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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Vissicchio Alessandro Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “assegno ordinario di invalidità”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 12.03.2025 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni previdenziali di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo). Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, invero, è emerso che la parte ricorrente risulti affetta da infermità che non sono tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa rispetto alle occupazioni confacenti le attitudini personali. Sotto tale profilo, il dott. , CTU nominato nella suddetta fase, dopo aver del Per_1 tutto significativamente rilevato in rapporto al riscontrato quadro di “1. Cardiopatia ipertensiva Classe 2. Obesità severa.
3. in CPAP 4. Spondilodiscoartrosi”, che CP_2 “Il paziente è affetto da una Cardiopatia ipertensiva che appare in discreto compenso. La pressione arteriosa è in sostanziale controllo con la terapia in atto (durante la visita peritale si rilevava 130/85 mmHg). Tale condizione determina una riduzione della riserva funzionale, che però non pregiudica in maniera eccessiva l'occupazione del periziando La patologia spondilodiscoartrosica che interessa il rachide cervico-dorsale subisce delle periodiche riacutizzazioni. Sono state eseguite visite specialistiche e dei cicli riabilitativi. Agli esami radiologici sono evidenziate delle radicolopatie, senza comportare riduzioni significative del canale midollare. Le conseguenze derivanti, seppur presenti, sono di lievi entità (“spinalgia pressoria delle apofisi spinose lombari e Lasegue debolmente positivo bilateralmente”) e determinano una limitazione funzionale di lieve entità, non inficiando in maniera significativa i movimenti ed i cambi posturali. La sintomatologia dolorosa compare infatti dopo una deambulazione prolungata. E' presente una BPCO ed OSAS, in trattamento con CPAP notturna. Questa patologia riduce in parte la capacità agli sforzi intensi, ma non comporta una grave riduzione della riserva polmonare nelle attività quotidiane.
Il paziente è in terapia con antiacidi per una Malattia da Reflusso Gastroesofageo, che appare stabile” ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “Le accertate infermità, a mio parere non determinano infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo delle capacità di Lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta e confermati anche a seguito delle osservazioni di parte attrice, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Né, tantomeno, è stata allegata nuova documentazione sanitaria attestante un aggravamento idoneo ad incidere in maniera significativa sulle condizioni di salute dell'assistibile. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 12.03.2025, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 22 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Vissicchio Alessandro Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “assegno ordinario di invalidità”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 12.03.2025 la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore delle prestazioni previdenziali di cui in epigrafe. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo). Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole l'art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi altresì ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di atpo, invero, è emerso che la parte ricorrente risulti affetta da infermità che non sono tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa rispetto alle occupazioni confacenti le attitudini personali. Sotto tale profilo, il dott. , CTU nominato nella suddetta fase, dopo aver del Per_1 tutto significativamente rilevato in rapporto al riscontrato quadro di “1. Cardiopatia ipertensiva Classe 2. Obesità severa.
3. in CPAP 4. Spondilodiscoartrosi”, che CP_2 “Il paziente è affetto da una Cardiopatia ipertensiva che appare in discreto compenso. La pressione arteriosa è in sostanziale controllo con la terapia in atto (durante la visita peritale si rilevava 130/85 mmHg). Tale condizione determina una riduzione della riserva funzionale, che però non pregiudica in maniera eccessiva l'occupazione del periziando La patologia spondilodiscoartrosica che interessa il rachide cervico-dorsale subisce delle periodiche riacutizzazioni. Sono state eseguite visite specialistiche e dei cicli riabilitativi. Agli esami radiologici sono evidenziate delle radicolopatie, senza comportare riduzioni significative del canale midollare. Le conseguenze derivanti, seppur presenti, sono di lievi entità (“spinalgia pressoria delle apofisi spinose lombari e Lasegue debolmente positivo bilateralmente”) e determinano una limitazione funzionale di lieve entità, non inficiando in maniera significativa i movimenti ed i cambi posturali. La sintomatologia dolorosa compare infatti dopo una deambulazione prolungata. E' presente una BPCO ed OSAS, in trattamento con CPAP notturna. Questa patologia riduce in parte la capacità agli sforzi intensi, ma non comporta una grave riduzione della riserva polmonare nelle attività quotidiane.
Il paziente è in terapia con antiacidi per una Malattia da Reflusso Gastroesofageo, che appare stabile” ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “Le accertate infermità, a mio parere non determinano infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo delle capacità di Lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”. Le conclusioni cui il predetto consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta e confermati anche a seguito delle osservazioni di parte attrice, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, evidentemente, vieppiù nell'ambito della presente vicenda litigiosa ove i motivi di contestazione introdotti con il ricorso in opposizione, non involgendo aspetti della controversia di ordine medico legale che non siano stati già adeguatamente esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo, possono essere scrutinati senza dover procedere alla rinnovazione della ctu, essendo - sotto i circoscritti profili oggetto di contestazione - del tutto esaustiva l'indagine espletata nella precedente fase. Né, tantomeno, è stata allegata nuova documentazione sanitaria attestante un aggravamento idoneo ad incidere in maniera significativa sulle condizioni di salute dell'assistibile. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso presentato, con atto depositato in data 12.03.2025, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 22 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma