Art. 40.
Nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle ferrovie e' fatto obbligo ai proprietari di provvedere, ai fini della sicurezza pubblica e dell'esercizio ferroviario, alla preventiva idonea recinzione dei terreni stessi in prossimita' della sede ferroviaria.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a L. 900.000.
Indipendentemente dalla sanzione, in caso di mancanza osservanza della disposizione di cui al primo comma, le aziende esercenti potranno provvedere esse stesse alla recinzione. Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile .
Nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle ferrovie e' fatto obbligo ai proprietari di provvedere, ai fini della sicurezza pubblica e dell'esercizio ferroviario, alla preventiva idonea recinzione dei terreni stessi in prossimita' della sede ferroviaria.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a L. 900.000.
Indipendentemente dalla sanzione, in caso di mancanza osservanza della disposizione di cui al primo comma, le aziende esercenti potranno provvedere esse stesse alla recinzione. Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile .