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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9312 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 11.12.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 3439/2024 + 8276/2024 + 8278/2024 riuniti
TRA
LL , nato a [...] il [...], ivi residente, C.F. Pt_1 ; C.F._1
, nato a [...] il [...], ivi residente – C.F. Controparte_1 ; C.F._2
nato Pozzuoli il 08.10.1957, ivi residente, C.F. Parte_2
C.F._3 nata a [...] il [...], residente in [...]di Procida – C.F. Parte_3
C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Messere Margherita (C.F. ) e C.F._5 dell'Avv. Paparo Matilde C.F. ( ed elettivamente domiciliati nel C.F._6 loro studio in Napoli alla via De Gasperi n.33 – C.A.P. 80133, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrenti nel proc. 3439/2024 E
, nato a [...] il [...], residente ivi Parte_4 alla Via Avellino n.13 – C.F. C.F._7
, nato a [...] il [...], residente ivi alla Via Nuova Parte_5 Toscanella n.75 – C.F. , C.F._8 rappresentati e difesi dall'Avv. Messere Margherita (C.F. ) e C.F._5 dell'Avv. Paparo Matilde C.F. ( ed elettivamente domiciliati nel C.F._6 P.IVA_ loro studio in Napoli alla via De Gasperi n.33 – C.A.P. , giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrenti nel proc. 8276/2024 E
, nato a [...] il [...], residente ivi alla Via Campi Parte_6 Flegrei n.50 – C.F. C.F._9
, nato a [...] il [...], residente ivi alla Parte_7 Traversa Umberto I N.15 – C.F. , C.F._10
, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Corso Parte_8 della resistenza n.88 – C.F. , C.F._11
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...] Campana n.50 – C.F. , C.F._12
1 , nato a [...] il [...], residente in [...] Del Mare n.84 – C.F. , C.F._13 rappresentati e difesi dall'Avv. Messere Margherita (C.F. ) e C.F._5 dell'Avv. Paparo Matilde C.F. ( ed elettivamente domiciliati nel C.F._6 loro studio in Napoli alla via De Gasperi n.33 – C.A.P. 80133, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrenti nel proc. 8278/2024
CONTRO
interamente partecipata dalla in Controparte_2 Controparte_3 persona dell'Amministratrice (Amministratore Unico) p.t. dott.ssa con Controparte_4 sede in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1, (CF ), elettivamente domiciliata in P.IVA_2 Villaricca alla via Dante Alighieri n. 3 – 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ciccarelli ( ), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata C.F._14 alla memoria difensiva;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: scatti di anzianità.
1 Con ricorsi depositati in data 12.2.2024 e 5.4.24, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della a Controparte_5 decorrere dal 7.4.2015, data in cui trovava applicazione il verbale di accordo sindacale con il quale venivano riallocati i dipendenti della società anch'essa partecipata Parte_11 dalla lamentavano il riconoscimento degli scatti di anzianità Controparte_3 in misura inferiore a quella spettante relativamente agli anni 2022 e 2023 (domanda proposta dai ricorrenti nel proc. 3439-24) e dal gennaio 2022 a febbraio 2024 (domanda proposta dagli altri ricorrenti), comprensivi della tredicesima mensilità per gli anni 2022 e 2023. In senso contrario, la società convenuta, costituita in tutti i procedimenti, opponeva l'infondatezza della domanda. All'udienza del 18.6.2025 la convenuta dichiarava di avere provveduto al pagamento delle somme pretese da ciascuna parte ricorrente a titolo di capitale sino ad aprile 2025, mentre quest'ultima domandava un rinvio per esaminare i documenti. Nelle note di trattazione scritta del 30.6.25 e del 26.11.25, la parte ricorrente dichiarava che a giugno 2025 aveva ricevuto, in seguito ad una correzione-integrazione della busta paga di maggio 2025, somme sino a maggio 2025 per i titoli rivendicati in ricorso, senza rivalutazione ed interessi;
domandava, pertanto, la declaratoria della parziale cessata materia del contendere circa la sorta capitale e la condanna della resistente al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Nelle note di trattazione scritta del 10.12.25, la convenuta domandava la cessazione della materia del contendere. La causa veniva decisa ex art 127 ter cpc. 2 Ebbene, quanto alla sorta capitale, a fronte della concorde volontà conciliativa manifestata dalle parti e della risoluzione di ogni contrasto, non sussiste più interesse alla controversia, con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella fattispecie è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3 Quanto agli accessori, non corrisposti spontaneamente dalla convenuta nel corso del processo, non sono state allegate circostanze idonee ad escluderne la debenza. Va, quindi, dichiarato il diritto di ciascuna parte ricorrente al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, con conseguente condanna della convenuta al relativo pagamento.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza, anche virtuale, della convenuta e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di pagamento della sorta capitale delle differenze retributive maturate a titolo di scatti di anzianità, comprese le tredicesime mensilità;
- dichiara il diritto di ciascuna parte ricorrente al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (sulle somme via via rivalutate) maturati sulle somme corrisposte in corso di causa, da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, con conseguente condanna della convenuta al relativo pagamento;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.300,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ai difensori della parte ricorrente. Si comunichi. Napoli, 16.12.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 11.12.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 3439/2024 + 8276/2024 + 8278/2024 riuniti
TRA
LL , nato a [...] il [...], ivi residente, C.F. Pt_1 ; C.F._1
, nato a [...] il [...], ivi residente – C.F. Controparte_1 ; C.F._2
nato Pozzuoli il 08.10.1957, ivi residente, C.F. Parte_2
C.F._3 nata a [...] il [...], residente in [...]di Procida – C.F. Parte_3
C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Messere Margherita (C.F. ) e C.F._5 dell'Avv. Paparo Matilde C.F. ( ed elettivamente domiciliati nel C.F._6 loro studio in Napoli alla via De Gasperi n.33 – C.A.P. 80133, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrenti nel proc. 3439/2024 E
, nato a [...] il [...], residente ivi Parte_4 alla Via Avellino n.13 – C.F. C.F._7
, nato a [...] il [...], residente ivi alla Via Nuova Parte_5 Toscanella n.75 – C.F. , C.F._8 rappresentati e difesi dall'Avv. Messere Margherita (C.F. ) e C.F._5 dell'Avv. Paparo Matilde C.F. ( ed elettivamente domiciliati nel C.F._6 P.IVA_ loro studio in Napoli alla via De Gasperi n.33 – C.A.P. , giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrenti nel proc. 8276/2024 E
, nato a [...] il [...], residente ivi alla Via Campi Parte_6 Flegrei n.50 – C.F. C.F._9
, nato a [...] il [...], residente ivi alla Parte_7 Traversa Umberto I N.15 – C.F. , C.F._10
, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Corso Parte_8 della resistenza n.88 – C.F. , C.F._11
, nato a [...] il [...], ivi residente a[...] Campana n.50 – C.F. , C.F._12
1 , nato a [...] il [...], residente in [...] Del Mare n.84 – C.F. , C.F._13 rappresentati e difesi dall'Avv. Messere Margherita (C.F. ) e C.F._5 dell'Avv. Paparo Matilde C.F. ( ed elettivamente domiciliati nel C.F._6 loro studio in Napoli alla via De Gasperi n.33 – C.A.P. 80133, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrenti nel proc. 8278/2024
CONTRO
interamente partecipata dalla in Controparte_2 Controparte_3 persona dell'Amministratrice (Amministratore Unico) p.t. dott.ssa con Controparte_4 sede in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1, (CF ), elettivamente domiciliata in P.IVA_2 Villaricca alla via Dante Alighieri n. 3 – 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ciccarelli ( ), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata C.F._14 alla memoria difensiva;
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: scatti di anzianità.
1 Con ricorsi depositati in data 12.2.2024 e 5.4.24, successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della a Controparte_5 decorrere dal 7.4.2015, data in cui trovava applicazione il verbale di accordo sindacale con il quale venivano riallocati i dipendenti della società anch'essa partecipata Parte_11 dalla lamentavano il riconoscimento degli scatti di anzianità Controparte_3 in misura inferiore a quella spettante relativamente agli anni 2022 e 2023 (domanda proposta dai ricorrenti nel proc. 3439-24) e dal gennaio 2022 a febbraio 2024 (domanda proposta dagli altri ricorrenti), comprensivi della tredicesima mensilità per gli anni 2022 e 2023. In senso contrario, la società convenuta, costituita in tutti i procedimenti, opponeva l'infondatezza della domanda. All'udienza del 18.6.2025 la convenuta dichiarava di avere provveduto al pagamento delle somme pretese da ciascuna parte ricorrente a titolo di capitale sino ad aprile 2025, mentre quest'ultima domandava un rinvio per esaminare i documenti. Nelle note di trattazione scritta del 30.6.25 e del 26.11.25, la parte ricorrente dichiarava che a giugno 2025 aveva ricevuto, in seguito ad una correzione-integrazione della busta paga di maggio 2025, somme sino a maggio 2025 per i titoli rivendicati in ricorso, senza rivalutazione ed interessi;
domandava, pertanto, la declaratoria della parziale cessata materia del contendere circa la sorta capitale e la condanna della resistente al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Nelle note di trattazione scritta del 10.12.25, la convenuta domandava la cessazione della materia del contendere. La causa veniva decisa ex art 127 ter cpc. 2 Ebbene, quanto alla sorta capitale, a fronte della concorde volontà conciliativa manifestata dalle parti e della risoluzione di ogni contrasto, non sussiste più interesse alla controversia, con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella fattispecie è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3 Quanto agli accessori, non corrisposti spontaneamente dalla convenuta nel corso del processo, non sono state allegate circostanze idonee ad escluderne la debenza. Va, quindi, dichiarato il diritto di ciascuna parte ricorrente al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, con conseguente condanna della convenuta al relativo pagamento.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza, anche virtuale, della convenuta e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di pagamento della sorta capitale delle differenze retributive maturate a titolo di scatti di anzianità, comprese le tredicesime mensilità;
- dichiara il diritto di ciascuna parte ricorrente al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (sulle somme via via rivalutate) maturati sulle somme corrisposte in corso di causa, da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, con conseguente condanna della convenuta al relativo pagamento;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.300,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ai difensori della parte ricorrente. Si comunichi. Napoli, 16.12.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante