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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/03/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 784/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato l'8.10.2021 da
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Vettori, in virtù di Parte_1 procura contenuta all'interno del fascicolo informatico sub RG 734/2019 e depositata unitamente al ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova alla via Tommaseo 70
Appellante
CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata COparte_1
e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, giusta procura alle liti in calce alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata in Venezia, San Paolo, 2580 Ca' Zen (studio Avv. Valeria Fabbrani)
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Padova n. 183/2021 del
16.4.2021
IN PUNTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “”in accoglimento dei motivi dedotti e in riforma della decisione appellata, voglia accogliere le domande proposte dal sig. nei confronti Parte_1 di
[...]
confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare la società CP_1 appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme ingiunte nel decreto n.ro 734/19 liquidandone le spese. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c.
1 In via subordinata, atteso il carattere documentale della controversia, si reiterano le istanze istruttorie già formulate in primo grado, alle pagine 15/17 della memoria difensiva depositata nel giudizio rubricato sub n.ro 1408/19, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Con rifusione di spese e competenze di entrambe i gradi di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario per aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.””
Per l'appellato: “”a) rigettare il ricorso in appello proposto dal Sig. e, per Parte_1 l'effetto, confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza n. 183/2021, emessa nel procedimento recante R.G. n. 1408/2019 e pubblicata in data 16.04.2021 dal Tribunale
Ordinario di Padova, Sezione Lavoro;
b) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Padova, ha accolto la opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo 480/2019 emesso dallo stesso COparte_1
Tribunale con il quale era stato ingiunto alla società il pagamento della decurtazione operata sul superminimo individuale già riconosciuto all'opposto, ma poi riassorbito in parte dall'aumento contrattuale del 2018, revocando il decreto ingiuntivo e compensando le spese di lite.
2. Il primo giudice, richiamata la regola generale fissata dalla giurisprudenza del non riassorbimento del superminimo in presenza di una specifica clausola contrattuale che preveda la natura non riassorbibile del superminimo ovvero in caso di comportamento concludente del datore di lavoro che, in occasione di aumenti retributivi, abbia sempre adottato la regola del cumulo o qualora la stessa contrattazione collettiva stabilisca che l'aumento retributivo non assorbe i superminimi individuali goduti dai lavoratori ovvero nel caso in cui le parti del rapporto di lavoro abbiano attribuito al superminimo la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente, e precisato che nella fattispecie non poteva imputarsi all'emolumento oggetto di causa una attribuzione speciale per meriti o maggiore onerosità delle mansioni e che nel nuovo accordo di programma per il CCNL del 2017 non era stata riproposta la clausola di parziale non assorbibilità reciproca tra aumenti contrattuali periodici ed assegni ad personam, prevista dall'art 41 del CCNL del 2013, ha affermato che non risultava comprovata la sussistenza di una ipotesi di non applicazione del generale principio del riassorbimento.
3. ha impugnato la sentenza per cinque motivi. Parte_1
ha insistito per il rigetto del gravame e per la conferma della decisione COparte_1 di primo grado.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 16 gennaio 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appellante ha lamentato con il primo motivo la violazione dell'art. 1362 c.c. per errata determinazione delle circostanze di fatto rilevanti, della comune volontà delle parti e della conseguente qualificazione giuridica del superminimo.
2 In particolare ha evidenziato come l'emolumento in questione era stato riconosciuto nel dicembre 2003 e nei successivi aumenti, come anche nel passaggio del lavoratore alla superiore qualifica, non si era dato luogo ad alcun riassorbimento avendo altresì ricevuto il
, quantomeno sino al 2012 e per una o due volte l'anno, dei premi una tantum Parte_1 (a comprova che l'ad personam era convenuto in cifra fissa e indipendente dalle voci variabili di natura premiale); da tali elementi era desumibile univocamente l'adozione negoziale della regola del cumulo.
Ha richiamato alcuni pronunciamenti di legittimità sulla non riassorbibilità del superminimo in presenza di reiterati riconoscimenti dell'emolumento nel tempo nel corso del rapporto indice della volontà delle parti di optare per la regola del cumulo. Ha altresì precisato, riguardo alla natura dell'emolumento, che stante il percepimento in misura fissa per quindici anni dell'importo di € 110,00 mensili lo stesso non costituiva una semplice integrazione stipendiale, remunerativa della normale prestazione, ma aveva la diversa funzione di mantenere la stessa distanza rispetto alla remunerazione fissata dal
CCNL. Ha contestato la statuizione nella parte in cui ha rilevato come il lavoratore non avesse contestato la circostanza che il rinnovo del CCNL del 2018 non conteneva una clausola analoga a quella contenuta nell'art. 41 del CCNL del 2013 (che aveva stabilito una parziale non assorbibilità); ha precisato, inoltre, che il superminimo riconosciuto all'appellante, in quanto clausola di miglior favore del contratto individuale, era del tutto insensibile al mutamento della contrattazione collettiva che può operare solo come fonte eteronoma.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del principio dispositivo, del contraddittorio e del diritto di difesa avendo il Tribunale fondato la propria decisione su una norma che non era mai stata invocata dalle parti (art 41, punto 4, CCNL del 2013). Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 2077, ultima parte, c.c. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la norma collettiva potesse incidere modificandone il contenuto, sul sovraminimo individuale del . Parte_1 Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art. 421 c.p.c. per mancato esercizio da parte del Giudicante del potere – dovere di provvedere agli atti istruttori idonei a superare l'eventuale incertezza;
lo svolgimento di attività istruttoria avrebbe consentito di appurare la speciale qualità e maggiore onerosità della mansioni attribuitegli, la complessità degli incarichi ed il grado di responsabilità, elementi che giustificavano sinanchè l'inquadramento nel settimo livello rispetto al quinto livello super nel quale risultava inquadrato. Ha concluso ribadendo che l'aver adottato, per quindici anni, la regola del cumulo era ragione sufficiente per l'insorgere della legittima aspettativa alla conservazione dell'emolumento. Con il quinto motivo ha rilevato l'illegittimità delle trattenute operate dalla Società per violazione delle clausole di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto di lavoro.
