Collegio, pare che il primo Giudice abbia correttamente individuato nella vicenda lesiva occorsa al l'interferenza di un rischio elettivo tale da scardinare Pt_1 l'operatività del nesso causale tra attività lavorativa, pur esercitata secondo modalità inconsuete ma a fronte di un complessivo stato circostanziale che la legittimava (laddove l'attività promozionale affidata al dipendente bancario poteva essere preferibilmente svolta solo al di fuori della struttura aziendale) e l'infortunio specificamente connotato dall'aggressione da parte del terzo.
Se in generale un evento di tale fatta è idoneo a essere ricompreso tra i rischi di servizio idonei a concretare l'occasione privilegiata per integrare, in ultima analisi, la nozione di infortunio sul lavoro, nella specie va considerato che il lavoratore poteva dirsi tutelato dal punto di vista lavorativo solo in relazione al normale svolgersi dell'attività professionale che la Banca datrice di lavoro gli aveva affidato e tale attività nell'occasione, come si è accennato, poteva utilmente essere praticata stando al di fuori del perimetro aziendale, come del resto regolarmente avviene per molte categorie di lavoratori non rigorosamente costretti a una cura delle proprie incombenze all'interno della struttura aziendale. Il fatto che il nel momento in cui era stato assalito si trovasse presso una zona esterna Pt_1 rispetto al canonico luogo di lavoro e il fatto stesso che egli fosse rimasto vittima, in quella circostanza, della condotta perpetrata da un terzo, che neppure aveva ragioni di rapportarsi lavorativamente con l'infortunato, ma che -secondo quanto allegato dall'attore- si era determinato nei suoi confronti impiegando ragioni di forza parimenti estranee alla pratica lavorativa che era in corso tra il e un cliente della datrice di lavoro, nella specie non Pt_1 possono assumere la rilevanza che l'odierno appellante ascrive loro.
È infatti opportuno e risolutivo considerare come l'evento nocivo in questione fosse comunque derivato dalla libera iniziativa intrapresa dal di riprendere verbalmente il Pt_1 soggetto che, nello stesso momento in cui si stava svolgendo l'attività lavorativa dell'odierno appellante, stava transitando presso quel sito e in particolare stava realizzando quella che sopra si definita come una condotta fisiologica quantomeno inurbana.
Reagendo con un opportuno - ma non a rigone non necessitato - richiamo al passante che urinava in zona aperta al pubblico, di fatto il aveva compiuto un'attività, anche Pt_1 apprezzabile, che esorbitava totalmente dall'esercizio delle sue funzioni lavorative con ciò incorrendo nell'ambito di un rischio elettivo, se non altro, dato che non si poteva sapere con quale atteggiamento avrebbe potuto reagire il soggetto che infatti, irritato, di lì a poco lo avrebbe aggredito, fra l'altro nei termini di una condotta odiernamente riscontrabile con diversi gradi di gravità in occasioni similari.
4 Il tema del rischio elettivo valevole per escludere la sussistenza della occasione di lavoro ha ricevuto plurime valutazioni giurisprudenziali. In tale senso è opportuno richiamare i seguenti arresti coi quali la Corte di Cassazione ha messo in luce i tratti del fenomeno. Si tratta di rifarsi, prima di tutto, alla Sentenza n. 5814 del 22/2/2022 per la quale “In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per infortunio "in itinere", ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 38 del 2000, va inteso qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, dovendosi dare rilevanza ad ogni esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, restando irrilevante l'entità del rischio e la tipologia della specifica attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del "rischio elettivo", da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni
o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento”. Diversamente argomentando sul concetto di rischio lavorativo ma nello stesso senso logico e per intendere quando il rischio si presenti come elettivo, pare apprezzabile l'Ordinanza n. 6716 del 13/03/2024 per cui “In tema di infortunio in itinere, non integra il rischio elettivo, che esclude l'occasione di lavoro, la prestazione di soccorso a terzi da parte del lavoratore, trattandosi di attività che, seppur estranea all'attività lavorativa strettamente intesa, ma pur sempre posta in essere nelle fasi a quella correlate, costituisce estrinsecazione dei doveri minimali di solidarietà umana la cui omissione potrebbe assumere rilevanza penale. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza impugnata la quale aveva ravvisato un rischio elettivo nella condotta dei lavoratori che erano scesi dal mezzo sul quale viaggiavano al fine di verificare se fosse necessario prestare soccorso agli occupanti di una auto, rimasta precedentemente coinvolta in un sinistro, ed erano stati così improvvisamente investiti da altra autovettura mentre percorrevano il ciglio della strada).” E, in senso analogo, si veda pure Cass. Sez. L. Sentenza n. 22180 del 03/08/2021 dove è stato notato che “In tema di infortunio "in itinere", per rischio elettivo, che esclude la cosiddetta "occasione di lavoro", si intende una condotta del lavoratore avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa, tenuta volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, tale, dunque, da interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata;
ne consegue che, seppur è vero che l'infortunio che sia occorso al lavoratore nel tragitto prescelto per raggiungere il posto di lavoro non è escluso dalla copertura assicurativa per il sol fatto che non fosse il "più breve", si deve pur sempre verificare la "normalità" della percorrenza dell'itinerario seguìto e la sua non riconducibilità a ragioni personali, estranee all'attività lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto alla rendita in capo ai superstiti in quanto l'infortunio mortale era occorso in una deviazione del percorso, determinata dalla libera scelta del lavoratore di accompagnare a casa un collega).”
Sollecitando i due 'balordi' di passaggio a non urinare per strada, per giunta scopertamente, in luogo pubblico e in epoca pandemica, l'interessato si era dimostrato mosso da senso civico ma, al difuori dei suoi compiti lavorativi si era pure volontariamente esposto -e senza che ricorressero gli estremi di uno stato di necessità o altra esimente di analoga portata- a una reazione sintomatica del carattere inurbano dei due avventori di cui, perlomeno uno soltanto, si era dimostrato capace di una violenta reazione aggressiva.
Per le ragioni dette, l'infortunato non può però pretendere la riconducibilità di tale aggressione e dei suoi effetti a un'occasione di lavoro, quale circostanza di fatto, quest'ultima, che stava solo sullo sfondo.
5 L'appello va pertanto respinto con la conferma della sentenza impugnata in cui anche le spese processuali del presente grado sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo applicando i criteri posti dal DM 10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018 n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della tematica dibattuta e della sua complessità nonché dell'assenza di attività istruttorie.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 161/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. Condanna l'appellante a rifondere all' le spese del presente grado liquidate in CP_1 complessivi € 3.500,00 oltre oneri di legge. Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Milano, 26 febbraio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Roberto Vignati Silvia Marina Ravazzoni
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