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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/12/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 710/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 710 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, passata in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c. all'udienza di discussione del 16.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, vertente tra
TRA
, elettivamente domiciliata in Francavilla al Mare (CH) alla Via Parte_1
Adriatica n.2, presso e nello studio dell'avv. Monica Savanna, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore Generale presso questa Corte di
Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 260/2025 del Tribunale di Chieti pubblicata il giorno 30.05.2025 – Modifica delle condizioni di divorzio Conclusioni delle parti:
Per l'appellante
“chiede che l'Ecc.ma Corte adita,
… in accoglimento dei suesposti motivi, voglia, in riforma della sentenza impugnata n.
260/25 del Tribunale di Chieti, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
DOMANDE
1) aumentare l'assegno divorzile dovuto dal sig. alla sig.ra CP_1 Parte_1
nella misura complessiva di € 400,00 mensile a decorrere dal mese di
[...] gennaio 2025, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per i motivi di cui al presente ricorso, o nella diversa misura di giustizia;
Con vittoria di competenze del giudizio di secondo grado”
Per il PM:
“Considerato quanto attestato in sentenza in ordine all'assenza di alcun' altra entrata dell'appellante diversa dall'assegno divorzile e che è rimasto privo di alcun riscontro probatorio il rifiuto di 2 offerte di lavoro da parte della stessa, si chiede la riforma della sentenza in ordine alla determinazione dell'assegno divorzile in euro 150,00 ritenendo equo un aumento sino ad euro 200 mensili”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 176/2025 – promosso da contro (onde ottenere la modifica delle Parte_1 CP_1 condizioni di divorzio con aumento dell'assegno divorziale da € 100,00 ad € 400,00), giudizio nell'ambito del quale si era costituito il resistente (chiedendo il rigetto della domanda) il
Tribunale di Chieti così statuiva: “- conferma l'obbligo in capo a di CP_1 corrispondere a l'assegno divorzile, che ridetermina, a far data Parte_1 dalla domanda, in € 150,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT da gennaio 2026; - dichiara inammissibile la domanda di versamento diretto a carico del datore di lavoro;
- compensa le spese;
- dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza”. 1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che a sostegno della domanda la ricorrente – premesso che in data 22.07.2021 il Tribunale di Chieti aveva modificato le condizioni di cui al decreto della Corte di Appello di L'Aquila del 03.11.2017 riducendo l'assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge da € 200,00 ad € 100,00 mensili- aveva esposto: - che negli anni successivi al provvedimento modificativo del 2021 aveva subito una notevole contrazione dei propri redditi, atteso che non percepiva più il reddito di cittadinanza;
- che l'ex coniuge, in seguito ad una separazione simulata dalla sua seconda moglie, con la quale continuava a convivere, risultava falsamente onerato del versamento del contributo a carico del figlio nato da quella unione per € 250,00 mensili;
- che, di converso, la situazione economica dell'ex marito era migliorata in quanto lo stesso percepiva rispetto al 2020 un emolumento maggiore pari ad € 1.613,00 mensili.
1.2. Dava ancora atto che il resistente si era costituito in giudizio ed aveva sostenuto che la ricorrente avrebbe potuto percepire una prestazione simile al reddito di cittadinanza, deducendo inoltre che non potevano essere presi in considerazione ai fini della modifica delle condizioni di divorzio i fatti preesistenti alla cessazione del rapporto di coniugio.
1.3. Ciò premesso, rilevava che risultava dimostrata la dedotta riduzione dei redditi percepiti dalla ricorrente, la quale non percepiva più il reddito di cittadinanza, e non aveva alcuna altra entrata oltre all'assegno divorzile, non avendo i requisiti per percepire l'assegno di inclusione, come attestato dalla relazione dei servizi sociali del 25.02.2025.
Aggiungeva che le deduzioni del resistente, secondo cui la ricorrente avrebbe rifiutato due offerte di lavoro, erano rimaste prive di ogni riscontro probatorio.
1.4. Quanto alla situazione patrimoniale del resistente, evidenziava che in base ai CUD depositati non risultavano mutamenti significativi rispetto alla situazione economica esistente al momento del precedente provvedimento giudiziario, risultando per il 2023 un reddito di lavoro pari ad € 19.075,14 e per il 2024 di € 15.067,66.