6. La appellata, riguardo al primo motivo, ha rilevato la corretta valutazione del primo giudice dei fatti di causa atteso che la società, sin dalla attribuzione del superminimo e per tutta la durata della corresponsione del medesimo, aveva sempre reso palese la natura assorbibile dell'emolumento in parola. Invero, nella lettera di riconoscimento dell'incremento retributivo, COparte_1 aveva precisato che il suddetto importo sarebbe stato corrisposto a titolo di “sovraminimo ad personam individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello”. Conseguentemente non si comprendeva come l'odierno appellante potesse lamentare la mancata specificazione, da parte del datore di lavoro, della natura dell'emolumento chiaramente definito come “assorbibile”. Tale qualificazione non aveva subìto, nel tempo, alcun tipo di modificazione;
difatti, a nulla rilevava la tesi dell'appellante secondo cui la natura assorbibile del trattamento economico corrisposto sarebbe venuta meno a fronte del comportamento della Società appellata che, in
3 occasione dei passati rinnovi contrattuali e del passaggio inquadramentale del medesimo, non avrebbe disposto l'assorbimento, neanche parziale, dell'erogazione, modificando per fatti concludenti la pattuizione originaria.
ha precisato che il trascorrere del tempo non assume alcun rilievo in re CP_1 CP_1 ipsa, ma deve essere valutato con riferimento alla “sostanza” dei contratti collettivi, di volta in volta sottoscritti, non potendosi prescindere, come vorrebbe fare parte appellante, dal valutare lo stato della contrattazione collettiva applicabile ratione temporis al caso di specie.
La circostanza in base alla quale il datore di lavoro, in occasione del primo rinnovo contrattuale, dopo aver concesso l'erogazione di un superminimo individuale, non abbia disposto l'assorbimento del medesimo, non rilevava ai fini dell'accertamento della natura del trattamento corrisposto, atteso che detta condotta non cristallizza per il futuro il comportamento del datore di lavoro, dovendo essere circoscritta al contratto collettivo cui si riferisce.
In sintesi, ad ogni nuovo accordo collettivo (e conseguente, adeguamento retributivo) corrisponde una modifica degli assetti contrattuali che consente al datore di lavoro di rinnovare, tempo per tempo, la riflessione in ordine all'opportunità di mantenere il precedente comportamento (e dunque consentire il cumulo), ovvero di esercitare l'assorbimento, facoltà che, oltre ad essere riconosciuta in virtù di un principio generale dell'ordinamento, è nel caso di specie cristallizzata nella stessa lettera di riconoscimento dell'emolumento al , nella quale era stata espressamente prevista la natura Parte_1 assorbibile dell'emolumento. In tal senso si era pronunciata la Suprema Corte escludendo l'esistenza di un diritto quesito al mantenimento dell'assegno ad personam e l'insuscettibilità di una sua riforma in pejus, senza che potesse assumere rilievo – in assenza di ulteriori riscontri – la condotta del datore di lavoro che, in una fase precedente all'assorbimento, abbia continuato ad erogare l'emolumento aggiuntivo pur in concomitanza dei miglioramenti economici contrattuali e legali (così Cass. Sez. Lav. n. 24643 del 3.12.2015).
Nel caso di specie il datore di lavoro aveva legittimamente esercitato il potere di disporre dell'assorbimento parziale del trattamento economico erogato ad personam con riferimento al contratto collettivo del 2013, come rinnovato, nella parte economica, nel novembre 2017. Ha richiamato, sulla questioni, numerosi precedenti della giurisprudenza di merito emessisul territorio nazionale che avevano ribadito il principio secondo il quale non assume rilievo– in assenza di ulteriori riscontri – la condotta del datore di lavoro che, in una prima fase, ha continuato ad erogare l'emolumento aggiuntivo pur in concomitanza dei miglioramenti economici contrattuali e legali.
Inoltre non vi erano nella fattispecie ulteriori riscontri da cui poter affermare che le parti avevano consensualmente mutato la natura della erogazione da superminimo assorbibile espressamente convenuta nel contratto di assunzione, in compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente, come tale sorretto da un autonomo titolo;
ed l'appellante non aveva nemmeno allegato che nel caso di specie erano sopravvenuti in corso di rapporto particolari meriti o una maggiore onerosità della prestazione lavorativa, come detto limitandosi ad insistere unicamente sul pagamento della somma anche a seguito dei sopravvenuti aumenti contrattuali.
