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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 148/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 148 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022
T R A
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ), anche in proprio quale socio di Parte_1 C.F._1
con il patrocinio, sia Parte_1 congiuntamente che disgiuntamente, dell'avv. LOPES SANTO (C.F. ) e C.F._2 dell'avv. DI NATALE MAURO (C.F. ); C.F._3
(C.F. ) quale socio di Parte_2 C.F._4 [...] con il patrocinio dell'avv. DI NATALE MAURO (C.F. Parte_1
); C.F._3
PARTI ATTRICI/OPPONENTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, (C.F. con il patrocinio dell'avv. LA BIUNDA P.IVA_2
SALVATORE ). C.F._5
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
PREMESSO CHE
L - premesso di essere creditrice della Controparte_1 somma di € 8.021,10 nei confronti della società per il mancato pagamento Parte_1
della fornitura di 31.840 Kg di grano duro - ha introdotto il giudizio monitorio n. 664/2020 RG nell'ambito de quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 447/2021 con il quale il Tribunale di Enna ha ingiunto agli odierni opponenti di pagare, nei termini di legge, la somma di € 8.021,10, oltre
1 interessi come in domanda dal dovuto sino all'effettivo pagamento e oltre le spese del procedimento, liquidate in € 145,50 per spese vive ed € 350,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Avverso il suddetto provvedimento Parte_1
E hanno proposto opposizione confidando
[...] Parte_1 Parte_2 nell'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, reiectis adversis, in accoglimento della proposta opposizione,- dire e dichiarare, per i motivi suesposti,
l'inesistenza del credito oggetto di ingiunzione non essendovi alcuna prova dell'effettuazione delle asserite forniture e, solo per scrupolo difensivo, in via meramente subordinata, dire e dichiarare
l'erroneità del credito ingiunto mancando la prova sia della riferita quantità consegnata, che delle modalità di determinazione del prezzo applicato e, pertanto, della sussistenza del credito ingiunto nell'importo oggetto del decreto opposto;
conseguentemente, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 447/2021, R.G. 664/2020, emesso in data 09/11/2021 dal
G.O.P del Tribunale di Enna – dott. Pier Maria Carà -, depositato in cancelleria in data 16/11/2021.
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio dal distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori”.
Parte opponente ha dedotto:
- di avere intrattenuto con l' prima del 2017 dei rapporti Controparte_1
commerciali regolarmente definiti e, di non avere successivamente concluso alcun contratto o accordo avente ad oggetto la fornitura di grano;
- che la pretesa creditoria vantata dall'opposta, fondata sulla fattura n.24 del 30.10.2019 afferente diverse forniture di grano duro consegnato secondo quanto indicato negli allegati documenti di trasporto n. 17-18-19/2017 e 8/2018, sarebbe infondata atteso che la stessa non avrebbe effettuato la fornitura delle quantità di grano indicato nei DDT, di cui ha disconosciuto la relativa sottoscrizione in quanto non riconducibile né al legale rappresentante della società, né ad alcun socio o comunque ad altri soggetti riconducibili alla società, risultando pure privi del timbro sociale;
- che a conferma di quanto sopra deve considerarsi come tra i DDT allegati ve ne siano due (18 e 19 del 17.06.2017) dai quali risulta la consegna di grano nello stesso giorno 17.06.2017, scelta incomprensibile oltre che antieconomica considerata anche la quantità di grano indicato;
- che non risulta comprensibile come a fronte della fornitura avvenuta nel 2017/2018 l'opposta abbia atteso fino al mese di ottobre 2019 per emettere la relativa fattura;
- che il prezzo del grano indicato in fattura è sempre lo stesso pari ad € 0,245 al KG, risultando invece, notorio come lo stesso sia interessato da notevoli oscillazioni di anno in anno e, comunque, non corrisponderebbe al prezzo di mercato in vigore negli anni considerati;
2 - che la fattura di vendita non costituirebbe prova della pretesa creditoria in quanto atto di formazione unilaterale.
Si è costituita in giudizio l' rassegando le Controparte_1 seguenti conclusioni “IN VIA PRELIMINARE Autorizzare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del D.I. opposto per le motivazioni sopra spiegate. NEL MERITO 2. Rigettare
l'opposizione, in quanto priva di fondamento per le ragioni espresse nel contesto della presente comparsa, e, per l'effetto, confermare integralmente il D.I. opposto e/o, comunque, confermare in toto la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'opposta, condannando parte opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre agli interessi moratori e alle spese del procedimento monitorio.
3. In subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme risultanti dovute all'esito del presente giudizio, ivi inclusi gli interessi moratori corrispondenti.
4. Con vittoria di spese
e compenso di causa”.
Parte opposta ha dedotto:
- che contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti la pretesa creditoria azionata in via monitoria risulterebbe fondata sulla base della documentazione in atti e confermata dalla circostanza che la on ha mai contestato la fattura elettronica n. 24/2019, così come non ha neppure Parte_1
riscontrato la diffida del 22.01.2020;
- di avere sin da subito, dopo la consegna della merce, richiesto il pagamento alla Parte_1 del grano duro consegnato e di avere temporeggiato nell'invio della fattura perché così richiesto dai soci a causa di difficoltà economiche e, di averla emessa nell'ottobre del 2019 quando gli opponenti gli hanno comunicato di potere provvedere all'emissione della fattura al prezzo del grano di ottobre
2019 e che avrebbero immediatamente provveduto al pagamento;
- che in diverse occasioni le parti si sono incontrate al fine di raggiungere un accordo transattivo;
- che il grano indicato nella fattura oggetto di causa è stato integralmente consegnato presso la sede del er come indicato negli allegati DDT , nello specifico, il grano è stato ritirato Parte_1 presso il terreno aziendale del dr in contrada Rossi- Piano Comuni e trasportato presso il CP_1
e qui alla presenza del sig. , di , Parte_1 CP_1 Parte_1
e di altri soggetti, si è provveduto a pesare sul bilico aziendale il camion carico di grano, così determinando il quantitativo di grano ricevuto dal come documentato dai cartellini di pesatura CP_1
della società debitrice.
Ritenuti, all'udienza di prima comparizione, insussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo richiesta dall'AZIENDA opposta, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c..
3 È stata anche formulata dal Giudice una proposta conciliativa ex art. 185 bis c. p. c. che prevedeva il
“pagamento da parte della , , Parte_1 Parte_1 Parte_2 in solido tra loro, di euro 4000,00 per le causali di cui alla domanda ed euro 900,00 oltre accessori come per legge per spese processuali e spese del monitorio (per come già liquidate) in favore dell' ” (cfr. verbale di udienza del 17.1.2023). Controparte_1
Tale proposta, apparentemente condivisa dalle parti non è stata però definitivamente formalizzata e il processo è proseguito.
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per bonario componimento, la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale del convenuto e . Parte_1 Parte_2
Rigettate tutte le altre prove orali richieste, ordinata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. all'impresa attrice l'esibizione del registro acquisti della relativamente agli anni Parte_1 contabili 2019 e 2020, all'udienza del 6.11.2024 la causa è stata posta in decisione concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c, termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e termine di ulteriori 20 giorni per il deposito di comparse di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione non pare superfluo ricordare come con l'opposizione a decreto ingiuntivo viene introdotta una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, con inversione delle parti atteso che la loro posizione formale risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale. In particolare, l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Ciò riverbera sugli oneri probatori posti in capo alle parti dall'art. 2697 c.c.
Al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta la prova del fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cassazione civile, Sez. Unite n. 13533/2001).
Atteso che la società opposta in sede monitoria ha agito sulla base delle fatture e dei relativi documenti di trasporto, non sembra poi superfluo ricordare come la fattura rappresenti idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo (sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale); tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella
4 dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Ne consegue che, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, potendo rappresentare al più un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione (si veda Cassazione Civile, sez. III, 28/06/2010 n. 15383; Cass. civ., sez. III, 03/04/2008 n. 8549).
Si è, altresì, evidenziato – per quanto di rilievo nel presente giudizio - come "...nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla..." ( così Cass. civ., sez. III, 22.06.2007 n.
14594).
Premesso quanto sopra, nel giudizio de quo deve ritenersi che l'opposta
[...]
sulla quale per le suindicate ragioni grava il relativo onus Controparte_1
probandi - pur non avendo avanzato istanza di verificazione a fronte del disconoscimento dell'opponente - abbia fornito la prova della sussistenza della pretesa creditoria avanzata in via monitoria.
Ed, infatti, il quadro probatorio inizialmente costituito dalla fattura elettronica n.24 del 30.10.2019 regolarmente inviata alla debitrice opponente dal sistema di interscambio, regolarmente annotata nei registri delle fatture emesse e non corrisposte come da attestazione notarile ( doc. ti 5-6-7 comparsa con l'indicazione dei quattro documenti di trasposto 17-18 e 19/2017 e 8/2018 Parte_1
( doc.ti 8-9-10 e 11 comparsa , è stato integrato e completato dalle dichiarazioni Parte_1
rese dal legale rappresentante della in sede di interrogatorio formale e, dalle etichette Parte_1
di pesatura emesse dalla bilancia della società opposta non appena il grano duro è giunto presso la sede della Parte_1
Ed infatti, il legale rappresentante della , Parte_1 Parte_1 sentito all'udienza del 22.02.2024 in sede di interrogatorio formale deferitogli dall' CP_1
opposta ha confermato che:
[...]