Evidenziava l'irrilevanza delle deduzioni relative all'asserita simulazione della separazione, in quanto, oltre a non essere supportate da elementi indiziari sufficienti, si riferivano ad una situazione anteriore all'emanazione del precedente provvedimento.
Rilevava oltretutto che l'assegno dovuto alla seconda moglie si riferiva al figlio, al cui mantenimento il resistente sarebbe comunque stato obbligato. 1.5. Riteneva che si potesse disporre l'aumento dell'assegno ad € 150,00 sulla base delle seguenti considerazioni: 1) la ricorrente, come già evidenziato nel precedente provvedimento, era affetta da invalidità del 55%, così da rendere difficile il suo collocamento lavorativo, sicché la declaratoria di persistenza dell'obbligo di versamento dell'assegno era coerente con l'assolvimento della funzione assistenziale dello stesso;
2) la ricorrente aveva registrato una flessione del profilo reddituale, avendo perso il reddito di cittadinanza, mentre la situazione del resistente era rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2021 (ed era comunque deteriore rispetto a quella considerata dalla Corte di Appello di L'Aquila nel 2017 quando il resistente percepiva un reddito di € 38.000,00 e la Corte aveva fissato in € 200,00 mensili l'assegno divorzile).
1.6. Rigettava la domanda di corresponsione diretta dell'assegno nei confronti del datore di lavoro del resistente e compensava le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria ricorrente ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di tre motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Errata e/o contraddittoria motivazione in ordine alla quantificazione dell'assegno divorzile;
2) Violazione del principio costituzionale;
3)
Violazione principio costituzionale.
3. Nell'ambito del presente procedimento d'appello non si è costituito l'appellato, sebbene ritualmente citato, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Il P.M. ha fatto pervenire note concludendo nei termini in epigrafe trascritti.
4. La prima udienza del 16.12.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c., si è svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Avendo la parte costituita discusso la causa mediante il deposito delle note, questa può essere subito decisa.
5. I tre motivi di gravame si prestano ad una trattazione congiunta.
5.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che, sebbene il Tribunale abbia accertato la sua drastica riduzione dei redditi (riduzione a € 0,00), ha ritenuto di aumentare l'assegno di € 100,00 ad appena € 150,00 mensili.
Sostiene che trattasi di aumento del tutto irrisorio sia rispetto alle condizioni economiche di essa appellante, che versa in comprovato stato di povertà, sia rispetto a quelle dell'appellato
CP_1 Deduce che erroneamente il Tribunale ha parlato di flessione dei redditi della ricorrente, vertendosi invece in ipotesi di azzeramento degli stessi, tanto che per poter sopravvivere la stessa è costretta a rivolgersi alla Caritas ovvero ad altre organizzazioni sociali nonché agli assistenti sociali del Comune di Chieti.
Sostiene che il primo giudice, oltre a non valorizzare adeguatamente il divario tra i redditi delle parti in causa, non ha tenuto conto della documentazione versata da essa esponente comprovante la grave situazione economica in cui versa.
Evidenzia che dalla relazione degli assistenti sociali emerge che “la sig.ra è già Parte_1 attenzionata e conosciuta da diversi anni dallo scrivente servizio sociale. La donna ha 60 anni non ha reddito e vive in un alloggio di edilizia popolare Ater in cui la propria figlia
[...]
continua a mantenere la propria residenza, pur non vivendo con lei” ragione Persona_1 per la quale non può accedere al reddito di inclusione, ma riceve solo aiuti economici dal comune di Chieti per pagare utenze domestiche ed alcuni buoni spesa da associazioni ed istituti scolastici.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia che il primo giudice non ha considerato gli aspetti evidenziati dalla ricorrente in ordine: - al fatto che l'appellato gode di una situazione economica garantita da un reddito di lavoro dipendente e che ad oggi è esente dagli oneri economici della separazione con la ex moglie, atteso che i due continuano a vivere insieme per cui l'uomo non è onerato dell'assegno di mantenimento del figlio;
- al fatto che l'appellato ha allegato (ma non provato) di essere onerato della rata di mutuo € 700,00 ed ha omesso di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, essendosi limitato a produrre il solo modello 730/2022 relativo agli anni 2021, provvedendo per gli anni 2022 e 2023 a depositare le certificazioni uniche del datore di lavoro.
