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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/07/2025, n. 3674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3674 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3248/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott.ssa Serafina Aceto Presidente rel.-est. dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3248/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MORABITO DOMENICO in virtù di Parte_1 procura speciale in atti;
ricorrente
e
con il patrocinio dell'avv. CELI DOMENICO in virtù di procura speciale CP_1 in atti;
intervenuto
contro
con il patrocinio dell'avv. MOSCHELLA ELENA ANTONIETTA in virtù di CP_2 procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al figlio: nato a [...] in data [...]. CP_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, per parte resistente e per parte intervenuta:
come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 04.06.2025
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
è nato dalla relazione tra e , CP_1 Parte_1 CP_2 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 14.02.2025, chiedeva al Tribunale disporre Parte_1
a carico del signor l'onere di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne CP_2 CP_1 ma non economicamente autosufficiente – versando una somma da stabilirsi anche alla luce delle condizioni economico-reddituali di parte resistente, oltre all'onere di contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 27.02.2025, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 04.06.2025
Con comparsa di costituzione depositata il 05.05.2025, si costituiva in giudizio , CP_2 instando per il rigetto del ricorso avversario.
In data 29.05.2025, si costituiva in giudizio, in qualità di intervenuto ad adiuvandum, anche
, chiedendo accogliersi le domande formulate da parte ricorrente. CP_1
All'udienza del 04.06.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice provvedeva in conformità dello stesso e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE che il signor versi al figlio entro il 5 di ogni mese la cifra CP_2 CP_1 di 150 euro su un C/c intestato al figlio stesso, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 24 luglio
2025
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott.ssa Serafina Aceto Presidente rel.-est. dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 3248/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MORABITO DOMENICO in virtù di Parte_1 procura speciale in atti;
ricorrente
e
con il patrocinio dell'avv. CELI DOMENICO in virtù di procura speciale CP_1 in atti;
intervenuto
contro
con il patrocinio dell'avv. MOSCHELLA ELENA ANTONIETTA in virtù di CP_2 procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al figlio: nato a [...] in data [...]. CP_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, per parte resistente e per parte intervenuta:
come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 04.06.2025
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
è nato dalla relazione tra e , CP_1 Parte_1 CP_2 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 14.02.2025, chiedeva al Tribunale disporre Parte_1
a carico del signor l'onere di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne CP_2 CP_1 ma non economicamente autosufficiente – versando una somma da stabilirsi anche alla luce delle condizioni economico-reddituali di parte resistente, oltre all'onere di contribuire nella misura del 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 27.02.2025, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 04.06.2025
Con comparsa di costituzione depositata il 05.05.2025, si costituiva in giudizio , CP_2 instando per il rigetto del ricorso avversario.
In data 29.05.2025, si costituiva in giudizio, in qualità di intervenuto ad adiuvandum, anche
, chiedendo accogliersi le domande formulate da parte ricorrente. CP_1
All'udienza del 04.06.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice provvedeva in conformità dello stesso e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
DISPONE che il signor versi al figlio entro il 5 di ogni mese la cifra CP_2 CP_1 di 150 euro su un C/c intestato al figlio stesso, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 24 luglio
2025
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.