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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9513 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'udienza del 23/12/2025 SENTENZA nella causa iscritta al numero 20437/2024 R.G. TRA
c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1 ALLOCATI NERINO e LUIGI DE GENNARO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Prof. CP_1 RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, GIOVANNI RONCONI e presso il Parte_2 cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27.09.2024, l'istante, dipendente di on contratto di Controparte_1 lavoro a tempo indeterminato e inquadramento nel profilo professionale di “Macchinista”, area
“Tecnici Specializzati”, livello B1, esponeva di prestare attività lavorativa su cinque giorni settimanali, percependo la retribuzione ordinaria prevista dal CCNL di settore, eventualmente integrata con i relativi istituti contrattuali, nonché una retribuzione accessoria costituita dall'indennità di utilizzazione professionale e dall'indennità per assenza dalla residenza. Ha chiesto di accertare il proprio diritto a percepire, per ogni giornata di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva anche delle suddette indennità accessorie, eventualmente previa declaratoria di nullità delle disposizioni contrattuali collettive in contrasto con la nozione europea di retribuzione, con condanna della resistente al pagamento, in proprio favore, delle differenze retributive maturate a tale titolo dal 18 luglio 2007, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino alla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta il 13.08.2020; con vittoria di spese legali da attribuirsi al procuratore antistatario. Si è costituita tempestivamente la resistente, chiedendo il rigetto integrale del ricorso, in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata, ha richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine alla norma attuativa della Direttiva 2003/88/CE, nella parte in cui venga interpretata nel senso di includere le indennità rivendicate dalla parte ricorrente, per contrasto con gli articoli 3, 36, 39 e 41 della Costituzione;
in via ulteriormente gradata, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale, chiedendo la riduzione dell'eventuale importo riconosciuto a titolo di condanna;
con richiesta di spese di giudizio.
Oggetto del ricorso è la mancata inclusione dell'indennità di utilizzazione provvisoria e di quella di assenza dalla residenza nella base di computo della retribuzione spettante per i periodi di ferie. In adesione a quanto anche recentemente ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 13972/2024, e conformemente alla nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso CP_3 assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del Per_1 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C- 514/20). La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). È opportuno poi rammentare, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è poi tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE CP_4 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte CP_5 citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso. Tanto premesso, in relazione alla prima delle voci non computate nella retribuzione relativa al periodo feriale, parte ricorrente chiede la corresponsione della “indennità di utilizzazione professionale parte variabile”, nella specifica componente dell'“indennità di condotta”, prevista dall'art. 31, comma 4 Tab. B, del CCNL di Settore. Secondo gli art. 27 CCNL 2012 26 CCNL 2016, il macchinista svolge “attività di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, su treni che circolano sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale o su tratti di linea della stessa specificatamente autorizzati, con le responsabilità sul convoglio definite in base ai regolamenti e alle normative vigenti e le cui competenze alla condotta sulla infrastruttura ferroviaria nazionale vengono certificate dai soggetti competenti previsti dalle discipline legislative in materia”, ed inoltre effettua «visite di controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione>>, esegue la prova freno ed interviene sui mezzi medesimi e, nei casi previsti, sul materiale rimorchiato, ed il tempo per il quale il macchinista «è responsabile della guida del treno» e cioè l'attività di condotta, continuativa o effettiva, è considerato tempo di lavoro effettivo (art. 28 co.
2.1. CCNL 2012). La indennità in questione è considerata nella base di calcolo della retribuzione, ma la resistente la computa solo per la parte fissa e sostiene che la decurtazione parziale, durante la fruizione delle ferie, ne escluderebbe la funzione dissuasoria. Deve, in primis, rilevarsi che la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva, non esclude la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. La contrattazione collettiva, pur nell'autonomia riservata in determinate materie, è pur sempre subordinata alla normativa comunitaria. In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non possono certo consentire di eludere le norme comunitarie che il giudice è sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita dalla Corte di Giustizia. Al riguardo la Suprema Corte (Cass. Lav. 20216/2022) ha esaminato la questione in analoga fattispecie “... in relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale, insuperabile dal diritto euro-unitario; quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. 33. Entrambe le questioni sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. 34. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate” L'incidenza dissuasiva sulla fruizione delle ferie comporta l'illegittimità, per contrasto, con fonti di rango prevalente. Non è rilevante la parziale decurtazione, quanto la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e di certo la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse. Quanto alla indennità di cui all'art. 77, co 2, CCNL 2012 (e 2016) è attribuita al solo personale mobile per le ore di assenza della residenza dall'ora di partenza del treno all'ora di arrivo nella residenza di lavoro. Conclusivamente può affermarsi che, dette indennità, sono legate alla mansione del personale viaggiante (macchinisti e capo treno), in quanto sono connesse o alle modalità peculiari di svolgimento delle mansioni di macchinista, o a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni stesse che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro e che viene compensato, tramite l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta. Ne consegue che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono, o non prevedono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, sono in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale. Pertanto, vanno disapplicate le clausole contrattuali nulle ( e cioè dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL del Controparte_6 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016) e dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile, utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità sopra elencate. In ultimo, va disattesa solo l'estensione della nullità all'intero accordo aziendale e di quelli ad esso connessi. La previsione di inscindibilità di tutte le clausole contrattuali non può essere lecitamente opposta per la salvezza di una clausola che ponga illegittimamente una deroga ad una norma imperativa. Non risulta, inoltre, allegato che la previsione contrattuale fosse indispensabile nel contesto e che il venir men della stessa avrebbe comportato l'interesse alla caducazione dell'intero contratto. In punto di diritto, si rammenta che il principio di conservazione, di cui l'art. 1419 c.c., è una delle varie espressioni, in materia contrattuale, e costituisce regola generale, dell'ordinamento. L'invalidità della singola clausola, tendenzialmente, non pregiudica l'intero contratto, salvo che non si dimostri, appunto, una patente relazione di interdipendenza della stessa da tutte le altre. Non risultano offerti dalla resistente elementi dirimenti volta a dimostrare l'assunto (cfr. in senso conforme il precedente n. 371/2025 del 16/01/2025 del Tribunale di Napoli, dr.ssa M.R. Lombardi, che si richiama anche ex art. 118 d.a. c.p.c.) In relazione, poi, all'eccepita prescrizione, questo Giudice presta adesione all'orientamento di legittimità che ha affermato che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012, e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di talchè questo non è assistito da un regime di stabilità. Pertanto, per i diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 - 18 luglio 2012 - il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro (così Cass. 06/09/2022 n. 26246). Essendo il periodo oggetto di causa quello dal 18.07.2007 al 13.8.2020, data quest'ultima di cessazione del rapporto di lavoro, alcuna prescrizione si è compiuta. L'effettiva quantificazione del dovuto esula dal presente giudizio, in quanto è stata formulata in ricorso riserva di quantificazione in separata sede. Va dato atto che allo stato la conciliazione fra le parti non ha dato buon esito in considerazione della permanente distanza fra il quantum degli importi richiesti dal ricorrente e di quelli offerti dalla società. I contrasti giurisprudenziali esistenti anche in sezione costituiscono ragioni sufficienti a legittimare la compensazione per 1/3 delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto, previa disapplicazione delle clausole contrattuali nulle (ovvero dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016) dichiara il diritto del ricorrente a vedersi computati, nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'“indennità di utilizzazione professionale” e l'“indennità per assenza dalla residenza”;
2) per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate dal 18 luglio 2007 al 13.8.2020, oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente calcolati come per legge;
3) dichiara compensate per 1/3 le spese del giudizio e, per il residuo, condanna la resistente al rimborso della restante parte liquidata in €. 1.796,00, oltre €. 79,00 per esborsi, ed oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione ai legali antistatari in solido. Napoli, 23/12/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'udienza del 23/12/2025 SENTENZA nella causa iscritta al numero 20437/2024 R.G. TRA
c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1 ALLOCATI NERINO e LUIGI DE GENNARO presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Prof. CP_1 RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, GIOVANNI RONCONI e presso il Parte_2 cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 27.09.2024, l'istante, dipendente di on contratto di Controparte_1 lavoro a tempo indeterminato e inquadramento nel profilo professionale di “Macchinista”, area
“Tecnici Specializzati”, livello B1, esponeva di prestare attività lavorativa su cinque giorni settimanali, percependo la retribuzione ordinaria prevista dal CCNL di settore, eventualmente integrata con i relativi istituti contrattuali, nonché una retribuzione accessoria costituita dall'indennità di utilizzazione professionale e dall'indennità per assenza dalla residenza. Ha chiesto di accertare il proprio diritto a percepire, per ogni giornata di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva anche delle suddette indennità accessorie, eventualmente previa declaratoria di nullità delle disposizioni contrattuali collettive in contrasto con la nozione europea di retribuzione, con condanna della resistente al pagamento, in proprio favore, delle differenze retributive maturate a tale titolo dal 18 luglio 2007, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino alla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta il 13.08.2020; con vittoria di spese legali da attribuirsi al procuratore antistatario. Si è costituita tempestivamente la resistente, chiedendo il rigetto integrale del ricorso, in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata, ha richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine alla norma attuativa della Direttiva 2003/88/CE, nella parte in cui venga interpretata nel senso di includere le indennità rivendicate dalla parte ricorrente, per contrasto con gli articoli 3, 36, 39 e 41 della Costituzione;
in via ulteriormente gradata, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la resistente ha eccepito la prescrizione quinquennale, chiedendo la riduzione dell'eventuale importo riconosciuto a titolo di condanna;
con richiesta di spese di giudizio.
Oggetto del ricorso è la mancata inclusione dell'indennità di utilizzazione provvisoria e di quella di assenza dalla residenza nella base di computo della retribuzione spettante per i periodi di ferie. In adesione a quanto anche recentemente ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 13972/2024, e conformemente alla nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si è inteso CP_3 assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del Per_1 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C- 514/20). La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589). È opportuno poi rammentare, "che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è poi tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE CP_4 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte CP_5 citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso. Tanto premesso, in relazione alla prima delle voci non computate nella retribuzione relativa al periodo feriale, parte ricorrente chiede la corresponsione della “indennità di utilizzazione professionale parte variabile”, nella specifica componente dell'“indennità di condotta”, prevista dall'art. 31, comma 4 Tab. B, del CCNL di Settore. Secondo gli art. 27 CCNL 2012 26 CCNL 2016, il macchinista svolge “attività di condotta di mezzi di trazione con relativo materiale rimorchiato, su treni che circolano sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale o su tratti di linea della stessa specificatamente autorizzati, con le responsabilità sul convoglio definite in base ai regolamenti e alle normative vigenti e le cui competenze alla condotta sulla infrastruttura ferroviaria nazionale vengono certificate dai soggetti competenti previsti dalle discipline legislative in materia”, ed inoltre effettua «visite di controllo e di accertamento tecnico sui mezzi di trazione>>, esegue la prova freno ed interviene sui mezzi medesimi e, nei casi previsti, sul materiale rimorchiato, ed il tempo per il quale il macchinista «è responsabile della guida del treno» e cioè l'attività di condotta, continuativa o effettiva, è considerato tempo di lavoro effettivo (art. 28 co.
2.1. CCNL 2012). La indennità in questione è considerata nella base di calcolo della retribuzione, ma la resistente la computa solo per la parte fissa e sostiene che la decurtazione parziale, durante la fruizione delle ferie, ne escluderebbe la funzione dissuasoria. Deve, in primis, rilevarsi che la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva, non esclude la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. La contrattazione collettiva, pur nell'autonomia riservata in determinate materie, è pur sempre subordinata alla normativa comunitaria. In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non possono certo consentire di eludere le norme comunitarie che il giudice è sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita dalla Corte di Giustizia. Al riguardo la Suprema Corte (Cass. Lav. 20216/2022) ha esaminato la questione in analoga fattispecie “... in relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale, insuperabile dal diritto euro-unitario; quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. 33. Entrambe le questioni sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. 34. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate” L'incidenza dissuasiva sulla fruizione delle ferie comporta l'illegittimità, per contrasto, con fonti di rango prevalente. Non è rilevante la parziale decurtazione, quanto la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e di certo la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse. Quanto alla indennità di cui all'art. 77, co 2, CCNL 2012 (e 2016) è attribuita al solo personale mobile per le ore di assenza della residenza dall'ora di partenza del treno all'ora di arrivo nella residenza di lavoro. Conclusivamente può affermarsi che, dette indennità, sono legate alla mansione del personale viaggiante (macchinisti e capo treno), in quanto sono connesse o alle modalità peculiari di svolgimento delle mansioni di macchinista, o a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni stesse che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro e che viene compensato, tramite l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta. Ne consegue che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono, o non prevedono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, sono in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale. Pertanto, vanno disapplicate le clausole contrattuali nulle ( e cioè dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL del Controparte_6 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016) e dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile, utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità sopra elencate. In ultimo, va disattesa solo l'estensione della nullità all'intero accordo aziendale e di quelli ad esso connessi. La previsione di inscindibilità di tutte le clausole contrattuali non può essere lecitamente opposta per la salvezza di una clausola che ponga illegittimamente una deroga ad una norma imperativa. Non risulta, inoltre, allegato che la previsione contrattuale fosse indispensabile nel contesto e che il venir men della stessa avrebbe comportato l'interesse alla caducazione dell'intero contratto. In punto di diritto, si rammenta che il principio di conservazione, di cui l'art. 1419 c.c., è una delle varie espressioni, in materia contrattuale, e costituisce regola generale, dell'ordinamento. L'invalidità della singola clausola, tendenzialmente, non pregiudica l'intero contratto, salvo che non si dimostri, appunto, una patente relazione di interdipendenza della stessa da tutte le altre. Non risultano offerti dalla resistente elementi dirimenti volta a dimostrare l'assunto (cfr. in senso conforme il precedente n. 371/2025 del 16/01/2025 del Tribunale di Napoli, dr.ssa M.R. Lombardi, che si richiama anche ex art. 118 d.a. c.p.c.) In relazione, poi, all'eccepita prescrizione, questo Giudice presta adesione all'orientamento di legittimità che ha affermato che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012, e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di talchè questo non è assistito da un regime di stabilità. Pertanto, per i diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 - 18 luglio 2012 - il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro (così Cass. 06/09/2022 n. 26246). Essendo il periodo oggetto di causa quello dal 18.07.2007 al 13.8.2020, data quest'ultima di cessazione del rapporto di lavoro, alcuna prescrizione si è compiuta. L'effettiva quantificazione del dovuto esula dal presente giudizio, in quanto è stata formulata in ricorso riserva di quantificazione in separata sede. Va dato atto che allo stato la conciliazione fra le parti non ha dato buon esito in considerazione della permanente distanza fra il quantum degli importi richiesti dal ricorrente e di quelli offerti dalla società. I contrasti giurisprudenziali esistenti anche in sezione costituiscono ragioni sufficienti a legittimare la compensazione per 1/3 delle spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto, previa disapplicazione delle clausole contrattuali nulle (ovvero dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016) dichiara il diritto del ricorrente a vedersi computati, nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'“indennità di utilizzazione professionale” e l'“indennità per assenza dalla residenza”;
2) per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate dal 18 luglio 2007 al 13.8.2020, oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente calcolati come per legge;
3) dichiara compensate per 1/3 le spese del giudizio e, per il residuo, condanna la resistente al rimborso della restante parte liquidata in €. 1.796,00, oltre €. 79,00 per esborsi, ed oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione ai legali antistatari in solido. Napoli, 23/12/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon