CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1111/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RT ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8277/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239081485922000 BOLLO 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0720120239895657000 TASSE SCOLASTIC 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130137603930000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130292163862000 SP SCOLASTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140196701668000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150091424338000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12523/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte di agenzia delle entrate-riscossione in data 3.02.2024, dell'intimazione di pagamento in oggetto dell'importo di Euro 3.895, 73 , di cui impugnava le sole cartelle per crediti tributari, in particolare per tari nonché bollo auto , notificati in precedenza , così come dettagliatamente indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per violazione di legge, mancata allegazione, difetto di notifica degli atti presupposti, per prescrizione dei tributi e, comunque, degli accessori di legge , per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
ADER provvedeva a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 28.11.2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
ADER ha provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica delle cartelle per bollo auto e tari alla base dell' atto impugnato, a differenza di quanto indicato in ricorso.
Nella fattispecie trattasi di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, non avendo il sig.EC provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo così come derivanti dagli atti prodromici .
Il ricorso concerne atti direttamente imputabili all'agente della riscossione;
parimenti parte resistente nel rispetto della normativa ex 'art.7 dello Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire alla ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass.,9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento . La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'agente della riscossione provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia delle cartelle alla base regolarmente notificate(vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs.
546/92.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica dell'intimazione relativamente alle cartelle impugnate in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia.
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Trattasi inoltre di atti prodromici regolarmente notificati e non impugnati per i quali, dunque, si applica il termine di prescrizione decennale, come ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimita'( ex multis,
Cass., 24322/14).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione non ha proposto questioni di merito limitandosi ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti .
In conclusione si osserva che l'agente della riscossione ha idoneamente motivato confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 600,00 oltre accessori se dovuti. ROMA, 28.11.2025 IL GIUDICE MONOCRATICO R.Roberti
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RT ROBERTO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8277/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239081485922000 BOLLO 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0720120239895657000 TASSE SCOLASTIC 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130137603930000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130292163862000 SP SCOLASTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140196701668000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150091424338000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12523/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il ricorrente indicato in epigrafe rappresentava di aver ricevuto notifica, da parte di agenzia delle entrate-riscossione in data 3.02.2024, dell'intimazione di pagamento in oggetto dell'importo di Euro 3.895, 73 , di cui impugnava le sole cartelle per crediti tributari, in particolare per tari nonché bollo auto , notificati in precedenza , così come dettagliatamente indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per violazione di legge, mancata allegazione, difetto di notifica degli atti presupposti, per prescrizione dei tributi e, comunque, degli accessori di legge , per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
ADER provvedeva a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 28.11.2025 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
ADER ha provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica delle cartelle per bollo auto e tari alla base dell' atto impugnato, a differenza di quanto indicato in ricorso.
Nella fattispecie trattasi di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, non avendo il sig.EC provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo così come derivanti dagli atti prodromici .
Il ricorso concerne atti direttamente imputabili all'agente della riscossione;
parimenti parte resistente nel rispetto della normativa ex 'art.7 dello Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire alla ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass.,9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento . La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'agente della riscossione provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia delle cartelle alla base regolarmente notificate(vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs.
546/92.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica dell'intimazione relativamente alle cartelle impugnate in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia.
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Trattasi inoltre di atti prodromici regolarmente notificati e non impugnati per i quali, dunque, si applica il termine di prescrizione decennale, come ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimita'( ex multis,
Cass., 24322/14).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione non ha proposto questioni di merito limitandosi ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti .
In conclusione si osserva che l'agente della riscossione ha idoneamente motivato confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 600,00 oltre accessori se dovuti. ROMA, 28.11.2025 IL GIUDICE MONOCRATICO R.Roberti