6.1 Avuto riguardo al secondo motivo ha contestato l'asserzione di parte appellante secondo cui avrebbe menzionato il CCNL una sola volta, essendo di palese evidenza il CP_1 continuo richiamo operato dalla Società alla contrattazione collettiva nei propri scritti difensivi. Il CCNL del 2013, cui afferisce l'art. 41 richiamato dal Tribunale di Padova, era stato, inoltre, versato in atti dalla Società, a conferma dell'assoluta rilevanza probatoria attribuita a tale documento, mentre non potevano dirsi idonee a supportare l'adempimento dell'onere probatorio in capo al lavoratore le buste paghe prodotte, dalle quali non era dato desumere
4 in alcun modo la non assorbibilità dell'emolumento oggetto del presente giudizio che, al contrario, avrebbe dovuto essere puntualmente provata dall'odierno appellante. La giurisprudenza, sul punto, richiede che venga provata con un certo rigore dal lavoratore la sussistenza di fatti capaci di esprimere in modo univoco la volontà delle parti nel senso della non assorbibilità dei superminimi anche rispetto ai successivi aumenti tabellari. L'appellante non si sarebbe dovuto limitare ad elencare i contratti collettivi, meramente allegandoli, ma avrebbe dovuto provare inequivocabilmente la sussistenza del credito rivendicato attraverso un confronto tra le tabelle retributive previste, di volta in volta, dai rinnovi contrattuali e il trattamento economico corrisposto all'appellante, tanto da poter presumere che il datore di lavoro abbia, comunque, deciso di conservare il quantum del superminimo erogato.
6.2 Quanto al terzo motivo (richiamo improprio all'istituto della prassi aziendale) l'origine della corresponsione del superminimo – la cui fonte, lo si ribadisce, non era mai stata prodotta dall'allora ricorrente in via monitoria – era da ricercarsi nel contratto individuale di lavoro e non in quello collettivo o in un uso aziendale.
Il Giudicante aveva ineccepibilmente interpretato il contratto individuale di lavoro alla luce dell'art. 1362 c.c. valutando il comportamento complessivo dalla società tenuto posteriormente alla conclusione del contratto, valorizzando la direzione aziendale intrapresa con gli accordi collettivi stipulati nel 2013 e nel 2017. Nonostante l'appellante avesse negato la rilevanza assunta dalla contrattazione collettiva nel caso di specie, non v'è chi non veda come ad ogni nuovo accordo collettivo (e conseguente, adeguamento retributivo) corrisponda una modifica degli assetti normativi e contrattuali.
Tale modifica consente al datore di lavoro di rinnovare, tempo per tempo, la riflessione in ordine all'opportunità di mantenere il precedente comportamento (e dunque consentire il cumulo), ovvero di esercitare l'assorbimento, facoltà che, oltre ad essere riconosciuta in virtù di un principio generale dell'ordinamento, era, nel caso di specie, cristallizzata nella stessa lettera di riconoscimento dell'emolumento al , nella quale, come detto, Parte_1 era stata espressamente prevista la natura assorbibile dell'emolumento. Il primo Giudice non aveva operato una deroga in pejus e sostituito le pattuizioni collettive a quelle individuali, ma aveva proceduto unicamente ad un'interpretazione organica, più che corretta, delle disposizioni pattizie regolanti i rapporti tra le parti.
6.3 Quanto alla presunta violazione dell'art. 421 cpc, di cui al quarto motivo, la società appellata ha evidenziato che per poter sostenere lo svolgimento di mansioni superiori parte appellante avrebbe dovuto ottenere una pronuncia di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria volta ad attestare il decantato superiore livello e ciò senza considerare, peraltro, l'assoluta inconferenza dell'affermazione in parola rispetto all'oggetto di cui si discute che ha ad oggetto emolumenti retributivi e non le mansioni svolte dal lavoratore. D'altro canto lo stesso appellante aveva rilevato che “quando la Società ha inteso gratificare il dipendente, lo ha fatto con speciali premi, corrisposti una tantum e di importo variabile”, allegando altresì gli speciali riconoscimenti versatigli dalla Società, negando, pertanto, la natura premiale dell'emolumento in oggetto. Correttamente il Giudice di prime cure, ritenuta la natura documentale della causa, aveva rigettato le richieste istruttorie avanzate da controparte, stante l'assoluta irrilevanza delle questioni dedotte nonché la totale inammissibilità delle formulazioni adottate.
Nello specifico, il ha lamentato la violazione, da parte di , delle Parte_1 CP_1 clausole di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto di lavoro mentre risultava indubbia la correttezza dell'operato della Società avendo la stessa agito sempre nella massima trasparenza ed avendo, sin dal principio, specificato la natura assorbibile del superminimo attribuito al lavoratore a far data dal dicembre 2003.
5 L'appellante, lungi dal fornire documentazione suffragante le proprie affermazioni, si era limitata ad asserire la non genuinità della lettera allegata da parte appellata che, invece, era stata regolarmente consegnata al Sig. , il quale si era ben guardato dal produrla, Parte_1 nella consapevolezza che ciò avrebbe confutato ogni sua pretesa mentre avuto riguardo alla quantificazione ex adverso operata nell'ambito del giudizio di primo grado, le somme pretese risultavano prive della necessaria specificità ed erano stati assolutamente omessi i criteri di computo e le modalità di calcolo in base ai quali si era pervenuti a tali determinazioni.
7. L'appello è, con riferimento al primo ed assorbente motivo di gravame, fondato e, come tale, deve essere accolto.
8. Occorre premettere, come d'altronde affermato dal giudice di prime cure e come pure le parti dimostrano di condividere, che qualunque superminimo riconosciuto in favore del lavoratore, fatta salva la ricorrenza delle ipotesi descritte sempre nella sentenza impugnata, abbia per sua natura la caratteristica dell'assorbibilità, cosicchè certamente di limitato rilievo è la circostanza della inutilizzabilità della missiva di con la quale la CP_1 datrice di lavoro avrebbe provveduto ad attribuire all'appellante il superminimo di cui si discute, espressamente qualificandolo come assorbibile.
8.1 Ciò detto deve essere rilevato come punto nodale della controversia -fermo restando, per quanto sopra, che in assenza di prova difforme il superminimo di cui si discute deve essere considerato assorbibile – attiene quindi alla ricostruzione della volontà delle parti per come originariamente formatasi ovvero per come evolutasi nel corso dello svolgimento del rapporto. Posto quanto sopra reputa il Collegio che nel caso di specie sussistono sufficienti indici di fatto, la cui congiunta lettura consente di ricostruire la volontà delle parti in termini di non assorbibilità del superminimo attribuito al . Parte_1
8.2 Deve innanzi tutto essere rilevato come nel corso di tutte le COparte_1 (molteplici) tornate contrattuali (collettive), nell'ambito delle quali è indiscusso che il CCNL abbia determinato un miglioramento retributivo in favore dei dipendenti del settore e, quindi, anche del , non abbia mai assorbito la retribuzione individualmente Parte_1 riconosciuta all'appellante ed astrattamente erosa dall'innalzamento retributivo. Tale dato, certamente coerente con la natura non assorbibile del superminimo, peraltro manifestatosi già nell'ambito della tornata contrattuale del 2004 è certamente indicativo di una iniziale volontà delle parti di ritenere cumulabile il superminimo di cui è lite.
Parimenti indicativo, nel medesimo senso sopra indicato, è che il superminimo in questione non sia stato assorbito per almeno altri 10 anni, non essendo stato eroso neppure nel 2006, nel 2008, nel 2010 e nel 2011 in occasione delle successive -per come descritte dalla parte appellante sul punto non avversata dalla parte appellata – tornate contrattuali. Mentre nel corso del 2013 le parti sociali avevano esplicitamente concordato, in relazione agli aumenti retributivi previsti in CCNL, la regola della cumulabilità, regola della cumulabilità tuttavia concordata (cfr art 41, co 4, CCNL anno 2013) solo rispetto agli aumenti retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva (anzianità/aumenti periodici), ben diverso è stato il contegno adottato dalla società in relazione alla distinta pattuizione individuale (doc 2 opponente).
Posto che la contrattazione collettiva del 2013 aveva lasciato impregiudicata la regolamentazione del cumulo del superminimo in occasione dei passaggi di livello in senso contrario alla pattuizione individuale del 2003, la scelta di mantenerlo è univocamente indicativa della volontà di modificare l'iniziale pattuizione senza che l'allegazione della società opponente circa l'estensione ad altre posizioni lavorative dello stesso meccanismo
6 di cumulo in occasione del passaggio di livello (pag 3 punto 3.4 dell'opposizione) possa rilevare. Per altro si tratta di affermazione priva di riscontro probatorio con riguardo all'estensione soggettiva e smentita con riferimento all'eccezionalità in ragione del mantenimento del cumulo negli anni immediatamente successivi, fino al 2018 quando venne operato.
Una simile vicenda, che di fatto ha determinato il cumulo tra superminimo e miglioramenti retributivi via via susseguitisi per circa 15 anni, ha evidentemente riguardato aspetti prettamente individuali del rapporto di lavoro e non certo quelli, quali la determinazione della retribuzione da adeguare per tutti i lavoratori al costo della vita, per così dire eterodeterminati e mediati attraverso la contrattazione collettiva. Anche il fatto che il datore di lavoro, in relazione ad un aumento della retribuzione che era determinato da una vicenda strettamente correlata al singolo lavoratore quale una progressione di carriera, abbia reiterato la regola della non assorbibilità, si palesa quale inequivocabile indice della volontà delle parti di ritenere il superminimo cumulabile come in effetti lo è stato per 15 anni, in tal modo anche palesandone la connessione ad una qualche caratteristica propria del lavoratore che lo caratterizzava nonostante l'aumentata qualifica e conseguente aumentata retribuzione.
Una caratteristica personale che, pertanto, meritava e merita uno speciale riconoscimento retributivo non assorbibile.
Si richiama su questione sovrapponibile il precedente di questa Corte emesso nel giudizio iscritto al n. 380/2021 RG.
8.3 Nella nota di attribuzione del superminimo, pur dandosi atto della assorbibilità dell'emolumento in questione, si specifica che lo stesso viene concesso a titolo personale (e dunque riferibile al solo ), in misura fissa (rimasta tale nel lungo arco temporale Parte_1 sino alla revoca da parte della società), non indirizzata a particolari soggetti ovvero ad una precisa categoria di persone e dunque presumibilmente collegato e connesso a particolari riconoscimenti che si intendevano evidentemente attribuire al dipendente.
Va rilevato, inoltre, che in occasione del riconoscimento di alcuni incentivi economici di natura premiale (nell'anno 2012) l'emolumento di cui si discute è stato sempre regolarmente erogato e mantenuto nella cifra fissa originariamente indicata, così restando indipendente anche da qualsiasi voce premiale (oltre che dalle maggiorazioni retributive intervenute nel corso degli anni).
