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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7955/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA IE Presidente
IL SI UD
FA LA UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7955/2025, vertente
Tra
Parte_1 nato a [...] il [...]
e
, Parte_2 nata in [...] il [...] entrambi con il patrocinio degli avv.ti Desiree' Capobianchi e Francesca Caldaroni
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio celebrato in Roma in data 13 luglio 2007. Le parti hanno riferito che dalla loro unione sono nati i figli (n. il 20 dicembre 2007) Per_1
e (n. il 12 maggio 2009) e hanno poi rappresentato di essersi Per_2
separati nell'anno 2012 con decreto di omologazione emesso dal
Tribunale di Roma in data 16 ottobre 2012.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025 le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Roma, il 13.7.2007 e trascritto sul registro degli atti di
matrimonio del Comune di Roma, atto 01066, parte 1, serie
03;
2. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
e , con collocamento prevalente di presso Per_2 Per_1
l'abitazione paterna, mentre manterrà il Per_2
collocamento paritario e alternato tra i due genitori, già
adottato di fatto da circa due anni e con espressa statuizione
che:
2.1 La Sig.ra durante la settimana, ivi compresi il Pt_2
sabato e la domenica, a sua discrezione compatibilmente
con gli impegni e le esigenze di entrambi i genitori e della
2 minore stessa, potrà vedere ed avere con sé la figlia
. Gli orari di visita e prelievo sono stabiliti di volta Per_1
in volta previa comunicazione telefonica e/o e-mail o
Whatsapp anticipata al Sig. Pt_1
Il figlio , a settimane alterne, trascorrerà periodi di Per_2
tempo paritari con l'uno o l'altro genitore, allo stato due
settimane con ciascun genitore.
2.2 Con modalità concordate dai coniugi, annualmente e con
congruo anticipo, compatibilmente con i periodi di ferie dei
genitori, i figli minori trascorreranno con questi ultimi le
festività riconosciute civili e religiose (alternandole
annualmente) e le vacanze scolastiche;
poiché sono ancora
vivi i soli nonni materni ( e CP_1 Controparte_2
), i coniugi concordano che il pranzo di Natale
[...]
(25 dicembre) e il pranzo del giorno di Pasqua siano trascorsi
dalla prole con i nonni.
3. disporre che la Sig.ra provvederà a versare per la Pt_2
figlia il contributo diretto per il Persona_3
mantenimento mensile dell'importo di € 100,00 (Euro
cento/00) soggetto a rivalutazione monetaria annuale sulla
base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con
decorrenza al 20.12.2025 e per i mesi successivi (dal mese
di gennaio 2025) con versamento entro il 5 di ogni mese.
3 Ai fini della corresponsione del mantenimento,
successivamente al compimento del diciottesimo anno della
figlia, entro il mese di dicembre 2025, la Sig.ra Pt_2
provvederà all'apertura di un conto corrente intestato a
presso sede Persona_3 Controparte_3
di Roma, Via Solferino n. 20/26, comprensivo di un PAC
(Piano di Accumulo Capitale) e con l'impegno ulteriore di
aggiornare il Fondo, eventualmente periodicamente, in base
alle migliori soluzioni presenti sul mercato, dandone avviso
scritto al padre.
Con il collocamento paritetico di i Sigg.ri Persona_4
e e Parte_1 Parte_3
provvederanno ciascuno al Parte_2
mantenimento diretto del minore nei giorni e/o periodi di
propria spettanza;
4. disporre che le spese straordinarie, disciplinate dal
protocollo adottato dal Tribunale di Roma, saranno ripartite
tra i coniugi come segue: 67% a carico di Parte_1
e 33% a carico di
[...] Parte_2
Per la regolamentazione delle spese ordinarie e
straordinarie, che si renderanno necessarie per i figli
e , si richiamano le condizioni già stabilite Per_1 Per_2
negli accordi di separazione di cui al verbale dell'11.10.2012
cui si rimanda espressamente.
4 5. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al
proprio mantenimento, dando atto che qualsiasi rapporto
economico intercorrente tra gli stessi è stato compiutamente
definito con reciproca soddisfazione e che ciascuno dei
coniugi, da tempo, sta pagando le bollette afferenti alle
utenze delle rispettive abitazioni.”
Quanto alla domanda principale ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 13 luglio
2007, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal
Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse dei figli ancora minorenni, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Quanto in particolare alla condizione di cui al punto 2.1), non si ritiene,
in linea di principio, che la dimora alternata del minore Per_2
“esprima al meglio la logica di parità genitoriale cui si ispira l'attuale disciplina”, così come invece affermano i ricorrenti. Tuttavia, nel caso concreto, tenuto conto del fatto che la frequentazione alternata della dimora materna e della dimora paterna sono da anni consolidate tra
5 le parti e il figlio, che ha compiuto sedici anni, si deve ritenere che l'accordo raggiunto sia nell'interesse del minore, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori;
del resto, non può trascurarsi che l'accordo raggiunto eviterà il perpetuarsi di una separazione giudiziale, che rischierebbe di accentuare i dissapori e le tensioni tra le parti, ai danni degli stessi minori.
Le pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio hanno valenza meramente negoziale.
Spese della lite compensate.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data
13 luglio 2007 tra nato a [...] il 27 marzo Parte_1
1975, e nata a [...] il 19 Parte_2
febbraio 1970; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 01066, parte 1, serie 03, anno
2007;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale
6 dello Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 1° dicembre 2025
Il UD relatore
FA LA
Il Presidente
MA IE
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA IE Presidente
IL SI UD
FA LA UD
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7955/2025, vertente
Tra
Parte_1 nato a [...] il [...]
e
, Parte_2 nata in [...] il [...] entrambi con il patrocinio degli avv.ti Desiree' Capobianchi e Francesca Caldaroni
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio celebrato in Roma in data 13 luglio 2007. Le parti hanno riferito che dalla loro unione sono nati i figli (n. il 20 dicembre 2007) Per_1
e (n. il 12 maggio 2009) e hanno poi rappresentato di essersi Per_2
separati nell'anno 2012 con decreto di omologazione emesso dal
Tribunale di Roma in data 16 ottobre 2012.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025 le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Roma, il 13.7.2007 e trascritto sul registro degli atti di
matrimonio del Comune di Roma, atto 01066, parte 1, serie
03;
2. disporre l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
e , con collocamento prevalente di presso Per_2 Per_1
l'abitazione paterna, mentre manterrà il Per_2
collocamento paritario e alternato tra i due genitori, già
adottato di fatto da circa due anni e con espressa statuizione
che:
2.1 La Sig.ra durante la settimana, ivi compresi il Pt_2
sabato e la domenica, a sua discrezione compatibilmente
con gli impegni e le esigenze di entrambi i genitori e della
2 minore stessa, potrà vedere ed avere con sé la figlia
. Gli orari di visita e prelievo sono stabiliti di volta Per_1
in volta previa comunicazione telefonica e/o e-mail o
Whatsapp anticipata al Sig. Pt_1
Il figlio , a settimane alterne, trascorrerà periodi di Per_2
tempo paritari con l'uno o l'altro genitore, allo stato due
settimane con ciascun genitore.
2.2 Con modalità concordate dai coniugi, annualmente e con
congruo anticipo, compatibilmente con i periodi di ferie dei
genitori, i figli minori trascorreranno con questi ultimi le
festività riconosciute civili e religiose (alternandole
annualmente) e le vacanze scolastiche;
poiché sono ancora
vivi i soli nonni materni ( e CP_1 Controparte_2
), i coniugi concordano che il pranzo di Natale
[...]
(25 dicembre) e il pranzo del giorno di Pasqua siano trascorsi
dalla prole con i nonni.
3. disporre che la Sig.ra provvederà a versare per la Pt_2
figlia il contributo diretto per il Persona_3
mantenimento mensile dell'importo di € 100,00 (Euro
cento/00) soggetto a rivalutazione monetaria annuale sulla
base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con
decorrenza al 20.12.2025 e per i mesi successivi (dal mese
di gennaio 2025) con versamento entro il 5 di ogni mese.
3 Ai fini della corresponsione del mantenimento,
successivamente al compimento del diciottesimo anno della
figlia, entro il mese di dicembre 2025, la Sig.ra Pt_2
provvederà all'apertura di un conto corrente intestato a
presso sede Persona_3 Controparte_3
di Roma, Via Solferino n. 20/26, comprensivo di un PAC
(Piano di Accumulo Capitale) e con l'impegno ulteriore di
aggiornare il Fondo, eventualmente periodicamente, in base
alle migliori soluzioni presenti sul mercato, dandone avviso
scritto al padre.
Con il collocamento paritetico di i Sigg.ri Persona_4
e e Parte_1 Parte_3
provvederanno ciascuno al Parte_2
mantenimento diretto del minore nei giorni e/o periodi di
propria spettanza;
4. disporre che le spese straordinarie, disciplinate dal
protocollo adottato dal Tribunale di Roma, saranno ripartite
tra i coniugi come segue: 67% a carico di Parte_1
e 33% a carico di
[...] Parte_2
Per la regolamentazione delle spese ordinarie e
straordinarie, che si renderanno necessarie per i figli
e , si richiamano le condizioni già stabilite Per_1 Per_2
negli accordi di separazione di cui al verbale dell'11.10.2012
cui si rimanda espressamente.
4 5. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al
proprio mantenimento, dando atto che qualsiasi rapporto
economico intercorrente tra gli stessi è stato compiutamente
definito con reciproca soddisfazione e che ciascuno dei
coniugi, da tempo, sta pagando le bollette afferenti alle
utenze delle rispettive abitazioni.”
Quanto alla domanda principale ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 13 luglio
2007, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal
Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse dei figli ancora minorenni, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
Quanto in particolare alla condizione di cui al punto 2.1), non si ritiene,
in linea di principio, che la dimora alternata del minore Per_2
“esprima al meglio la logica di parità genitoriale cui si ispira l'attuale disciplina”, così come invece affermano i ricorrenti. Tuttavia, nel caso concreto, tenuto conto del fatto che la frequentazione alternata della dimora materna e della dimora paterna sono da anni consolidate tra
5 le parti e il figlio, che ha compiuto sedici anni, si deve ritenere che l'accordo raggiunto sia nell'interesse del minore, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori;
del resto, non può trascurarsi che l'accordo raggiunto eviterà il perpetuarsi di una separazione giudiziale, che rischierebbe di accentuare i dissapori e le tensioni tra le parti, ai danni degli stessi minori.
Le pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del divorzio hanno valenza meramente negoziale.
Spese della lite compensate.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data
13 luglio 2007 tra nato a [...] il 27 marzo Parte_1
1975, e nata a [...] il 19 Parte_2
febbraio 1970; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 01066, parte 1, serie 03, anno
2007;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale
6 dello Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 1° dicembre 2025
Il UD relatore
FA LA
Il Presidente
MA IE
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