Con il terzo motivo l'appellante denuncia la violazione del principio costituzionale di solidarietà, per non essere il disposto aumento di soli € 50,00 mensili idoneo a non garantire la finalità assistenziale e perequativo-compensativa previste dal detto principio costituzionale
5.2. Il Collegio ritiene utile preliminarmente ricordare che che la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della L.
n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti.
In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata
(Cass. 10133/2007; Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019; Cass 3761/2024; Cass.
2545/2025)
5.3. Va anche rilevato che l'onere della prova grava su colui che agisce e deve essere assolto pienamente.
Nella specie, se la ricorrente ha dimostrato in primo grado la modifica della propria situazione reddituale rispetto a quella considerata dal Tribunale di Chieti in sede di precedente modifica delle condizioni di divorzio nell'anno 2021 (quando, proprio in ragione della percezione del reddito di cittadinanza da parte della attuale appellante, l'assegno di divorzio era stato ridotto dall'importo di € 200,00, fissato dalla Corte di Appello di L'Aquila nell'anno 2017, all'importo di € 100,00), non ha fornito prova del miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge, sebbene ciò costituisse un fatto significativo al fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, in quanto “in materia di revisione dell'assegno divorzile, si è da tempo affermato che la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus". Tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che
i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della L. 1 dicembre
1970, n. 898, e succ. modif., dal giudice di tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Nel giudizio di revisione, quindi, in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti spetta al ricorrente offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico – patrimoniali” (Cass. n. 14181/2024).
5.4. In particolare parte appellante, dopo aver allegato la perdita del reddito di cittadinanza
- peraltro ammettendo di non avere diritto al reddito di inclusione in ragione del fatto che la figlia, economicamente indipendente, non vive con lei pur mantenendo la residenza presso la sua abitazione- si è limitata a sostenere, quanto al reddito del marito, la simulazione della separazione dello stesso dalla sua seconda moglie e l'omessa dimostrazione del versamento di una rata del mutuo di € 700,00 (elemento questo in alcun modo valutato nella sentenza impugnata al fine della determinazione in riduzione del reddito del sig. . CP_1
5.5. Ciò detto, si rileva che ineccepibile si rivela la valutazione compiuta dal Tribunale, il quale, dopo aver preso atto della effettiva contrazione reddituale della ricorrente, nello stabilire l'aumento dell'assegno divorzile ha richiamato le condizioni già esaminate nell'anno
2017 in sede di reclamo da questa Corte di Appello (che a fronte di una situazione reddituale della ricorrente sostanzialmente assimilabile a quella presente e di una situazione reddituale del en più florida di quella attuale (€ 38.000,00 a fronte di un reddito pari a meno della metà) CP_1 aveva determinato, anche tenuto conto della durata del matrimonio (di appena quattro anni)
l'assegno divorzile a suo carico nella misura di € 200,00 mensili) ritenendo pertanto di dover contenere l'aumento mensile dell'assegno in € 50,00 mensili.
5.6. Per il resto si evidenzia che la sig.ra non ha offerto ulteriori elementi validi Parte_1
a supporto della sua richiesta, omettendo ogni allegazione probatoria circa un effettivo e sostanziale aumento dei redditi dell'ex marito, limitandosi ad allegare una del tutto irrilevante simulazione della separazione dalla seconda moglie che non esonererebbe affatto il all'obbligo di mantenere il figlio. CP_1
6. Nulla va statuito sulle spese di lite a fronte della mancata costituzione dell'appellato.
7. Al rigetto dell'appello consegue l'obbligo della parte appellante di versamento di un importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, trattandosi di impugnazione iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013 (cfr. l'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del DPR n. 115/2002 con l'inserimento del comma 1 quater, in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis).
P.Q.M
. definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) NULLA per le spese;
3) DICHIARA che l'appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione.
4) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.12.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 710 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, passata in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c. all'udienza di discussione del 16.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, vertente tra
TRA
, elettivamente domiciliata in Francavilla al Mare (CH) alla Via Parte_1
Adriatica n.2, presso e nello studio dell'avv. Monica Savanna, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore Generale presso questa Corte di
Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 260/2025 del Tribunale di Chieti pubblicata il giorno 30.05.2025 – Modifica delle condizioni di divorzio Conclusioni delle parti:
Per l'appellante
“chiede che l'Ecc.ma Corte adita,
… in accoglimento dei suesposti motivi, voglia, in riforma della sentenza impugnata n.
260/25 del Tribunale di Chieti, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
DOMANDE
1) aumentare l'assegno divorzile dovuto dal sig. alla sig.ra CP_1 Parte_1
nella misura complessiva di € 400,00 mensile a decorrere dal mese di
[...] gennaio 2025, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per i motivi di cui al presente ricorso, o nella diversa misura di giustizia;
Con vittoria di competenze del giudizio di secondo grado”
Per il PM:
“Considerato quanto attestato in sentenza in ordine all'assenza di alcun' altra entrata dell'appellante diversa dall'assegno divorzile e che è rimasto privo di alcun riscontro probatorio il rifiuto di 2 offerte di lavoro da parte della stessa, si chiede la riforma della sentenza in ordine alla determinazione dell'assegno divorzile in euro 150,00 ritenendo equo un aumento sino ad euro 200 mensili”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 176/2025 – promosso da contro (onde ottenere la modifica delle Parte_1 CP_1 condizioni di divorzio con aumento dell'assegno divorziale da € 100,00 ad € 400,00), giudizio nell'ambito del quale si era costituito il resistente (chiedendo il rigetto della domanda) il
Tribunale di Chieti così statuiva: “- conferma l'obbligo in capo a di CP_1 corrispondere a l'assegno divorzile, che ridetermina, a far data Parte_1 dalla domanda, in € 150,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT da gennaio 2026; - dichiara inammissibile la domanda di versamento diretto a carico del datore di lavoro;
- compensa le spese;
- dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza”. 1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che a sostegno della domanda la ricorrente – premesso che in data 22.07.2021 il Tribunale di Chieti aveva modificato le condizioni di cui al decreto della Corte di Appello di L'Aquila del 03.11.2017 riducendo l'assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge da € 200,00 ad € 100,00 mensili- aveva esposto: - che negli anni successivi al provvedimento modificativo del 2021 aveva subito una notevole contrazione dei propri redditi, atteso che non percepiva più il reddito di cittadinanza;
- che l'ex coniuge, in seguito ad una separazione simulata dalla sua seconda moglie, con la quale continuava a convivere, risultava falsamente onerato del versamento del contributo a carico del figlio nato da quella unione per € 250,00 mensili;
- che, di converso, la situazione economica dell'ex marito era migliorata in quanto lo stesso percepiva rispetto al 2020 un emolumento maggiore pari ad € 1.613,00 mensili.
1.2. Dava ancora atto che il resistente si era costituito in giudizio ed aveva sostenuto che la ricorrente avrebbe potuto percepire una prestazione simile al reddito di cittadinanza, deducendo inoltre che non potevano essere presi in considerazione ai fini della modifica delle condizioni di divorzio i fatti preesistenti alla cessazione del rapporto di coniugio.
1.3. Ciò premesso, rilevava che risultava dimostrata la dedotta riduzione dei redditi percepiti dalla ricorrente, la quale non percepiva più il reddito di cittadinanza, e non aveva alcuna altra entrata oltre all'assegno divorzile, non avendo i requisiti per percepire l'assegno di inclusione, come attestato dalla relazione dei servizi sociali del 25.02.2025.
Aggiungeva che le deduzioni del resistente, secondo cui la ricorrente avrebbe rifiutato due offerte di lavoro, erano rimaste prive di ogni riscontro probatorio.
1.4. Quanto alla situazione patrimoniale del resistente, evidenziava che in base ai CUD depositati non risultavano mutamenti significativi rispetto alla situazione economica esistente al momento del precedente provvedimento giudiziario, risultando per il 2023 un reddito di lavoro pari ad € 19.075,14 e per il 2024 di € 15.067,66.
Evidenziava l'irrilevanza delle deduzioni relative all'asserita simulazione della separazione, in quanto, oltre a non essere supportate da elementi indiziari sufficienti, si riferivano ad una situazione anteriore all'emanazione del precedente provvedimento.
Rilevava oltretutto che l'assegno dovuto alla seconda moglie si riferiva al figlio, al cui mantenimento il resistente sarebbe comunque stato obbligato. 1.5. Riteneva che si potesse disporre l'aumento dell'assegno ad € 150,00 sulla base delle seguenti considerazioni: 1) la ricorrente, come già evidenziato nel precedente provvedimento, era affetta da invalidità del 55%, così da rendere difficile il suo collocamento lavorativo, sicché la declaratoria di persistenza dell'obbligo di versamento dell'assegno era coerente con l'assolvimento della funzione assistenziale dello stesso;
2) la ricorrente aveva registrato una flessione del profilo reddituale, avendo perso il reddito di cittadinanza, mentre la situazione del resistente era rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2021 (ed era comunque deteriore rispetto a quella considerata dalla Corte di Appello di L'Aquila nel 2017 quando il resistente percepiva un reddito di € 38.000,00 e la Corte aveva fissato in € 200,00 mensili l'assegno divorzile).
1.6. Rigettava la domanda di corresponsione diretta dell'assegno nei confronti del datore di lavoro del resistente e compensava le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria ricorrente ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di tre motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Errata e/o contraddittoria motivazione in ordine alla quantificazione dell'assegno divorzile;
2) Violazione del principio costituzionale;
3)
Violazione principio costituzionale.
3. Nell'ambito del presente procedimento d'appello non si è costituito l'appellato, sebbene ritualmente citato, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
Il P.M. ha fatto pervenire note concludendo nei termini in epigrafe trascritti.
4. La prima udienza del 16.12.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c., si è svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Avendo la parte costituita discusso la causa mediante il deposito delle note, questa può essere subito decisa.
5. I tre motivi di gravame si prestano ad una trattazione congiunta.
5.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che, sebbene il Tribunale abbia accertato la sua drastica riduzione dei redditi (riduzione a € 0,00), ha ritenuto di aumentare l'assegno di € 100,00 ad appena € 150,00 mensili.
Sostiene che trattasi di aumento del tutto irrisorio sia rispetto alle condizioni economiche di essa appellante, che versa in comprovato stato di povertà, sia rispetto a quelle dell'appellato
CP_1 Deduce che erroneamente il Tribunale ha parlato di flessione dei redditi della ricorrente, vertendosi invece in ipotesi di azzeramento degli stessi, tanto che per poter sopravvivere la stessa è costretta a rivolgersi alla Caritas ovvero ad altre organizzazioni sociali nonché agli assistenti sociali del Comune di Chieti.
Sostiene che il primo giudice, oltre a non valorizzare adeguatamente il divario tra i redditi delle parti in causa, non ha tenuto conto della documentazione versata da essa esponente comprovante la grave situazione economica in cui versa.
Evidenzia che dalla relazione degli assistenti sociali emerge che “la sig.ra è già Parte_1 attenzionata e conosciuta da diversi anni dallo scrivente servizio sociale. La donna ha 60 anni non ha reddito e vive in un alloggio di edilizia popolare Ater in cui la propria figlia
[...]
continua a mantenere la propria residenza, pur non vivendo con lei” ragione Persona_1 per la quale non può accedere al reddito di inclusione, ma riceve solo aiuti economici dal comune di Chieti per pagare utenze domestiche ed alcuni buoni spesa da associazioni ed istituti scolastici.
Con il secondo motivo l'appellante denuncia che il primo giudice non ha considerato gli aspetti evidenziati dalla ricorrente in ordine: - al fatto che l'appellato gode di una situazione economica garantita da un reddito di lavoro dipendente e che ad oggi è esente dagli oneri economici della separazione con la ex moglie, atteso che i due continuano a vivere insieme per cui l'uomo non è onerato dell'assegno di mantenimento del figlio;
- al fatto che l'appellato ha allegato (ma non provato) di essere onerato della rata di mutuo € 700,00 ed ha omesso di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, essendosi limitato a produrre il solo modello 730/2022 relativo agli anni 2021, provvedendo per gli anni 2022 e 2023 a depositare le certificazioni uniche del datore di lavoro.
Con il terzo motivo l'appellante denuncia la violazione del principio costituzionale di solidarietà, per non essere il disposto aumento di soli € 50,00 mensili idoneo a non garantire la finalità assistenziale e perequativo-compensativa previste dal detto principio costituzionale
5.2. Il Collegio ritiene utile preliminarmente ricordare che che la Suprema Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui la revisione dell'assegno divorzile di cui all'art. 9 della L.
n. 898 del 1970 postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti.
In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute e provate dalle parti abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata
(Cass. 10133/2007; Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019; Cass 3761/2024; Cass.
2545/2025)
5.3. Va anche rilevato che l'onere della prova grava su colui che agisce e deve essere assolto pienamente.
Nella specie, se la ricorrente ha dimostrato in primo grado la modifica della propria situazione reddituale rispetto a quella considerata dal Tribunale di Chieti in sede di precedente modifica delle condizioni di divorzio nell'anno 2021 (quando, proprio in ragione della percezione del reddito di cittadinanza da parte della attuale appellante, l'assegno di divorzio era stato ridotto dall'importo di € 200,00, fissato dalla Corte di Appello di L'Aquila nell'anno 2017, all'importo di € 100,00), non ha fornito prova del miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge, sebbene ciò costituisse un fatto significativo al fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, in quanto “in materia di revisione dell'assegno divorzile, si è da tempo affermato che la sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus". Tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che
i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della L. 1 dicembre
1970, n. 898, e succ. modif., dal giudice di tale norma previsto, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. Nel giudizio di revisione, quindi, in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti spetta al ricorrente offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico – patrimoniali” (Cass. n. 14181/2024).
5.4. In particolare parte appellante, dopo aver allegato la perdita del reddito di cittadinanza
- peraltro ammettendo di non avere diritto al reddito di inclusione in ragione del fatto che la figlia, economicamente indipendente, non vive con lei pur mantenendo la residenza presso la sua abitazione- si è limitata a sostenere, quanto al reddito del marito, la simulazione della separazione dello stesso dalla sua seconda moglie e l'omessa dimostrazione del versamento di una rata del mutuo di € 700,00 (elemento questo in alcun modo valutato nella sentenza impugnata al fine della determinazione in riduzione del reddito del sig. . CP_1
5.5. Ciò detto, si rileva che ineccepibile si rivela la valutazione compiuta dal Tribunale, il quale, dopo aver preso atto della effettiva contrazione reddituale della ricorrente, nello stabilire l'aumento dell'assegno divorzile ha richiamato le condizioni già esaminate nell'anno
2017 in sede di reclamo da questa Corte di Appello (che a fronte di una situazione reddituale della ricorrente sostanzialmente assimilabile a quella presente e di una situazione reddituale del en più florida di quella attuale (€ 38.000,00 a fronte di un reddito pari a meno della metà) CP_1 aveva determinato, anche tenuto conto della durata del matrimonio (di appena quattro anni)
l'assegno divorzile a suo carico nella misura di € 200,00 mensili) ritenendo pertanto di dover contenere l'aumento mensile dell'assegno in € 50,00 mensili.
5.6. Per il resto si evidenzia che la sig.ra non ha offerto ulteriori elementi validi Parte_1
a supporto della sua richiesta, omettendo ogni allegazione probatoria circa un effettivo e sostanziale aumento dei redditi dell'ex marito, limitandosi ad allegare una del tutto irrilevante simulazione della separazione dalla seconda moglie che non esonererebbe affatto il all'obbligo di mantenere il figlio. CP_1
6. Nulla va statuito sulle spese di lite a fronte della mancata costituzione dell'appellato.
7. Al rigetto dell'appello consegue l'obbligo della parte appellante di versamento di un importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, trattandosi di impugnazione iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013 (cfr. l'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del DPR n. 115/2002 con l'inserimento del comma 1 quater, in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis).
P.Q.M
. definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) NULLA per le spese;
3) DICHIARA che l'appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione.
4) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.12.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)