9. Per quanto sopra rappresentato deve quindi trovare accoglimento la domanda del con conseguente riforma della pronuncia impugnata. Parte_1
10. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate tra le parti in ragione della peculiarità e controvertibilità della vicenda e dei differenti orientamenti della giurisprudenza sul tema di causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 480/2019 pronunciato dal COparte_1 Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova e per l'effetto condanna la società al pagamento della somma di cui all'originario decreto ingiuntivo;
2) compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 16 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
7 Dott. Nicola Armienti
8
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato l'8.10.2021 da
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Vettori, in virtù di Parte_1 procura contenuta all'interno del fascicolo informatico sub RG 734/2019 e depositata unitamente al ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova alla via Tommaseo 70
Appellante
CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata COparte_1
e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, giusta procura alle liti in calce alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliata in Venezia, San Paolo, 2580 Ca' Zen (studio Avv. Valeria Fabbrani)
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Padova n. 183/2021 del
16.4.2021
IN PUNTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “”in accoglimento dei motivi dedotti e in riforma della decisione appellata, voglia accogliere le domande proposte dal sig. nei confronti Parte_1 di
[...]
confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare la società CP_1 appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme ingiunte nel decreto n.ro 734/19 liquidandone le spese. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c.
1 In via subordinata, atteso il carattere documentale della controversia, si reiterano le istanze istruttorie già formulate in primo grado, alle pagine 15/17 della memoria difensiva depositata nel giudizio rubricato sub n.ro 1408/19, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Con rifusione di spese e competenze di entrambe i gradi di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario per aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.””
Per l'appellato: “”a) rigettare il ricorso in appello proposto dal Sig. e, per Parte_1 l'effetto, confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza n. 183/2021, emessa nel procedimento recante R.G. n. 1408/2019 e pubblicata in data 16.04.2021 dal Tribunale
Ordinario di Padova, Sezione Lavoro;
b) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Padova, ha accolto la opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo 480/2019 emesso dallo stesso COparte_1
Tribunale con il quale era stato ingiunto alla società il pagamento della decurtazione operata sul superminimo individuale già riconosciuto all'opposto, ma poi riassorbito in parte dall'aumento contrattuale del 2018, revocando il decreto ingiuntivo e compensando le spese di lite.
2. Il primo giudice, richiamata la regola generale fissata dalla giurisprudenza del non riassorbimento del superminimo in presenza di una specifica clausola contrattuale che preveda la natura non riassorbibile del superminimo ovvero in caso di comportamento concludente del datore di lavoro che, in occasione di aumenti retributivi, abbia sempre adottato la regola del cumulo o qualora la stessa contrattazione collettiva stabilisca che l'aumento retributivo non assorbe i superminimi individuali goduti dai lavoratori ovvero nel caso in cui le parti del rapporto di lavoro abbiano attribuito al superminimo la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente, e precisato che nella fattispecie non poteva imputarsi all'emolumento oggetto di causa una attribuzione speciale per meriti o maggiore onerosità delle mansioni e che nel nuovo accordo di programma per il CCNL del 2017 non era stata riproposta la clausola di parziale non assorbibilità reciproca tra aumenti contrattuali periodici ed assegni ad personam, prevista dall'art 41 del CCNL del 2013, ha affermato che non risultava comprovata la sussistenza di una ipotesi di non applicazione del generale principio del riassorbimento.
3. ha impugnato la sentenza per cinque motivi. Parte_1
ha insistito per il rigetto del gravame e per la conferma della decisione COparte_1 di primo grado.
4. La causa subiva una serie di rinvii d'ufficio sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 16 gennaio 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appellante ha lamentato con il primo motivo la violazione dell'art. 1362 c.c. per errata determinazione delle circostanze di fatto rilevanti, della comune volontà delle parti e della conseguente qualificazione giuridica del superminimo.
2 In particolare ha evidenziato come l'emolumento in questione era stato riconosciuto nel dicembre 2003 e nei successivi aumenti, come anche nel passaggio del lavoratore alla superiore qualifica, non si era dato luogo ad alcun riassorbimento avendo altresì ricevuto il
, quantomeno sino al 2012 e per una o due volte l'anno, dei premi una tantum Parte_1 (a comprova che l'ad personam era convenuto in cifra fissa e indipendente dalle voci variabili di natura premiale); da tali elementi era desumibile univocamente l'adozione negoziale della regola del cumulo.
Ha richiamato alcuni pronunciamenti di legittimità sulla non riassorbibilità del superminimo in presenza di reiterati riconoscimenti dell'emolumento nel tempo nel corso del rapporto indice della volontà delle parti di optare per la regola del cumulo. Ha altresì precisato, riguardo alla natura dell'emolumento, che stante il percepimento in misura fissa per quindici anni dell'importo di € 110,00 mensili lo stesso non costituiva una semplice integrazione stipendiale, remunerativa della normale prestazione, ma aveva la diversa funzione di mantenere la stessa distanza rispetto alla remunerazione fissata dal
CCNL. Ha contestato la statuizione nella parte in cui ha rilevato come il lavoratore non avesse contestato la circostanza che il rinnovo del CCNL del 2018 non conteneva una clausola analoga a quella contenuta nell'art. 41 del CCNL del 2013 (che aveva stabilito una parziale non assorbibilità); ha precisato, inoltre, che il superminimo riconosciuto all'appellante, in quanto clausola di miglior favore del contratto individuale, era del tutto insensibile al mutamento della contrattazione collettiva che può operare solo come fonte eteronoma.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del principio dispositivo, del contraddittorio e del diritto di difesa avendo il Tribunale fondato la propria decisione su una norma che non era mai stata invocata dalle parti (art 41, punto 4, CCNL del 2013). Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 2077, ultima parte, c.c. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la norma collettiva potesse incidere modificandone il contenuto, sul sovraminimo individuale del . Parte_1 Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art. 421 c.p.c. per mancato esercizio da parte del Giudicante del potere – dovere di provvedere agli atti istruttori idonei a superare l'eventuale incertezza;
lo svolgimento di attività istruttoria avrebbe consentito di appurare la speciale qualità e maggiore onerosità della mansioni attribuitegli, la complessità degli incarichi ed il grado di responsabilità, elementi che giustificavano sinanchè l'inquadramento nel settimo livello rispetto al quinto livello super nel quale risultava inquadrato. Ha concluso ribadendo che l'aver adottato, per quindici anni, la regola del cumulo era ragione sufficiente per l'insorgere della legittima aspettativa alla conservazione dell'emolumento. Con il quinto motivo ha rilevato l'illegittimità delle trattenute operate dalla Società per violazione delle clausole di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto di lavoro.
