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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/12/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3721/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NA SOLLAZZO Presidente dott. Giovanna SANFRATELLO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3721/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAROTTA MICHELE Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. CAROTTA MICHELE
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto a: cessazione effetti civili.
Conclusioni di parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
comandando all'Ufficiale Giudiziario di voler annotare la Sentenza nei Registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di Monticello Conte Otto, anno 2011, parte 2, serie A n. 2.
2. Autorizzarsi i coniugi a continuare a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con la libertà per entrambi di fissare la propria residenza dove credano.
3. Nulla a titolo di reciproco mantenimento essendo i coniugi economicamente autosufficienti e pagina 1 di 3 non avendo dunque nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
4. Spese, competenze professionali e rimborso spese generali al 15% completamente rifusi, solo in caso di resistenza”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace dichiarato alla udienza del 20 novembre 2025.
Conclusioni del pubblico ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni del ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/9/2024, , premesso di aver contratto matrimonio nel Parte_1
Comune di Monticello Conte Otto il 16/4/2011 con trascritto nel registro degli atti Controparte_1 del Comune di Monticello Conte Otto, atto n. 2, parte II, serie A, anno 2011; che dall'unione non nascevano figli;
che la coppia entrava in irreversibile crisi al punto da separarsi consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Vicenza n. 8932/2021 del 14/7/2021; chiedeva all'intestato
Tribunale che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e la contumacia è stata dichiarata alla udienza del
20/11/2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c.. In detta sede, il procuratore di parte attrice insisteva per l'accoglimento del ricorso. Il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
La domanda di divorzio di parte attrice va senz'altro accolta, posto che:
(i) è decorso il termine di legge tra il decreto di omologa n. 8932/2021 del 14/7/2021 e la data di deposito del ricorso;
(ii) la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge, ed è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
(iii) risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
(iv) nessuna statuizione economica è chiesta al Tribunale in relazione al rapporto tra i coniugi.
Nulla sulle spese di lite data la mancata costituzione in giudizio del convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 16/4/2011, trascritto nel registro degli atti del Comune di Monticello Conte Otto, al Controparte_1
pagina 2 di 3 n. 2, parte II, serie A, anno 2011.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Monticello Conte Otto, al n. 2, parte II, serie A, anno 2011.
3. NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 23/12/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi Il Presidente
NA LL
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NA SOLLAZZO Presidente dott. Giovanna SANFRATELLO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3721/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAROTTA MICHELE Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. CAROTTA MICHELE
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
In punto a: cessazione effetti civili.
Conclusioni di parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
comandando all'Ufficiale Giudiziario di voler annotare la Sentenza nei Registri dello Stato CP_1
Civile del Comune di Monticello Conte Otto, anno 2011, parte 2, serie A n. 2.
2. Autorizzarsi i coniugi a continuare a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con la libertà per entrambi di fissare la propria residenza dove credano.
3. Nulla a titolo di reciproco mantenimento essendo i coniugi economicamente autosufficienti e pagina 1 di 3 non avendo dunque nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
4. Spese, competenze professionali e rimborso spese generali al 15% completamente rifusi, solo in caso di resistenza”.
Conclusioni di parte convenuta: contumace dichiarato alla udienza del 20 novembre 2025.
Conclusioni del pubblico ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni del ricorrente.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/9/2024, , premesso di aver contratto matrimonio nel Parte_1
Comune di Monticello Conte Otto il 16/4/2011 con trascritto nel registro degli atti Controparte_1 del Comune di Monticello Conte Otto, atto n. 2, parte II, serie A, anno 2011; che dall'unione non nascevano figli;
che la coppia entrava in irreversibile crisi al punto da separarsi consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Vicenza n. 8932/2021 del 14/7/2021; chiedeva all'intestato
Tribunale che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e la contumacia è stata dichiarata alla udienza del
20/11/2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c.. In detta sede, il procuratore di parte attrice insisteva per l'accoglimento del ricorso. Il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
* * *
La domanda di divorzio di parte attrice va senz'altro accolta, posto che:
(i) è decorso il termine di legge tra il decreto di omologa n. 8932/2021 del 14/7/2021 e la data di deposito del ricorso;
(ii) la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge, ed è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
(iii) risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
(iv) nessuna statuizione economica è chiesta al Tribunale in relazione al rapporto tra i coniugi.
Nulla sulle spese di lite data la mancata costituzione in giudizio del convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 16/4/2011, trascritto nel registro degli atti del Comune di Monticello Conte Otto, al Controparte_1
pagina 2 di 3 n. 2, parte II, serie A, anno 2011.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Monticello Conte Otto, al n. 2, parte II, serie A, anno 2011.
3. NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 23/12/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi Il Presidente
NA LL
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