- in data 16.06.2017 un dipendente della tale , con Parte_1 Persona_1 un camion della stessa società ha ritirato presso il terreno di proprietà di un carico CP_1
5 di frumento duro, che poi è stato nella stessa giornata trasportato presso il molino della
[...]
, dove lo stesso , alla presenza anche di Parte_1 Parte_1 CP_1
, ha provveduto alla pesatura sul bilico aziendale del camion carico di grano, così
[...] determinando il 12.350 KG il quantitativo di grano consegnato da e trattenuto presso CP_1
il molino. Peso confermato dalla etichetta di pesatura laddove si evince che sottraendo al peso lordo di 20400 kg comprensivo di camion e grano la tara, si è ottenuto il peso netto del grano duro di €
12.350;
- che in data 17.06.2017 ha consegnato a mezzo rimorchio agganciato al proprio CP_1
trattore gommato dallo stesso condotto presso la sede della n carico di frumento, Parte_1 che lo stesso , in presenza del e di Parte_1 CP_1 Persona_1
, ha provveduto alla pesatura sul bilico aziendale, secondo le modalità di cui sopra,
[...] determinando in 3.390 KG il quantitativo di grano consegnato dal al per CP_1 Parte_1 come confermato dall' etichetta di pesatura;
- che in data 17.06.2017 con un camion della a ritirato un Parte_2 Parte_1 carico di frumento presso il terreno di proprietà di , trasportandolo lo stesso giorno CP_1 presso il molino della ove, alla presenza del e di Parte_1 CP_1 Per_2
, ha provveduto alla pesatura risultando pari ad 8.010 KG il quantitativo di frumento
[...] consegnato dal l , per come confermato dall' etichetta di pesatura;
CP_1 Parte_1
- che in data 07.07.2018 con un camion della a ritirato un Parte_2 Parte_1 carico di frumento presso il terreno di proprietà di , trasportandolo lo stesso giorno CP_1 presso il molino della risultando all'esito della pesatura dallo stesso effettuata Parte_1 in 7.730 KG il quantitativo di frumento consegnato dal al , come CP_1 Parte_1 confermato dall' etichetta di pesatura.
Sulle medesime circostanze è stato sentito anche – sempre in sede di Parte_2
interrogatorio formale deferitogli dalla società opposta- il quale ha riferito di non essere a conoscenza del trasporto dei primi due quantitativi di grano presso la e di non di essersi Parte_1
occupato del trasporto della restante parte di grano. Tali dichiarazioni, comunque, pur non confermando la ricostruzione attorea – come invece riconosciuto dall'altro socio – neanche hanno negato integralmente la prospettazione attorea atteso che dalle dichiarazioni rese è emerso che non si è comunque occupato di alcuni carichi di grano. Parte_2
Notorio, poi, come “ l'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto
a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confidente e ad esclusivo favore del soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, da una parte ad un'altra, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo soggetto, diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte,
6 eventualmente affermative, dell'interrogato alle domande rivoltegli. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fà e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziati di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette ...” ( ex multis Cassazione civile sez. VI, 06/12/2021 n.38626).
Ne consegue che pur non potendo valere la confessione resa da - il Parte_1 quale ha confermato integralmente quanto sostenuto dall' sull'avvenuta Controparte_1 fornitura di grano duro - nei confronti dell'altro socio , sulla base del Parte_2
complessivo quadro probatorio emerso in corso di causa, valorizzando quanto riportato nelle etichette di pesatura (documenti propri della società debitrice emessi dalla bilancia in uso alla stessa presso il proprio molino), deve ritenersi provata la consegna del quantitativo di grano indicato nella fattura oggetto di causa.
Fornitura, altresì, confermata dall'assenza di tempestive contestazioni da parte della Pt_1
n seguito alla ricezione dalla fattura oggetto di causa, la quale è risultata, in seguito all'ordine
[...] di esibizione disposto ai sensi dell'art. 210 c. p. c. , regolarmente annotata nelle scritture contabili dell'opponente, segnatamente nel “Giornale di contabilità” degli anni 2019 -2020 e 2021.
Al riguardo deve darsi atto come la giurisprudenza di legittimità anche di recente ha ribadito come “ la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto …con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. …” ( ex multis Cass. civile n. 3581/2024) .
Al riguardo deve rilevarsi che il quantitativo grano consegnato è pari a 31480 Kg e non 31.840 kg come erroneamente indicato in atti dalle parti, quantitativo facilmente ricavabile dalla somma del peso netto indicato nelle quattro etichette di pesature versate in atti, perfettamente corrispondente a quello indicato sui documenti di trasporto e sulla fattura successivamente emessa.
Per tutto quanto argomentato, si deve ritenere provata la consegna dei quantitativi di grano per cui si
è chiesto il pagamento.
7 Occorre dunque verificare ed accertare la congruità del prezzo di vendita applicato in fattura dalla società opposta, non risultando provato che tale prezzo sia stato preventivamente concordato e risultando, altresì, intercorso del tempo tra il momento della consegna del grado duro presso la quello di emissione della fattura. Parte_1
Ai sensi dell'art. 1474 cod. civ. “se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. II Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato il prezzo si desume dai listini e dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina”.
Rispetto a tale previsione si è precisato che “… l'esistenza di un prezzo generalmente praticato è concepibile solo in riferimento alle cose generiche, e non anche a quelle specifiche, che, per la loro peculiare individualità, non sono suscettibili di prezzi uniformi, tali da poter fornire un sicuro parametro di riferimento” (così Cass. civ. sez. II n. 25804/2013), categoria in cui sicuramente può farsi rientrare il grado duro oggetto di causa.
Rileva ai fini della decisione anche il successivo art. 1498 cod. civ. che, sempre nell'ambito del contratto di compravendita, prevede al primo comma, come regola generale, che il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto e che, ai sensi del successivo comma, in mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
Posto che, nel caso in esame, le parti non hanno pattuito il prezzo del grano duro, per la sua determinazione ai sensi del secondo comma dell'art. 1474 cod. civ. deve aversi riguardo ai prezzi di mercato, trattandosi di merce abitualmente venduta dall'AZIENDA opposta operante nel settore della
“coltivazioni miste di cereali e ad altri seminativi” (visura camerale all. n. 1 comparsa responsiva).
Non risultando, altresì, concordato il termine e il luogo del pagamento e non avendo le parti dato prova dell'esistenza di usi diversi, ai sensi del secondo comma dell'art. 1498 cod. civ., deve ritenersi che il pagamento del grano duro sarebbe dovuto avvenire al momento della consegna presso la sede della dovendosi applicare il prezzo di mercato in vigore in quel momento. Parte_1
Prezzo da determinarsi in assenza di precise da parte della società opposta, secondo le indicazioni fornite dall'opponente.
Pertanto, il prezzo va determinato per il grano duro consegnato nel mese di giugno 2017 in € 0,2220 al kg, per cui a fronte della vendita di 23.750 kg di grano duro, il prezzo di vendita ammonta ad €
5.272,50.
Mentre per il grado duro venduto nel mese di luglio 2018 pari a 7730 KG deve applicarsi il prezzo di
€ 0,1975 al kg, per cui il prezzo di vendita va determinato in € 1.526,67.
8 La somma dovuta dal all'opposta Parte_1 Controparte_1
è dunque pari ad euro 6.799,17, su cui deve applicarsi l'IVA al 4% (euro 271,96) e
[...] riconoscersi gli interessi moratori calcolati al saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2002 decorrenti dal 10.12.2020, cioè, come richiesto dal ricorrente in seno al procedimento monitorio, dopo 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della fattura inviata all'odierno opponente (ex art. 4 del d.lgs. cit.).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti.
La liquidazione deve essere effettuata sulla base del D.M. 55/2014, come modificato dal successivo
D.M. 147/2022, sulla base del decisum, per le cause ricomprese nello scaglione da 5.2001 a € 26.000, sui valori minimi in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione in ordine al quantum della pretesa creditoria vantata dall'azienda opposta, della natura della causa e delle questioni affrontate ai fini della decisione.
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria, questa deve essere rigettata non essendo stati provati gli elementi costitutivi della pretesa.
La liquidazione giudiziale in via equitativa del danno richiesto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., infatti, può aver luogo nella sola ipotesi in cui sussista la prova - gravante a carico della parte che formula domanda risarcitoria - in ordine all'an ed al quantum del pregiudizio, ovvero tali elementi siano desumibili dagli atti di causa.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., pertanto, non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito, e dunque la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto.
Non sussistono altresì le condizioni per una condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. anche alla luce dei tentativi di conciliazione e di una valutazione complessiva della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 148/2022 R.G.
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 447/2021 emesso dal
Tribunale di Enna nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 664/2020;
- condanna gli opponenti, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_1 Parte_1
anche in proprio quale socio di
[...] Parte_1
e , tutti in solido fra loro, a corrispondere all'
[...] Parte_2 [...]
per le ragioni meglio esplicate in parte motiva la Controparte_2
somma di euro 6.799,17, oltre IVA al 4% (euro 271,96) e interessi moratori calcolati al saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2002 decorrenti dal 10.12.2020;
9 - condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'
[...]
: a) delle spese di lite pari ad € 2.540,00, oltre rimborso spese Controparte_2
generali, CPA ed IVA, come per legge se dovuta;
b) le spese del procedimento monitorio iscritto al n. 664/2020 pari ad euro 145,50 per spese vive ed euro 350,00 per spese processuali, oltre accessori di legge.
Enna, 18.2.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
10
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 148 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022
T R A
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ), anche in proprio quale socio di Parte_1 C.F._1
con il patrocinio, sia Parte_1 congiuntamente che disgiuntamente, dell'avv. LOPES SANTO (C.F. ) e C.F._2 dell'avv. DI NATALE MAURO (C.F. ); C.F._3
(C.F. ) quale socio di Parte_2 C.F._4 [...] con il patrocinio dell'avv. DI NATALE MAURO (C.F. Parte_1
); C.F._3
PARTI ATTRICI/OPPONENTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, (C.F. con il patrocinio dell'avv. LA BIUNDA P.IVA_2
SALVATORE ). C.F._5
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
PREMESSO CHE
L - premesso di essere creditrice della Controparte_1 somma di € 8.021,10 nei confronti della società per il mancato pagamento Parte_1
della fornitura di 31.840 Kg di grano duro - ha introdotto il giudizio monitorio n. 664/2020 RG nell'ambito de quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 447/2021 con il quale il Tribunale di Enna ha ingiunto agli odierni opponenti di pagare, nei termini di legge, la somma di € 8.021,10, oltre
1 interessi come in domanda dal dovuto sino all'effettivo pagamento e oltre le spese del procedimento, liquidate in € 145,50 per spese vive ed € 350,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Avverso il suddetto provvedimento Parte_1
E hanno proposto opposizione confidando
[...] Parte_1 Parte_2 nell'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate “ Voglia l'Ill.mo Giudice adito, reiectis adversis, in accoglimento della proposta opposizione,- dire e dichiarare, per i motivi suesposti,
l'inesistenza del credito oggetto di ingiunzione non essendovi alcuna prova dell'effettuazione delle asserite forniture e, solo per scrupolo difensivo, in via meramente subordinata, dire e dichiarare
l'erroneità del credito ingiunto mancando la prova sia della riferita quantità consegnata, che delle modalità di determinazione del prezzo applicato e, pertanto, della sussistenza del credito ingiunto nell'importo oggetto del decreto opposto;
conseguentemente, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 447/2021, R.G. 664/2020, emesso in data 09/11/2021 dal
G.O.P del Tribunale di Enna – dott. Pier Maria Carà -, depositato in cancelleria in data 16/11/2021.
- Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio dal distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori”.
Parte opponente ha dedotto:
- di avere intrattenuto con l' prima del 2017 dei rapporti Controparte_1
commerciali regolarmente definiti e, di non avere successivamente concluso alcun contratto o accordo avente ad oggetto la fornitura di grano;
- che la pretesa creditoria vantata dall'opposta, fondata sulla fattura n.24 del 30.10.2019 afferente diverse forniture di grano duro consegnato secondo quanto indicato negli allegati documenti di trasporto n. 17-18-19/2017 e 8/2018, sarebbe infondata atteso che la stessa non avrebbe effettuato la fornitura delle quantità di grano indicato nei DDT, di cui ha disconosciuto la relativa sottoscrizione in quanto non riconducibile né al legale rappresentante della società, né ad alcun socio o comunque ad altri soggetti riconducibili alla società, risultando pure privi del timbro sociale;
- che a conferma di quanto sopra deve considerarsi come tra i DDT allegati ve ne siano due (18 e 19 del 17.06.2017) dai quali risulta la consegna di grano nello stesso giorno 17.06.2017, scelta incomprensibile oltre che antieconomica considerata anche la quantità di grano indicato;
- che non risulta comprensibile come a fronte della fornitura avvenuta nel 2017/2018 l'opposta abbia atteso fino al mese di ottobre 2019 per emettere la relativa fattura;
- che il prezzo del grano indicato in fattura è sempre lo stesso pari ad € 0,245 al KG, risultando invece, notorio come lo stesso sia interessato da notevoli oscillazioni di anno in anno e, comunque, non corrisponderebbe al prezzo di mercato in vigore negli anni considerati;
2 - che la fattura di vendita non costituirebbe prova della pretesa creditoria in quanto atto di formazione unilaterale.
Si è costituita in giudizio l' rassegando le Controparte_1 seguenti conclusioni “IN VIA PRELIMINARE Autorizzare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del D.I. opposto per le motivazioni sopra spiegate. NEL MERITO 2. Rigettare
l'opposizione, in quanto priva di fondamento per le ragioni espresse nel contesto della presente comparsa, e, per l'effetto, confermare integralmente il D.I. opposto e/o, comunque, confermare in toto la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'opposta, condannando parte opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre agli interessi moratori e alle spese del procedimento monitorio.
3. In subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme risultanti dovute all'esito del presente giudizio, ivi inclusi gli interessi moratori corrispondenti.
4. Con vittoria di spese
e compenso di causa”.
Parte opposta ha dedotto:
- che contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti la pretesa creditoria azionata in via monitoria risulterebbe fondata sulla base della documentazione in atti e confermata dalla circostanza che la on ha mai contestato la fattura elettronica n. 24/2019, così come non ha neppure Parte_1
riscontrato la diffida del 22.01.2020;
- di avere sin da subito, dopo la consegna della merce, richiesto il pagamento alla Parte_1 del grano duro consegnato e di avere temporeggiato nell'invio della fattura perché così richiesto dai soci a causa di difficoltà economiche e, di averla emessa nell'ottobre del 2019 quando gli opponenti gli hanno comunicato di potere provvedere all'emissione della fattura al prezzo del grano di ottobre
2019 e che avrebbero immediatamente provveduto al pagamento;
- che in diverse occasioni le parti si sono incontrate al fine di raggiungere un accordo transattivo;
- che il grano indicato nella fattura oggetto di causa è stato integralmente consegnato presso la sede del er come indicato negli allegati DDT , nello specifico, il grano è stato ritirato Parte_1 presso il terreno aziendale del dr in contrada Rossi- Piano Comuni e trasportato presso il CP_1
e qui alla presenza del sig. , di , Parte_1 CP_1 Parte_1
e di altri soggetti, si è provveduto a pesare sul bilico aziendale il camion carico di grano, così determinando il quantitativo di grano ricevuto dal come documentato dai cartellini di pesatura CP_1
della società debitrice.
Ritenuti, all'udienza di prima comparizione, insussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo richiesta dall'AZIENDA opposta, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c..
3 È stata anche formulata dal Giudice una proposta conciliativa ex art. 185 bis c. p. c. che prevedeva il
“pagamento da parte della , , Parte_1 Parte_1 Parte_2 in solido tra loro, di euro 4000,00 per le causali di cui alla domanda ed euro 900,00 oltre accessori come per legge per spese processuali e spese del monitorio (per come già liquidate) in favore dell' ” (cfr. verbale di udienza del 17.1.2023). Controparte_1
Tale proposta, apparentemente condivisa dalle parti non è stata però definitivamente formalizzata e il processo è proseguito.
Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per bonario componimento, la causa è stata istruita con l'interrogatorio formale del convenuto e . Parte_1 Parte_2
Rigettate tutte le altre prove orali richieste, ordinata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c. all'impresa attrice l'esibizione del registro acquisti della relativamente agli anni Parte_1 contabili 2019 e 2020, all'udienza del 6.11.2024 la causa è stata posta in decisione concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c, termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e termine di ulteriori 20 giorni per il deposito di comparse di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione non pare superfluo ricordare come con l'opposizione a decreto ingiuntivo viene introdotta una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, con inversione delle parti atteso che la loro posizione formale risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale. In particolare, l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa, l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore, facendo valere una propria domanda.
Ciò riverbera sugli oneri probatori posti in capo alle parti dall'art. 2697 c.c.
Al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta la prova del fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cassazione civile, Sez. Unite n. 13533/2001).
Atteso che la società opposta in sede monitoria ha agito sulla base delle fatture e dei relativi documenti di trasporto, non sembra poi superfluo ricordare come la fattura rappresenti idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione di un decreto ingiuntivo (sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale); tuttavia, il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella
4 dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Ne consegue che, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori - proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, potendo rappresentare al più un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione (si veda Cassazione Civile, sez. III, 28/06/2010 n. 15383; Cass. civ., sez. III, 03/04/2008 n. 8549).
Si è, altresì, evidenziato – per quanto di rilievo nel presente giudizio - come "...nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla..." ( così Cass. civ., sez. III, 22.06.2007 n.
14594).
Premesso quanto sopra, nel giudizio de quo deve ritenersi che l'opposta
[...]
sulla quale per le suindicate ragioni grava il relativo onus Controparte_1
probandi - pur non avendo avanzato istanza di verificazione a fronte del disconoscimento dell'opponente - abbia fornito la prova della sussistenza della pretesa creditoria avanzata in via monitoria.
Ed, infatti, il quadro probatorio inizialmente costituito dalla fattura elettronica n.24 del 30.10.2019 regolarmente inviata alla debitrice opponente dal sistema di interscambio, regolarmente annotata nei registri delle fatture emesse e non corrisposte come da attestazione notarile ( doc. ti 5-6-7 comparsa con l'indicazione dei quattro documenti di trasposto 17-18 e 19/2017 e 8/2018 Parte_1
( doc.ti 8-9-10 e 11 comparsa , è stato integrato e completato dalle dichiarazioni Parte_1
rese dal legale rappresentante della in sede di interrogatorio formale e, dalle etichette Parte_1
di pesatura emesse dalla bilancia della società opposta non appena il grano duro è giunto presso la sede della Parte_1
Ed infatti, il legale rappresentante della , Parte_1 Parte_1 sentito all'udienza del 22.02.2024 in sede di interrogatorio formale deferitogli dall' CP_1
opposta ha confermato che:
[...]
- in data 16.06.2017 un dipendente della tale , con Parte_1 Persona_1 un camion della stessa società ha ritirato presso il terreno di proprietà di un carico CP_1
5 di frumento duro, che poi è stato nella stessa giornata trasportato presso il molino della
[...]
, dove lo stesso , alla presenza anche di Parte_1 Parte_1 CP_1
, ha provveduto alla pesatura sul bilico aziendale del camion carico di grano, così
[...] determinando il 12.350 KG il quantitativo di grano consegnato da e trattenuto presso CP_1
il molino. Peso confermato dalla etichetta di pesatura laddove si evince che sottraendo al peso lordo di 20400 kg comprensivo di camion e grano la tara, si è ottenuto il peso netto del grano duro di €
12.350;
- che in data 17.06.2017 ha consegnato a mezzo rimorchio agganciato al proprio CP_1
trattore gommato dallo stesso condotto presso la sede della n carico di frumento, Parte_1 che lo stesso , in presenza del e di Parte_1 CP_1 Persona_1
, ha provveduto alla pesatura sul bilico aziendale, secondo le modalità di cui sopra,
[...] determinando in 3.390 KG il quantitativo di grano consegnato dal al per CP_1 Parte_1 come confermato dall' etichetta di pesatura;
- che in data 17.06.2017 con un camion della a ritirato un Parte_2 Parte_1 carico di frumento presso il terreno di proprietà di , trasportandolo lo stesso giorno CP_1 presso il molino della ove, alla presenza del e di Parte_1 CP_1 Per_2
, ha provveduto alla pesatura risultando pari ad 8.010 KG il quantitativo di frumento
[...] consegnato dal l , per come confermato dall' etichetta di pesatura;
CP_1 Parte_1
- che in data 07.07.2018 con un camion della a ritirato un Parte_2 Parte_1 carico di frumento presso il terreno di proprietà di , trasportandolo lo stesso giorno CP_1 presso il molino della risultando all'esito della pesatura dallo stesso effettuata Parte_1 in 7.730 KG il quantitativo di frumento consegnato dal al , come CP_1 Parte_1 confermato dall' etichetta di pesatura.
Sulle medesime circostanze è stato sentito anche – sempre in sede di Parte_2
interrogatorio formale deferitogli dalla società opposta- il quale ha riferito di non essere a conoscenza del trasporto dei primi due quantitativi di grano presso la e di non di essersi Parte_1
occupato del trasporto della restante parte di grano. Tali dichiarazioni, comunque, pur non confermando la ricostruzione attorea – come invece riconosciuto dall'altro socio – neanche hanno negato integralmente la prospettazione attorea atteso che dalle dichiarazioni rese è emerso che non si è comunque occupato di alcuni carichi di grano. Parte_2
Notorio, poi, come “ l'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto
a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confidente e ad esclusivo favore del soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, da una parte ad un'altra, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo soggetto, diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte,
6 eventualmente affermative, dell'interrogato alle domande rivoltegli. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fà e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziati di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette ...” ( ex multis Cassazione civile sez. VI, 06/12/2021 n.38626).
Ne consegue che pur non potendo valere la confessione resa da - il Parte_1 quale ha confermato integralmente quanto sostenuto dall' sull'avvenuta Controparte_1 fornitura di grano duro - nei confronti dell'altro socio , sulla base del Parte_2
complessivo quadro probatorio emerso in corso di causa, valorizzando quanto riportato nelle etichette di pesatura (documenti propri della società debitrice emessi dalla bilancia in uso alla stessa presso il proprio molino), deve ritenersi provata la consegna del quantitativo di grano indicato nella fattura oggetto di causa.
Fornitura, altresì, confermata dall'assenza di tempestive contestazioni da parte della Pt_1
n seguito alla ricezione dalla fattura oggetto di causa, la quale è risultata, in seguito all'ordine
[...] di esibizione disposto ai sensi dell'art. 210 c. p. c. , regolarmente annotata nelle scritture contabili dell'opponente, segnatamente nel “Giornale di contabilità” degli anni 2019 -2020 e 2021.
Al riguardo deve darsi atto come la giurisprudenza di legittimità anche di recente ha ribadito come “ la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto …con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. …” ( ex multis Cass. civile n. 3581/2024) .
Al riguardo deve rilevarsi che il quantitativo grano consegnato è pari a 31480 Kg e non 31.840 kg come erroneamente indicato in atti dalle parti, quantitativo facilmente ricavabile dalla somma del peso netto indicato nelle quattro etichette di pesature versate in atti, perfettamente corrispondente a quello indicato sui documenti di trasporto e sulla fattura successivamente emessa.
Per tutto quanto argomentato, si deve ritenere provata la consegna dei quantitativi di grano per cui si
è chiesto il pagamento.
7 Occorre dunque verificare ed accertare la congruità del prezzo di vendita applicato in fattura dalla società opposta, non risultando provato che tale prezzo sia stato preventivamente concordato e risultando, altresì, intercorso del tempo tra il momento della consegna del grado duro presso la quello di emissione della fattura. Parte_1
Ai sensi dell'art. 1474 cod. civ. “se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. II Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato il prezzo si desume dai listini e dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina”.
Rispetto a tale previsione si è precisato che “… l'esistenza di un prezzo generalmente praticato è concepibile solo in riferimento alle cose generiche, e non anche a quelle specifiche, che, per la loro peculiare individualità, non sono suscettibili di prezzi uniformi, tali da poter fornire un sicuro parametro di riferimento” (così Cass. civ. sez. II n. 25804/2013), categoria in cui sicuramente può farsi rientrare il grado duro oggetto di causa.
Rileva ai fini della decisione anche il successivo art. 1498 cod. civ. che, sempre nell'ambito del contratto di compravendita, prevede al primo comma, come regola generale, che il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto e che, ai sensi del successivo comma, in mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.
Posto che, nel caso in esame, le parti non hanno pattuito il prezzo del grano duro, per la sua determinazione ai sensi del secondo comma dell'art. 1474 cod. civ. deve aversi riguardo ai prezzi di mercato, trattandosi di merce abitualmente venduta dall'AZIENDA opposta operante nel settore della
“coltivazioni miste di cereali e ad altri seminativi” (visura camerale all. n. 1 comparsa responsiva).
Non risultando, altresì, concordato il termine e il luogo del pagamento e non avendo le parti dato prova dell'esistenza di usi diversi, ai sensi del secondo comma dell'art. 1498 cod. civ., deve ritenersi che il pagamento del grano duro sarebbe dovuto avvenire al momento della consegna presso la sede della dovendosi applicare il prezzo di mercato in vigore in quel momento. Parte_1
Prezzo da determinarsi in assenza di precise da parte della società opposta, secondo le indicazioni fornite dall'opponente.
Pertanto, il prezzo va determinato per il grano duro consegnato nel mese di giugno 2017 in € 0,2220 al kg, per cui a fronte della vendita di 23.750 kg di grano duro, il prezzo di vendita ammonta ad €
5.272,50.
Mentre per il grado duro venduto nel mese di luglio 2018 pari a 7730 KG deve applicarsi il prezzo di
€ 0,1975 al kg, per cui il prezzo di vendita va determinato in € 1.526,67.
8 La somma dovuta dal all'opposta Parte_1 Controparte_1
è dunque pari ad euro 6.799,17, su cui deve applicarsi l'IVA al 4% (euro 271,96) e
[...] riconoscersi gli interessi moratori calcolati al saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2002 decorrenti dal 10.12.2020, cioè, come richiesto dal ricorrente in seno al procedimento monitorio, dopo 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della fattura inviata all'odierno opponente (ex art. 4 del d.lgs. cit.).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti.
La liquidazione deve essere effettuata sulla base del D.M. 55/2014, come modificato dal successivo
D.M. 147/2022, sulla base del decisum, per le cause ricomprese nello scaglione da 5.2001 a € 26.000, sui valori minimi in considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione in ordine al quantum della pretesa creditoria vantata dall'azienda opposta, della natura della causa e delle questioni affrontate ai fini della decisione.
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria, questa deve essere rigettata non essendo stati provati gli elementi costitutivi della pretesa.
La liquidazione giudiziale in via equitativa del danno richiesto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., infatti, può aver luogo nella sola ipotesi in cui sussista la prova - gravante a carico della parte che formula domanda risarcitoria - in ordine all'an ed al quantum del pregiudizio, ovvero tali elementi siano desumibili dagli atti di causa.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., pertanto, non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito, e dunque la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto.
Non sussistono altresì le condizioni per una condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. anche alla luce dei tentativi di conciliazione e di una valutazione complessiva della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 148/2022 R.G.
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 447/2021 emesso dal
Tribunale di Enna nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 664/2020;
- condanna gli opponenti, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_1 Parte_1
anche in proprio quale socio di
[...] Parte_1
e , tutti in solido fra loro, a corrispondere all'
[...] Parte_2 [...]
per le ragioni meglio esplicate in parte motiva la Controparte_2
somma di euro 6.799,17, oltre IVA al 4% (euro 271,96) e interessi moratori calcolati al saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. 231/2002 decorrenti dal 10.12.2020;
9 - condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'
[...]
: a) delle spese di lite pari ad € 2.540,00, oltre rimborso spese Controparte_2
generali, CPA ed IVA, come per legge se dovuta;
b) le spese del procedimento monitorio iscritto al n. 664/2020 pari ad euro 145,50 per spese vive ed euro 350,00 per spese processuali, oltre accessori di legge.
Enna, 18.2.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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