6. La appellata, riguardo al primo motivo, ha rilevato la corretta valutazione del primo giudice dei fatti di causa atteso che la società, sin dalla attribuzione del superminimo e per tutta la durata della corresponsione del medesimo, aveva sempre reso palese la natura assorbibile dell'emolumento in parola. Invero, nella lettera di riconoscimento dell'incremento retributivo, COparte_1 aveva precisato che il suddetto importo sarebbe stato corrisposto a titolo di “sovraminimo ad personam individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello”. Conseguentemente non si comprendeva come l'odierno appellante potesse lamentare la mancata specificazione, da parte del datore di lavoro, della natura dell'emolumento chiaramente definito come “assorbibile”. Tale qualificazione non aveva subìto, nel tempo, alcun tipo di modificazione;
difatti, a nulla rilevava la tesi dell'appellante secondo cui la natura assorbibile del trattamento economico corrisposto sarebbe venuta meno a fronte del comportamento della Società appellata che, in
3 occasione dei passati rinnovi contrattuali e del passaggio inquadramentale del medesimo, non avrebbe disposto l'assorbimento, neanche parziale, dell'erogazione, modificando per fatti concludenti la pattuizione originaria.
ha precisato che il trascorrere del tempo non assume alcun rilievo in re CP_1 CP_1 ipsa, ma deve essere valutato con riferimento alla “sostanza” dei contratti collettivi, di volta in volta sottoscritti, non potendosi prescindere, come vorrebbe fare parte appellante, dal valutare lo stato della contrattazione collettiva applicabile ratione temporis al caso di specie.
La circostanza in base alla quale il datore di lavoro, in occasione del primo rinnovo contrattuale, dopo aver concesso l'erogazione di un superminimo individuale, non abbia disposto l'assorbimento del medesimo, non rilevava ai fini dell'accertamento della natura del trattamento corrisposto, atteso che detta condotta non cristallizza per il futuro il comportamento del datore di lavoro, dovendo essere circoscritta al contratto collettivo cui si riferisce.
In sintesi, ad ogni nuovo accordo collettivo (e conseguente, adeguamento retributivo) corrisponde una modifica degli assetti contrattuali che consente al datore di lavoro di rinnovare, tempo per tempo, la riflessione in ordine all'opportunità di mantenere il precedente comportamento (e dunque consentire il cumulo), ovvero di esercitare l'assorbimento, facoltà che, oltre ad essere riconosciuta in virtù di un principio generale dell'ordinamento, è nel caso di specie cristallizzata nella stessa lettera di riconoscimento dell'emolumento al , nella quale era stata espressamente prevista la natura Parte_1 assorbibile dell'emolumento. In tal senso si era pronunciata la Suprema Corte escludendo l'esistenza di un diritto quesito al mantenimento dell'assegno ad personam e l'insuscettibilità di una sua riforma in pejus, senza che potesse assumere rilievo – in assenza di ulteriori riscontri – la condotta del datore di lavoro che, in una fase precedente all'assorbimento, abbia continuato ad erogare l'emolumento aggiuntivo pur in concomitanza dei miglioramenti economici contrattuali e legali (così Cass. Sez. Lav. n. 24643 del 3.12.2015).
Nel caso di specie il datore di lavoro aveva legittimamente esercitato il potere di disporre dell'assorbimento parziale del trattamento economico erogato ad personam con riferimento al contratto collettivo del 2013, come rinnovato, nella parte economica, nel novembre 2017. Ha richiamato, sulla questioni, numerosi precedenti della giurisprudenza di merito emessisul territorio nazionale che avevano ribadito il principio secondo il quale non assume rilievo– in assenza di ulteriori riscontri – la condotta del datore di lavoro che, in una prima fase, ha continuato ad erogare l'emolumento aggiuntivo pur in concomitanza dei miglioramenti economici contrattuali e legali.
Inoltre non vi erano nella fattispecie ulteriori riscontri da cui poter affermare che le parti avevano consensualmente mutato la natura della erogazione da superminimo assorbibile espressamente convenuta nel contratto di assunzione, in compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente, come tale sorretto da un autonomo titolo;
ed l'appellante non aveva nemmeno allegato che nel caso di specie erano sopravvenuti in corso di rapporto particolari meriti o una maggiore onerosità della prestazione lavorativa, come detto limitandosi ad insistere unicamente sul pagamento della somma anche a seguito dei sopravvenuti aumenti contrattuali.
6.1 Avuto riguardo al secondo motivo ha contestato l'asserzione di parte appellante secondo cui avrebbe menzionato il CCNL una sola volta, essendo di palese evidenza il CP_1 continuo richiamo operato dalla Società alla contrattazione collettiva nei propri scritti difensivi. Il CCNL del 2013, cui afferisce l'art. 41 richiamato dal Tribunale di Padova, era stato, inoltre, versato in atti dalla Società, a conferma dell'assoluta rilevanza probatoria attribuita a tale documento, mentre non potevano dirsi idonee a supportare l'adempimento dell'onere probatorio in capo al lavoratore le buste paghe prodotte, dalle quali non era dato desumere
4 in alcun modo la non assorbibilità dell'emolumento oggetto del presente giudizio che, al contrario, avrebbe dovuto essere puntualmente provata dall'odierno appellante. La giurisprudenza, sul punto, richiede che venga provata con un certo rigore dal lavoratore la sussistenza di fatti capaci di esprimere in modo univoco la volontà delle parti nel senso della non assorbibilità dei superminimi anche rispetto ai successivi aumenti tabellari. L'appellante non si sarebbe dovuto limitare ad elencare i contratti collettivi, meramente allegandoli, ma avrebbe dovuto provare inequivocabilmente la sussistenza del credito rivendicato attraverso un confronto tra le tabelle retributive previste, di volta in volta, dai rinnovi contrattuali e il trattamento economico corrisposto all'appellante, tanto da poter presumere che il datore di lavoro abbia, comunque, deciso di conservare il quantum del superminimo erogato.
6.2 Quanto al terzo motivo (richiamo improprio all'istituto della prassi aziendale) l'origine della corresponsione del superminimo – la cui fonte, lo si ribadisce, non era mai stata prodotta dall'allora ricorrente in via monitoria – era da ricercarsi nel contratto individuale di lavoro e non in quello collettivo o in un uso aziendale.
Il Giudicante aveva ineccepibilmente interpretato il contratto individuale di lavoro alla luce dell'art. 1362 c.c. valutando il comportamento complessivo dalla società tenuto posteriormente alla conclusione del contratto, valorizzando la direzione aziendale intrapresa con gli accordi collettivi stipulati nel 2013 e nel 2017. Nonostante l'appellante avesse negato la rilevanza assunta dalla contrattazione collettiva nel caso di specie, non v'è chi non veda come ad ogni nuovo accordo collettivo (e conseguente, adeguamento retributivo) corrisponda una modifica degli assetti normativi e contrattuali.
Tale modifica consente al datore di lavoro di rinnovare, tempo per tempo, la riflessione in ordine all'opportunità di mantenere il precedente comportamento (e dunque consentire il cumulo), ovvero di esercitare l'assorbimento, facoltà che, oltre ad essere riconosciuta in virtù di un principio generale dell'ordinamento, era, nel caso di specie, cristallizzata nella stessa lettera di riconoscimento dell'emolumento al , nella quale, come detto, Parte_1 era stata espressamente prevista la natura assorbibile dell'emolumento. Il primo Giudice non aveva operato una deroga in pejus e sostituito le pattuizioni collettive a quelle individuali, ma aveva proceduto unicamente ad un'interpretazione organica, più che corretta, delle disposizioni pattizie regolanti i rapporti tra le parti.
6.3 Quanto alla presunta violazione dell'art. 421 cpc, di cui al quarto motivo, la società appellata ha evidenziato che per poter sostenere lo svolgimento di mansioni superiori parte appellante avrebbe dovuto ottenere una pronuncia di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria volta ad attestare il decantato superiore livello e ciò senza considerare, peraltro, l'assoluta inconferenza dell'affermazione in parola rispetto all'oggetto di cui si discute che ha ad oggetto emolumenti retributivi e non le mansioni svolte dal lavoratore. D'altro canto lo stesso appellante aveva rilevato che “quando la Società ha inteso gratificare il dipendente, lo ha fatto con speciali premi, corrisposti una tantum e di importo variabile”, allegando altresì gli speciali riconoscimenti versatigli dalla Società, negando, pertanto, la natura premiale dell'emolumento in oggetto. Correttamente il Giudice di prime cure, ritenuta la natura documentale della causa, aveva rigettato le richieste istruttorie avanzate da controparte, stante l'assoluta irrilevanza delle questioni dedotte nonché la totale inammissibilità delle formulazioni adottate.
Nello specifico, il ha lamentato la violazione, da parte di , delle Parte_1 CP_1 clausole di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto di lavoro mentre risultava indubbia la correttezza dell'operato della Società avendo la stessa agito sempre nella massima trasparenza ed avendo, sin dal principio, specificato la natura assorbibile del superminimo attribuito al lavoratore a far data dal dicembre 2003.
5 L'appellante, lungi dal fornire documentazione suffragante le proprie affermazioni, si era limitata ad asserire la non genuinità della lettera allegata da parte appellata che, invece, era stata regolarmente consegnata al Sig. , il quale si era ben guardato dal produrla, Parte_1 nella consapevolezza che ciò avrebbe confutato ogni sua pretesa mentre avuto riguardo alla quantificazione ex adverso operata nell'ambito del giudizio di primo grado, le somme pretese risultavano prive della necessaria specificità ed erano stati assolutamente omessi i criteri di computo e le modalità di calcolo in base ai quali si era pervenuti a tali determinazioni.
7. L'appello è, con riferimento al primo ed assorbente motivo di gravame, fondato e, come tale, deve essere accolto.
8. Occorre premettere, come d'altronde affermato dal giudice di prime cure e come pure le parti dimostrano di condividere, che qualunque superminimo riconosciuto in favore del lavoratore, fatta salva la ricorrenza delle ipotesi descritte sempre nella sentenza impugnata, abbia per sua natura la caratteristica dell'assorbibilità, cosicchè certamente di limitato rilievo è la circostanza della inutilizzabilità della missiva di con la quale la CP_1 datrice di lavoro avrebbe provveduto ad attribuire all'appellante il superminimo di cui si discute, espressamente qualificandolo come assorbibile.
8.1 Ciò detto deve essere rilevato come punto nodale della controversia -fermo restando, per quanto sopra, che in assenza di prova difforme il superminimo di cui si discute deve essere considerato assorbibile – attiene quindi alla ricostruzione della volontà delle parti per come originariamente formatasi ovvero per come evolutasi nel corso dello svolgimento del rapporto. Posto quanto sopra reputa il Collegio che nel caso di specie sussistono sufficienti indici di fatto, la cui congiunta lettura consente di ricostruire la volontà delle parti in termini di non assorbibilità del superminimo attribuito al . Parte_1
8.2 Deve innanzi tutto essere rilevato come nel corso di tutte le COparte_1 (molteplici) tornate contrattuali (collettive), nell'ambito delle quali è indiscusso che il CCNL abbia determinato un miglioramento retributivo in favore dei dipendenti del settore e, quindi, anche del , non abbia mai assorbito la retribuzione individualmente Parte_1 riconosciuta all'appellante ed astrattamente erosa dall'innalzamento retributivo. Tale dato, certamente coerente con la natura non assorbibile del superminimo, peraltro manifestatosi già nell'ambito della tornata contrattuale del 2004 è certamente indicativo di una iniziale volontà delle parti di ritenere cumulabile il superminimo di cui è lite.
Parimenti indicativo, nel medesimo senso sopra indicato, è che il superminimo in questione non sia stato assorbito per almeno altri 10 anni, non essendo stato eroso neppure nel 2006, nel 2008, nel 2010 e nel 2011 in occasione delle successive -per come descritte dalla parte appellante sul punto non avversata dalla parte appellata – tornate contrattuali. Mentre nel corso del 2013 le parti sociali avevano esplicitamente concordato, in relazione agli aumenti retributivi previsti in CCNL, la regola della cumulabilità, regola della cumulabilità tuttavia concordata (cfr art 41, co 4, CCNL anno 2013) solo rispetto agli aumenti retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva (anzianità/aumenti periodici), ben diverso è stato il contegno adottato dalla società in relazione alla distinta pattuizione individuale (doc 2 opponente).
Posto che la contrattazione collettiva del 2013 aveva lasciato impregiudicata la regolamentazione del cumulo del superminimo in occasione dei passaggi di livello in senso contrario alla pattuizione individuale del 2003, la scelta di mantenerlo è univocamente indicativa della volontà di modificare l'iniziale pattuizione senza che l'allegazione della società opponente circa l'estensione ad altre posizioni lavorative dello stesso meccanismo
6 di cumulo in occasione del passaggio di livello (pag 3 punto 3.4 dell'opposizione) possa rilevare. Per altro si tratta di affermazione priva di riscontro probatorio con riguardo all'estensione soggettiva e smentita con riferimento all'eccezionalità in ragione del mantenimento del cumulo negli anni immediatamente successivi, fino al 2018 quando venne operato.
Una simile vicenda, che di fatto ha determinato il cumulo tra superminimo e miglioramenti retributivi via via susseguitisi per circa 15 anni, ha evidentemente riguardato aspetti prettamente individuali del rapporto di lavoro e non certo quelli, quali la determinazione della retribuzione da adeguare per tutti i lavoratori al costo della vita, per così dire eterodeterminati e mediati attraverso la contrattazione collettiva. Anche il fatto che il datore di lavoro, in relazione ad un aumento della retribuzione che era determinato da una vicenda strettamente correlata al singolo lavoratore quale una progressione di carriera, abbia reiterato la regola della non assorbibilità, si palesa quale inequivocabile indice della volontà delle parti di ritenere il superminimo cumulabile come in effetti lo è stato per 15 anni, in tal modo anche palesandone la connessione ad una qualche caratteristica propria del lavoratore che lo caratterizzava nonostante l'aumentata qualifica e conseguente aumentata retribuzione.
Una caratteristica personale che, pertanto, meritava e merita uno speciale riconoscimento retributivo non assorbibile.
Si richiama su questione sovrapponibile il precedente di questa Corte emesso nel giudizio iscritto al n. 380/2021 RG.
8.3 Nella nota di attribuzione del superminimo, pur dandosi atto della assorbibilità dell'emolumento in questione, si specifica che lo stesso viene concesso a titolo personale (e dunque riferibile al solo ), in misura fissa (rimasta tale nel lungo arco temporale Parte_1 sino alla revoca da parte della società), non indirizzata a particolari soggetti ovvero ad una precisa categoria di persone e dunque presumibilmente collegato e connesso a particolari riconoscimenti che si intendevano evidentemente attribuire al dipendente.
Va rilevato, inoltre, che in occasione del riconoscimento di alcuni incentivi economici di natura premiale (nell'anno 2012) l'emolumento di cui si discute è stato sempre regolarmente erogato e mantenuto nella cifra fissa originariamente indicata, così restando indipendente anche da qualsiasi voce premiale (oltre che dalle maggiorazioni retributive intervenute nel corso degli anni).
9. Per quanto sopra rappresentato deve quindi trovare accoglimento la domanda del con conseguente riforma della pronuncia impugnata. Parte_1
10. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate tra le parti in ragione della peculiarità e controvertibilità della vicenda e dei differenti orientamenti della giurisprudenza sul tema di causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 480/2019 pronunciato dal COparte_1 Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova e per l'effetto condanna la società al pagamento della somma di cui all'originario decreto ingiuntivo;
2) compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 16 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
7 Dott. Nicola Armienti
8
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio