CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 2547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2547 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2547/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NE NICOLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16225/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250111142262000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2227/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame D'UR US, ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe a lui notificata in data 15.09.2025 da A.D.E.R. per conto della
Regione Campania relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2020 per l'importo complessivo di € 358,82 come da avviso di accertamento asseritamente notificato entro il 07.08.2023.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti prodromici alla notifica delle cartella e la conseguente decadenza dal potere impositivo e la mancata attestazione della data di esecutività del ruolo esattoriale ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Il ricorso è stato notificato in data 25.09.2025 alla Agenzia delle Entrate –
IO che si è costituita eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso nonché il proprio difetto di legittimazione passiva contestando altresì la fondatezza del ricorso.
La successiva notifica alla Regione Campania che è rimasta contumace è stata depositata solo in data 30.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso. L'art. 22 del d.lgs. 546/92 dispone che “all'atto della costituzione in giudizio il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso”.
Nella fattispecie in esame il ricorrente ha notificato in data 25.09.2025 il suo ricorso soltanto alla A.D.E.R. indicandola come sola parte resistente nella nota di iscrizione a ruolo depositata anch'essa in data 25.09.2025.
Quindi in data 30.10.2025 il ricorrente ha provveduto in via autonoma e non come atto di integrazione del contraddittorio a notificare il ricorso originario anche alla
Regione Campania che è rimasta contumace.
Evidente appare l'irregolarità di tale procedura non potendo il ricorrente estendere il contraddittorio in modo autonomo ad una parte diversa ed ulteriore da quella indicata nella nota di iscrizione a ruolo in tal modo eludendo il principio, desumibile dall'art. 14 e dall'art. 23 del d.lgs. 546/92, che riserva alla sola Corte l'adozione dei provvedimenti per effetto dei quali alle parti del processo originario possono aggiungersene altre nel suo corso,
Tra l'altro la successiva notificazione alla Regione Campania, pur se tempestiva, non
è stata seguita da una autonoma e distinta nota di iscrizione a ruolo diversa da quella originaria che, come detto, conteneva l'indicazione soltanto dell'ente di riscossione, ed è stata effettuata come mera produzione nel processo al pari di qualsiasi altro atto o documento senza concedere in tal modo all'ente impositore, che non risulta destinatario dell'avviso di trattazione, i termini per la sua costituzione in giudizio.
Il ricorso deve essere, quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese in favore dell'A.D.E.R.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'inammissibilità' del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese in favore di DE che si quantificano in complessivi euro 300,00 oltre accessori se dovuti e come per legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NE NICOLA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16225/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250111142262000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2227/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame D'UR US, ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe a lui notificata in data 15.09.2025 da A.D.E.R. per conto della
Regione Campania relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2020 per l'importo complessivo di € 358,82 come da avviso di accertamento asseritamente notificato entro il 07.08.2023.
Il ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti prodromici alla notifica delle cartella e la conseguente decadenza dal potere impositivo e la mancata attestazione della data di esecutività del ruolo esattoriale ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Il ricorso è stato notificato in data 25.09.2025 alla Agenzia delle Entrate –
IO che si è costituita eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso nonché il proprio difetto di legittimazione passiva contestando altresì la fondatezza del ricorso.
La successiva notifica alla Regione Campania che è rimasta contumace è stata depositata solo in data 30.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso. L'art. 22 del d.lgs. 546/92 dispone che “all'atto della costituzione in giudizio il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso”.
Nella fattispecie in esame il ricorrente ha notificato in data 25.09.2025 il suo ricorso soltanto alla A.D.E.R. indicandola come sola parte resistente nella nota di iscrizione a ruolo depositata anch'essa in data 25.09.2025.
Quindi in data 30.10.2025 il ricorrente ha provveduto in via autonoma e non come atto di integrazione del contraddittorio a notificare il ricorso originario anche alla
Regione Campania che è rimasta contumace.
Evidente appare l'irregolarità di tale procedura non potendo il ricorrente estendere il contraddittorio in modo autonomo ad una parte diversa ed ulteriore da quella indicata nella nota di iscrizione a ruolo in tal modo eludendo il principio, desumibile dall'art. 14 e dall'art. 23 del d.lgs. 546/92, che riserva alla sola Corte l'adozione dei provvedimenti per effetto dei quali alle parti del processo originario possono aggiungersene altre nel suo corso,
Tra l'altro la successiva notificazione alla Regione Campania, pur se tempestiva, non
è stata seguita da una autonoma e distinta nota di iscrizione a ruolo diversa da quella originaria che, come detto, conteneva l'indicazione soltanto dell'ente di riscossione, ed è stata effettuata come mera produzione nel processo al pari di qualsiasi altro atto o documento senza concedere in tal modo all'ente impositore, che non risulta destinatario dell'avviso di trattazione, i termini per la sua costituzione in giudizio.
Il ricorso deve essere, quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese in favore dell'A.D.E.R.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'inammissibilità' del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese in favore di DE che si quantificano in complessivi euro 300,00 oltre accessori se dovuti e come per legge.