Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1154
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento

    La Corte ritiene che, non essendo stata impugnata l'intimazione di pagamento successiva, le eccezioni relative alla notifica degli atti presupposti siano inammissibili.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione per mancata allegazione delle cartelle di pagamento

    La Corte ritiene che, non essendo stata impugnata l'intimazione di pagamento successiva, le eccezioni relative alla notifica degli atti presupposti siano inammissibili.

  • Inammissibile
    Prescrizione del credito

    La Corte ritiene che, non essendo stata impugnata l'intimazione di pagamento successiva, le eccezioni relative alla prescrizione maturata precedentemente siano inammissibili.

  • Inammissibile
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    La Corte ritiene che, non essendo stata impugnata l'intimazione di pagamento successiva, le eccezioni relative alla notifica degli atti presupposti siano inammissibili.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ritiene che, stante l'estensione quinquennale del termine e la mancata decorrenza dalla data di notifica della cartella alla data di notifica dell'atto impugnato, l'eccezione sia infondata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 18/02/2026, n. 1154
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1154
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo