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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1154/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3596/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 Costantino - CF_Ricorrente_1
Difeso da
RO NS 1 - CF_NS_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
NS 2 - CF_NS_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Palmi - Piazza Municipio 89015 Palmi RC Difeso da
NS 3 CF_NS_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500001236000 TARI
proposto da
Ricorrente 1 Costantino - CF_Ricorrente_1
Difeso da
RO NS 1 - CF NS 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
NS 2 CF_NS_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Palmi - Piazza Municipio 89015 Palmi RC
Difeso da
NS 3 CF_NS 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170011756040001 CATASTO-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210012382910000 TARI 2020
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210012382910000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210012382910000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 486/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28.04.2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione, alla Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale, alla Regione Calabria ed al comune di Palmi, ed alla Camera di Commercio di Reggio
Calabria, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 26 maggio 2025, Nominativo_1 Domenica proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 094 80 2025 00001236 000, limitatamente alle cartelle di pagamento:
CARTELLA DI PAGAMENTO N.094 2017 0011756040 001, notificata il 31.10.2017, afferente a TRIBUTI
SPECIALI CATASTALI- RENDITA PRESUNTA, relativa all'anno d'imposta 2012, di € 690,61;
CARTELLA DI PAGAMENTO N.094 2021 0012382910 000, notificata il 06.03.2024, afferente a TARI e
TASSA CONCESISONI REGIONALI, relativa agli anni d'imposta, rispettivamente, 2020 e 2015/16, di
€ 1.200,07.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, il difetto di motivazione per mancata allegazione delle cartelle di pagamento richiamate nel provvedimento impugnato, l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva l'infondatezza del ricorso in quanto con riferimento alla cartella n. 09420170011756040001 – avente ad oggetto tributi speciali catastali
-
con conseguente applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale erano intervenuti plurimi
-
atti interruttivi, tra cui: la notificazione della cartella, avvenuta in data 31/10/2017; la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09420199012001436000, avvenuta in data 31/10/2019; la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09420219000935614000, avvenuta in data 25/11/2021; la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09420249007661980000, avvenuta in data 11/10/2024. Con riferimento alla cartella n. 09420210012382910000 - nelle more fra la notificazione della cartella - avvenuta in data 06/03/202
4 - e la notificazione del preavviso di fermo amministrativo impugnato avvenuta in data
27/02/2025 - non risultava decorso il termine di prescrizione quinquennale proprio sia dei crediti controversi
(tari e tasse sulle concessioni regionali) che degli interessi e delle sanzioni richieste. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio il Comune di Palmi che controdeduceva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle eccezioni relative all'attività della riscossione, avendo peraltro tempestivamente consegnato il ruolo esecutivo ad agenzia delle Entrate Riscossione.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale e la Regione Calabria non si costituivano in giudizio.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez.
5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n.
3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09420249007661980000, avvenuta in data 11/10/2024, portante la cartella N.094 2017
0011756040 001. Ha altresì documentato la notifica della cartella n. 09420210012382910000, avvenuta con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c., in data 06/03/2024.
