Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 1111
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per violazione di legge, mancata allegazione, difetto di notifica atti presupposti, prescrizione

    L'agente della riscossione ha dimostrato la regolarità della notifica delle cartelle sottostanti l'intimazione. Le motivazioni dell'intimazione sono state ritenute idonee a consentire la difesa del contribuente. Eventuali contestazioni sul merito degli atti presupposti dovevano essere sollevate tempestivamente e non con l'intimazione, essendo ormai inammissibili censure di merito ai sensi degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/92. La notifica dell'intimazione è tempestiva rispetto alle cartelle impugnate, essendovi prova di notifica interruttiva della prescrizione. Gli interessi e le sanzioni sono stati applicati in conformità alla normativa. Gli atti presupposti, regolarmente notificati e non impugnati, sono soggetti a prescrizione decennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 1111
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1111
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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