Nessuno dei due atti della riscossione sopra menzionati sono stati impugnati. In particolare la predetta intimazione di pagamento n. 09420249007661980000 non risulta essere stata impugnata, per cui risultano inammissibili in questa sede le eccezioni di omessa notifica della prodromica cartella di pagamento, o degli atti impositivi, nonché di prescrizione maturata in epoca precedente alla notifica della intimazione di pagamento in questione ed eseguita l'11.10.2024, in quanto non tempestivamente proposte con l'impugnazione della stessa pregressa intimazione di pagamento. Risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione in relazione ai crediti portati dalla cartella n. 09420210012382910000, stante l'estensione quinquennale del termine e la mancata decorrenza dalla data di notifica della cartella - 6.03.2024 - alla data di notifica dell'atto impugnato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Palmi, che si liquidano in euro 463,00, oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione IX, rigetta il ricorso proposto da Nominativo_1 Domenica avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 094
80 2025 00001236 000 limitatamente alle cartelle di pagamento N.094 2017 0011756040 001 e N.094 2021 0012382910 000. Condanna Nominativo_1 Domenica al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Palmi, che liquida in € 463,00, oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio Calabria il 10 febbraio 2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3596/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 Costantino - CF_Ricorrente_1
Difeso da
RO NS 1 - CF_NS_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
NS 2 - CF_NS_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Palmi - Piazza Municipio 89015 Palmi RC Difeso da
NS 3 CF_NS_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500001236000 TARI
proposto da
Ricorrente 1 Costantino - CF_Ricorrente_1
Difeso da
RO NS 1 - CF NS 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
NS 2 CF_NS_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Palmi - Piazza Municipio 89015 Palmi RC
Difeso da
NS 3 CF_NS 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420170011756040001 CATASTO-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210012382910000 TARI 2020
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210012382910000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210012382910000 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI
2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 486/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28.04.2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione, alla Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale, alla Regione Calabria ed al comune di Palmi, ed alla Camera di Commercio di Reggio
Calabria, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 26 maggio 2025, Nominativo_1 Domenica proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 094 80 2025 00001236 000, limitatamente alle cartelle di pagamento:
CARTELLA DI PAGAMENTO N.094 2017 0011756040 001, notificata il 31.10.2017, afferente a TRIBUTI
SPECIALI CATASTALI- RENDITA PRESUNTA, relativa all'anno d'imposta 2012, di € 690,61;
CARTELLA DI PAGAMENTO N.094 2021 0012382910 000, notificata il 06.03.2024, afferente a TARI e
TASSA CONCESISONI REGIONALI, relativa agli anni d'imposta, rispettivamente, 2020 e 2015/16, di
€ 1.200,07.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, il difetto di motivazione per mancata allegazione delle cartelle di pagamento richiamate nel provvedimento impugnato, l'intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva l'infondatezza del ricorso in quanto con riferimento alla cartella n. 09420170011756040001 – avente ad oggetto tributi speciali catastali
-
con conseguente applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale erano intervenuti plurimi
-
atti interruttivi, tra cui: la notificazione della cartella, avvenuta in data 31/10/2017; la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09420199012001436000, avvenuta in data 31/10/2019; la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09420219000935614000, avvenuta in data 25/11/2021; la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09420249007661980000, avvenuta in data 11/10/2024. Con riferimento alla cartella n. 09420210012382910000 - nelle more fra la notificazione della cartella - avvenuta in data 06/03/202
4 - e la notificazione del preavviso di fermo amministrativo impugnato avvenuta in data
27/02/2025 - non risultava decorso il termine di prescrizione quinquennale proprio sia dei crediti controversi
(tari e tasse sulle concessioni regionali) che degli interessi e delle sanzioni richieste. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio il Comune di Palmi che controdeduceva il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle eccezioni relative all'attività della riscossione, avendo peraltro tempestivamente consegnato il ruolo esecutivo ad agenzia delle Entrate Riscossione.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale e la Regione Calabria non si costituivano in giudizio.
A seguito dell'udienza del 10 febbraio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez.
5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n.
3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09420249007661980000, avvenuta in data 11/10/2024, portante la cartella N.094 2017
0011756040 001. Ha altresì documentato la notifica della cartella n. 09420210012382910000, avvenuta con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c., in data 06/03/2024.
Nessuno dei due atti della riscossione sopra menzionati sono stati impugnati. In particolare la predetta intimazione di pagamento n. 09420249007661980000 non risulta essere stata impugnata, per cui risultano inammissibili in questa sede le eccezioni di omessa notifica della prodromica cartella di pagamento, o degli atti impositivi, nonché di prescrizione maturata in epoca precedente alla notifica della intimazione di pagamento in questione ed eseguita l'11.10.2024, in quanto non tempestivamente proposte con l'impugnazione della stessa pregressa intimazione di pagamento. Risulta altresì infondata l'eccezione di prescrizione in relazione ai crediti portati dalla cartella n. 09420210012382910000, stante l'estensione quinquennale del termine e la mancata decorrenza dalla data di notifica della cartella - 6.03.2024 - alla data di notifica dell'atto impugnato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Palmi, che si liquidano in euro 463,00, oltre accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione IX, rigetta il ricorso proposto da Nominativo_1 Domenica avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 094
80 2025 00001236 000 limitatamente alle cartelle di pagamento N.094 2017 0011756040 001 e N.094 2021 0012382910 000. Condanna Nominativo_1 Domenica al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione e del Comune di Palmi, che liquida in € 463,00, oltre accessori dovuti per legge. Così deciso in Reggio Calabria il 10 febbraio 2026